§ 3.1.1a - L.R. 2 gennaio 1980, n. 4.
Istituzione dell'azienda regionale delle foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:02/01/1980
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità e compiti.
Art. 3.  Gestione del demanio forestale regionale.
Art. 4.  Organi dell'azienda.
Art. 5.  Nomina e funzioni del presidente.
Art. 6.  Composizione e durata del consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Provvedimenti urgenti.
Art. 10.  Decadenza ed incompatibilità.
Art. 11.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12.  Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.
Art. 13.  Indirizzo e vigilanza.
Art. 14.  Deliberazioni.
Art. 15.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 16.  Indennità.
Art. 17.  Il direttore.
Art. 18.  Stato giuridico e trattamento economico del personale.
Art. 19.  Personale per i vivai e la manutenzione silvo-pastorale.
Art. 20.  Patrimonio e finanziamento.
Art. 21.  Esercizio finanziario.
Art. 22.  Servizio di tesoreria.
Art. 23.  Prima costituzione degli organi statutari.
Art. 24.  Norma finanziaria.


§ 3.1.1a - L.R. 2 gennaio 1980, n. 4. [1]

Istituzione dell'azienda regionale delle foreste.

(B.U. 5 gennaio 1980, n. 1, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituita l'azienda regionale delle foreste della regione Lombardia, ente regionale di diritto pubblico con sede in Milano.

 

     Art. 2. Finalità e compiti.

     1. L'azienda è strumento operativo della regione e, nel rispetto degli indirizzi generali determinati dal consiglio regionale ed in attuazione della programmazione regionale, provvede a:

     a) gestire il demanio forestale della regione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7 della legge forestale regionale 5 aprile 1976, n. 8, assicurando la funzione protettiva e produttiva dei boschi e dei terreni;

     b) fornire assistenza tecnica agli enti pubblici, alle cooperative e agli imprenditori singoli e associati per le attività inerenti alla forestazione;

     c) collaborare, su richiesta degli enti pubblici e dell'ente regionale di sviluppo agricolo, all'elaborazione dei programmi nel settore forestale;

     d) partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle foreste e del relativo ambiente, attuate da enti od istituti specializzati;

     e) svolgere le attività vivaistiche, al fine di disporre di piante atte al rimboschimento, da fornire anche ad enti e privati;

     f) promuovere la conduzione associata, anche mediante la costituzione di aziende consortili, da parte di enti e/o imprenditori agricoli che perseguono le finalità previste dal presente articolo;

     g) gestire, nell'ambito dell'amministrazione dei beni demaniali forestali della regione e conformemente alle previsioni del programma di cui all'art. 52, comma 2° della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, aziende modello silvo-pastorali quali centri di sperimentazione e di dimostrazione nel settore agro-silvo pastorale;

     h) prevenire e combattere le malattie delle piante in collaborazione con l'osservatorio fitopatologico regionale;

     i) promuove l'istruzione e la propaganda forestale mediante la partecipazione a mostre e ad altre iniziative.

 

     Art. 3. Gestione del demanio forestale regionale.

     1. L'azienda provvede alla gestione tecnica amministrativa del demanio forestale regionale.

     2. La gestione di beni appartenenti a detto demanio può essere conferita, con deliberazione della giunta regionale, a consorzi costituiti tra regione, comuni, comunità montane, province, altri enti e soggetti privati per la conduzione associata di terreni costituenti complessi unitari dal punto di vista tecnico-gestionale.

 

     Art. 4. Organi dell'azienda.

     1. Sono organi dell'azienda:

     - il presidente;

     - il consiglio di amministrazione;

     - il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 5. Nomina e funzioni del presidente.

     1. Il presidente dell'azienda è eletto dal consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

     2. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni e sovrintende alla gestione dell'azienda.

     3. Lo stato dell'azienda disciplina le competenze specifiche del presidente e ne regola la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei vice presidenti.

 

     Art. 6. Composizione e durata del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dal presidente dell'azienda e da undici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sette.

     2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

     3. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più consiglieri, si provvede alla loro sostituzione.

 

     Art. 7. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Al consiglio di amministrazione spetta in particolare:

     a) deliberare lo statuto dell'azienda e le sue modifiche;

     b) eleggere, nella prima seduta, due vice presidenti con voto limitato a uno;

     c) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico e la pianta organica del personale;

     d) deliberare il piano preventivo e le variazioni in corso di esercizio;

     e) deliberare il conto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dell'azienda, unitamente ad una relazione che illustri l'attività svolta e i risultati conseguiti;

     e bis) deliberare il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa predisposti ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile [2];

     f) deliberare i piani ed i programmi di gestione dei beni affidati all'azienda;

     g) deliberare l'istituzione di aziende modello di cui al precedente art. 2, lett. e);

     h) formulare proposte in ordine alla costituzione dei consorzi previsti dal secondo comma del precedente art. 3 e dalla partecipazione ad essi della regione;

     i) formulare proposte per l'acquisizione, in affitto o in proprietà, di boschi, terreni ed altri beni immobili al fine di un migliore utilizzo del demanio forestale regionale;

     l) approvare i progetti esecutivi delle opere incluse nei propri programmi aziendali e disporre i relativi collaudi;

     m) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     n) accettare donazioni, oblazioni e contributi;

     o) nominare il direttore dell'azienda;

     p) esercitare le funzioni deliberative relative al personale;

     q) formulare richieste di comando di personale da destinare agli uffici ed ai servizi dell'azienda;

     r) deliberare su tutti gli altri affari che ad esso siano sottoposti dal presidente;

     s) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'azienda, per il quale le leggi, i regolamenti o lo statuto non prevedano espressa attribuzione ad alto organo.

 

     Art. 8. Funzionamento del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria per iniziativa del presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dai revisori dei conti o da un numero di consiglieri non inferiore ad un terzo.

     2. Il consiglio di amministrazione è convocato altresì su richiesta del presidente della giunta regionale.

     3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, e in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     4. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 7 sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.

 

     Art. 9. Provvedimenti urgenti.

     1. Nei casi di assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 7, il presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'azienda.

     2. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.

     3. Nel caso di mancata ratifica il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per la disciplina dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati.

 

     Art. 10. Decadenza ed incompatibilità.

     1. Decade dall'incarico il consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, sia stato assente a più di tre sedute consecutive del consiglio e persista in tale ingiustificata assenza anche dopo formale diffida del presidente dell'azienda.

     2. Il presidente dell'azienda è tenuto a segnalare senza ritardo alla giunta regionale il verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.

     3. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza può comunque essere promosso dalla giunta regionale anche d'ufficio.

     4. La decadenza è pronunciata con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

     5. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione regionale vigente, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione possono essere confermati non più di due volte.

 

     Art. 11. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale e scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

     2. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

     3. Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi.

 

     Art. 12. Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori controlla la gestione economico- finanziaria dell'azienda, redige le relazioni annuali sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sul bilancio d'esercizio e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione [3].

     2. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla giunta regionale relazioni sull'andamento della gestione dell'azienda e segnala eventuali irregolarità contabili riscontrate.

     3. Il presidente del collegio dei revisori, o un suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni deve essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le comunicazioni ai suoi componenti.

 

     Art. 13. Indirizzo e vigilanza.

     1. Il consiglio regionale formula le direttive generali da osservarsi da parte dell'azienda.

     2. La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul funzionamento dell'azienda, può richiedere l'acquisizione dei documenti e degli atti e può effettuare ispezioni.

 

     Art. 14. Deliberazioni.

     1. Le deliberazioni degli organi amministrativi dell'azienda sono comunicate al consiglio regionale ai sensi dell'art. 48, comma 3°, dello statuto della regione.

     2. Sono soggette all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e), e all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni di cui alla lettera h) del precedente art. 7.

     3. Tutte le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive e sono immediatamente trasmesse al presidente della giunta regionale, che nei venti giorni successivi al ricevimento può chiedere che la giunta stessa ne pronunci l'annullamento.

 

     Art. 15. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     1. Qualora siano accertate gravi violazioni di legge o di direttive regionali ovvero inattività o inefficienza dell'azienda, il consiglio regionale, su proposta del presidente della giunta regionale, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

     2. Il consiglio di amministrazione viene altresì sciolto con decreto del presidente della giunta regionale nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

     3. Contestualmente allo scioglimento si provvede alla nomina di una commissione di tre membri per la gestione temporanea dell'azienda.

     4. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dallo scioglimento.

 

     Art. 16. Indennità.

     1. Le indennità di carica dei componenti gli organi dell'azienda sono determinate nelle seguenti misure:

     - al presidente e ai vice presidenti del consiglio di amministrazione rispettivamente il sessanta e il quaranta per cento dell'indennità di funzione che percepiscono i consiglieri regionali;

     - agli altri componenti un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello stabilito per gli esperti dei comitati regionali di controllo.

     2. A tutti i componenti degli organi dell'azienda spettano inoltre il rimborso delle spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

 

     Art. 17. Il direttore.

     1. All'azienda è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

     2. In particolare il direttore sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'azienda; esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda.

     Al direttore, da scegliersi tra il personale dell'azienda appartenente alla qualifica più elevata o tra i dipendenti della regione di livello funzionale 8°, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legislazione regionale per i dirigenti di servizio.

     3. In sede di prima attuazione della presente legge il direttore può essere scelto tra il personale direttivo messo a disposizione dello Stato.

 

     Art. 18. Stato giuridico e trattamento economico del personale.

     1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 dello statuto della regione, al rapporto di impiego ed al trattamento economico del personale dell'azienda si applicano le normative vigenti per il personale regionale.

     2. Fino a quando non si provvederà alla determinazione della pianta organica, l'ente si avvale di personale comandato dalla regione o messo a disposizione dello Stato.

 

     Art. 19. Personale per i vivai e la manutenzione silvo-pastorale.

     1. Al fine di assicurare la continuità di funzionamento dei vivai forestali e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in amministrazione diretta relativi al demanio silvo-pastorale della regione, nella pianta organica dell'azienda dovranno comunque essere previsti:

     - n. 7 capi vivaisti (livello 4°)

     - n. 7 sorveglianti e capisquadra (livello 3°)

     - n. 6 operai specializzati (livello 2°)

     L'azienda provvede all'assunzione per concorso del personale di cui al comma precedente, anche in carenza della determinazione relativa alla pianta organica complessiva.

     2. Per le esigenze di manodopera relative ai lavori previsti dal precedente comma 1°, a cui non possa farsi fronte con il personale dell'azienda, sono impiegati operai assunti ai sensi dell'art. 5 della legge forestale regionale 5 aprile 1976, n. 8.

     3. In caso di affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori, sarà data preferenza, a parità di condizioni, a cooperative di lavoratori forestali.

 

     Art. 20. Patrimonio e finanziamento.

     1. L'azienda ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili ed immobili.

     2. La regione assegna all'azienda la sede e le attrezzature necessarie per il funzionamento, oltre ai mezzi necessari ad assicurare l'espletamento delle funzioni attribuitele.

     3. Il finanziamento dell'azienda è assicurato mediante:

     a) il contributo annuale della regione per le spese di gestione;

     b) i contributi straordinari della regione;

     c) le rendite patrimoniali;

     d) i proventi di operazioni sul patrimonio;

     e) le donazioni, le oblazioni e le contribuzioni disposte da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

     f) i proventi dei servizi e delle attività;

     g) le eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunali, statali e regionali per le realizzazione delle attività di cui al precedente art. 2;

     h) ogni altra entrata eventuale.

 

     Art. 21. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

     2. Per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

 

     Art. 22. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della regione.

 

     Art. 23. Prima costituzione degli organi statutari.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale elegge il presidente dell'azienda, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. Il contributo annuale di gestione della regione di cui al precedente art. 20, comma 3°, lettera a), è determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, comma 1°, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2. Il contributo di gestione è assegnato all'azienda con decreto del presidente della giunta o dell'assessore da lui delegato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

     3. Il contributo della regione per l'attuazione dei piani e dei programmi dell'azienda è determinato in conformità a quanto disposto da successive leggi regionali di finanziamento di programmi pluriennali.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 6 della L.R. 3/2002.

[2] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, con efficacia a decorrere dal termine di cui al comma 6 dello stesso art. 3.