§ 1.10.32 - L.R. 7 settembre 1992, n. 28.
Norme sulle circoscrizioni comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:07/09/1992
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Riserva di legge regionale nei procedimenti relativi all'ordinamento dei comuni).
Art. 3.  (Istituzione di nuovi comuni).
Art. 4.  (Mutamento delle circoscrizioni comunali).
Art. 5.  (Mutamento delle denominazioni comunali).
Art. 6.  (Programma quinquennale).
Art. 7.  (Istituzione di municipi, forme di partecipazione e di decentramento).
Art. 7 bis.  (Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni).
Art. 8.  (Iniziativa legislativa).
Art. 9.  (Pareri).
Art. 10.  (Decisione del consiglio regionale e referendum consultivo).
Art. 11.  (Provvedimenti legislativi).
Art. 12.  (Successione nei rapporti).
Art. 13.  (Coordinamento e provvedimenti sostitutivi).
Art. 14.  (Rapporti finanziari - Norma finanziaria).
Art. 15.  (Modifiche alla l.r. 28 aprile 1983, n. 34).
Art. 16.  (Disposizioni finali).


§ 1.10.32 - L.R. 7 settembre 1992, n. 28. [1]

Norme sulle circoscrizioni comunali.

(B.U. 11 settembre 1992, n. 37 - S.O. n. 1).

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge determina i presupposti e le procedure da osservare nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione del comuni, nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla regione in materia di circoscrizioni comunali.

     2. La legge determina altresì le norme necessarie per la formazione e l'approvazione del programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni territoriali e di fusione dei piccoli comuni, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente «Ordinamento delle autonomie locali».

 

     Art. 2. (Riserva di legge regionale nei procedimenti relativi all'ordinamento dei comuni).

     1. L'istituzione di nuovi comuni, la fusione di quelli esistenti, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono disposte mediante legge regionale nel rispetto dell'art. 133 della Costituzione e dell'art. 65, secondo comma, dello Statuto della regione.

     2. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che ponga in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che lo giustifichino.

 

Titolo II

Istituzione di nuovi comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali

 

     Art. 3. (Istituzione di nuovi comuni).

     1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

     a) della fusione di due o più comuni contigui;

     b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;

     c) dell'attuazione del programma di cui all'art. 1;

     d) di scorporo da aree d'intensa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, a norma dell'art. 20 della legge n. 142/90.

 

     Art. 4. (Mutamento delle circoscrizioni comunali).

     1. Al mutamento delle circoscrizioni comunali territoriali dei comuni, si procede nei casi di:

     a) aggregazione di un comune ad altro comune contiguo;

     b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;

     c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio di altro comune contiguo;

     d) rettifica dei confini.

 

     Art. 5. (Mutamento delle denominazioni comunali).

     1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

 

     Art. 6. (Programma quinquennale).

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone il programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite o in via di costituzione ai sensi dell'art. 26 della legge 142/90, delle comunità montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra comuni diversi.

     2. Il programma di cui al precedente primo comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione; entro i sei mesi successivi alla pubblicazione, i comuni interessati possono presentare osservazioni, sulle quali si esprime la giunta regionale, che sottopone, quindi, il programma alla approvazione del consiglio regionale.

     3. Il programma di cui al precedente primo comma, deve indicare, graduandole nel tempo, tutte le misure del tipo previsto dal primo comma dell'art. 1 che la giunta regionale ritiene di assumere nel corso del quinquennio; deve contenere altresì l'indicazione dei contributi regionali che, a seguito della fusione dei comuni, saranno corrisposti per non più di dieci anni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si pronuncino favorevolmente alla fusione.

     4. Il programma di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni.

 

     Art. 7. (Istituzione di municipi, forme di partecipazione e di decentramento).

     1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale istitutiva del nuovo comune può disporre che nel territorio dei comuni venuti a fusione siano istituiti, ai sensi dell'art. 12 della legge 142/90, uno o più municipi, con il compito di gestire i servizi di base, nonché di esercitare altre funzioni eventualmente delegate dal comune. La legge istitutiva deve comunque prevedere il termine di decorrenza della gestione dei servizi in capo ai municipi, nonché le forme di partecipazione e di decentramento dei servizi che nel caso concreto si ritengano necessarie o comunque opportune.

     2. Il programma di cui all'art. 1, deve essere corredato, per i casi di fusione, da una relazione nella quale le indicazioni di-cui al precedente comma siano almeno sommariamente anticipate.

 

     Art. 7 bis. (Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni). [2]

     1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi la Regione garantisce l'accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.

 

Titolo III

Norme procedurali

 

     Art. 8. (Iniziativa legislativa).

     1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione dei nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelle esistenti, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto della regione.

     2. Ai fini della presente legge, per le proposte di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della l.r. 2 ottobre 1971, n. 1 concernente «Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione» e successive modificazioni.

     3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, i consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, o la maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, possono presentare richiesta alla giunta regionale affinché promuova la relativa procedura; le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

     4. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma precedente, la giunta regionale verifica i requisiti formali della richiesta stessa, e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta il relativo progetto di legge.

 

     Art. 9. (Pareri).

     1. I Progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, presentati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, ai consigli comunali interessati che non si siano già espressi a norma del terzo comma del precedente art. 8; la trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi da parte dell'ufficio di presidenza a norma degli artt. 9 e 12 della l.r. 1/71.

     2. I progetti di legge sono altresì trasmessi al consiglio provinciale territorialmente competente, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.

     3. I pareri di cui ai precedenti commi debbono essere resi al consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

 

     Art. 10. (Decisione del consiglio regionale e referendum consultivo). [3]

     1. Decorsi i termini di cui all’articolo 9, il progetto di legge ed i pareri pervenuti sono esaminati dalla commissione consiliare competente che li trasmette con propria relazione al consiglio regionale.

     2. L’effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall’articolo 133 della Costituzione e dall’articolo 65, secondo comma, dello Statuto della Regione, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della commissione consiliare competente.

     3. La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

     4. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

     5. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a quindici il consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione presso la sede del comune interessato degli elettori ai quali deve comunque essere garantita la segretezza del voto.

     6. Qualora il  mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si fa luogo a referendum.

     7. La data di effettuazione del referendum è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del presidente della giunta regionale, da comunicarsi ai presidenti delle corti d’appello e delle commissioni elettorali mandamentali interessati.

     8. Qualora l’iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine di tre mesi, entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del consiglio regionale, decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

     9. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della l.r. 28 aprile 1983, n. 34, escluse comunque le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 e all’articolo 17, comma 6, di detta legge.

 

     Art. 11. (Provvedimenti legislativi).

     1. I pareri di cui all'art. 9 ed i risultati del referendum di cui all'art. 10 sono trasmessi, a cura del presidente del consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

 

Titolo IV

Deleghe alle province e alle comunità montane

 

     Art. 12. (Successione nei rapporti).

     1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla provincia competente per territorio o, qualora si tratti di comuni montani, dalla comunità montana nel cui ambito territoriale ha sede il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, e la delega è esercitata nell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma.

     2. Nei casi previsti dagli artt. 3 e 4, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

     3. E' altresì trasferita a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine; ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

     4. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

 

     Art. 13. (Coordinamento e provvedimenti sostitutivi).

     1. Le province e le comunità montane devono trasmettere alla giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 9 e 12.

     2. Qualora le province e le comunità montane non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

 

Titolo V

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 14. (Rapporti finanziari - Norma finanziaria).

     1. Le spese sostenute dalle province o dalle comunità montane, per l'esecuzione delle deleghe disposte dalla presente legge sono a totale carico della regione; a tal fine, nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza è iscritto apposito stanziamento tra le spese correnti, al cui finanziamento si provvede con le entrate ordinarie della regione.

     2. La determinazione delle spese, dalle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale, su richiesta e d'intesa con la provincia e la comunità montana interessata.

     3. L'onere derivante dalla presente legge è iscritto in bilancio con la denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione in materia di circoscrizioni comunali».

 

     Art. 15. (Modifiche alla l.r. 28 aprile 1983, n. 34).

     1. Il terzo comma dell'art. 25 della l.r. 28 aprile 1983, n. 34 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il quarto comma dell'art. 25 della l.r. 28 aprile 1983, n. 34 è abrogato.

     3. Al quinto comma dell'art. 25 della l.r. 28 aprile 1983, n. 34 sono soppresse le parole «o dalla proposta di legge».

 

     Art. 16. (Disposizioni finali).

     1. Per il rinnovo dei consigli comunali, conseguentemente alla istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, si applicano le disposizioni della legge statale.

     2. E' abrogata la l.r. 2 dicembre 1973, n. 52, concernente «Norme sulle circoscrizioni comunali».


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2. La disposizione che introduceva il presente articolo è stata abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8. La disposizione che sostituiva il presente articolo è stata abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.