§ 4.4.123 - L.R. 16 agosto 1994, n. 21.
Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/08/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Catasto dei rifiuti).
Art. 2.  (Gestione del catasto).
Art. 3.  (Comunicazione annuale).
Art. 4.  (Registri di carico e scarico).
Art. 5.  (Funzioni amministrative).
Art. 6.  (Sanzioni amministrative).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Abrogazione di norme).


§ 4.4.123 - L.R. 16 agosto 1994, n. 21. [1]

Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni.

(B.U. 20 agosto 1994, n. 33 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Catasto dei rifiuti). [2]

 

     Art. 2. (Gestione del catasto). [3]

     1. La gestione del catasto dei rifiuti, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, rimane delegata alle province, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo medesimo, fino alla costituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative restano di competenza delle province.

 

     Art. 3. (Comunicazione annuale). [4]

 

     Art. 4. (Registri di carico e scarico). [5]

     1. I soggetti tenuti alla comunicazione ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, individuati dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico secondo le disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo medesimo.

 

     Art. 5. (Funzioni amministrative). [6]

 

     Art. 6. (Sanzioni amministrative). [7]

 

     Art. 7. (Norma finanziaria). [8]

 

     Art. 8. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati:

     a) l'art. 12 della l.r. 94/80;

     b) l'art. 2, primo alinea, l'art. 5, l'art. 6 ed i relativi allegati 1 e 2, gli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

     c) gli artt. 4 e 5 del regolamento regionale 20 giugno 1983, n. 1;

     d) gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 1998, n. 19.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 1998, n. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 1998, n. 19.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 1998, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 1998, n. 19.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 1998, n. 19.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 1998, n. 19.