Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 23/12/1992 |
Numero: | 505 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, [...] |
Art. 2. 1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di [...] |
Art. 3. 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati [...] |
Art. 4. 1. Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse di cui all'art. 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. [...] |
Art. 5. 1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di [...] |
Art. 6. 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal [...] |
Art. 7. 1. Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonché [...] |
Art. 8. 1. Per il 1992, i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti [...] |
Art. 9. 1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi [...] |
Art. 10. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre [...] |
§ 17.3.153 - Legge 23 dicembre 1992, n. 505.
Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali.
(G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)
1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la Regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la Regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, le regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la Regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno 1992, è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il 1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il 1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.
2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 è destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della
3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della
a) eliminazione delle situazioni di pericolo;
b) concessione di contributi per la riparazione dei danni subìti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;
c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;
d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.
5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.
6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, comma 2, della
8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, esegue, con priorità nei territori di cui al comma 1, i lavori di somma urgenza interessanti la viabilità stradale.
9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia, provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992, di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 11 miliardi per l'anno 1994.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della
11. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992, è assegnato alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 35 miliardi. All'onere di lire 35 miliardi per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Rifinanziamento della
1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1, nonché nella Regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella Regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla
2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subìto danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla
3. Per le finalità di cui all'art. 4-bis del
1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'art. 1, comma 1, e a quelle site nella Regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al
2. All'art. 9, primo comma, della
1. Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse di cui all'art. 31, comma 6, della
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sotto il controllo tecnico e amministrativo dell'Autorità di bacino, tramite il segretario generale.
3. A partire dall'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, ogni spesa viene autorizzata con il parere di un tecnico nominato dal Consiglio regionale della Toscana tra tecnici di provata competenza che non abbiano in precedenza collaborato a qualsiasi titolo ad opere eseguite dalle ditte impegnate negli interventi di cui al medesimo comma 1.
4. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 4, pari a lire 24 miliardi per il 1993 e a lire 48 miliardi per il 1994, si provvede quanto a lire 24 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
6. Le disponibilità previste per l'anno 1991 relative alle somme necessarie per il funzionamento della consulta tecnica di cui all'art. 3, commi 7 e seguenti, per le attività di educazione ed informazione ambientale di cui all'art. 4 e per le attività di cui agli articoli 18, 34 e 35 della
7. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce dettagliatamente alle commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al comma 1, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonché sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi ai sensi del comma 1; la relazione di cui al presente comma è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi.
3. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purché riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di distribuzione di gas. A tal fine, le risorse non ancora utilizzate di cui all'art. 2, comma 4, della
1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.
2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.
3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'art. 4-bis, comma 16, del
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
1. Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonché degli impianti di allevamento e del prodotto in coltivazione danneggiati, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali e dalle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa. I contributi saranno concessi entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4.
2. Ai componenti degli equipaggi delle unità di cui al comma 1 è concessa una indennità di attesa di lire 1,5 milioni in ragione di mese. Detta indennità è corrisposta per un periodo massimo di otto mesi per le unità da ricostruire e di cinque mesi per le unità da riparare.
3. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono approvate le modalità tecniche per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8567 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 3.825 milioni per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3575 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità relative agli interventi di cui alla
6. Nei confronti degli armatori o proprietari indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di avere subìto protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
1. Per il 1992, i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'art. 18, comma 1, della
2. Per i contributi previdenziali e per le imposte sui redditi, la cui riscossione è rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1992, e n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, ove i contribuenti non provvedano al pagamento in unica soluzione del carico sospeso entro il 31 dicembre 1992, si applicano gli interessi di rateizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1993.
1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e di lire 3 miliardi per il 1994.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 5 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
[1] Comma modificato dall'art. 28 della