Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.4 informazione e cultura |
Data: | 28/06/1983 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Tipologia delle iniziative. |
Art. 3. Attività di supporto. |
Art. 4. Beneficiari. |
Art. 5. Delega alle province. |
Art. 6. Piano regionale degli interventi. |
Art. 7. Funzioni della giunta regionale. |
Art. 8. Piani provinciali. |
Art. 9. Contenuti dei piani provinciali. |
Art. 10. Modalità di presentazione dei programmi di attività. |
Art. 11. Utilizzazione dei contributi. |
Art. 12. Disposizioni organizzative. |
Art. 13. Nuove figure professionali. |
Art. 14. Gruppi di lavoro. |
Art. 15. Norma finanziaria. |
Art. 16. Concorsi. |
Art. 17. Assegnazione del personale. |
Art. 18. Abrogazione di norme. |
Art. 19. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.4.23 - L.R. 28 giugno 1983, n. 53. [1]
Interventi per attività di promozione educativa e culturale.
(B.U. 29 giugno 1983, n. 26, 2 suppl. ord.).
Titolo I
OBIETTIVI E CAMPI DI INTERVENTO
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge, in conformità con quanto disposto dagli artt. 47 e 49 del
2. Le attività di cui al precedente comma, in attuazione delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 3 dello statuto della regione, mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini ed il progetto civile e culturale della comunità regionale lombarda. A tal fine la regione attua un sistema coordinato di promozione educativa e culturale in grado di razionalizzare e valorizzare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.
3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla regione direttamente o contribuendo al sostegno di enti, pubblici e privati, compresi quelli di interesse regionale; società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali, di associazioni a larga base rappresentativa e contribuendo alle iniziative promosse dagli enti locali e loro consorzi, nonché dalle università della regione, nel più ampio rispetto del pluralismo culturale.
Art. 2. Tipologia delle iniziative.
1. La regione Lombardia, per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, promuove la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnici, letterari, artistici, culturali e spirituali mediante:
a) attività volte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso convegni, mostre, rassegne, corsi ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale;
b) iniziative di orientamento alla lettura ed alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazione musicale e teatrale;
c) iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione dei dialetti, della cultura e delle tradizioni del mondo popolare lombardo;
d) corsi monografici legati a specifici interessi della comunità locale;
e) progetti riguardanti situazioni particolari di emarginazione culturale e sociale;
f) ogni altra iniziativa corrispondente alle finalità di cui alla presente legge, ad esclusione delle attività dirette al conseguimento di un titolo o diploma, di istruzione secondaria, universitaria o post- universitaria nonché di quelle relative all'istruzione artigiana e professionale.
Art. 3. Attività di supporto.
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la regione promuove, coordina ed attua:
1) indagini conoscitive sui fabbisogni educativi e culturali, sui destinatari, sull'utilizzazione delle strutture e degli strumenti esistenti, nonché ricerche sulle modalità e sui contenuti degli interventi;
2) iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori addetti alle attività di cui alla presente legge;
3) attività di studio, ricerca, documentazione e diffusione di pubblicazioni e di altri materiali attinenti ai beni culturali ed alle iniziative di promozione educativa e culturale;
4) attività per il recupero e la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni del mondo popolare in Lombardia;
5) l'informazione sulle attività direttamente svolte dalla regione e sulle iniziative culturali più rilevanti presenti in Lombardia;
6) convegni mostre ed altre manifestazioni, anche di carattere celebrativo, di particolare rilevanza regionale.
Art. 4. Beneficiari.
1. I contributi regionali per le finalità di cui alla presente legge possono essere disposti, nel rispetto dell'autonomia e del pluralismo culturale, a favore di:
a) enti locali singoli o associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
b) enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali di interesse locale che abbiano finalità statutarie conformi a quelle di cui alla presente legge e che operino senza fine di lucro;
c) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella regione.
2. Per i beneficiari di cui al punto c) del precedente comma possono essere dati contributi solo per programmi specifici, concordati con la regione, che interessino precipuamente la comunità regionale.
Titolo II
DELEGA ALLE PROVINCE
Art. 5. Delega alle province.
1. Sono delegate alle province, per i rispettivi territori, le funzioni amministrative per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 della presente legge, svolte dai soggetti di cui al precedente art. 4, lett. a) e b).
2. Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali, i consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi esercitano nel proprio ambito territoriale le competenze spettanti alle province, ai sensi della presente legge.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI
Art. 6. Piano regionale degli interventi.
1. La giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il piano degli interventi per le attività di promozione educativa e culturale e lo trasmette al consiglio per l'approvazione. Il piano contiene:
a) una relazione di sintesi illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell'anno precedente;
b) gli obiettivi generali da conseguire a livello regionale e provinciale, con l'indicazione di quelli da realizzare con priorità;
c) i progetti e gli interventi da realizzare direttamente a livello regionale, con i relativi finanziamenti;
d) la determinazione delle iniziative da attuarsi ai sensi dell'art. 3 e l'attribuzione dei rispettivi finanziamenti;
e) la ripartizione per provincia e i fondi per gli interventi di cui al precedente articolo 5.
2. Alla giunta regionale è riservata una quota non superiore al 5 per cento del finanziamento complessivo previsto nei capitoli del bilancio annuale per la presente legge da impegnare sul capitolo di cui all'art. 15, comma IV, lett. c) e da destinarsi, con proprie deliberazioni, ad attività non delegate, di particolare rilevanza ed urgenza non previste nel piano.
3. Le province, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento presentano alla giunta regionale, settore cultura-informazione, le proprie proposte di programma, corredate da una relazione di sintesi illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
Art. 7. Funzioni della giunta regionale.
1. In sede di esecuzione del piano regionale, la giunta regionale:
a) attiva le iniziative di cui all'art. 3 della presente legge;
b) eroga i contributi per gli interventi relativi ad iniziative di interesse regionale;
c) eroga alle province i finanziamenti determinati dal piano ed una quota non superiore al 3 per cento di detto finanziamento viene trattenuta dalle province per l'espletamento delle funzioni loro delegate;
d) esercita le funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e non riservate espressamente ad altri organi della regione;
e) impartisce istruzioni e direttive per l'attuazione del piano stesso.
2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla regione a norma della presente legge e procede al compimento dei relativi atti.
Art. 8. Piani provinciali.
1. Le province, sulla base del piano regionale di interventi di cui al precedente art. 6, sentito il consiglio scolastico provinciale, deliberano il piano annuale delle attività di promozione educativa e culturale, tenendo conto delle proposte ed osservazioni espresse dai comuni singoli ed associati, nonché delle proposte degli enti di cui al precedente art. 4, lett. a) e b).
2. Il piano provinciale è trasmesso alla giunta regionale ed al consiglio scolastico provinciale.
Art. 9. Contenuti dei piani provinciali.
1. I piani provinciali di cui al precedente art. 8 devono contenere:
a) gli obiettivi generali da conseguire e le priorità di intervento;
b) i singoli programmi di intervento, con le relative previsioni di spesa e con l'indicazione:
- degli specifici obiettivi da conseguire;
- del contenuto e della durata delle iniziative;
- degli ambiti territoriali interessati e dei soggetti eventualmente cointeressati nella realizzazione;
- delle modalità del concorso finanziario alle iniziative, anche attraverso l'erogazione di servizi, previo consenso dei beneficiari;
c) l'indicazione dei finanziamenti richiesti per la realizzazione degli interventi previsti nell'arco di tempo indicato.
Art. 10. Modalità di presentazione dei programmi di attività.
1. I soggetti di cui al precedente art. 4 lett. a) e b) debbono presentare alla provincia competente per territorio i propri programmi di attività al fine di ottenere i contributi necessari allo svolgimento degli stessi. Devono altresì indicare nei propri programmi che le attività cui essi si riferiscono non sono comprese nei programmi di intervento disciplinati dalle leggi regionali in materia di biblioteche e musei per lo stesso esercizio finanziario.
2. Le province stabiliscono le modalità ed i tempi di presentazione dei programmi di attività ed i requisiti per l'ottenimento dei contributi relativi agli stessi.
3. I soggetti di cui al precedente art. 4, lett. c) debbono presentare entro il 31 ottobre direttamente alla giunta regionale, settore cultura ed informazione, i propri programmi di attività al fine di ottenere i contributi necessari allo svolgimento degli stessi.
4. I programmi di attività dei soggetti di cui ai commi precedenti, devono contenere:
- l'indicazione dei destinatari delle attività;
- l'indicazione del periodo di svolgimento delle attività;
- l'indicazione dell'eventuale partecipazione di altri enti pubblici o privati al programma di attività;
- le previsioni di spesa con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari disponibili;
- una copia dell'ultimo bilancio approvato dai competenti organi.
5. Al fine di attuare un sistema coordinato di promozione educativa e culturale:
- i soggetti di cui al precedente art. 4, lett. b) sono tenuti a presentare copia dei propri programmi agli enti locali territorialmente competenti;
- i soggetti di cui al precedente art. 4, lett. c) sono tenuti a presentare copia dei propri programmi alle province competenti per territorio.
Art. 11. Utilizzazione dei contributi.
1. I contributi erogati in base alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, la giunta regionale per gli enti di cui all'art. 4, lett. c) e la provincia per gli enti di cui all'art. 4, lett. a) e b) dispone la revoca del contributo ed il suo recupero totale o parziale in correlazione con quanto effettivamente realizzato, con possibilità di riutilizzo per iniziative analoghe entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Entro tre mesi dal termine delle attività ammesse a contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione competente una relazione sull'attività svolta, con l'indicazione analitica delle spese sostenute.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 12. Disposizioni organizzative. [2]
1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, le funzioni del servizio 29 «Informazione» del settore cultura e informazione, di cui alla
2. A seguito di tali integrazioni il servizio «Informazione» assume la denominazione di servizio «Informazione e promozione educativa e culturale» e il servizio «Diritto allo studio ed educazione permanente» quella di servizio «Diritto allo studio e istruzione permanente».
3. In particolare, le funzioni «Promozione delle iniziative riguardanti l'educazione e l'aggiornamento culturale degli adulti» del servizio 48 «Diritto allo studio ed educazione permanente» del settore istruzione e formazione professionale di cui alla
- «Orientamento e promozione delle iniziative relative all'attività di istruzione permanente collegate con la scuola».
Art. 13. Nuove figure professionali.
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, ad integrazione della
2. In conseguenza del disposto di cui al primo comma, l'allegato parte V, di cui all'art. 26 della
Art. 14. Gruppi di lavoro.
1. Per i compiti di ricerca e studio attinenti alla programmazione nonché all'attuazione e verifica dei programmi di promozione educativa e culturale previsti nei piani di cui alla presente legge, la giunta regionale può costituire gruppi di lavoro.
2. Ai componenti di tali gruppi è riconosciuto un gettone di presenza nella misura prevista dalla
Titolo V
NORMA FINANZIARIA
Art. 15. Norma finanziaria.
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dei titoli I, II, III della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, spese per:
1) le attività, le iniziative e i progetti di cui al precedente art. 2, a favore di enti pubblici e privati di cui al precedente art. 4, I comma, lett. a) e b), delegate alle province ai sensi dell'art. 5 della presente legge, nonché la concessione di contributi pari al 3 per cento di cui al precedente art. 7, I comma lett. c) a favore delle province per l'espletamento delle funzioni amministrative loro delegate ai sensi della presente legge;
2) le attività, le iniziative ed i progetti di cui al precedente art. 2, a favore di istituzioni di cui al precedente art. 4, I comma, lett. c);
3) le ulteriori attività della regione di cui al precedente art. 3 e previste nel piano regionale degli interventi di cui al precedente art. 6.
2. Agli oneri derivanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, dall'attuazione degli artt. 14 e 16 della presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi:
a) sul capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» per la costituzione di gruppi di lavoro di cui al precedente art. 14;
b) sul capitolo 1.1.2.1.1.313 «Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale» per lo svolgimento di concorsi pubblici di cui al successivo art. 16;
c) sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale per l'immissione nel ruolo organico della giunta regionale del personale assunto con le modalità di cui al successivo art. 16.
3. Alla determinazione della spesa di cui al precedente I comma si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, I comma, della
4. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi I e III saranno istituiti i seguenti capitoli con la dotazione finanziaria da determinarsi ai sensi del precedente III comma nel bilancio per l'esercizio finanziario 1984 allo stato di previsione delle spese, parte I, ambito 2, settore 6, finalità 3, attività 3:
a) capitolo 1.2.6.3.3.1643 «Contributi alle province per le funzioni delegate per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale»;
b) capitolo 1.2.6.3.3.1644 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale a favore delle istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università ed istituti culturali di interesse nazionale con sede nella regione»;
c) capitolo 1.2.6.3.3.1645 «Oneri per le ulteriori attività della regione per la promozione educativa e culturale».
Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16. Concorsi.
1. Tenuto conto delle necessità operative attinenti all'esercizio delle funzioni regionali in materia di servizi socio-educativi e culturali, il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale della giunta regionale - amministrazione generale - risultano così determinati:
livello 1 ---
livello 2 n. 280
livello 3 n. 177
livello 4 n. 1.013
livello 5 n. 992
livello 6 n. 518
livello 7 n. 609
livello 8 n. 746
Totale n. 4.335
2. Per assicurare l'efficacia e la continuità nello svolgimento delle attività effettuate dagli enti locali nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, sono banditi concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di n. 61 posti del livello funzionale V, figura professionale 5.7 e di 35 posti di livello funzionale VI, figura professionale 6.2. Il consiglio regionale può prescrivere specifici requisiti di partecipazione con la deliberazione di indizione dei concorsi medesimi.
3. Ai concorsi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della
Art. 17. Assegnazione del personale.
1. Il personale immesso in ruolo ai sensi del precedente art. 16, salvo quanto disposto dal successivo comma, è distaccato, in applicazione dell'art. 56 della
2. Possono essere assegnate ai servizi regionali, compresi nell'area dei servizi sociali cui sono attribuite funzioni per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, unità di personale nel limite di un quinto di quelle immesse in ruolo in applicazione del precedente art. 16.
Art. 18. Abrogazione di norme.
1. Con decorrenza 1 gennaio 1984 sono abrogati l'art. 18 della
2. Per le attività in atto e fino al 31 dicembre 1983 si applicano le norme vigenti prima delle abrogazioni di cui ai precedenti commi.
Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
Tab. A (Omissis) [3]
Tab. B (Omissis)
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della
[3] Allegato abrogato dall'art. 36, comma 3, della