§ 3.10.39 - L.R. 1 marzo 2016, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:01/03/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed [...]
Art. 2.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 9/2000)
Art. 3.  (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 9/2000)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2000)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 9/2000)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 9/2000)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 21 della l.r. 9/2000)
Art. 8.  (Modifica all’articolo 22 della l.r. 9/2000)


§ 3.10.39 - L.R. 1 marzo 2016, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio)

(B.U. 9 marzo 2016, n. 5)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “delle Comunità Montane,”, sono soppresse e dopo le parole: “dei Comuni,”, sono inserite le seguenti: “delle unioni di comuni, appartenenti anche a province diverse,”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 9/2000)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dalle Comunità Montane e”, sono soppresse.

 

     Art. 3. (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 9/2000)

1. L’articolo 5 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “I Comuni”, sono inserite le seguenti: “e le unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse,” e le parole: “e dall’articolo 108 del D.Lgs. 112/1998”, sono sostituite dalle seguenti: “, dall’articolo 108 del d.lgs. 112/1998 e dall’articolo 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 9/2000)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, le Comunità Montane”, sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, le Comunità Montane”, sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 9/2000)

1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 9/2000)

1. Il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 9/2000)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti in unione possono operare nell’intero territorio dell’unione anche se posto su ambiti provinciali diversi.”.