§ 1.1.69 - L.R. 11 maggio 2009, n. 16.
Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:11/05/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Proroga graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale)
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie))
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 (Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)))
Art. 8.  (Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))
Art. 10.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2009))
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della [...]
Art. 12.  (Cessione dei crediti)
Art. 13.  (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
Art. 14.  (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi [...]
Art. 16.  (Interventi a favore della conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 [...]
Art. 18.  (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale))
Art. 19.  (Intervento straordinario per la mobilità)
Art. 20.  (Norma finanziaria)
Art. 21.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.1.69 - L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale

(B.U. 20 maggio 2009, n. 8)

 

Art. 1. (Proroga graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale)

     1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale del personale indette dalla Regione Liguria, già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))

     1. (Omissis) [3].

     2. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 2/2008, le parole: “Per le strutture di nuova realizzazione” sono soppresse.

     3. (Omissis) [4].

     4. (Omissis) [5].

     5. (Omissis) [6].

     6. (Omissis) [7].

     7. (Omissis) [8].

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie))

     1. (Omissis) [9].

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))

     1. (Omissis) [10].

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 (Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)))

     1. (Omissis) [11].

     2. (Omissis) [12].

 

     Art. 8. (Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici)

     1. Ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici)) e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita la Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all’articolo 136 del Codice.

     2. La Commissione è composta da:

     a) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) il Dirigente della Struttura regionale Tutela del Paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

     c) il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o suo delegato;

     d) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, o suo delegato;

     e) il Soprintendente per i Beni Archeologici della Liguria, o suo delegato;

     f) un esperto in materia di tutela del paesaggio, designato dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Genova;

     g) un esperto in materia di tutela del paesaggio, designato dalla Federazione degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Liguria;

     h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, nominato dal Presidente della Regione su terne presentate dalle medesime associazioni;

     i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.

     3. La Commissione, che dura in carica cinque anni, è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica, entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

     4. Il componente della Commissione di cui al comma 2, lettera i), è convocato e partecipa alle sedute della Commissione medesima, oltreché nei casi ivi previsti, anche qualora il Presidente lo ritenga necessario in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno e, in entrambi i casi, ha diritto di voto.

     5. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le astensioni equivalgono a voto negativo.

     6. Il Presidente può invitare alle relative sedute, senza diritto di voto, coloro che abbiano partecipato all’istruttoria della pratica nonché altri esperti, la cui presenza sia ritenuta opportuna per la natura dei beni e delle località da tutelare. La Commissione procede all’audizione dei Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.

     7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente regionale.

     8. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.

     9. In prima applicazione, la Commissione regionale è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

     1. (Omissis) [13].

     2. (Omissis) [14].

     3. (Omissis) [15].

     4. (Omissis) [16].

     5. (Omissis) [17].

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2009))

     1. (Omissis) [18].

     2. (Omissis) [19].

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)))

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2000 le parole: “che non usufruiscono di benefici previsti dai programmi di intervento comunitari. Tali aree sono individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6” sono abrogate.

     2. (Omissis) [20].

     3. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21/2000 è abrogato.

     4. (Omissis) [21].

     5. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2000 le parole: “per l'intero senza oneri,” sono soppresse.

     6. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 21/2000 è soppresso.

     7. (Omissis) [22].

     8. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2000 le lettere a) e b) sono abrogate.

     9. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2000 le parole: “alla produzione” sono soppresse.

     10. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 21/2000 è abrogato.

 

     Art. 12. (Cessione dei crediti)

     1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione e degli enti costituenti il settore regionale allargato, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

     2. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 13. (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

     1. (Omissis) [23].

 

     Art. 14. (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

     1. (Omissis) [24].

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)))

     1. (Omissis) [25].

     2. (Omissis) [26].

 

     Art. 16. (Interventi a favore della conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo)

     1. La Regione riconosce il valore e l’utilità delle attività di conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo, quale strumento di stimolo della coscienza civile e sociale, nonché di prevenzione di simili tragici eventi.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene l’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell'Eversione Contro l'Ordinamento Costituzionale dello Stato (AIVITER), favorendo l’istituzione di una sede sul territorio ligure e l’avvio e lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, con particolare riguardo alle attività sociali, di divulgazione e custodia della memoria storica degli eventi di terrorismo.

     3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati secondo la normativa e le procedure di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

     1. (Omissis) [27].

     2. (Omissis) [28].

     3. (Omissis) [29].

 

     Art. 18. (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)) [30]

     1. (Omissis) [31].

 

     Art. 19. (Intervento straordinario per la mobilità)

     1. A seguito dell’evento franoso avvenuto nel marzo 2009 sulla tratta stradale costiera di collegamento tra i Comuni di Noli e di Finale Ligure, la Giunta regionale è autorizzata, nel limite di spesa di euro 30.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilità.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Sostituisce l'art. 30 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[2] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 15 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28.

[3] Modifica il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[4] Modifica il comma 1 dell'art. 53 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[5] Modifica il comma 1 dell'art. 70 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[6] Modifica il comma 4 dell'art. 71 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[7] Modifica il comma 7 dell'art. 71 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[8] Modifica il comma 1 dell'art. 72 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.

[9] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 6 della L.R. 16 agosto 1995, n. 44.

[10] Inserisce i commi 7 bis e 7 ter nell'art. 21 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9.

[11] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 37.

[12] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 37.

[13] Modifica il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[14] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 8 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[15] Aggiunge i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies all'art. 32 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[16] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 55 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[17] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 71 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1.

[18] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 7 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 43.

[19] Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 43.

[20] Modifica il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 22 marzo 2000, n. 21.

[21] Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 22 marzo 2000, n. 21.

[22] Modifica il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 22 marzo 2000, n. 21.

[23] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 91 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[24] Modifica il comma 2 dell'art. 27 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[25] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1. Inserisce il comma 3 bis nell'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.

[26] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.

[27] Inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 24 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[28] Modifica il comma 6 dell'art. 24 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[29] Inserisce l'art. 28 bis nella L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[30] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.

[31] Aggiungeva l'art. 17 bis nella L.R. 29 maggio 2007, n. 21.