Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 05/09/1996 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 9. (Norme finali). |
Art. 10. (Abrogazione di norme). |
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.1.97 - L.R. 5 settembre 1996, n. 38.
Modifiche alla Legge Regionale 6 Settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 38.
(B.U. 25 settembre 1996, n. 19).
Artt. 1. - 8. [1]
Art. 9. (Norme finali).
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) provvede all'istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono;
b) determina i requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della
c) determina le tariffe per il rilascio della certificazione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica;
d) determina le modalità di rilascio, tenuta e conservazione del libretto sanitario sportivo;
e) nomina i componenti e definisce le modalità di funzionamento del Comitato di controllo per la medicina dello sport.
Art. 10. (Abrogazione di norme).
1. Gli articoli 12 e 15 della
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modificano ed integrano la