§ 1.6.36 - L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.
Disposizioni in materia di non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:21/01/1998
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.6.36 - L.R. 21 gennaio 1998, n. 2.

Disposizioni in materia di non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 28 gennaio 1998, n. 2).

 

Art. 1. (Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali).

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 è sospesa l'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) limitatamente alle voci di tariffa elencate nell'allegato A che è parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

(Articolo 1)

 

Elenco delle voci di tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 per le quali è prevista la non applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1998.

 

 

N°        Indicazione degli atti già soggetti a tassa

ordine

 

  8        Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di

           rivendita di latte.

 

  9        Autorizzazione a produrre e mettere in commercio

           crema, panna montana e analoghi, yogurt e simili,

           latte in polvere e in blocchi, latte condensato e

           simili.

 

10        Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo

           di vendita di estratti di origine animale o vegetale o

           di prodotti affini destinati alla preparazione di

           brodi o condimenti.

 

11        Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita,

           per la preparazione per conto terzi o per la

           distribuzione per consumo, degli integratori e degli

           integratori medicati per mangimi.

 

12        Autorizzazione per l'impianto e la gestione di

           stazione di fecondazione equina, pubblica o privata.

 

13        Autorizzazione per le attività relative alla

           fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:

           a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti

           destinati alla suddetta fecondazione

           b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri

           destinati alla suddetta fecondazione.

 

14        Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio

           di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

 

19        Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con

           apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica,

           aventi caratteristiche tali da garantire la

           conservazione del patrimonio ittico.

 

21        Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura,

           nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce,

           privi o poveri di pesce di importanza economica a

           norma delle vigenti leggi.

 

22        Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2

           della legge 21 marzo 1958 n. 326, per l'apertura e

           l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi

           complementari a carattere turistico sociale:

           a) alberghi e ostelli per la gioventù;

           b) campeggi;

           c) villaggi turistici;

           d) case per ferie;

           e) altri allestimenti;

           f) autostelli.

           Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno

           dei predetti complessi ricettivi complementari per la

           nomina di un proprio rappresentante.

 

 

24        Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la

           legge 17 maggio 1866 n. 2933 e 19 maggio 1976 n. 398,

           nonché l'articolo 53, n. 11 del testo unico delle

           leggi comunali e provinciali approvato con regio

           decreto 3 marzo 1934 n. 383 e successive modifiche.

 

25        Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina

           azionata a motore.

 

26        Autorizzazione per impiantare vivai di piante,

           stabilimenti orticoli e stabilimenti per la

           preparazione e selezione dei semi od esercitare il

           commercio di piante, parti di piante e semi.

 

31        Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui

           giacimenti di acque minerali e termali e loro

           pertinenze e sulle case e torbiere e loro pertinenze.

 

34        Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo

           scopo dello studio preliminare di un progetto di

           impianto di via funicolare aerea privata di interesse

           regionale.

 

35        Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie

           funicolari aeree (funivia) di interesse regionale - in

           servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose.

 

36        Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche -

           di interesse regionale - destinate al trasporto di

           prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi

           altra industria.

 

37        Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche

           - di interesse regionale - rilasciata nel caso

           contemplato dal comma 3 dell'articolo 14 del regio

           decreto 25 agosto 1908 n. 829, sostituito

           dall'articolo 38 del decreto del Presidente della

           Repubblica 28 giugno 1955 n. 771 e cioè quando la

           funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie

           ed altre opere pubbliche.

 

38        Concessione di filovia - di interesse regionale.

 

39        Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di

           slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto

           terrestri a fune senza rotaia - di interesse

           regionale.

 

40        Concessione per servizi pubblici - di interesse

           regionale - di autotrasporto di merci, rilasciata ai

           sensi dell'articolo 7 della legge 20 giugno 1935 n.

           1349, sostituito dall'articolo 14 della legge 18 marzo

           1968 n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici,

           e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si

           riferisce la concessione.

 

 

41        Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di

           servizi pubblici automobilistici - di interesse

           regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli

           (autolinee) di qualunque natura e durata che si

           effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano

           carattere saltuario.

 

42        Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di

           linea di navigazione interna per trasporto di persone

           o di cose ai sensi dell'articolo 225, comma 1, del

           Codice della navigazione.

 

43        Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di

           navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi

           meccanici, ai sensi dell'articolo 225, comma 2, del

           Codice della navigazione.

 

44        Autorizzazione per l'esercizio di servizi di

           navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di

           traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi

           dell'articolo 226 del Codice della navigazione.

 

45        Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e

           galleggianti, mediante annotazione apposta

           dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza di

           navigazione, ai sensi dell'articolo 227 del Codice

           della navigazione.

 

46        Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi

           dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle

           tasse automobilistiche approvato con decreto del

           Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, per

           effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea

           con autobus adibiti a servizi pubblici, regolarmente

           concessi od autorizzati, aventi interesse regionale.