Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 21/05/2001 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali). |
Art. 2. (Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali). |
Art. 3. (Sospensione del contributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti alluvionali inerti). |
Art. 4. (Indebitamento). |
Art. 5. (Rinnovo del parco tecnologico delle aziende operanti nel settore sanitario). |
Art. 6. (Piano degli interventi). |
Art. 7. (Estinzione di crediti). |
Art. 8. (Copertura finanziaria). |
Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.5.51 - L.R. 21 maggio 2001, n. 13.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione Liguria (legge finanziaria 2001).
(B.U. 23 maggio 2001, n. 5 - suppl. ord.).
TITOLO I
ENTRATE
Art. 1. (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali).
1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3,25 per cento.
2. Sono ammessi a beneficiare dell'aliquota ridotta, di cui al comma 1, i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del
3. L'aliquota ridotta è riconosciuta per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per quello successivo.
4. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione, non eccedente lire un miliardo.
5. Per nuova iniziativa produttiva s'intende l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova. Il beneficio non si applica qualora l'attività costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta in qualsiasi forma sul territorio della Regione.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.
8. La Giunta regionale definisce altresì i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo.
Art. 2. (Disapplicazione di tasse sulle concessioni regionali).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 3, comma 143, della
Art. 3. (Sospensione del contributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti alluvionali inerti).
1. Il tributo speciale a favore della Regione per il conferimento in discarica di cui alla
2. A tal fine i Comuni di provenienza, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2001, rilasciano apposita dichiarazione attestante la tipologia e i quantitativi dei rifiuti riconducibili all'evento alluvionale avviati allo smaltimento nel periodo di cui al comma 1. Tale dichiarazione è allegata alla dichiarazione fiscale sui conferimenti in discarica dei rifiuti solidi, prodotta dai gestori delle discariche stesse, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
Art. 4. (Indebitamento).
1. Il livello massimo di indebitamento, da autorizzarsi con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 54 della
TITOLO II
SPESE
Art. 5. (Rinnovo del parco tecnologico delle aziende operanti nel settore sanitario).
1. In sede di riparto del fondo sanitario regionale una quota pari a lire 7.700.000.000 per l'anno 2001, lire 16.700.000.000 per l'anno 2002, lire 19.000.000.000 per l'anno 2003, viene destinata alla copertura degli oneri per l'attivazione da parte delle aziende operanti nel settore sanitario di mutui finalizzati al rinnovo del parco tecnologico.
2. L'accensione dei mutui di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica a livello regionale del rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del
Art. 6. (Piano degli interventi).
1. Il fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi, da determinarsi, ai sensi dell'articolo 31 bis della
2. A tali fini e sulla base degli obiettivi del Piano degli interventi, sono considerati prioritari i progetti di investimento di preminente interesse economico e sociale, presentati da più enti locali in forma associata con concorso finanziario, anche privato.
3. Ai fini perequativi la quota di cofinanziamento regionale è stabilita in misure variabili, comunque comprese tra il 20 per cento e il 100 per cento, in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento dà attuazione alle disposizioni del presente articolo.
5. La Giunta regionale, inoltre, con proprio provvedimento stabilisce termini e modalità per la revoca dei cofinanziamenti assentiti nel Piano degli interventi 2001 e nei precedenti in caso di grave ritardo o inadempienza.
TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Art. 7. (Estinzione di crediti).
1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 2000, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connessi.
Art. 8. (Copertura finanziaria).
1. La copertura finanziaria derivante dalle minori entrate previste agli articoli 1 e 2 della presente legge è assicurata per gli anni 2002 e 2003 dal bilancio pluriennale 2001/2003.
Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.