§ 3.1.66 - L.R. 7 dicembre 2001, n. 44.
Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:07/12/2001
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Non applicazione della tassa di rilascio e della tassa annuale per aprire e condurre agenzie di viaggio).
Art. 2.  (Abrogazione dell’obbligo di deposito cauzionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura delle agenzie di viaggio).
Art. 3.  (Norma transitoria).
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 3.1.66 - L.R. 7 dicembre 2001, n. 44.

Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1).

 

Art. 1. (Non applicazione della tassa di rilascio e della tassa annuale per aprire e condurre agenzie di viaggio).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è sospesa l’applicazione della "tassa sulle concessioni regionali per licenza per aprire e condurre agenzie di viaggi" riportata al numero d’ordine 23 della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali).

     2. Il comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) è abrogato.

 

     Art. 2. (Abrogazione dell’obbligo di deposito cauzionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura delle agenzie di viaggio). [1]

     1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 dell’articolo 11 della l.r. 28/1997 sono abrogati.

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a restituire i depositi cauzionali di cui all’articolo 2.

     2. Coloro che abbiano costituito i depositi cauzionali attraverso polizza fidejussoria o fidejussione bancaria sono esentati da tale obbligo dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 1 aprile 2014, n. 7.