Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.6 finanze e patrimonio |
Data: | 13/01/1993 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 4. (Misura dell'addizionale). |
Art. 5. (Misura dell'addizionale). |
Art. 6. (Misura dell'imposta). |
Art. 7. (Estinzione di crediti). |
Art. 8. (Norma transitoria). |
§ 1.6.25 - L.R. 13 gennaio 1993, n. 1.
Provvedimenti in materia di tributi regionali.
(B.U. 13 gennaio 1993, n. 2).
TITOLO I
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI [1]
Artt. 1. - 3. (Omissis).
TITOLO II
ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE
Art. 4. (Misura dell'addizionale).
1. Con effetto del primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al
TITOLO III
ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO
Art. 5. (Misura dell'addizionale).
1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni statali in materia, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, di cui al
2. La misura dell'addizionale di cui al 1° comma è ridotta, secondo l'appartenenza del comune nel cui territorio è collocata l'utenza alle zone climatiche determinate a norma dell'art. 4 della
a) lire 30 al metro cubo di gas erogato per i comuni appartenenti alla zona climatica «E»;
b) lire 20 al metro cubo di gas erogato per i comuni appartenenti alla zona climatica «F».
TITOLO IV
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI
STATALI DEI BENI DEL DEMANIO
E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
Art. 6. (Misura dell'imposta). [2]
(Omissis).
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESTINZIONE DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 7. (Estinzione di crediti).
1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1991, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie, sopratasse e diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte e tasse di importi non superiori a lire 20.000.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8. (Norma transitoria).
(Omissis).
[1] Titolo abrogato dall'art. 13 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della