Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.6 finanze e patrimonio |
Data: | 28/11/2005 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione) |
Art. 2. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito) |
Art. 2 bis. (Finalità delle variazioni delle aliquote) |
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.6.46 - L.R. 28 novembre 2005, n. 17.
Disposizioni in materia di entrate tributarie
(B.U. 28 novembre 2005, n. 12)
Art. 1. (Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)
1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 è fissata al 5,25 per cento l’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
Art. 2. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)
1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) di cui all’articolo 50 del
a) fino a euro 13.000 |
0,90 per cento |
b) oltre euro 13.000 e fino a euro 20.000 |
1,25 per cento |
c) oltre euro 20.000 |
1,40 per cento |
1 bis. L’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) è determinata:
a) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), compreso fra euro 13.001,00 e euro 13.046,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera b) all’intero ammontare del reddito imponibile e riducendo l’addizionale così determinata di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,987 e la differenza tra euro 13.046,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE);
b) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), compreso fra euro 13.047,00 e euro 20.000,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera b) all’intero ammontare del reddito imponibile determinato ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE);
c) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) compreso fra euro 20.001,00 e euro 20.030,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera c) all’intero ammontare del reddito imponibile e riducendo l’addizionale così determinata di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 20.030,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE);
d) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), pari o superiore a euro 20.031,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1, lettera c) all’intero ammontare del reddito imponibile determinato ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) [1].
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano a decorrere dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 [2].
Art. 2 bis. (Finalità delle variazioni delle aliquote) [3]
1. Le variazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 1 e dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito di cui all’articolo 2 sono disposte per i fini e secondo modalità e limiti previsti dalla normativa statale di riferimento e per il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario nel settore sanitario.
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[3] Articolo inserito dall'art. 29 della