§ 1.5.202 - L.R. 27 dicembre 2019, n. 32.
Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2020


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:27/12/2019
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 2.  (Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)
Art. 3.  (Misure di riduzione della pressione fiscale)
Art. 4.  (Detrazioni dall’addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia)
Art. 5.  (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali giovanili intraprese nell’anno 2020)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria))
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e [...]
Art. 9.  (Dichiarazione d’ urgenza)


§ 1.5.202 - L.R. 27 dicembre 2019, n. 32.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2020

(B.U. 31 dicembre 2019, n. 19)

 

Art. 1. (Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2020-2022, per l’anno 2020 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché alla crescita e agli investimenti.

2. Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all’Allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011) alla presente legge.

 

     Art. 2. (Disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza per l'anno 2020 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall’articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2020, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l’espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall’acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

9. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2020, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

11. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2020, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

12. La disposizione di cui al comma 11 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi, a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e a quella sostenuta con i fondi di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

14. Il complesso della spesa per trasferte, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2020, non può essere superiore al 60 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Le trasferte di personale regionale all’estero devono essere autorizzate con nota del Segretario generale.

15. Il limite di spesa di cui al comma 14 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell’organo di vertice dell’Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione della Regione o degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall’Unione europea.

16. La disposizione di cui al comma 14 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all’attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato e alle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014.

17. Le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

18. Ai fini della riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia l’utilizzo di sistemi di videoconferenza e di collaboration digitale, onde consentire la partecipazione a distanza; entro il 30 settembre 2020 la Giunta regionale elabora apposite linee guida in materia di partecipazione a missioni laddove sia prevista altresì la videoconferenza.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato per quanto compatibile.

20. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato e le società in house della Regione, per l'anno 2020, non effettuano spese per sponsorizzazioni.

21. Per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, l’Amministrazione regionale è esentata dal pagamento dei canoni di concessione di beni immobili divenuti di sua proprietà in forza dell’anzidetta l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

22. Ai fini dell’attuazione delle misure di contenimento di spesa di cui al presente articolo, gli enti appartenenti al settore regionale allargato costituiti successivamente al 2014 applicano le percentuali di riduzione ivi indicate facendo riferimento al complesso degli impegni di spesa assunti o al totale dei costi sostenuti per le relative finalità nell'ultimo esercizio utile.

 

     Art. 3. (Misure di riduzione della pressione fiscale)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di immatricolazione di un motociclo nuovo di categoria “Euro 4” e successivi, con sostituzione di un motociclo appartenente alle categorie “Euro 0” o “Euro 1” realizzata attraverso la demolizione, è concessa l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso e le due annualità successive. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di applicazione della presente disposizione.

2. Per l’anno 2020 per i ciclomotori e i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione.

3. A decorrere dal 2020, l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale prevista per i soggetti portatori di handicap dall’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, dall’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e dall’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è estesa ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica. Restano fermi i limiti di cilindrata indicati dall’articolo 8, comma 3, della l. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni e l’esenzione è rilasciata su specifica richiesta ad istanza di parte, secondo le modalità applicative già previste per il riconoscimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica a favore dei soggetti portatori di handicap.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020 non si applica la tassa sulle concessioni regionali limitatamente alla voce indicata al numero d’ordine 4, sub a), della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni, relativa all’autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio “stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie”.

5. L’articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 4. (Detrazioni dall’addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia)

1. Per l’anno d’imposta 2020, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari a 28,00 euro complessivi, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.

2. Qualora l’imposta dovuta sia minore della detrazione di cui al comma 1, non sorge alcun credito d’imposta. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 5. (Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali giovanili intraprese nell’anno 2020)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale e lo sviluppo sostenibile, nonché la crescita di nuova imprenditorialità nei settori a basso impatto ambientale e della green economy, le nuove iniziative produttive intraprese da imprese giovanili sul territorio della Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.

2. Si considerano imprese giovanili ai sensi del comma 1, le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai trentacinque anni e il cui grado di imprenditorialità giovanile risulti maggioritario.

3. Il grado di imprenditorialità giovanile ai sensi del comma 2, viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di giovani di età inferiore ai trentacinque anni negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell’impresa e si considera maggioritario in relazione alla natura giuridica dell’impresa, qualora la percentuale di giovani di età inferiore ai trentacinque anni corrisponda alla seguente classificazione:

a) per le società di capitali percentuale di quota di capitale sociale sommata a percentuale di cariche quali amministratori o titolari o soci dell’impresa maggiore del 100 per cento;

b) per le società di persone e cooperative percentuale di soci dell’impresa superiore al 50 per cento;

c) per altre forme giuridiche percentuale di amministratori superiore al 50 per cento.

4. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche individuati dai seguenti Codici Divisione ATECO 2007: 38.11.00 38.12.00 38.21.01 38.21.09 38.22.00 38.31.10 38.32.10 38.32.20 38.32.30 39.00.01 39.00.09 43.29.02 55.10.00 55.20.10 55.20.20 55.20.30 55.20.51 55.30.00 56.10.11 56.10.12 56.10.20 56.10.30 56.10.41 56.10.42 56.10.50 56.21.00 56.29.10 56.29.20 56.30.00 72.11.00 72.19.01 72.19.09 72.20.00 77.21.01 81.30.00.

5. L’esenzione si applica alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1, qualora il valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione non ecceda euro due milioni.

6. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:

a) l'attività che viene svolta per la prima volta, sul territorio della Regione, da un'impresa nuova;

b) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale.

7. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

8. Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall’insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all’impresa beneficiaria e va restituito all’Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

9. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Alla fine della lettera a) del comma 11 dell’articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e interventi di conservazione del territorio e difesa del suolo”.

2. Dopo il comma 14 dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“14 bis. Al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale del Fondo strategico regionale di cui al comma 11, allocati alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria))

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Il comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1 bis. A seguito dell’operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrotranvieri sono erogate dalla Regione agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all’articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di contributi per un importo massimo su base annua fino ad euro 19.000.000,00, comprensivi della somma relativa al personale in servizio presso la ferrovia Genova-Casella, la cui gestione è di competenza della Regione Liguria, è erogato direttamente dalla Regione nei confronti dell’Azienda a cui è stato affidato in concessione il relativo servizio ferroviario sempre nei limiti dell’importo massimo annuo sopra fissato.”.

3. Al comma 1 ter dell’articolo 15 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai commi 1 e 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1 bis”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e all’articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013))

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità individuate con decreto del dirigente competente in materia di tributi, anche mediante strumenti elettronici e telematici”.

2. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 51/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “la Giunta regionale può, con proprio atto” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del dirigente competente in materia di tributi può”.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d’ urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

 

Allegato 1 – Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)

(Omissis)