Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 03/04/2007 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Indebitamento) |
Art. 2. (Vincolo di destinazione) |
Art. 3. (Applicazione tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti) |
Art. 4. (Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2005, n. 17) |
Art. 5. (Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) |
Art. 6. (Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali) |
Art. 7. (Contenimento della spesa per il personale della Regione) |
Art. 8. (Contenimento della spesa per beni e servizi della Regione) |
Art. 9. (Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato) |
Art. 10. (Contenimento della spesa di funzionamento degli enti del settore regionale allargato) |
Art. 11. (Autorizzazione alla contrazione di mutui da parte delle Aziende sanitarie) |
Art. 12. (Contenimento della spesa farmaceutica) |
Art. 13. (Disposizioni inerenti il contenimento della spesa farmaceutica per il rispetto degli impegni assunti con l’accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Economia e [...] |
Art. 14. (Fondo Investimenti Regionali) |
Art. 15. (Fondo Regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi) |
Art. 16. (Programma investimenti in sanità) |
Art. 17. (Acquisizione azioni Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.) |
Art. 18. (Partecipazioni societarie) |
Art. 19. (Cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti del settore regionale allargato) |
Art. 20. (Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti del settore regionale allargato) |
Art. 21. (Anticipazione di cassa ad A.R.P.A.L.) |
Art. 22. (Definanziamento automatico) |
Art. 23. (Fondi speciali) |
Art. 24. (Copertura finanziaria) |
Art. 25. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.84 - L.R. 3 aprile 2007, n. 15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)
(B.U. 4 aprile 2007, n. 8)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della
Art. 2. (Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2007-2009, per l’anno 2007 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono destinate alle esigenze del settore sanitario regionale.
2. Per la copertura dei disavanzi del settore sanitario regionale cumulati al 31 dicembre 2006 sono vincolate nel 2007 risorse nell’ammontare di euro 345.500.000,00 di cui euro 110.400.000,00 finalizzate alla copertura del disavanzo 2006.
3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 le risorse derivanti dal maggior gettito assicurato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della
4. Il maggior gettito derivante dalla variazione della tassa automobilistica di cui all’articolo 6 della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI
Art. 3. (Applicazione tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24 della
Art. 4. (Integrazione all’articolo 2 della
1. (Omissis) [1].
Art. 5. (Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 299, della
Art. 6. (Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali)
1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2006, relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di 16,00 euro.
2. Non si procede parimenti al rimborso per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore a 16,00 euro.
3. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l’intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 7. (Contenimento della spesa per il personale della Regione)
1. Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obiettivi di contenimento posti dal patto di stabilità interno, il complesso della spesa per il personale della Regione Liguria non può essere superiore, per l’anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
2. Al fine dell’applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:
a) delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2005;
b) delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;
c) delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
d) delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.
3. Il mancato rispetto del limite di spesa previsto al comma 1 comporta il divieto di procedere nell’anno 2008 ad assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 8. (Contenimento della spesa per beni e servizi della Regione)
1. Al fine di conseguire il pieno rispetto del patto di stabilità interno, il complesso della spesa diretta per beni e servizi della Regione Liguria non può essere superiore, per l’anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento, salvo quanto disposto dai successivi commi.
2. Al fine di contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi finalizzati ad attività di rappresentanza e pubbliche relazioni, nonché all’effettuazione di mostre, convegni e pubblicità, il complesso della spesa diretta per dette finalità non può essere superiore, per l’anno 2007, al limite di spesa stabilito per l’anno 2006 per le medesime finalità ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della
3. L’aggregato di cui al comma 2 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell’ambito di programmi comunitari, nonché la pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell’ambito della comunicazione istituzionale della Regione. Non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell’espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni.
4. Il complesso delle spese per consulenze ed incarichi professionali non può essere superiore, per l’anno 2007, al limite di spesa stabilito per l’anno 2006 per le medesime finalità ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della
5. L’aggregato di cui al comma 4 non comprende:
a) le spese interamente finanziate nell’ambito di programmi comunitari;
b) le spese relative al conferimento di incarichi a soggetti rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, comma 2 del
c) le spese relative al conferimento di incarichi a soggetti inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5 della
d) le spese concernenti le collaborazioni di cui all’articolo 61 del
e) le spese concernenti le collaborazioni di cui all’articolo 409, comma 3 del codice di procedura civile.
Art. 9. (Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 le spese di personale sono definite ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 7.
3. Fermo restando l’obiettivo di complessivo contenimento di cui al comma 1 la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre per gli enti per i quali sia intervenuta una modifica legislativa opportuni adeguamenti.
Art. 10. (Contenimento della spesa di funzionamento degli enti del settore regionale allargato)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, i trasferimenti di parte corrente per l’anno 2007 destinati alla copertura delle spese di funzionamento degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della
2. Fermo restando l’obiettivo di complessivo contenimento di cui al comma 1 la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre per gli enti per i quali sia intervenuta una modifica legislativa opportuni adeguamenti.
3. Gli enti del settore regionale allargato, come definiti al comma 1, sono soggetti alle disposizioni statali recanti riduzioni di specifiche tipologie di spesa in quanto applicabili alla Regione.
Art. 11. (Autorizzazione alla contrazione di mutui da parte delle Aziende sanitarie)
1. Ai fini del rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica, la Regione autorizza gli enti operanti nel comparto della sanità alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della
2. La Giunta regionale individua i criteri per la determinazione delle entrate utili al calcolo del limite dell’indebitamento autorizzabile a livello regionale per gli enti operanti nel comparto della sanità.
Art. 12. (Contenimento della spesa farmaceutica) [2]
1. A decorrere dall’anno successivo all’avvenuto conseguimento degli obiettivi in materia di contenimento della spesa farmaceutica di cui alle disposizioni previste dalla lettera f) e dalla lettera l) dell’articolo 1, comma 796, della
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e ulteriormente reso noto attraverso il sito web della Regione Liguria www.regione.liguria.it, dà atto entro il 28 febbraio di ciascun anno, in rapporto all’anno precedente, del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Al fine di permettere l’adempimento degli obblighi tributari in relazione a quanto disposto nel presente articolo, a partire dall’anno 2008 il termine previsto per il pagamento della tassa di concessione regionale e il contributo annuo per l’apertura e l’esercizio di farmacie è prorogato al 30 aprile [3].
Art. 13. (Disposizioni inerenti il contenimento della spesa farmaceutica per il rispetto degli impegni assunti con l’accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) [4]
1. Ai sensi dell’articolo 6 del
CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI
Art. 14. (Fondo Investimenti Regionali)
1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2007 in euro 39.000.000,00.
2. Il fondo è destinato al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della Regione.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento ed i criteri per la selezione dei progetti.
4. La Giunta regionale individua successivamente la finalizzazione dei finanziamenti.
Art. 15. (Fondo Regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi)
1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2007 in euro 10.000.000,00.
2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio ligure nelle aree tematiche e secondo le modalità ed i criteri indicati dal Protocollo d’intesa Regione-Province approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2005 n. 730 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell’articolo 5 del Protocollo d’Intesa entro trenta giorni dall’assunzione delle deliberazioni regionali di avvio della procedura istruttoria del Piano degli Interventi e della determinazione dei criteri di perequazione.
4. Le Province, avvalendosi della Commissione Mista, curano l’istruttoria delle domande di finanziamento e formulano entro i sessanta giorni successivi gli atti relativi all’individuazione dei progetti ammissibili ai fini dell’adozione della proposta definitiva da parte del Consiglio regionale.
5. E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 18 della
Art. 16. (Programma investimenti in sanità)
1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2007 in euro 58.400.000,00.
2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a euro 9.300.000,00.
Art. 17. (Acquisizione azioni Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.)
1. Al fine della partecipazione totalmente pubblica al capitale della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. e a parziale modifica dell’articolo 1, comma 3 della
Art. 18. (Partecipazioni societarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., partecipazioni in società di interesse regionale mediante i finanziamenti all’uopo destinati nell’ambito del Fondo Investimenti Regionali.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli adempimenti necessari nell’ambito delle procedure di riordino e dismissione delle partecipazioni azionarie della Società Sviluppo Italia, previste dal comma 461 dell’articolo 1 della
Art. 19. (Cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti del settore regionale allargato)
1. Ai sensi dell’articolo 84 della
2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 possono essere inclusi i patrimoni immobiliari dei Comuni, delle Province e degli altri enti pubblici con sede nel territorio regionale che ne facciano richiesta.
3. E’ abrogato l’articolo 15 della
Art. 20. (Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti del settore regionale allargato)
1. I beni del patrimonio immobiliare della Regione nonché degli enti del settore regionale allargato possono essere trasferiti a titolo oneroso o conferiti a favore di enti o società possedute anche indirettamente dalla Regione, eventualmente costituiti a tale scopo, al fine della loro gestione, valorizzazione e dismissione.
2. Ai trasferimenti ed ai conferimenti effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti pubblici.
Art. 21. (Anticipazione di cassa ad A.R.P.A.L.)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.) fino all’ammontare di euro 5.600.000,00 nelle more dell’erogazione dell’indennizzo da parte di Rete Ferroviaria Italiana per l’acquisizione dell’immobile di proprietà dell’Agenzia già sede del Dipartimento Provinciale di Genova.
Art. 22. (Definanziamento automatico)
1. A decorrere dal 2007 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.
2. Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 15 della
4. Il termine di cui al comma 1 è sospeso per il periodo di tempo relativo all’attuazione delle procedure di esproprio.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23. (Fondi speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della
Art. 24. (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2007.
Art. 25. (Dichiarazione d’urgenza)
1. (Omissis)
Allegato 1 (Art. 3)
Tariffa tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Regime del tributo
Tipologie rifiuti |
Importo tributo |
RIFIUTI INERTI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI
All.2 d.m.18.7.96
All.3 d.m.18.7.96
All.4 d.m. 18.7.96
|
€/Kg. 0,00103
€/Kg. 0,00207
€/Kg. 0,00155
|
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI |
€/Kg. 0,00520 |
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI |
€/Kg. 0,00520 |
RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE
|
€/Kg.0,01030 |
SCARTI E SOVVALLI DI RIFIUTI URBANI, E DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO CON OPERAZIONI DI SELEZIONE AUTOMATICA RICICLAGGIO E COMPOSTAGGIO IN IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA CONFERITI AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA
|
€/Kg.0,00207
|
SCARTI E SOVVALLI DI RIFIUTI SPECIALI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO CON OPERAZIONI DI SELEZIONE AUTOMATICA RICICLAGGIO E COMPOSTAGGIO IN IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA CONFERITI AI FINI DELLO SMALTIMENTO IN DISCARICA
|
€/Kg.0,00103 |
FANGHI PALABILI DI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
|
€/Kg.0,00207 |
FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI |
€/Kg.0,00103 |
FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI PERICOLOSI |
€/Kg.0,00103 |
RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO |
€/Kg.0,00207 |
RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO |
€/Kg.0,00103 |
TABELLA A (Art. 23)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
AREA
|
2007 |
2008 |
2009 |
I – ISTITUZIONALE
|
180.000 |
|
|
II – PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, STATALE, REGIONALE |
10.000 |
|
|
III – TERRITORIO
|
100.000 |
|
|
IV – AMBIENTE
|
100.000 |
|
|
VII – EDILIZIA
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA
|
90.000 |
|
|
X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI
|
500.000 |
|
|
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
|
2.000.000 |
|
|
XIII – AGRICOLTURA,ECONOMIA MONTANA
|
20.000 |
|
|
XV – COMMERCIO, FIERE E MERCATI
|
220.000
|
|
|
XVIII – GESTIONALE
|
150.000 |
750.000 |
750.000 |
TABELLA B (Art. 23)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
AREA |
2007 |
2008 |
2009 |
I – ISTITUZIONALE
|
220.000
|
|
|
II – PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, STATALE, REGIONALE |
1.000.000 |
|
|
III – TERRITORIO
|
100.000 |
|
|
IV – AMBIENTE
|
210.000 |
|
|
V – INFRASTRUTTURE
|
200.000
|
|
|
VI –TRASPORTI
|
2.000.000
|
|
|
VII – EDILIZIA
|
1.200.000 |
1.200.000 |
1.200.000 |
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA
|
10.000 |
|
|
X – PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI
|
500.000 |
|
|
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
|
1.200.000 |
|
|
XIII – AGRICOLTURA,ECONOMIA MONTANA
|
10.000 |
|
|
XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA |
1.000.000
|
|
|
XV – COMMERCIO, FIERE E MERCATI
|
100.000
|
|
|
XVII – TURISMO
|
1.000.000 |
|
|
[1] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[3] Comma così modificato dall'art. 6 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2008, n. 271, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] Vedi quanto previsto dall'art. 31 della