§ 1.5.71 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2005)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:04/02/2005
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento)
Art. 2.  (Vincolo di destinazione)
Art. 3.  (Fondo Investimenti Regionali)
Art. 4.  (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)
Art. 5.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6)
Art. 8.  (Sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare)
Art. 9.  (Estinzione di crediti)
Art. 10.  (Applicazione del comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342)
Art. 11.  (Versamento massa rimorchiabile per alcune tipologie di veicoli)
Art. 12.  (Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004 n. 22)
Art. 13.  (Fondi speciali)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.71 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2005)

(B.U. 9 febbraio 2005, n. 2)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’anno 2005 in euro 250.000.000,00.

 

     Art. 2. (Vincolo di destinazione)

     1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2005-2007, per l’anno 2005 le maggiori risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio sono interamente destinate al finanziamento delle esigenze di natura corrente del settore sanitario regionale.

 

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

 

     Art. 3. (Fondo Investimenti Regionali)

     1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2005 in euro 19.000.000,00.

     2. Il fondo è destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della regione.

     3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.

 

     Art. 4. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)

     1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2005 in euro 5.000.000,00.

     2. Sono finanziati o cofinanziati interventi e progetti nei settori della:

     a) infrastrutturazione depurativa e idrica;

     b) infrastrutturazione della viabilità minore;

     c) difesa del suolo;

     d) edilizia pubblica.

     3. La ripartizione del fondo è effettuata con criteri di perequazione e con priorità per interventi sovracomunali.

     4. Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva i criteri per l’attuazione del piano degli interventi individuati d’intesa con le Province, nonchè le modalità di partecipazione finanziaria delle medesime.

     5. Le domande di finanziamento devono essere presentate dagli Enti locali, per il tramite delle Province, alla Regione entro centoventi  giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Programma investimenti in sanità)

     1. Il programma di investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2005 in euro 103.653.000,00.

     2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta ad euro 9.185.000,00.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13)

     1. (Omissis) [1]

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6) [2]

     [1. Il termine previsto al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) è prorogato al 31 dicembre 2006.]

 

     Art. 8. (Sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare)

     1. I proventi relativi alle infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 (disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sono acquisiti al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento delle esigenze di natura corrente del settore sanitario regionale.

 

     Art. 9. (Estinzione di crediti)

     1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2004, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connessi.

     2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2004, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

 

     Art. 10. (Applicazione del comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342)

     1. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 (misure in materia fiscale) [3].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

     3. Entro il 30 giugno 2005 le tasse automobilistiche ordinarie relative a periodi fissi per i quali le scadenze di pagamento decorrono dal 1° gennaio 2001 dovute per i veicoli ultraventennali non rientranti nelle agevolazioni di cui al comma 1 e non corrisposte, possono essere assolte con il pagamento della tassa automobilistica ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

     4. Entro lo stesso termine è possibile effettuare integrazione di pagamento, per i veicoli di cui ai commi precedenti, fino alla corrispondenza dell’importo dovuto, qualora le tasse siano state già parzialmente corrisposte.

     5. Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, riguardanti i veicoli di cui al comma 1, devono pervenire entro il 30 giugno 2005.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Versamento massa rimorchiabile per alcune tipologie di veicoli) [4]

     1. Per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005.

 

     Art. 12. (Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004 n. 22)

     1. (Omissis) [5]

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. (Fondi speciali)

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2005 restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2005.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)

 

 

TABELLA A

(Art. 13)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

 

AREA

 

Competenza

2005

Competenza

2006

Competenza

2007

 

I – ISTITUZIONALE

 

27.500,00

27.500,00

27.500,00

III – TERRITORIO

50.000,00

50.000,00

 

50.000,00

 

V- INFRASTRUTTURE

 

200.000,00

200.000,00

200.000,00

XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

 

 

500.000,00

 

500.000,00

 

500.000,00

 

XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

 

 

 

6.000,00

 

 

6.000,00

 

 

6.000,00

 

XVIII – GESTIONALE

 

 

250.000,00

 

250.000,00

 

250.000,00

TOTALE

1.033.500,00

1.033.500,00

1.033.500,00

 

 

TABELLA B

(Art. 13)

 

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

AREA

 

Competenza

2005

Competenza

2006

Competenza

2007

 

V –INFRASTRUTTURE

300.000,00

 

 

XIII – AGRICOLTURA

29.000,00

 

 

XVII - TURISMO

 

500.000,00

 

 

TOTALE

829.000,00

 

 

 

 


[1] Aggiunge i commi 2 e 3 all'art. 15 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.

[3] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2018, n. 209, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2005, n. 455, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[5] Aggiunge l'art. 18 bis nella L.R. 29 novembre 2004, n. 22.