Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 04/02/2005 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Indebitamento) |
Art. 2. (Vincolo di destinazione) |
Art. 3. (Fondo Investimenti Regionali) |
Art. 4. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi) |
Art. 5. (Programma investimenti in sanità) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 2002 n. 6) |
Art. 8. (Sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare) |
Art. 9. (Estinzione di crediti) |
Art. 10. (Applicazione del comma 2 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342) |
Art. 11. (Versamento massa rimorchiabile per alcune tipologie di veicoli) |
Art. 12. (Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004 n. 22) |
Art. 13. (Fondi speciali) |
Art. 14. (Copertura finanziaria) |
Art. 15. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.71 - L.R. 4 febbraio 2005, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2005)
(B.U. 9 febbraio 2005, n. 2)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’anno 2005 in euro 250.000.000,00.
Art. 2. (Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2005-2007, per l’anno 2005 le maggiori risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio sono interamente destinate al finanziamento delle esigenze di natura corrente del settore sanitario regionale.
TITOLO II
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI
Art. 3. (Fondo Investimenti Regionali)
1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2005 in euro 19.000.000,00.
2. Il fondo è destinato al finanziamento delle politiche di investimento per la dotazione infrastrutturale e lo sviluppo economico e sociale della regione.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento.
Art. 4. (Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi)
1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2005 in euro 5.000.000,00.
2. Sono finanziati o cofinanziati interventi e progetti nei settori della:
a) infrastrutturazione depurativa e idrica;
b) infrastrutturazione della viabilità minore;
c) difesa del suolo;
d) edilizia pubblica.
3. La ripartizione del fondo è effettuata con criteri di perequazione e con priorità per interventi sovracomunali.
4. Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva i criteri per l’attuazione del piano degli interventi individuati d’intesa con le Province, nonchè le modalità di partecipazione finanziaria delle medesime.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate dagli Enti locali, per il tramite delle Province, alla Regione entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. (Programma investimenti in sanità)
1. Il programma di investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2005 in euro 103.653.000,00.
2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta ad euro 9.185.000,00.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 15 della
1. (Omissis) [1]
TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 7. (Modifiche all’articolo 30 della
[1. Il termine previsto al comma 1 dell’articolo 30 della
Art. 8. (Sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare)
1. I proventi relativi alle infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7 della
Art. 9. (Estinzione di crediti)
1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2004, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connessi.
2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 15,00 in essere alla data del 31 dicembre 2004, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.
Art. 10. (Applicazione del comma 2 dell’articolo 63 della
1. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo 63 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
3. Entro il 30 giugno 2005 le tasse automobilistiche ordinarie relative a periodi fissi per i quali le scadenze di pagamento decorrono dal 1° gennaio 2001 dovute per i veicoli ultraventennali non rientranti nelle agevolazioni di cui al comma 1 e non corrisposte, possono essere assolte con il pagamento della tassa automobilistica ordinaria di cui al
4. Entro lo stesso termine è possibile effettuare integrazione di pagamento, per i veicoli di cui ai commi precedenti, fino alla corrispondenza dell’importo dovuto, qualora le tasse siano state già parzialmente corrisposte.
5. Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, riguardanti i veicoli di cui al comma 1, devono pervenire entro il 30 giugno 2005.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11. (Versamento massa rimorchiabile per alcune tipologie di veicoli) [4]
1. Per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella 2-bis allegata alla
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le istanze di rimborso per somme versate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005.
Art. 12. (Integrazione alla
1. (Omissis) [5]
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13. (Fondi speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della
Art. 14. (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2005.
Art. 15. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
TABELLA A
(Art. 13)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO
AREA
|
Competenza 2005 |
Competenza 2006 |
Competenza 2007
|
I – ISTITUZIONALE
|
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
III – TERRITORIO |
50.000,00 |
50.000,00
|
50.000,00
|
V- INFRASTRUTTURE
|
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
XI – ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
|
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
XVIII – GESTIONALE
|
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
TOTALE |
1.033.500,00 |
1.033.500,00 |
1.033.500,00 |
TABELLA B
(Art. 13)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO
AREA
|
Competenza 2005 |
Competenza 2006 |
Competenza 2007
|
V –INFRASTRUTTURE |
300.000,00 |
|
|
XIII – AGRICOLTURA |
29.000,00 |
|
|
XVII - TURISMO
|
500.000,00 |
|
|
TOTALE |
829.000,00 |
|
|
[1] Aggiunge i commi 2 e 3 all'art. 15 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2005, n. 455, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] Aggiunge l'art. 18 bis nella