§ 1.3.28 - L.R. 8 settembre 1993, n. 47.
Norme in materia di fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:08/09/1993
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali» come modificata dalle leggi regionali 27 gennaio 1988 n. 4, 25 [...]


§ 1.3.28 - L.R. 8 settembre 1993, n. 47.

Norme in materia di fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali.

(B.U. 29 settembre 1993, n. 21).

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali» come modificata dalle leggi regionali 27 gennaio 1988 n. 4, 25 febbraio 1992 n. 6 e 1 giugno 1993 n. 22 sono apportate le ulteriori modificazioni contenute negli articoli seguenti.

 

     Artt. 2. - 8. [1]

 


[1] Modificano ed integrano la L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.