Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari |
Data: | 27/01/1988 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 5. 1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sulla gestione dei fondi per gli assegni vitalizi a favore dei Consiglieri regionali, si applicano le norme di cui al presente articolo |
§ 1.3.19 - L.R. 27 gennaio 1988, n. 4.
Modifiche alla l.r. 16 febbraio 1987, n. 3 “Testo unico delle norme sull'indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali”.
(B.U. 17 febbraio 1988, n. 7).
Artt. 1. - 4. [1]
1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sulla gestione dei fondi per gli assegni vitalizi a favore dei Consiglieri regionali, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico- attuariale del fondo è presentato all'Ufficio Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
3. A decorrere dall'inizio di ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione una tantum a valere sui fondi di cui alla
L'eventuale stanziamento sarà iscritto al bilancio nell'apposito capitolo 0005 ricompreso fra le spese per il Consiglio regionale, relativo alle «Indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale».
[1] Modificano ed integrano la