§ 1.3.19 - L.R. 27 gennaio 1988, n. 4.
Modifiche alla l.r. 16 febbraio 1987, n. 3 “Testo unico delle norme sull'indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali”.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:27/01/1988
Numero:4


Sommario
Art. 5.      1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sulla gestione dei fondi per gli assegni vitalizi a favore dei Consiglieri regionali, si applicano le norme di cui al presente articolo


§ 1.3.19 - L.R. 27 gennaio 1988, n. 4.

Modifiche alla l.r. 16 febbraio 1987, n. 3 “Testo unico delle norme sull'indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali”.

(B.U. 17 febbraio 1988, n. 7).

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

Art. 5.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sulla gestione dei fondi per gli assegni vitalizi a favore dei Consiglieri regionali, si applicano le norme di cui al presente articolo.

     2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico- attuariale del fondo è presentato all'Ufficio Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

     3. A decorrere dall'inizio di ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione una tantum a valere sui fondi di cui alla l. 6 dicembre 1973 n. 853 in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico- finanziaria del fondo.

     L'eventuale stanziamento sarà iscritto al bilancio nell'apposito capitolo 0005 ricompreso fra le spese per il Consiglio regionale, relativo alle «Indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale».

 


[1] Modificano ed integrano la L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.