§ 1.3.11 - L.R. 30 dicembre 1982, n. 53.
Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:30/12/1982
Numero:53


Sommario
Art. 1.      La presente legge regionale disciplina, secondo i principi di cui alla l. 5 luglio 1982, n. 441, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria:
Art. 2.      1. Ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'articolo 5 comma 4 lettera a) e comma 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla data delle [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4.      Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute [...]
Art. 5. 
Art. 6.      La conoscenza da parte dei cittadini delle dichiarazioni previste dagli articoli 3, 4 e 8 è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio [...]
Art. 7.      Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni; nel caso di [...]
Art. 8.      I soggetti indicati nella lett. da b) a g) del precedente art. 1 sono tenuti a presentare le dichiarazioni ed a produrre la documentazione indicate dalla presente legge regionale con le modalità [...]
Art. 9.      L'inadempimento o l'incompleto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge comporta, decorso il termine stabilito nella diffida prevista dai precedenti artt. 7 ed 8, la sanzione [...]
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 1.3.11 - L.R. 30 dicembre 1982, n. 53.

Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria. [1]

(B.U. 12 gennaio 1983, n. 2).

 

Art. 1.

     La presente legge regionale disciplina, secondo i principi di cui alla l. 5 luglio 1982, n. 441, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria:

     a) dei Consiglieri regionali;

     b) dei Presidenti e dei componenti dei Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali della Regione (artt. 2, 3, 4 l.r. 5 dicembre 1979, n. 45;

     c) dei Presidenti e Vice Presidenti degli Istituti Autonomi delle Case Popolari nominati dalla Giunta regionale (art. 6 legge 22 ottobre 1971, n. 865);

     d) (Omissis) [2];

     e) dei Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della Regione Liguria;

     f) dei Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori delegati e Direttori generali di società al cui capitale la Regione Liguria partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

     g) dei Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori delegati e Direttori generali di enti o istituti privati al cui funzionamento la Regione Liguria concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che il contributo regionale annuo sia superiore a L. 100.000.000.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle persone di cui alle lett. c), d), e) del precedente comma, nominate o designate dagli enti locali per delega della Regione.

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 e dell'articolo 5 comma 4 lettera a) e comma 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni e gli atti di cui all'articolo 2, comma 1 numeri 1), 2) e 3) della legge 441/1982 [3].

     1 bis. Alla dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 1 n. 3) della legge 441/1982 devono essere uniti gli allegati di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659 nonché quelli prescritti dall'articolo 7 comma 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 [4].

     1 ter. Gli atti e le dichiarazioni con i relativi allegati, trasmessi a norma dei commi 1 e 1 bis, sono liberamente consultabili presso gli uffici del Consiglio regionale [4].

     2. Gli adempimenti indicati ai numeri 1) e 2) dell'articolo 2 della legge 441/1982 devono essere effettuati anche con riferimento alla situazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano [5].

 

     Art. 2 bis. [6]

     Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su distinti moduli analitici predisposti a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ciascun interessato ha l'onere di ritirare presso gli uffici consiliari.

 

     Art. 3. [7]

     Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

     A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 4.

     Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, anche per i soggetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 che vi consentano. Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. [8]

     Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge debbono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 6.

     La conoscenza da parte dei cittadini delle dichiarazioni previste dagli articoli 3, 4 e 8 è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione [9].

     Nello stesso Bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

     Ove uno dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 si sia avvalso della facoltà ivi prevista dell'esercizio di tale facoltà si fa menzione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 7.

     Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni; nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea.

 

     Art. 8.

     I soggetti indicati nella lett. da b) a g) del precedente art. 1 sono tenuti a presentare le dichiarazioni ed a produrre la documentazione indicate dalla presente legge regionale con le modalità e nei termini decorrenti dalla rispettiva assunzione e scadenza del mandato, previsti per i consiglieri regionali.

     E' fatta eccezione, per le persone di cui al precedente comma, di quanto previsto all'art. 2, lett. c) ed all'art. 4, secondo comma.

     Nel caso di inadempienza i soggetti di cui alle lett. b), c), d), e), f), g) dell'art. 1 sono diffidati dal Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

     La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dal 1° comma del presente articolo è assicurata mediante deposito delle stesse presso il Consiglio regionale. Del deposito e dell'elenco dei soggetti interessati, con l'indicazione della carica ricoperta, è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio [10].

     Tutti i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale hanno diritto di prendere visione delle dichiarazioni depositate facendone domanda al Presidente del Consiglio [10].

 

     Art. 9.

     L'inadempimento o l'incompleto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge comporta, decorso il termine stabilito nella diffida prevista dai precedenti artt. 7 ed 8, la sanzione della censura.

     L'irrogazione della censura è deliberata dal Consiglio regionale per i consiglieri e dall'organo che ha proceduto alla nomina o designazione negli altri casi.

     I provvedimenti di irrogazione della censura vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura degli organi che li hanno adottati.

     Ulteriori sanzioni disciplinari sono previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale per il caso in cui, nonostante l'applicazione della censura, il Consigliere regionale non provveda all'adempimento [11].

 

     Art. 10. [12]

     (Omissis).

 

     Art. 11. [13]

     (Omissis).

 


[1] Per la pubblicità delle spese elettorali si veda la L.R. 27 aprile 1995, n. 38.

[2] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 1983, n. 50 oggi abrogata.

[3] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 6 settembre 1993, n. 42 e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1995, n. 38.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1995, n. 38.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1995, n. 38.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1995, n. 38.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 1995, n. 38.

[7] A seguito dell'introduzione dell'art. 2 bis il riferimento deve intendersi all'art. 2.

[8] Questo articolo è una ripetizione dell'art. 2 bis.

[9] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 1984, n. 18 e successivamente dall'art. 6 della L.R. 27 aprile 1995, n. 38.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 1984, n. 18.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 1984, n. 18.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2000, n. 40.

[12] Reca disposizioni transitorie.

[13] Reca disposizioni finanziarie.