Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari |
Data: | 28/02/1994 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993 |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.3.29 - L.R. 28 febbraio 1994, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali».
(B.U. 9 marzo 1994, n. 6).
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993.
[1] Sostituisce l'art. 18, comma 2, della
[2] Sostituisce l'art. 28 della
[3] Reca dichiarazione d'urgenza.