§ 1.3.25 - L.R. 25 febbraio 1992, n. 6.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:25/02/1992
Numero:6


Sommario
Art. 25.      1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1992
Art. 26. 
Art. 27. 


§ 1.3.25 - L.R. 25 febbraio 1992, n. 6.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali.

(B.U. 4 marzo 1992, n. 5).

 

     Artt. 1. - 24. [1]

 

Art. 25.

     1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1992.

 

     Art. 26. [2]

 

     Art. 27. [3]

 

 


[1] Modificano ed integrano la L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[2] Modifica il titolo della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[3] Reca dichiarazione d'urgenza.