Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari |
Data: | 25/02/1992 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 25. 1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1992 |
Art. 26. |
Art. 27. |
§ 1.3.25 - L.R. 25 febbraio 1992, n. 6.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali.
(B.U. 4 marzo 1992, n. 5).
Artt. 1. - 24. [1]
1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1992.
[1] Modificano ed integrano la
[2] Modifica il titolo della
[3] Reca dichiarazione d'urgenza.