Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari |
Data: | 30/06/2003 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2). |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4). |
Art. 3. (Inserimento di articolo). |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5). |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 19). |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 23). |
Art. 7. (Soppressione di articoli). |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 27). |
Art. 9. (Soppressione di articolo). |
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 30). |
Art. 11. (Inserimento di articolo). |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 37). |
Art. 13. (Disposizioni finali). |
Art. 14. (Norma finanziaria). |
§ 1.3.47 - L.R. 30 giugno 2003, n. 20.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.
(B.U. 2 luglio 2003, n. 10).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2).
1. (Omissis) [1].
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4).
1. (Omissis) [2].
Art. 3. (Inserimento di articolo).
1. (Omissis) [3].
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5).
1. (Omissis) [4].
Art. 5. (Modifiche all’articolo 19).
1. (Omissis) [5].
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 23).
1. (Omissis) [6].
Art. 7. (Soppressione di articoli).
1. (Omissis) [7].
Art. 8. (Modifiche all’articolo 27).
1. (Omissis) [8].
2. (Omissis) [9].
Art. 9. (Soppressione di articolo). [10]
1. (Omissis).
Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 30).
1. (Omissis) [11].
Art. 11. (Inserimento di articolo).
1. (Omissis) [12].
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 37).
1. (Omissis) [13].
Art. 13. (Disposizioni finali).
1. La riduzione prevista dall'articolo 19, comma 2, della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della
4. Le norme relative all'assegno di reversibilità, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai Consiglieri che hanno svolto il loro mandato nella sesta legislatura.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della
6. Gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 2004.
7. Ai sensi della
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza provvede a disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 bis della
9. Fatti salvi i diversi termini previsti dai commi precedenti, gli effetti della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della stessa.
Art. 14. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l’anno 2003 si provvede con lo stanziamento iscritto all’U.P.B. 1.101 “Spesa per l’Assemblea legislativa regionale” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
[1] Sostituisce la lettera e) del comma 2 dell’art. 2 della
[2] Sostituisce l’art. 4 della
[3] Aggiunge l’art. 4 bis alla
[4] Sostituisce l’art. 5 della
[5] Modifica il comma 2 dell’art. 19 della
[6] Sostituisce l’art. 23 della
[7] Abroga gli articoli 24 e 25 della
[8] Sostituisce il comma 1 dell’art. 27 della
[9] Sostituisce il comma 3 dell’art. 27 della
[10] Abroga l’art. 28 della
[11] Sostituisce l’art. 30 della
[12] Aggiunge l’art. 30 bis alla
[13] Sostituisce l’art. 37 della