§ 1.3.47 - L.R. 30 giugno 2003, n. 20.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:30/06/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2).
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 4).
Art. 3.  (Inserimento di articolo).
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 5).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 19).
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 23).
Art. 7.  (Soppressione di articoli).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 27).
Art. 9.  (Soppressione di articolo).
Art. 10.  (Sostituzione dell'articolo 30).
Art. 11.  (Inserimento di articolo).
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 37).
Art. 13.  (Disposizioni finali).
Art. 14.  (Norma finanziaria).


§ 1.3.47 - L.R. 30 giugno 2003, n. 20.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

(B.U. 2 luglio 2003, n. 10).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2).

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 4).

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Inserimento di articolo).

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5).

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 19).

     1. (Omissis) [5].

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 23).

     1. (Omissis) [6].

 

     Art. 7. (Soppressione di articoli).

     1. (Omissis) [7].

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 27).

     1. (Omissis) [8].

     2. (Omissis) [9].

 

     Art. 9. (Soppressione di articolo). [10]

     1. (Omissis).

 

     Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 30).

     1. (Omissis) [11].

 

     Art. 11. (Inserimento di articolo).

     1. (Omissis) [12].

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 37).

     1. (Omissis) [13].

 

     Art. 13. (Disposizioni finali).

     1. La riduzione prevista dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificato dal precedente articolo 5, si applica ai Consiglieri, che risultano titolari dell'assegno mensile, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificato dalla presente legge si applicano a partire dalla settima legislatura.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della l.r. 3/1987 come ulteriormente modificate dal precedente articolo 8 trovano applicazione dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Le norme relative all'assegno di reversibilità, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai Consiglieri che hanno svolto il loro mandato nella sesta legislatura.

     5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della l.r. 3/1987, come ulteriormente modificato dalla presente legge, la durata della legislatura è da computarsi dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti fino alla convocazione del nuovo Consiglio regionale.

     6. Gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della presente legge decorrono dal 1° gennaio 2004.

     7. Ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) e del Regolamento del Consiglio regionale n. 1 del 12 novembre 2002, gli oneri derivanti dall'applicazione della l.r. 3/1987, come ulteriormente modificata dalla presente legge, sono imputati alla U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale".

     8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza provvede a disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 bis della l.r. 3/1987.

     9. Fatti salvi i diversi termini previsti dai commi precedenti, gli effetti della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l’anno 2003 si provvede con lo stanziamento iscritto all’U.P.B. 1.101 “Spesa per l’Assemblea legislativa regionale” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.


[1] Sostituisce la lettera e) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[2] Sostituisce l’art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[3] Aggiunge l’art. 4 bis alla L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[4] Sostituisce l’art. 5 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[5] Modifica il comma 2 dell’art. 19 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[6] Sostituisce l’art. 23 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[7] Abroga gli articoli 24 e 25 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[8] Sostituisce il comma 1 dell’art. 27 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[9] Sostituisce il comma 3 dell’art. 27 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[10] Abroga l’art. 28 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[11] Sostituisce l’art. 30 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[12] Aggiunge l’art. 30 bis alla L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[13] Sostituisce l’art. 37 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.