§ 98.1.28028 - D.L. 24 settembre 1987, n. 391 .
Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/09/1987
Numero:391


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre [...]
Art. 3.      1. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, [...]
Art. 4.      1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del diciotto per cento, effettuate fino al 31 dicembre [...]
Art. 5.      1. Il versamento di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive [...]
Art. 6.      1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e [...]
Art. 7.      1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28028 - D.L. 24 settembre 1987, n. 391 [1] .

Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

(G.U. 24 settembre 1987, n. 223)

 

     Art. 1. [2]

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile e come carburanti nell'autotrazione sono aumentate, rispettivamente, da L. 2.000 a L. 9.000 e da L. 26.220 a L. 28.500 per 100 chilogrammi.

 

          Art. 2.

     1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in L. 700 e in L. 3.000, sono elevate, rispettivamente, a L. 3.000 e L. 5.000.

     2. Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed università medesime.

     3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di L. 12.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 21.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di L. 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di L. 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di L. 6000 per i procedimenti speciali.

     4. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 30.000, con le modalità di cui al comma 3.

     5. Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'art. 20-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono raddoppiate [3] .

     6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata e bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario, che si trovino interamente in bianco, devono essere integrati, prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     1. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono raddoppiate.

     2. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

     3. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in L. 1.000.

     3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto [4] .

 

          Art. 4.

     1. Per le cessioni dei beni sottoindicati soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del diciotto per cento, effettuate fino al 31 dicembre 1987, è dovuta, in aggiunta alla predetta aliquota, una addizionale straordinaria del quattro per cento della base imponibile determinata a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni:

     a) autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici ovvero a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, esclusi quelli ad uso pubblico;

     b) mobili per uso domestico (v.d. ex 94.03), esclusi quelli per sedersi, anche trasformabili in letti (v.d. ex 94.01);

     c) macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie per uso domestico (v.d. ex 84.15); scaldacqua e scaldabagni, non elettrici, per uso domestico (v.d. ex 84.17.F.I); macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento, di tipo familiare (v.d. 84.19.A.I); bilance per uso casalingo (v.d. ex 84.20); macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg, per uso domestico (v.d. ex 84.40.B); apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico (v.d. ex 85.06); rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato (v.d. ex 85.07); scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici (v.d. ex 85.12);

     d) amplificatori audio per l'alta fedeltà; apparecchi radio riceventi; apparecchi riceventi per la televisione; apparecchi da presa delle immagini per la televisione; obiettivi per apparecchi fotografici e per altri apparecchi da presa delle immagini per la televisione; binocoli e cannocchiali; apparecchi fotografici; apparecchi cinematografici da presa e da proiezione; apparecchi da proiezioni per diapositive; apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono e delle immagini per la televisione; supporti magnetici non registrati per apparecchi di registrazione o riproduzione delle immagini in televisione e del suono; lettori di suono per dischi audio; giuochi per la produzione, visualizzazione di immagini in forma digitale e relativi supporti. Per i prodotti di cui alla presente lettera d), gravati dall'imposta erariale di consumo prevista dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'addizionale di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento.

     2. L'addizionale di cui al comma 1 è dovuta anche per le importazioni dei beni ivi previsti ed è commisurata e applicata a norma degli articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

     3. La fattura e la bolletta doganale devono contenere l'annotazione che le aliquote sono comprensive dell'addizionale. In sede di dichiarazione annuale deve essere evidenziato l'ammontare dell'addizionale medesima per le operazioni non soggette all'obbligo della emissione della fattura, l'addizionale concorre alla determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni da annotare ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 di detto decreto è stabilita nella misura del 16,67 e del 18,03 per cento per i beni soggetti, rispettivamente, all'addizionale del 2 e del 4 per cento; la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo l'ammontare dei corrispettivi comprensivi dell'imposta, rispettivamente, per 120 e per 122, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

     4. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale di cui al presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, comprese quelle riguardanti l'obbligo della rivalsa, il diritto alla detrazione con le limitazioni previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i modi ed i termini di versamento; per le violazioni si applicano le sanzioni previste nel titolo terzo del medesimo decreto.

 

          Art. 5.

     1. Il versamento di acconto di cui all'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987.

     2. Il secondo comma dell'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente".

     2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto [5] .

 

          Art. 6.

     1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1987, ovvero per il periodo di imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevato dal 92 al 98 per cento.

 

          Art. 7.

     1. Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 novembre 1987, n. 477.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.