Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/11/1987 |
Numero: | 477 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette [...] |
§ 98.1.26456 - Legge 21 novembre 1987, n. 477.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonché istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi
(G.U. 24 novembre 1987, n. 275)
Il
All'art. 1:
al comma 1, le parole: "lire 32.384" sono sostituite dalle seguenti: "lire 28.500".
All'art. 2:
al comma 5, le parole: "sono quintuplicate" sono sostituite dalle seguenti: "sono raddoppiate".
All'art. 3:
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
All'art. 5:
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 41 del
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.