Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/06/2000 |
Numero: | 122 |
§ 98.1.42434 - Circolare 27 giugno 2000, n. 122 .
Sgravio totale triennale ex art. 3, comma 5, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Direttori delle Agenzie |
|
Ai Coordinatori generali, centrali e |
|
periferici dei rami professionali |
|
Al Coordinatore generale Medico legale e |
|
Dirigenti medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del Consiglio |
|
di indirizzo e vigilanza |
|
Al Presidente e ai membri del Collegio dei |
|
Sindaci |
|
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato |
|
all'esercizio del controllo |
|
Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Al Presidente della Commissione centrale |
|
per l'accertamento e la riscossione |
|
dei contributi agricoli unificati |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni contenute nella
1. Imprese destinatarie (art. 3, commi 5 e 6).
Con riferimento all'individuazione dei soggetti destinatari degli sgravi triennali, si ritiene opportuno confermare che per datori di lavoro privati devono intendersi esclusivamente le imprese ex art. 2082 c.c. e seg., con conseguente esclusione dei liberi professionisti, degli studi professionali, dei condomini, delle associazioni culturali, professionali e di categoria, dei partiti politici, degli organismi sindacali, dei datori di lavoro non imprenditori, ecc. Sebbene, infatti, il comma 5 dell'art. 3 della
2. Incremento occupazionale.
Al riguardo si confermano le disposizioni contenute nel punto 4.2 della
3. Calcolo della forza occupazionale.
Ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni di cui al punto 4.3 della
Di conseguenza, nel calcolo della forza aziendale non devono essere ricompresi, oltre i lavoratori con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, anche tutti i lavoratori assunti con contratto a termine. Tale criterio appare, peraltro, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea nella
Si chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo suddetto, i decimali fino a 0,50 devono essere arrotondati per difetto, mentre dallo 0,51 in poi si procederà ad arrotondamento per eccesso.
Per le imprese che hanno meno di dodici mesi di attività, il calcolo dell'ULA va rapportato ai periodi di effettiva attività lavorativa con dipendenti.
4. Mantenimento del livello occupazionale raggiunto.
Posto che l'art. 3, comma 6, lettera c), della
Per quanto concerne le ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, si ritiene che le stesse, traendo origine rispettivamente da fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ed il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro, possano rientrare nei casi di riduzione del livello occupazionale raggiunto per atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, con conseguente esclusione dell'obbligo di ripetizione degli sgravi ottenuti. Appare utile sottolineare che il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo deve, comunque, essere riconducibile a fatti evidenti e non pretestuosi, nonché a motivi fondati.
Relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anch'esso può considerarsi irrilevante ai fini della eventuale revoca degli sgravi ottenuti, essendo riconducibile a fatti inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento della stessa. È evidente, tuttavia, che, ai fini della non ripetibilità dei benefici suddetti, le cause del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono necessariamente essere successive al momento dell'incremento occupazionale e legate a fatti non prevedibili dal datore di lavoro.
Per quanto concerne l'ammontare degli sgravi da restituire in caso di riduzione del livello occupazionale raggiunto dovuta a cause imputabili al datore di lavoro, si fa presente che l'obbligo di ripetizione è circoscritto ai benefici contributivi percepiti per le singole unità lavorative oggetto della riduzione da parte del datore di lavoro.
In merito all'applicabilità dello sgravio triennale nell'ipotesi di riduzione di personale avvenuta a qualsiasi titolo e successiva assunzione di altri lavoratori nel periodo temporale indicato per le assunzioni agevolate, si fa presente che lo sgravio contributivo spetta solamente nel caso in cui le nuove assunzioni comportino un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media ULA calcolata con riferimento ai dodici mesi precedenti alle nuove assunzioni.
5. Regola "de minimis".
Con riferimento all'ambito di applicazione degli aiuti "de minimis" si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, che escludono l'applicabilità della regola in esame "ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca". In tal senso dovranno essere interpretate le norme relative allo sgravio capitario ed allo sgravio triennale riguardanti i territori di Venezia e Chioggia.
6. Disposizioni riguardanti l'applicazione dello sgravio triennale alle imprese ubicate nei territori dell'Abruzzo e del Molise.
Come anticipato con messaggio 23 dicembre 1999, n. 21032, l'art. 27, comma 14, della
7. Altre disposizioni.
In merito al requisito di cui all'art. 3, comma 6, lettera g), della
Nel caso di contratto di riallineamento si conferma l'interpretazione fornita con la
Per quanto concerne l'applicabilità dello sgravio triennale nelle ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di contratti a tempo determinato e di rapporti di lavoro part-time, questa Direzione provvederà ad impartire specifiche disposizioni non appena avrà ricevuto indicazioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Aiuti connessi alla realizzazione di un investimento iniziale.
In relazione al punto 4.6 della
Il Direttore generale
Trizzino