Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/06/2000 |
Numero: | 5 |
§ 98.1.48071 - Circolare 22 giugno 2000, n. 5/26969/70/CFL .
Ulteriori chiarimenti in merito alla decisione UE dell'11 maggio 1999 (pubblicata in Gazz. Uff. Comunità europee del 15 febbraio 2000) concernente i contratti di formazione e lavoro .
Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione V.
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Agli Assessorati regionali del lavoro |
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Agli Assessorati provinciali del lavoro |
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Loro sedi |
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All'I.N.P.S. - Direzione generale |
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Via Ciro il Grande |
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Roma |
e, p. c.: |
Alla Direzione generale della previdenza e |
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assistenza sociale - Div. I |
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Sede |
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Alla Direzione generale per l'impiego - Div. I |
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Sede |
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Alle Direzioni regionali del lavoro |
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Loro sedi |
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Alle Direzioni provinciali del lavoro |
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Loro sedi |
A integrazione dei primi chiarimenti forniti da questa Amministrazione con nota n. 25389 del 15 febbraio scorso, allo scopo di corrispondere a quesiti da più parti pervenuti si stima doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcuni profili della valenza della decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti vincoli restrittivi all'utilizzo del contratto di formazione e lavoro in funzione di un legittimo uso degli aiuti.
Pur in attesa dell'esito dei relativi ricorsi presentati alla Commissione sia dal Governo sia dalle Confederazioni dei datori di lavoro, è ormai noto che per effetto della suindicata decisione sussiste l'obbligo di ridurre l'aiuto concesso qualora i contratti di formazione e lavoro stipulati presentino difformità rispetto alle condizioni precisate dall'Autorità comunitaria.
È altresì evidente che trattasi di materia complessa di rilevante impatto sociale sicché, in relazione alle perplessità rappresentate nei predetti quesiti, necessitano elementi cognitivi e di valutazione maggiormente approfonditi, tanto più che la decisione è immediatamente efficace e non richiede alcun recepimento né alcun atto normativo di conformazione.
Invero, la vigenza della disciplina legislativa di riferimento (
Al contrario, ove nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente assolte le condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla decisione, al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposto dalla disciplina nazionale, specificamente di quelli superiori alla misura generalizzata indifferenziata del 25.
Sul punto è opportuno articolare la seguente precisazione:
- lo sgravio contributivo previsto per i soggetti operanti nei territori e settori per i quali è stabilita la riduzione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o "oggettive", vale a dire lo stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte le imprese alle quali si applica unicamente tale riduzione minima continueranno a beneficiare legittimamente degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente normativa nazionale in materia (cfr. punti da 62 a 65 e 90 della decisione);
- ne consegue che anche per i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricorrenza delle predette condizioni;
- lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% sarà riconosciuto ai giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento dell'assunzione (cfr. articolo 1, punto 1, seconda linea, del dispositivo della decisione);
- l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15 della
- per quanto riguarda eventuali contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cosiddetto importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. A tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell'agricoltura o della pesca e che nel computo degli aiuti, al fine del raggiungimento del limite di 100.000 Euro, concorrono gli altri interventi e/o le misure concesse dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della decisione).
Per quel che concerne i soggetti assumibili con il contratto in discussione, si precisa anche quanto segue:
a) i giovani e i laureati sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, sono ammessi al contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato fino al limite di trentadue anni non compiuti, a termini dell'art. 16, comma 1, della
c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b) sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione.
Per quanto riguarda il beneficio temporaneo dell'estensione del tetto massimo di età oltre i trentadue anni - operata dalle Autorità regionali dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia in virtù della disposizione dell'art. 9, comma 9, della