§ 98.1.48071 - Circolare 22 giugno 2000, n. 5/26969/70/CFL .
Ulteriori chiarimenti in merito alla decisione UE dell'11 maggio 1999 (pubblicata in Gazz. Uff. Comunità europee del 15 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/06/2000
Numero:5

§ 98.1.48071 - Circolare 22 giugno 2000, n. 5/26969/70/CFL .

Ulteriori chiarimenti in merito alla decisione UE dell'11 maggio 1999 (pubblicata in Gazz. Uff. Comunità europee del 15 febbraio 2000) concernente i contratti di formazione e lavoro .

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dei rapporti di lavoro, Divisione V.

 

 

Agli Assessorati regionali del lavoro 

 

Agli Assessorati provinciali del lavoro 

 

Loro sedi 

 

All'I.N.P.S. - Direzione generale 

 

Via Ciro il Grande 

 

Roma 

e, p. c.: 

Alla Direzione generale della previdenza e 

 

assistenza sociale - Div. I 

 

Sede 

 

Alla Direzione generale per l'impiego - Div. I 

 

Sede 

 

Alle Direzioni regionali del lavoro  

 

Loro sedi 

 

Alle Direzioni provinciali del lavoro  

 

Loro sedi 

 

 

A integrazione dei primi chiarimenti forniti da questa Amministrazione con nota n. 25389 del 15 febbraio scorso, allo scopo di corrispondere a quesiti da più parti pervenuti si stima doveroso diramare una puntualizzazione riguardante alcuni profili della valenza della decisione in oggetto, con la quale sono stati imposti vincoli restrittivi all'utilizzo del contratto di formazione e lavoro in funzione di un legittimo uso degli aiuti.

Pur in attesa dell'esito dei relativi ricorsi presentati alla Commissione sia dal Governo sia dalle Confederazioni dei datori di lavoro, è ormai noto che per effetto della suindicata decisione sussiste l'obbligo di ridurre l'aiuto concesso qualora i contratti di formazione e lavoro stipulati presentino difformità rispetto alle condizioni precisate dall'Autorità comunitaria.

È altresì evidente che trattasi di materia complessa di rilevante impatto sociale sicché, in relazione alle perplessità rappresentate nei predetti quesiti, necessitano elementi cognitivi e di valutazione maggiormente approfonditi, tanto più che la decisione è immediatamente efficace e non richiede alcun recepimento né alcun atto normativo di conformazione.

Invero, la vigenza della disciplina legislativa di riferimento (legge n. 863 del 1984 e successive modifiche e integrazioni, legge n. 451 del 1994) non è inficiata dalla pronuncia comunitaria: per l'effetto, l'eventuale mancato riconoscimento dell'intera agevolazione contributiva non vulnera in toto l'istituto del particolare contratto formativo. In ultima analisi, i contratti di formazione e lavoro stipulati nella sola osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale (ovvero posti in essere senza tenere conto dei criteri fissati dalla Commissione) non sono pienamente supportati dalle agevolazioni ma non per questo perdono la propria qualificazione giuridica di contratti a causa mista e a tempo determinato. Essi, infatti, mantengono la tipica finalità di incentivare l'impiego dei giovani, attraverso l'accrescimento della professionalità collegata all'offerta di lavoro (ex Corte Cost. n. 190/1987) e fisiologicamente preordinata alla stabilizzazione del rapporto.

Al contrario, ove nella stipulazione del contratto in parola risultino perfettamente assolte le condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla decisione, al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposto dalla disciplina nazionale, specificamente di quelli superiori alla misura generalizzata indifferenziata del 25.

Sul punto è opportuno articolare la seguente precisazione:

- lo sgravio contributivo previsto per i soggetti operanti nei territori e settori per i quali è stabilita la riduzione del 25% è sempre legittimo (a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o "oggettive", vale a dire lo stato di disoccupazione) e, conseguentemente, tutte le imprese alle quali si applica unicamente tale riduzione minima continueranno a beneficiare legittimamente degli sgravi e, ad esse, continuerà ad applicarsi la vigente normativa nazionale in materia (cfr. punti da 62 a 65 e 90 della decisione);

- ne consegue che anche per i datori di lavoro ai quali la legge nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore alla misura del 25%, lo sgravio contributivo limitato a tale ultima misura percentuale sarà comunque sempre riconosciuto, indipendentemente dalla ricorrenza delle predette condizioni;

- lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% sarà riconosciuto ai giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento dell'assunzione (cfr. articolo 1, punto 1, seconda linea, del dispositivo della decisione);

- l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ex art. 15 della legge n. 196 del 1997 in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni viste alla linea precedente (cfr. punti da 104 a 109 della motivazione, nonché articolo 2, punto 1, primo paragrafo, del dispositivo della decisione);

- per quanto riguarda eventuali contratti di formazione e lavoro stipulati al di fuori delle condizioni sopra richiamate, i benefici contributivi sono riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (cosiddetto importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto inidonea a falsare la concorrenza. A tal proposito, occorre sottolineare che la regola del "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell'agricoltura o della pesca e che nel computo degli aiuti, al fine del raggiungimento del limite di 100.000 Euro, concorrono gli altri interventi e/o le misure concesse dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione (cfr. punti 118 e 119 della decisione).

Per quel che concerne i soggetti assumibili con il contratto in discussione, si precisa anche quanto segue:

a) i giovani e i laureati sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);

b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, sono ammessi al contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato fino al limite di trentadue anni non compiuti, a termini dell'art. 16, comma 1, della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del decreto legge n. 299 del 16 maggio 1994 (pubblicata in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 1994);

c) a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b) sono ammessi al C.F.L. pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione.

Per quanto riguarda il beneficio temporaneo dell'estensione del tetto massimo di età oltre i trentadue anni - operata dalle Autorità regionali dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia in virtù della disposizione dell'art. 9, comma 9, della legge n. 608 del 28 novembre 1996, di conversione del decreto legge n. 510 del 1 ottobre 1996 - si rammenta che l'efficacia delle relative deliberazioni adottate dalle C.R.I. è scaduta in data 31 dicembre 1997 sicché nel periodo successivo è stata ripristinata su tutto il territorio nazionale l'operatività del sopra richiamato limite di legge di trentadue anni.