§ 98.1.48039 - Circolare 15 febbraio 2000, n. 5/25389 .
Decisione della Commissione Europea in materia di contratti di formazione e lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/02/2000
Numero:5

§ 98.1.48039 - Circolare 15 febbraio 2000, n. 5/25389 .

Decisione della Commissione Europea in materia di contratti di formazione e lavoro.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Come è noto, con Dec. 2000/128/CE del 11 maggio 1999 la Commissione Europea ha verificato la presenza nel contratto di formazione e lavoro di benefici contributivi differenziati a livello territoriale, nonché per tipologia di impresa, conclusivamente valutando che le agevolazioni concesse possono produrre l'effetto di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati membri . Contestualmente, allo scopo di fare chiarezza e superare ogni possibile contrasto con il diritto comunitario, la Commissione ha fissato, in relazione ai benefici contributivi, il quadro delle compatibilità sia per quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante contratto di formazione e lavoro sia per quanto concerne le ipotesi di trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ex articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

È noto altresì che avverso detta decisione è stato proposto ricorso dal Governo italiano a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo alla rilevanza dello stesso in seno all'ordinamento giuridico lavoristico, recentemente ribadita, ancorché nell'ambito complessivo della revisione dei contratti di lavoro subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l'occupazione siglato nello scorso anno tra Governo e parti sociali.

In attesa dell'esito del suddetto ricorso nonché alla luce degli effetti del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare, della messa in atto delle relative disposizioni di cui agli articoli 4, lett. b), 5, 6, lett. a) e b), concernenti il trasferimento alle regioni di funzioni e competenze in materia di governo del mercato del lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell'esigenza che l'istituto possa svolgere, ancorché in via residuale, la propria funzione di misura agevolativa dell'occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità espressi dal sistema produttivo.

Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indicazioni della Commissione, nell'esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà essere posta particolare attenzione affinché non si verifichi alcuna distorsione rispetto alle compatibilità individuate, delle quali a titolo esemplificativo si riporta qui di seguito una sintesi, pur accludendo l'estratto della decisione di riferimento.

a) Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione, sono i lavoratori svantaggiati nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali:

- i giovani fino ai 25 anni di età (limite proposto come medio europeo, benché non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati;

- i disoccupati, da intendersi come quelli che sono alla ricerca di impiego da almeno un anno.

Non essendo richiesto l'incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle predette ipotesi l'assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da dimissioni nonché da passaggio a pensionamento.

b) La proroga dei benefici per un anno, prevista dall'articolo 15 della legge n. 196 del 1997, è ammissibile in presenza delle condizioni soggettive soprariportate e subordinatamente a:

- la creazione netta di occupazione relativamente stabile;

- la limitazione alle aree ammesse alla deroga ex articolo 87, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

L'obbligo della creazione netta di posti di lavoro, che garantiscano un livello accettabile di stabilità, è soddisfatto a condizione che la trasformazione del rapporto determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente nonché subordinatamente allo scomputo dalla forza lavoro occupata del personale a termine.

Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della trasformazione del rapporto di lavoro per almeno il 60 per cento dei contratti di formazione e lavoro precorsi e quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nell'anno precedente.

In via conclusiva, il contratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nell'osservanza dei limiti posti dalla Commissione relativamente all'individuazione dei soggetti assumibili nonché in ordine all'effettività dello sviluppo durevole del tessuto economico-produttivo, tenuto soprattutto conto che a quest'ultimo obiettivo è opportuno adeguare i comportamenti in attesa della riforma normativa in materia di ammortizzatori sociali e rapporti a contenuto formativo, la cui delega «ex lege» (legge n. 144 del 1999) è in corso di differimento al 31 marzo 2001.