§ 98.1.40336 - Circolare 29 gennaio 1999, n. 15 .
Determinazione per l'anno 1999 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/01/1999
Numero:15

§ 98.1.40336 - Circolare 29 gennaio 1999, n. 15 .

Determinazione per l'anno 1999 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei 

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari 

 

Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo 

 

e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'art. 1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tale disposizione era già contenuta nel D.L. 30 dicembre 1988, n. 548, entrato in vigore dal 1° gennaio 1989, e nei D.L. successivi sino a quello del D.L. 5 agosto 1989, n. 279, provvedimenti non convertiti in legge, ma gli effetti e rapporti dei quali sono stati fatti salvi dalla citata legge n. 389 del 1989.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, comma 25 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

«l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria» (cfr. circolare 20 febbraio 1996, n. 40).

La norma di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. in parola, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 1,8% [1], nelle tabelle A, B e C (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1999 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Indice Istat anno 1998 

1,8% 

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a lire 67.474 (euro 34,85) (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1999, che sulla base del predetto indice del 1,8% è pari a lire 710.250 mensili, euro 366,81).

 

1999 

Lire 

Euro 

Trattamento minimo mensile 

710.250 

366,81 

Minimale giornaliero (9,5%) 

67.474 

34,85 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

[1] L'indice del 1,8% è utilizzato agli effetti della determinazione dei valori contributivi di cui  

alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati.  

Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M. 

 

 

2. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 537 del 1981 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1999, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat è aumentato nella misura del 1,8%, il predetto minimale, fissato al 1° gennaio 1998 in lire 36.800, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in lire 37.470 (euro 19,35).

Tale importo risulta superiore al limite di cui al c. 19 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione pari a lire 35.513, euro 18,34).

Lavoratori soci di cooperative 1999 

Lire 

Euro 

Retribuzione giornaliera 

37.470 

19,35 

A norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, il suddetto aumento percentuale va inoltre applicato sia alle retribuzioni convenzionali determinate a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970, sia a quelle stabilite ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso, ove non siano state determinate nell'anno precedente. Dette retribuzioni vanno adeguate al minimale di cui sopra (lire 37.470, euro 19,35), ove dopo l'aumento risultassero di misura inferiore.

Al riguardo, si rileva che il salario convenzionale ex art. 4, determinato per l'anno 1998 in lire 36.430, per effetto dell'adeguamento in base all'indice 1,8% è pari a lire 37.086 (euro 19,15).

Poiché lo stesso risulta inferiore al predetto limite di retribuzione giornaliera di lire 37.470 (euro 19,35) va adeguato a quest'ultimo valore.

Ne deriva che la misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 è fissata per l'anno 1999 in lire 37.470 (euro 19,35).

Lavoratori soci di cooperative 1999 

Lire 

Euro 

Salario convenzionale ex art. 4 

37.470 

19,35 

Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. 1 della legge n. 537 del 1981 e dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si rimanda alle istruzioni impartite al punto 2 della circolare 22 gennaio 1981, n. 549 R.C.V./11 e circolare 8 marzo 1994, n. 80.

 

 

3. Retribuzioni convenzionali in genere.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota data dall'indice Istat (anno 1999: 1,8%), fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).

Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537 e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge.

Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983, modificato, con riguardo alle retribuzioni convenzionali, dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863 del 1984, il quale ha fissato uno specifico parametro di retribuzione minima giornaliera, al di sotto del quale non possono essere fissate le retribuzioni convenzionali in parola, che per l'anno 1999 è di lire 35.513 (euro 18,34).

Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della legge n. 160 del 1975, dovranno essere rapportate ai limiti minimi di retribuzione in vigore per l'anno considerato (vedi tabelle A e B), limiti che, se inferiori, dovranno essere ragguagliati, proprio in virtù del menzionato art. 5 della legge n. 863 del 1984, a lire 35.513 (euro 18,34).

Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.

Retribuzioni convenzionali in genere 1999 

Lire 

Euro 

Retribuzione giornaliera minima 

35.513 

18,34 

 

 

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza, ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile come definita dal citato art. 6 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, comma 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai suddetti minimali.

È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, c. 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.

Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, il c. 4, art. 1, del D.L. n. 338 del 1989, stabilisce, con decorrenza 1° gennaio 1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare 10 aprile 1989, n. 68.

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

(lire 67.474) × (6) / (40) = (lire 10.121).

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare 29 novembre 1997, n. 247.

Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17 dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della legge n. 638 del 1983 modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dal 1° gennaio 1999 pari a lire 28.410 (euro 14,67). Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537 del 1981 risultano superiori a lire 28.410 (euro 14,67) si applicano tali minimi (vedasi tabella C), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attività prescolare, vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il minimale di lire 67.474 (euro 34,85).

1999 

Lire 

Euro 

Minimo dei minimi 

28.410 

14,67 

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al c. 16 dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 dicembre 1986, n. 279 (v. circolare 20 gennaio 1987, n. 823R.C.V.) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.

 

 

5. Lavoratori a domicilio.

L'art. 1, comma 4, della legge n. 537 del 1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 1,8%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a lire 36.800 dal 1° gennaio 1998) a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1999 è di lire 37.470 (euro 19,35).

Per effetto dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, detto limite deve essere ragguagliato a lire 67.474 (euro 34,85).

Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, comma 1).

 

 

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 389 del 1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di lire 710.250 (euro 366,81) per l'anno 1999 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di lire 284.100 (euro 146,73).

1999 

Lire 

Euro 

Limite per l'accredito dei contributi 

284.100 

146,73 

 

 

7. Art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1999 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dal 1° novembre 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10%, è dovuta un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con la circolare 30 dicembre 1992, n. 298, circolare 7 luglio 1993, n. 151 (relativa quest'ultima al settore marittimo) e circolare 12 settembre 1996, n. 178 (per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31 dicembre 1995).

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 1999 in lire 65.280.000 (euro 33714,30).

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di lire 65.280.000 (euro 33.714,30) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in lire 5.440.000 (euro 2.809,53).

Gli importi relativi all'anno 1998 sono stati comunicati con circolare 30 gennaio 1998, n. 21.

1999 

Lire 

Euro 

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua 

65.280.000 

33.714,31 

Prima fascia di retribuzione pensionabile mensile 

5.440.000 

2.809,53 

 

 

8. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,8%, è pari, per l'anno 1999, a lire 141.991.000 (euro 73.332,23).

1999 

Lire 

Euro 

Massimale annuo della base contributiva 

141.991.000 

73.332,23 

 

 

9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Il comma 9 dell'art. 48 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997, ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

Per il 1999 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997:

1999 

Lire 

Euro 

Erogazioni liberali (tetto) 

500.000 

258,23 

Valore delle prestazioni e delle 

 

 

indennità sostitutive della mensa 

10.240 

5,29 

Fringe benefit (tetto) 

500.000 

258,23 

Indennità di trasferta intera Italia 

90.000 

46,48 

Indennità di trasferta 2/3 Italia 

60.000 

30,99 

Indennità di trasferta 1/3 Italia 

30.000 

15,49 

Indennità di trasferta intera estero 

150.000 

77,47 

Indennità di trasferta 2/3 estero 

100.000 

51,65 

Indennità di trasferta 1/3 estero 

50.000 

25,82 

Indennità di trasferimento Italia (tetto) 

3.000.000 

1549,37 

Indennità di trasferimento estero (tetto) 

9.000.000 

4648,11 

Per la materia si rinvia alla circolare 24 dicembre 1997, n. 263 e, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa alla circolare 14 maggio 1998, n. 104.

 

 

10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e), del D.Lgs. n. 314 del 1997).

Per l'anno 1999 l'importo massimo della decontribuzione ai sensi dell'art. 6, lett. e), del D.Lgs. n. 314 del 1997 e della legge 23 maggio 1997, n. 135 resta invariato al 2% della retribuzione annua, non essendo, a tutt'oggi, intervenuto il previsto decreto ministeriale di adeguamento.

Per il calcolo del tetto si rimanda alla circolare 30 gennaio 1998, n. 21.

 

 

11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1999.

Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1999 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare 23 dicembre 1993, n. 292, punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10 dicembre 1998 e pubblicato sulla Gazz. Uff. 11 dicembre 1998, n. 299, Serie generale) computati dal 16 febbraio 1999 e fino alla data di versamento (codice "Q900" del mod. DM10/2).

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

Regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5). Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 1999 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602 del 1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive a debito (al netto di eventuali agevolazioni contributive) in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. Min. " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Regolarizzazione di cui al precedente punto 8).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare 30 dicembre 1992, n. 298, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore e con la circolare 12 settembre 1996, n. 178 per i dipendenti di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31 dicembre 1995.

 

 

12. Indennità di cassa.

Al 31 dicembre 1998 è cessato il regime di esclusione, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 314 del 1997.

Dal 1° gennaio 1999 l'indennità di cassa e di maneggio denaro rientra, quindi, nella previsione dell'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 314 del 1997.

Vengono, conseguentemente, ad essere superate le disposizioni della circolare 14 aprile 1995, n. 104.

L'imposizione scatterà sulle indennità di cassa corrisposte dal 1999 e relative ai mesi da gennaio 1999 in poi.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Tabella A

 

 

 

Qualifiche 

 

Settore 

Dirigente 

Impiegato 

Operaio 

 

 

[1] 

[1] 

Industria 

Lire 186.660 

Lire 56.380 

Lire 52.640 

 

Euro 96,40 

Euro 29,12 

Euro 27,19 

Amministrazioni dello Stato 

 

 

[1] 

ed altre Pubbliche Amministrazioni 

Lire 141.920 

Lire 67.560 

Lire 60.070 

 

Euro 73,30 

Euro 34,89 

Euro 31,02 

 

 

[1] 

[1] 

Artigianato 

- 

Lire 60.070 

Lire 52.640 

 

 

Euro 31,02 

Euro 27,19 

 

 

 

[2] 

Agricoltura 

Lire 149.400 

Lire 78.760 

Lire 60.020 

 

Euro 77,16 

Euro 40,68 

Euro 31,00 

 

 

[1] 

[1] 

Credito assicurazioni e servizi 

Lire 186.660 

Lire 63.830 

Lire 60.070 

 

Euro 96,40 

Euro 32,97 

Euro 31,02 

 

 

[1] 

[1] 

Commercio 

Lire 186.660 

Lire 52.640 

Lire 52.640 

 

Euro 96,40 

Euro 27,19 

Euro 27,19 

 

__________ 

[1] Da adeguare a lire 67.474 (euro 34,85) ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e 

della legge 7 dicembre 1989, n. 389. 

[2] Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 638 del 1983, ai sensi del 

comma 5 dello stesso articolo. 

 

 

Tabella B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifiche 

 

Settore 

Impiegati 

 

 

 

docenti e 

Impiegati 

Operai 

 

non docenti 

docenti e 

 

 

con funzioni direttive 

non docenti 

 

Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne  

Lire 71.340 

Lire 32.970 

Lire 26.370 

autonome o da altre istituzioni ivi 

Euro 36,84 

Euro 17,03 

Euro 13,62 

comprese le I.P.A.B. [2] 

 

 

 

 

 

[1] 

[1] 

Istruzione ed educazione 

Lire 73.160 

Lire 32.970 

Lire 32.970 

scolare non statale 

Euro 37,78 

Euro 17,03 

Euro 17,03 

Assist.za sociale svolta da istituzioni sociali  

 

[1] 

[1] 

assistenziali ivi comprese le I.P.A.B. 

Lire 71.340 

Lire 29.620 

Lire 23.090 

 

Euro 36,84 

Euro 15,30 

Euro 11,92 

Attività di culto, formazione 

 

[1] 

[1] 

religiosa ed attività similari 

Lire 71.340 

Lire 29.620 

Lire 23.090 

 

Euro 36,84 

Euro 15,30 

Euro 11,92 

 

Dirigente 

Impiegato 

Operaio 

Spettacolo 

 

[1] 

[1] 

 

Lire 153.150 

Lire 46.060 

Lire 36.220 

 

Euro 79,10 

Euro 23,79 

Euro 18,71 

 

 

[1] 

[1] 

Attività circensi e dello 

Lire 128.890 

Lire 39.510 

Lire 29.620 

spettacolo viaggiante 

Euro 66,57 

Euro 20,41 

Euro 15,30 

 

Capo ufficio 

Impiegati 

 

 

Imp. I cat. 

II e III cat. 

 

 

[1] 

[1] 

 

Agenti di assicurazione in gestione libera 

Lire 46.060 

Lire 32.970 

 

 

Euro 23,79 

Euro 17,03 

 

Agricoltura (per il solo personale 

Impiegati 

Impiegati 

 

impiegatizio a prestazione ridotta 

concetto 

d'ordine 

 

a servizio di più aziende) 

[1] 

[1] 

 

 

Lire 52.640 

Lire 42.800 

 

 

Euro 27,19 

Euro 22,10 

 

 

Personale docente e non docente 

 

Amministrazione statale 

[1] 

 

 

Lire 32.970 

 

 

Euro 17,03 

 

Assicurazioni (per il solo personale addetto alla  

Ispettori di org.ne  

Ispettori  

Ispettori  

organizzazione produttiva e alla produzione) 

produttiva 

produzione 

produzione 

 

 

Cat. A 

Cat. B e C 

 

 

[1] 

[1] 

 

Lire 119.550 

Lire 60.070 

Lire 39.510 

 

Euro 61,74 

Euro 31,02 

Euro 20,41 

 

 

[1] 

 

Assistenza domiciliare svolta 

 

Lire 19.810 

 

in forma cooperativa 

 

Euro 10,23 

 

Credito (per solo personale ausiliario) 

Personale fatica, custodia, pulizia 

 

[1] 

 

Lire 26.370 

 

Euro 13,62 

 

Operai 

Operai 

Operai 

 

3° livello 

4° livello 

5° livello 

 

[1] 

[1] 

[1] 

Servizio di pulizia, disinfezione e 

Lire 32.970 

Lire 29.620 

Lire 26.370 

disinfestazione 

Euro 17,03 

Euro 15,30 

Euro 13,62 

Proprietari di fabbricati (per il 

Pulitori 

solo personale addetto alla pulizia 

[1] 

negli stabili adibiti ad uso di 

Lire 26.370 

abitazione od altro uso) 

Euro 13,62 

 

 

 

Collaboratore 

 

Redattore 

Praticante 

Corrispondente 

 

 

 

[1] 

Giornalisti 

Lire 111.000 

Lire 78.760 

Lire 19.810 

 

Euro 57,33 

Euro 40,68 

Euro 10,23 

 

__________ 

[1] Da adeguare a lire 67.474 (euro 34,85) ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e della  

legge 7 dicembre 1989, n. 389. 

[2] Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863 del  

1984, la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 638 del 1983. Pertanto, nel settore vigono i minimali  

adeguati ai sensi della legge n. 537 del 1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che  

l'occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere. 

 

 

Tabella C

Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale

 

 

 

 

Settore 

 

Qualifiche 

 

 

Imp.ti docenti 

Impiegati 

 

 

e non docenti 

Docenti e 

 

 

con funzioni 

Non docenti 

 

Istruzione ed educazione scolare non statale 

direttive 

 

Operai 

 

Lire 73.160 

Lire 32.970 

Lire 32.970 

 

Euro 37,78 

Euro 17,03 

Euro 17,03 

Assist.za sociale svolta da istituzioni sociali 

 

 

[1] 

assistenziali ivi comprese le I.P.A.B. 

Lire 71.340 

Lire 29.620 

Lire 23.090 

 

Euro 36,84 

Euro 15,30 

Euro 11,93 

 

 

 

[1] 

Attività di culto, formazione religiosa 

Lire 71.340 

Lire 29.620 

Lire 23.090 

ed attività similari 

Euro 36,84 

Euro 15,30 

Euro 11,92 

 

 

[1] 

 

Assistenza domiciliare svolta in forma  

 

Lire 19.810 

 

cooperativa 

 

Euro 10,23 

 

 

Personale fatica, custodia, pulizia 

Credito (per solo personale ausiliario) 

[1] 

 

Lire 26.370 

 

Euro 13,62 

 

Operai 

Operai 

Operai 

 

3° livello 

4° livello 

5° livello 

Servizio di pulizia, disinfezione e  

Lire 32.970 

L 29.620 

Lire 26.370 

disinfestazione 

Euro 17,03 

Euro 15,30 

Euro 13,62 

 

Pulitori 

Proprietari di fabbricati (per solo personale 

[1] 

addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad  

Lire 26.370 

uso di abitazione od altro uso) 

Euro 13,62 

 

__________ 

[1] Da adeguare a lire 28.410 (euro 14,67) ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 

726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863.