§ 98.1.38936 - Circolare 6 febbraio 1998, n. 43/E .
Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e imposte sui redditi - Proroga dei termini di cui all'art. 3 della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1998
Numero:43

§ 98.1.38936 - Circolare 6 febbraio 1998, n. 43/E .

Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e imposte sui redditi - Proroga dei termini di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recata dall'art. 23, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

L'art. 23, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", ha apportato, tra l'altro, modifiche all'art. 3, commi 204, 208 e 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogando al 28 febbraio 1998 i termini (scaduti il 30 settembre 1997) per usufruire della regolarizzazione relativa agli omessi o tardivi versamenti in materia di IVA e di imposte sui redditi, ed estendendo la predetta regolarizzazione anche ai sostituti di imposta.

Immutato è rimasto, invece, l'ambito di operatività temporale della sanatoria che comprende:

- per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, il quadriennio 1993-1996, con esclusione, quindi, degli anni precedenti al 1993;

- per quanto riguarda le imposte sui redditi, le dichiarazioni relative ai periodi di imposta o agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, nonché degli anni dal 1992 al 1995.

Essendo state, inoltre, introdotte dalla legge sopra citata talune novità di rilievo in ordine alla regolarizzazione di che trattasi, si rende necessario fornire taluni chiarimenti, al fine di consentire una corretta ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni.

 

 

1. Imposta sul valore aggiunto

1.1. Regolarizzazione spontanea.

In ordine alla possibilità di regolarizzare spontaneamente gli omessi o tardivi versamenti relativi agli anni 1993, 1994 e 1995, possono essere utilmente richiamate le considerazioni svolte nella parte I, rispettivamente ai punti 1.1. e 1.2., della circolare n. 214/E del 29 luglio 1997, con l'ovvia precisazione che i versamenti delle imposte (se ancora dovute) e delle relative soprattasse, previste dall'art. 3, comma 204, della legge n. 662 del 1996, devono essere effettuati entro il perentorio termine del 2 marzo 1988, cadendo il 28 febbraio 1998 di sabato, ma, comunque, prima che le violazioni siano constatate o siano iniziate nei confronti del contribuente ispezioni o verifiche.

Relativamente agli omessi versamenti periodici relativi al 1996, si fa presente che non è più operante la regolarizzazione mediante pagamento della soprattassa del 10 per cento di cui al comma 205 del citato art. 3.

Peraltro, come già chiarito con la risoluzione n. 198/E del 19 settembre 1997, è possibile sanare tali omessi versamenti con il pagamento della soprattassa del 20 per cento prevista dal successivo comma 206, a nulla rilevando, come si dirà al successivo punto 1.2., la circostanza che il comma 206 in questione non sia stato richiamato espressamente dalle norme che hanno disposto la riapertura della sanatoria.

Rimane, invece, esclusa la possibilità di definire la violazione riguardante il versamento di conguaglio per il 1996 che doveva essere eseguito entro il 5 marzo 1997, come anche quella relativa all'omesso versamento dell'acconto del 1996.

1.2. Regolarizzazione successiva alla constatazione della violazione o all'iscrizione a ruolo.

Il differimento del termine del 30 settembre 1997 al 28 febbraio 1998 riguarda anche, per espressa previsione normativa, le fattispecie previste dal comma 208, art. 3 della legge n. 662 del 1996, ossia tutti quei casi in cui, alla data del 1° gennaio 1998, l'imposta risulti già iscritta a ruolo e non sia stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento, oppure, alla stessa data, sia stata notificata la cartella e non sia ancora scaduto il termine per il pagamento ivi indicato.

In dette ipotesi, avvenuta, entro il 28 febbraio 1998, la notifica della cartella, il versamento dell'imposta deve essere effettuato al concessionario della riscossione entro il termine indicato nella cartella stessa, mentre il versamento delle soprattasse (nella misura prevista dal comma 206) deve avvenire, sempre a pena di decadenza, entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta oppure, nei soli casi in cui risulta oggettivamente impossibile rispettare tale breve termine (per esempio, pagamento dell'imposta indicata in cartella avvenuto nel corso del 1997), entro il 2 marzo 1998.

Poiché dal 1° gennaio 1998 non è più possibile eseguire versamenti presso gli Uffici I.V.A., come prescrive il citato comma 208, le soprattasse in questione dovranno essere versate secondo le modalità previste dal precedente comma 207.

Si ritiene opportuno evidenziare che la riapertura della materia non può non ricomprendere anche le fattispecie previste dal comma 206 del più volte citato art. 3, anche se tale norma non risulta esplicitamente richiamata dall'art. 23, comma 2, della legge n. 449 del 1997. Ed invero, se la regolarizzazione è ammessa nei casi in cui il debito d'imposta è già stato iscritto a ruolo, a maggior ragione deve ritenersi consentita nella precedente fase in cui la violazione viene constatata o viene notificato l'avviso di pagamento previsto dall'art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Peraltro, nei casi del genere, non possono più assumere rilevanza preclusiva l'intervenuta scadenza del 31 gennaio 1997 (per gli avvisi di pagamento notificati fino al 1° gennaio 1997) o, comunque, l'inutile decorso del termine di trenta giorni successivi alla notifica degli avvisi di pagamento. In entrambe le ipotesi, la regolarizzazione deve intendersi, quindi, consentita eseguendo i dovuti versamenti entro la predetta data del 2 marzo 1998.

1.3. Detrazione dei crediti di imposta.

Il comma 3 del citato art. 23 contiene una novità che agevola ulteriormente la definizione delle infrazioni di cui trattasi.

Esso stabilisce, infatti, che dagli importi dovuti dal contribuente a saldo per la regolarizzazione possono essere detratti "gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'art. 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427".

Com'è noto, la norma suddetta, nel chiarire con interpretazione autentica che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici, per le attività di sperimentazione e sviluppo dei sistemi di controllo di qualità, non costituivano per i percipienti corrispettivi ai fini I.V.A., aveva statuito espressamente che, comunque, non erano ammessi rimborsi dell'imposta eventualmente già applicata.

Grazie al citato comma 3, invece, i suddetti importi, pur non potendo essere rimborsati, possono quanto meno essere scomputati dal saldo dovuto per la regolarizzazione degli omessi versamenti.

Da notare che la detrazione non va eseguita nei confronti dell'imposta da regolarizzare (ciò che si tradurrebbe in un ulteriore non previsto beneficio) ma nei riguardi del complessivo saldo (imposta e soprattassa) ancora da pagare agli effetti della sanatoria. Essa detrazione, inoltre, è ammessa fino a concorrenza del saldo stesso e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.

 

 

2. Imposte sui redditi

È il caso di ribadire anzitutto che non sussiste la possibilità di regolarizzare le imposte derivanti dalla liquidazione operata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto queste ultime non rientrano nei tributi debitamente dichiarati ma non versati, come previsto dall'art. 3, commi 209 e 210, della legge n. 662 del 1996.

Si rammenta inoltre che la legge di proroga n. 449 del 1997 ha esteso il beneficio della regolarizzazione anche ai sostituti di imposta.

2.1. Regolarizzazione spontanea.

In mancanza della notifica della cartella di pagamento, gli omessi o ritardati pagamenti dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e delle imposte sostitutive, nonché delle maggiorazioni di imposta a titolo di conguaglio e del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario nazionale, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta o agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 1995, possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, attraverso il versamento - entro il termine perentorio del 2 marzo 1998, cadendo il 28 febbraio di sabato - delle somme di imposta a suo tempo dovute e non corrisposte, ovvero corrisposte in ritardo, maggiorate di un importo a titolo di soprattassa.

Il predetto importo è pari al 35 per cento, al 30 per cento, al 25 per cento, al 20 per cento o al 15 per cento, a seconda che le imposte e/o il contributo al Servizio Sanitario nazionale siano riferibili alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre del 1991 o degli anni precedenti, ovvero entro il 31 dicembre dei successivi anni 1992, 1993, 1994 e 1995.

È opportuno precisare come la normativa afferente la regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti di cui sopra non possa escludere l'operatività di altre norme che consentono al contribuente di corrispondere soprattasse inferiori a quelle applicabili secondo i criteri esposti in precedenza (vedasi, ad esempio, il caso di cui all'art. 92, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973, afferente versamenti diretti eseguiti con tre giorni di ritardo rispetto al termine stabilito) e come l'entità di ciascuna soprattassa prevista per procedere alla regolarizzazione assorba quella dovuta in caso di omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi al periodo di imposta o all'esercizio che si intende regolarizzare.

Si deve, inoltre, far presente come nel caso in cui il contribuente - sempre con riferimento ai periodi di imposta o agli esercizi oggetto della regolarizzazione - abbia versato regolarmente le imposte e/o il contributo al Servizio Sanitario nazionale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma abbia, sempre entro questi ultimi termini, corrisposto in ritardo gli importi relativi agli acconti, in sede di regolarizzazione, potrà corrispondere solo il 50 per cento delle soprattasse previste dal comma 209 del richiamato art. 3, calcolate sugli importi degli acconti tardivamente versati.

È appena il caso di precisare, infine, che deve ritenersi valida la regolarizzazione spontanea effettuata nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997.

2.2. Cartelle di pagamento notificate dopo il 30 settembre 1997.

Per quanto concerne, invece, la regolarizzazione degli omessi o tardivi versamenti previsti dal citato comma 209, per i quali sia già stato emesso il ruolo, dal momento che il succitato art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non ha portato alcuna modifica al successivo comma 210, si ritiene che la predetta regolarizzazione, salvo quanto precisato al paragrafo precedente, non può essere esercitata con riferimento alle cartelle di pagamento notificate ai contribuenti successivamente al 30 settembre 1997.

2.3. Sostituti di imposta

L'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come detto in precedenza, ha esteso anche ai sostituti di imposta la possibilità di fruire della regolarizzazione, già prevista per gli altri contribuenti, in merito alle infrazioni relative alle ritenute.

La regolarizzazione riguarda sia il tardivo che l'omesso pagamento di ritenute operate con riferimento ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995 e regolarmente indicate nelle relative dichiarazioni mod. 770.

È opportuno precisare come non possano essere regolarizzate le maggiori ritenute scaturenti dalla liquidazione delle dichiarazioni mod. 770, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Anche i sostituti, al pari degli altri contribuenti, devono provvedere alla regolarizzazione spontanea degli omessi o tardivi versamenti delle ritenute di cui sopra, applicando agli importi di queste ultime le soprattasse previste, in materia di imposte sui redditi, per ciascun periodo di imposta, dal 1991 e precedenti sino al 1995, e devono effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 2 marzo 1998.

Per quanto riguarda le ritenute iscritte a ruolo, si fa rinvio a quanto precisato al precedente paragrafo 2.2. circa le condizioni ostative alla regolarizzazione ivi previste.

2.4. Modalità di versamento delle somme oggetto di regolarizzazione.

Per il versamento delle ritenute e delle relative soprattasse soggette a sanatoria è stato istituito il codice-tributo 1141, denominato "Ritenute operate dai sostituti di imposta - Imposta e sanzione - Omesso versamento".

Detto versamento va effettuato al concessionario della riscossione competente in base al domicilio fiscale del sostituto di imposta o mediante delega alla banca, utilizzando, rispettivamente, la distinta mod. 21 o la delega bancaria mod. C, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino di conto corrente mod. 31. Il periodo di riferimento da riportare sui predetti modelli è l'anno per il quale si effettua il versamento da indicare nella forma AA.AA.

Le somme così riscosse, al pari delle altre relative alle imposte sui redditi, devono affluire per intero all'Erario, al capo VI, capitolo 1052, non articolato.

Circa le modalità di versamento degli altri tributi e relative soprattasse per accedere alla regolarizzazione, si fa rinvio al punto 1.1. della circolare n. 43/E del 17 febbraio 1997.

Per quanto riguarda, in particolare, l'imposta sul valore aggiunto, nel rammentare che, da parte di tutti i soggetti titolari o non di conto fiscale, è utilizzabile la modulistica relativa a quest'ultimo, si fa presente - come già precisato al paragrafo 1.2. - che, con effetto dal 1° gennaio 1998, sono stati soppressi i servizi di cassa degli uffici finanziari dipendenti dal Dipartimento delle entrate.

Conseguentemente, ferme restando le modalità di versamento relative alla regolarizzazione spontanea (con utilizzo della distinta mod. 21 o della delega bancaria di pagamento mod. C, di cui alla richiamata circolare n. 43/E del 1997), si precisa che, nel caso di regolarizzazione successiva ad iscrizione a ruolo, il versamento dell'imposta deve essere effettuato presso il competente concessionario della riscossione, mentre la soprattassa va versata non più all'Ufficio IVA ma allo stesso concessionario o in banca, utilizzando i nuovi modelli di versamento, entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.

Si rammenta, infine, che nella soggetta materia sono già state impartite istruzioni, oltre che con la citata circolare n. 43/E del 1997, con le circolare n. 110/E del 15 aprile 1997, circolare n. 271/E del 29 luglio 1997 e circolare n. 255/E del 19 settembre 1997.