Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/09/1997 |
Numero: | 255 |
§ 98.1.38331 - Circolare 19 settembre 1997, n. 255/E .
Regolarizzazione degli omessi versamenti per mancato adeguamento al contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 - Art. 9-bis, comma 4, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.
Emanata dal Ministero delle finanze.
L'articolo 9 bis, comma 4 del
Tale forma di regolarizzazione consiste nel versamento delle maggiori imposte dovute a titolo di IRPEF e di contributo per le prestazioni al servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento al citato contributo diretto lavorativo, nonché di una maggiorazione a titolo di soprattassa nella misura indicata, per il periodo di imposta 1992, nel comma 209 dell'art. 3 della citata
Tanto premesso, con la presente circolare si specificano i soggetti che possono avvalersi della regolarizzazione in commento, nonché gli adempimenti richiesti ed i conseguenti effetti.
1. Ambito di applicazione
I soggetti indicati nell'art. 11 bis, comma 1, del citato
- persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano gli ammontari di 360 miliardi di lire o di 1 miliardo di lire indicati nel primo comma dell'art. 18 del
- le persone fisiche esercenti ahi professioni e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano l'ammontare di 360 milioni di lire indicato nel quarto comma dell'art. 19 del D.P.R n. 600 del 1973.
La regolarizzazione, prevista dall'art. 9 bis, comma 4, riguarda i suddetti soggetti che, relativamente all'anno 1992, hanno dichiarato un reddito di impresa o di lavoro autonomo professionale inferiore al contributo diretto lavorativo.
Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione quei soggetti che, ai sensi della disposizione del comma 3 del citato art. 11 bis, hanno dichiarato, per l'anno 1992, un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo producendo domanda di esonero alla apposita commissione provinciale e che, a fronte di una decisione sfavorevole, non hanno versato la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 bis.
Ciò posto, si individuano distintamente le fattispecie di regolarizzazione consentite dall'art. 9 bis, comma 4, che fa riferimento all'applicazione delle disposizioni previste dai commi 209 e 210 dell'art. 3 della
Il comma 209 prevede una fattispecie di regolarizzazione, per così dire, spontanea, mentre il comma 210 prevede una fattispecie di regolarizzazione successiva alla iscrizione a ruolo. Le fattispecie si differenziano sotto il profilo dei tempi e delle modalità di pagamento.
1.1. Regolarizzazione spontanea. Art. 3, comma 209, della
I soggetti interessati, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, devono provvedere all'effettuazione del versamento degli ammontati dovuti a titolo di maggiore imposta e di contributo per il Servizio sanitario nazionale, aumentati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al 30 per cento dei suddetti ammontari, secondo le modalità precisate al successivo paragrafo.
In ordine a tale fattispecie di regolarizzazione si precisa, inoltre, che il comma 5 dell'art. 9 bis - nel fissare grafo 2. La misura del 30 per cento è fissata dal citato comma 209 in relazione all'anno 1992, che è l'unico periodo interessato dalla sanatoria in commento.
La competenza, ai fini della liquidazione e della riscossione dei maggiori importi dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, in capo agli uffici finanziari competenti ad effettuare, ai sensi dell'art. 36 bis del
Per i soggetti che non si avvalgono della regolarizzazione in commento, gli uffici di cui al comma 5 dell'art. 9 bis provvederanno a liquidare le maggiori somme dovute ai sensi dell'art. 36 bis del
1.2. Regolarizzazione successiva alla iscrizione a ruolo. Art. 3, comma 210, della
Il richiamo all'art. 3, comma 210, della
Ne consegue che la sanatoria potrà operare limitatamente ai ruoli non ancora scaduti alla predetta data del 30 maggio c.a., intendendosi per tali quelli per i quali la cartella di pagamento o, in mancanza, l'avviso di mora, siano stati notificati a partire dal 31 marzo 1997.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, ferma restando la facoltà per il contribuente di utilizzare il canale di versamento a mezzo c/c/p, vale a dire a mezzo mod. 11, è preferibile che il versamento venga effettuato direttamente allo sportello del concessionario, al fine di rendere più celere l'attivazione degli adempimenti volti alla sospensione della cartella di pagamento ed allo sgravio del ruolo stesso.
In ogni caso, resta ferma la validità delle istruzioni impartite con le circolari n. 43/E e 110/E del 1997 per quanto, concerne gli importi dovuti a titolo di compenso ai concessionari e gli adempimenti posti a carico di quest'ultimi e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.
2. Modalità di versamento
Con riguardo alle modalità di versamento delle somme dovute in applicazione della disposizione prevista dall'art. 3, comma 209, della
CodiceTributo |
Legenda |
4209 |
Irpef - Imposta e soprattassa - Omesso versamento |
8893 |
Contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e soprattassa - Omesso versamento |
I versamenti vanno effettuati al concessionario competente in base al domicilio fiscale in essere al momento del versamento, utilizzando la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite Uffici postali, il bollettino Mod. 11.
Il periodo di riferimento da riportare sui predetti modelli è l'anno per il quale si effettua il versamento, vale a dire il 1992, da indicare nella forma AA.AA.