§ 98.1.38331 - Circolare 19 settembre 1997, n. 255/E .
Regolarizzazione degli omessi versamenti per mancato adeguamento al contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 - Art. 9-bis, comma [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/09/1997
Numero:255

§ 98.1.38331 - Circolare 19 settembre 1997, n. 255/E .

Regolarizzazione degli omessi versamenti per mancato adeguamento al contributo diretto lavorativo per l'anno 1992 - Art. 9-bis, comma 4, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

L'articolo 9 bis, comma 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, concede ai soggetti indicati nell'art. 11 bis, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente all'anno 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo, la possibilità di regolarizzare la loro posizione mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 3, commi 209 e 210, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale forma di regolarizzazione consiste nel versamento delle maggiori imposte dovute a titolo di IRPEF e di contributo per le prestazioni al servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento al citato contributo diretto lavorativo, nonché di una maggiorazione a titolo di soprattassa nella misura indicata, per il periodo di imposta 1992, nel comma 209 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, pari al 30 per cento degli importi dovuti, senza applicazione di interessi.

Tanto premesso, con la presente circolare si specificano i soggetti che possono avvalersi della regolarizzazione in commento, nonché gli adempimenti richiesti ed i conseguenti effetti.

 

 

1. Ambito di applicazione

I soggetti indicati nell'art. 11 bis, comma 1, del citato D.L. n. 384 del 1992, sottoposti alla disciplina del contributo diretto lavorativo (così detta "minimum tax"), che possono avvalersi della regolarizzazione de qua, sono i seguenti, indipendentemente dal regime contabile adottato:

- persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano gli ammontari di 360 miliardi di lire o di 1 miliardo di lire indicati nel primo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

- le persone fisiche esercenti ahi professioni e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano l'ammontare di 360 milioni di lire indicato nel quarto comma dell'art. 19 del D.P.R n. 600 del 1973.

La regolarizzazione, prevista dall'art. 9 bis, comma 4, riguarda i suddetti soggetti che, relativamente all'anno 1992, hanno dichiarato un reddito di impresa o di lavoro autonomo professionale inferiore al contributo diretto lavorativo.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione quei soggetti che, ai sensi della disposizione del comma 3 del citato art. 11 bis, hanno dichiarato, per l'anno 1992, un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo producendo domanda di esonero alla apposita commissione provinciale e che, a fronte di una decisione sfavorevole, non hanno versato la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 bis.

Ciò posto, si individuano distintamente le fattispecie di regolarizzazione consentite dall'art. 9 bis, comma 4, che fa riferimento all'applicazione delle disposizioni previste dai commi 209 e 210 dell'art. 3 della L. n. 662 del 1996, i quali disciplinano una forma di sanatoria, relativa agli omessi o tardivi versamenti in materia di imposte sui redditi, che si sostanzia nella riduzione delle sanzioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e nella non applicabilità degli interessi. Si rammenta che in materia sono state impartite istruzioni con le circolari ministeriali n. 43/E del 17 febbraio 1997, n. 110/E del 15 aprile 1997 e n. 214/E del 29 luglio 1997.

Il comma 209 prevede una fattispecie di regolarizzazione, per così dire, spontanea, mentre il comma 210 prevede una fattispecie di regolarizzazione successiva alla iscrizione a ruolo. Le fattispecie si differenziano sotto il profilo dei tempi e delle modalità di pagamento.

1.1. Regolarizzazione spontanea. Art. 3, comma 209, della L. n. 662 del 1996.

I soggetti interessati, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, devono provvedere all'effettuazione del versamento degli ammontati dovuti a titolo di maggiore imposta e di contributo per il Servizio sanitario nazionale, aumentati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al 30 per cento dei suddetti ammontari, secondo le modalità precisate al successivo paragrafo.

In ordine a tale fattispecie di regolarizzazione si precisa, inoltre, che il comma 5 dell'art. 9 bis - nel fissare grafo 2. La misura del 30 per cento è fissata dal citato comma 209 in relazione all'anno 1992, che è l'unico periodo interessato dalla sanatoria in commento.

La competenza, ai fini della liquidazione e della riscossione dei maggiori importi dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, in capo agli uffici finanziari competenti ad effettuare, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate - prevede che i detti uffici tengano conto, in sede di controllo, degli importi versati ai sensi del comma 4 dell'art. 9 bis, ai fini della regolarizzazione.

Per i soggetti che non si avvalgono della regolarizzazione in commento, gli uffici di cui al comma 5 dell'art. 9 bis provvederanno a liquidare le maggiori somme dovute ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e alle relative iscrizioni a ruolo secondo le modalità ordinarie, con applicazione degli interessi e della soprattassa previsti, rispettivamente, dall'art. 9 e dall'art. 92 del D.P.R. n. 602 del 1973.

1.2. Regolarizzazione successiva alla iscrizione a ruolo. Art. 3, comma 210, della L. n. 662 del 1996

Il richiamo all'art. 3, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non vale a ricomprendere nell'ambito di applicazione della sanatoria in argomento anche gli importi iscritti in ruoli notificati ai contribuenti con cartelle il cui termine di pagamento sia scaduto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9 bis del decreto legge n. 79 del 1997, introdotte in sede di conversione dalla legge n. 140 del 1997, cioè prima del 30 maggio 1997.

Ne consegue che la sanatoria potrà operare limitatamente ai ruoli non ancora scaduti alla predetta data del 30 maggio c.a., intendendosi per tali quelli per i quali la cartella di pagamento o, in mancanza, l'avviso di mora, siano stati notificati a partire dal 31 marzo 1997.

Per quanto concerne le modalità di pagamento, ferma restando la facoltà per il contribuente di utilizzare il canale di versamento a mezzo c/c/p, vale a dire a mezzo mod. 11, è preferibile che il versamento venga effettuato direttamente allo sportello del concessionario, al fine di rendere più celere l'attivazione degli adempimenti volti alla sospensione della cartella di pagamento ed allo sgravio del ruolo stesso.

In ogni caso, resta ferma la validità delle istruzioni impartite con le circolari n. 43/E e 110/E del 1997 per quanto, concerne gli importi dovuti a titolo di compenso ai concessionari e gli adempimenti posti a carico di quest'ultimi e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

 

 

2. Modalità di versamento

Con riguardo alle modalità di versamento delle somme dovute in applicazione della disposizione prevista dall'art. 3, comma 209, della legge n. 662 del 1996, sono applicabili le istruzioni impartite con le citate circolari un. 43/E e 110/E del 1997. In particolare, ai fini del versamento delle maggiori somme non ancora iscritte a ruolo, il contribuente deve utilizzare i codici tributo che si riportano qui di seguito assieme alle relative leggende:

CodiceTributo 

Legenda 

4209 

Irpef - Imposta e soprattassa - Omesso versamento 

8893 

Contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e soprattassa - Omesso versamento 

I versamenti vanno effettuati al concessionario competente in base al domicilio fiscale in essere al momento del versamento, utilizzando la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite Uffici postali, il bollettino Mod. 11.

Il periodo di riferimento da riportare sui predetti modelli è l'anno per il quale si effettua il versamento, vale a dire il 1992, da indicare nella forma AA.AA.