§ 98.1.37656 - Circolare 15 aprile 1997, n. 110/E .
Regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/04/1997
Numero:110

§ 98.1.37656 - Circolare 15 aprile 1997, n. 110/E .

Regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali - Art. 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Modalità di pagamento mediante ruoli - Adempimenti dei concessionari degli Uffici finanziari - Sanatoria I.V.A. - Art. 3, commi da 204 a 208, della legge n. 662 del 1996 - Modalità di pagamento - Precisazioni.

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

Con circolare n. 43/E del 17 febbraio 1997 sono state impartite istruzioni sulla regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dai commi da 204 a 208 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Poiché da più parti sono giunte richieste di chiarimenti in merito a taluni punti, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1) la possibilità prevista dai commi 209 e 210 di definire in maniera agevolata i ritardi o mancati versamenti delle imposte sui redditi riguarda, dal punto di vista soggettivo, unicamente i contribuenti tenuti al pagamento delle imposte "in proprio", esclusa quindi la possibilità che gli stessi possano avvalersi della sanatoria quando agiscono in qualità di sostituti d'imposta.

Questa è, infatti, l'unica interpretazione consentita dal tenore letteralmente della norma che fa riferimento ai "contribuenti" senza menzionare i sostituti d'imposta.

Tale interpretazione, peraltro, trova conferma anche sotto il profilo sistematico nella circostanza che una precedente norma agevolata dettata in tema di omessi, carenti o ritardati versamenti - vale a dire l'art. 62-bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - faceva testuale riferimento "ai contribuenti e ai sostituti d'imposta";

2) il contribuente che intende regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte sui redditi è comunque tenuto ad effettuare i pagamenti utilizzando i codici tributo 4209, 3209, 2209, 1209, 1211 e 8893, all'uopo istituiti con il decreto ministeriale 5 febbraio 1997.

È evidente che, dal momento che la regolarizzazione è possibile anche in ipotesi di ritardato versamento dell'imposta o dell'acconto dell'imposta, il contribuente potrà procedere alla sanatoria versando soltanto la soprattassa ed utilizzando i codici tributo già menzionati.

In caso di sanatoria I.V.A., i codici tributo da utilizzare sono 6366 e 6500.

I concessionari della riscossione, e la banche per la sanatoria I.V.A., devono accertare tali versamenti anche se di importo inferiore alla commissione minima loro spettante, purché il pagamento sia pari almeno a lire 2.000 per ogni codice di versamento;

3) il comma 210 condiziona l'efficacia della sanatoria al pagamento del dovuto entro il termine di scadenza della rata. Invero, benché la norma si riferisca espressamente all'ipotesi di cartelle notificate dal 1° gennaio 1997, non può dubitarsi che la stessa vada considerata alla stregua di regola di carattere generale. Ne discende che anche per le cartelle di pagamento con scadenza febbraio o aprile 1997 notificate fino al 31 dicembre 1996, il contribuente, per usufruire della sanatoria, dovrà effettuare il versamento entro la scadenza della rata. Inoltre, qualora una cartella di pagamento con scadenza antecedente al 30 settembre 1997 venga notificata tardivamente e il termine per versare sia conseguentemente ancora pendente alla stessa data del 30 settembre 1997, il contribuente avrà la possibilità di eseguire il pagamento entro il sessantesimo giorno successivo alla notifica;

4) poiché la ratio della norma in esame è quella di consentire di aderire alla sanatoria ai soggetti iscritti a ruolo che non siano incorsi in mora, l'agevolazione di cui al comma 210 riguarda anche le iscrizioni che al 10 gennaio 1997 fossero oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione, sempre che tale sospensione fosse stata disposta prima della scadenza dell'unica rata del ruolo e che non si fossero verificate soluzioni di continuità nelle eventuali proroghe dell'originario provvedimento cautelare;

5) per gli acconti dovuti fino al mese di novembre del 1991 la soprattassa per ritardato versamento di imposte dirette non versate ma corrisposte in sede di dichiarazione era pari al 15% dell'imposta .

Pertanto, in questi casi la soprattassa del 17,5% (il 35% ridotto alla metà, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 209), da pagare a seguito della regolarizzazione, risulta più elevata della sanzione iscritta a ruolo. Ne consegue che il concessionario dovrà imputare sul carico degli interessi iscritti a ruolo la parte della soprattassa dovuta ex comma 209 citato che eccede l'importo della sanzione indicato nella cartella, effettuando il versamento sul pertinente capitolo/articolo;

6) la soprattassa prevista al primo periodo del comma 209 assorbe quella dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti e va ridotta alla metà se il versamento dell'imposta è avvenuto in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

Conseguentemente la stessa soprattassa va calcolata sull'intera somma non versata per ciascuna annualità, ovvero sull'intera somma versata in ritardo (nell'ipotesi in cui gli acconti, non versati alle singole scadenze, sono stati versati in sede di presentazione della dichiarazione annuale). Il medesimo meccanismo va applicato anche quando l'ufficio ha già provveduto all'iscrizione a ruolo della soprattassa;

7) tenuto conto della necessità di interpretare sistematicamente le norme contenute nei commi 206 e 208, si ritiene che le disposizioni di cui allo stesso comma 208 trovino applicazione per le cartelle, notificate o ancora da notificare, il cui termine di pagamento non sia scaduto alla data del 1° gennaio 1997 soltanto a condizione che il contribuente non abbia inutilmente lasciato trascorrere il termine di cui al precedente comma 206 per sanare le infrazioni contestate con avviso di pagamento o con l'avviso di cui all'art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo introdotto dall'art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. n. 323 del 1996.