§ 98.1.38749 - Circolare 29 dicembre 1997, n. 271 .
Riprogettazione delle procedure di gestione dei lavoratori autonomi ed associati in agricoltura CD-CM-IATP. Temporizzazione e modalità [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1997
Numero:271

§ 98.1.38749 - Circolare 29 dicembre 1997, n. 271 .

Riprogettazione delle procedure di gestione dei lavoratori autonomi ed associati in agricoltura CD-CM-IATP. Temporizzazione e modalità organizzative del progetto. Decreto legislativo n. 146 del 1997: rimodulazione fasce di reddito.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale contributi, Direzione centrale tecnologia informatica, Direzione centrale sistema qualità, Direzione centrale pensioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

amministratori di fondi, gestioni 

 

e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Facendo seguito alla circolare n. 211 del 28 ottobre 1997, con la quale si portava a conoscenza delle Sedi l'avvio delle procedure di informatizzazione riguardanti i lavoratori agricoli autonomi e la contemporanea attuazione delle disposizioni stabilite con decreto legislativo n. 146 del 1997, si forniscono ora in dettaglio gli adempimenti da espletare ed i tempi di tale operazione e si precisano alcuni aspetti normativi.

Le Sedi stanno ora provvedendo ad acquisire, con apposita procedura e secondo quanto già comunicato, la fascia di reddito dell'azienda, come da tariffazione 1997, ed il reddito agrario della stessa; prossimamente sarà disponibile alle Sedi la procedura di trasmissione di tali dati al Centro Elettronico; le Sedi stanno inoltre procedendo alle rettifiche anagrafiche su procedura AGRICAUT.

Entrambi gli adempimenti di trasmissione dei dati al Centro Elettronico dovranno essere conclusi entro il 10 gennaio 1998; a partire da tale data saranno avviate a livello centrale le operazioni per l'invio tramite sistema Postel, di una comunicazione ai contribuenti interessati al cambio di fascia ope legis, con le informazioni relative alle innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 146 del 1997 ed alla possibilità di richiesta di frazionamento dell'aumento contributivo e di opzione per la fascia superiore a quella di appartenenza. Sarà allegato a tale comunicazione agli interessati il modello per la richiesta di frazionamento in sei annualità dell'aumento del contributo, mentre il modello per optare per la fascia superiore sarà disponibile in Sede. Entrambi i modelli sono comunque allegati al presente messaggio.

Gli interessati, a seguito della ricezione di tale comunicazione, avranno tempo fino al 15 marzo 1998 per presentare alla sede domande di frazionamento, opzione e istanze di rettifica dei redditi agrari comunicati. Tale termine è da considerarsi indicativo; le Sedi potranno valorizzare tutte le domande pervenute in tempo utile per la riscossione, ma le domande inoltrate dopo la chiusura dei ruoli della riscossione saranno valorizzate nell'anno successivo, come di consueto.

Le modalità operative per la formazione dei ruoli, adempimento da effettuarsi nei mesi di marzo ed aprile, saranno di seguito comunicate.

Sarà inoltre predisposto a livello centrale un abbinamento tra le risultanze dei ruoli e quelle degli elenchi nominativi, al fine di formare un nuovo archivio di singole posizioni assicurative e contributive che costituirà la base delle nuove procedure di gestione dei lavoratori agricoli autonomi.

Data l'importanza del progetto esposto, si raccomanda alle Sedi la massima precisione possibile nella segnalazione dei redditi agrari aziendali e nelle rettifiche anagrafiche, al fine di costituire un archivio aggiornato.

Le Sedi Regionali sono incaricate del monitoraggio dello stato dei lavori presso le Sedi provinciali, individuando un referente per ogni Sede provinciale ed attuando ogni possibile ausilio per il rispetto delle scadenze sopra indicate.

 

 

Aspetti normativi

Si forniscono di seguito le interpretazioni normative dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 146 del 1997.

1) Con il comma 2 dell'art. 1 è stata introdotta la possibilità per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricoli a titolo principale di optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza, identificando la categoria dei possibili optanti con i soggetti per cui trova applicazione l'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, cioè coloro che possono far valere alla data del 31-12-1995 una anzianità contributiva in qualsiasi settore inferiore a 18 anni.

Considerata la ratio della norma in esame ed il parere espresso a riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'opzione sopra evidenziata può essere praticata solo dal titolare del nucleo familiare coltivatore diretto per sé stesso e/o per le unità attive del nucleo in possesso del requisito previsto, o dall'imprenditore agricolo a titolo principale o dal concedente in caso di nucleo colonico mezzadrile, mediante presentazione di domanda come da fac simile allegato.

Si precisa che tale variazione di fascia riguarda il solo soggetto optante e non influisce sull'inquadramento dell'azienda alla quale rimane attribuita la fascia derivante dall'effettivo reddito agrario.

Si potrà dunque configurare il caso in cui in una stessa azienda inquadrata ad es. in fascia 2, al solo componente per il quale il titolare ha presentato l'opzione sia attribuita fascia 3, con il conseguente carico contributivo, mentre alle altre unità attive continuerà ad essere applicato il carico contributivo previsto per la seconda fascia.

Pertanto, anche nel caso in cui il titolare di azienda, in possesso dei requisiti stabiliti, attui per sé stesso l'opzione per l'inquadramento nella fascia superiore, tale scelta non determina una variazione di fascia né per l'azienda, né per le eventuali altre unità attive, che rimangono inquadrate nella fascia originaria.

Si porta a conoscenza delle Sedi che:

- l'opzione espressa può essere revocata dal titolare di azienda;

- nel caso di cambio di titolarità del nucleo l'opzione dovrà essere ripresentata dal nuovo titolare;

- nel caso in cui intervenga una variazione di reddito che collochi l'intero nucleo nella fascia superiore (nella quale è già stato inquadrato l'optante), dovrà eventualmente essere rinnovata la domanda di opzione.

2) Il comma 3 dell'art. 1 del decreto in questione ha stabilito che l'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nella fascia superiore a quella posseduta alla data di entrata in vigore del decreto, per effetto della rimodulazione dei limiti delle fasce di reddito, possa essere frazionato in sei annualità.

Tale frazionamento potrà quindi essere richiesto dai soli titolari delle aziende che, già esistenti alla data dell'1-7-1997, hanno subito un cambiamento di fascia ope legis, che cioè si trovavano alla data del 1° luglio 1997 in una determinata fascia con un certo reddito agrario che li porta, secondo i limiti delle nuove fasce stabiliti dal Decreto, nella fascia superiore a quella posseduta prima della data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Pertanto, in presenza di tale richiesta di frazionamento, il pagamento relativo alla contribuzione della nuova fascia di appartenenza avverrà tenendo conto del contributo dovuto per la vecchia fascia addizionato per il primo anno 1998 di un sesto della differenza contributiva esistente tra la nuova e la vecchia fascia. Nei successivi cinque anni il contributo dovuto verrà via via incrementato di un sesto per ogni anno (nel 1999 pagherà il contributo dovuto per la fascia di provenienza più due sesti della differenza contributiva tra la nuova e la vecchia fascia) fino alla concorrenza dell'intera quota da versare.

Si precisa che la frazione relativa ad ogni anno va calcolata in base ai contributi dovuti per l'anno di riferimento.

La richiesta di frazionamento può essere revocata dal titolare di azienda, con conseguente adeguamento del contributo dovuto alla propria fascia di appartenenza.

Inoltre il titolare di una azienda che presenti domanda di frazionamento dell'aumento contributivo non può presentare opzione per la fascia superiore né per sé né per uno o più dei componenti del proprio nucleo, pena la decadenza della stessa domanda di frazionamento.

Si precisa infine che a norma del comma 3 dell'art. 1 il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo e pertanto qualora al momento della richiesta della prestazione sia in corso il versamento della contribuzione frazionata, il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione non potrà essere quello corrispondente alla fascia di competenza, ma quello relativamente al quale risulti effettivamente versata la contribuzione alla data della domanda di pensione. Quindi il reddito da considerare è quello della fascia originaria di appartenenza maggiorato della quota di aumento per il quale sono stati effettivamente versati i contributi.

Si allegano i modelli relativi alla domanda di frazionamento e di opzione per la fascia superiore.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Sede I.N.P.S. di 

 

 

Oggetto: richiesta di versamento dei contributi previdenziali nella  

misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. 

 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

il 

 

cod. fiscale 

 

- titolare del nucleo diretto coltivatore, codice contribuente 

 

- concedente del nucleo colonico mezzadrile, codice contribuente  

 

- imprenditore agricolo a titolo principale, codice contribuente 

 

 

 

 

 

Chiede 

 

 

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, di optare per il versamento dei  

contributi previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quella di  

appartenenza, a decorrere dal  

 

per le seguenti unità del proprio nucleo, in possesso  

dei requisiti di cui all'art. 1, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (anzianità contributiva in  

qualsiasi settore inferiore a 18 anni, alla data del 31 dicembre 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Titolare/Concedente 

 

 

 

 

 

 

Si allega dichiarazione di responsabilità di ogni unità per cui si presenta l'opzione, controfirmata dal 

titolare/concedente, attestante il requisito dell'anzianità contributiva posseduta. 

 

 

Alla Sede I.N.P.S. di 

 

 

 

Oggetto: richiesta di frazionamento dell'aumento della contribuzione. 

 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

il 

 

cod. fiscale 

 

- titolare del nucleo diretto coltivatore, codice contribuente 

 

- concedente del nucleo colonico mezzadrile, codice contribuente  

 

- imprenditore agricolo a titolo principale, codice contribuente 

 

 

 

 

 

Chiede 

 

 

ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 1997, di poter frazionare l'aumento della  

contribuzione derivante dall'inserimento nella fascia superiore per effetto della rimodulazione dei limiti  

delle fasce, operata dal citato Decreto, nella misura graduale pari ad un sesto per ogni anno in sei annualità,  

con decorrenza 1 luglio 1997. 

 

 

Firma del Titolare/Concedente