§ 98.1.38734 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 266 .
Rinnovo delle pensioni per l'anno 1998.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1997
Numero:266

§ 98.1.38734 - Circolare 24 dicembre 1997, n. 266 .

Rinnovo delle pensioni per l'anno 1998.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia informatica, Direzione centrale sistema qualità.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1 - Perequazione automatica

Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, ha stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996.

Sulla base delle percentuali di perequazione stabilite dal decreto in parola sono state ricalcolate le pensioni per l'anno 1997, con l'attribuzione dei conguagli spettanti per l'anno 1997 sulla prima rata del nuovo esercizio.

L'articolo 2 del citato decreto fissa nella misura dell'1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 1998.

L'articolo 59, comma 13, del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 1997 e 1998 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell'allegato 1.

 

 

2 - Periodicità di pagamento delle pensioni

La determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, nello stabilire per le pensioni di minore importo la periodicità di pagamento semestrale ovvero annuale, ha previsto l'adeguamento ogni anno dei relativi limiti d'importo in ragione della perequazione automatica delle pensioni.

Sulla base dell'aumento di perequazione automatica, accertato per l'anno 1997 in misura pari al 3,9 per cento, nonché dell'aumento dell'1,7 per cento disposto in via previsionale per l'anno 1998:

- il pagamento delle pensioni facoltative e di quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe di importo fino a lire 51.000 annue, è effettuato in una rata annuale anticipata;

- il pagamento delle pensioni facoltative e di quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe di importo eccedente lire 51.000 annue e fino a lire 56.000 mensili, è effettuato in due rate semestrali anticipate;

- il pagamento delle pensioni di tutte le altre gestioni, di importo fino a lire 56.000 mensili, è effettuato in due rate semestrali anticipate.

 

 

3 - Certificazione dei redditi

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1997, è stato approvato lo schema della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti e delle ritenute operate nell'anno 1997, di cui all'articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il decreto in parola prevede, in luogo dell'approvazione del modello 201, come operato sino al 1997 per i redditi relativi all'anno 1996, l'approvazione di uno "schema di certificazione", consentendo al sostituto d'imposta, fermi restando i dati ed il loro ordine, di predisporre un proprio modello, omettendo, fra l'altro, il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati.

Si indicano di seguito i nuovi dati riportati sulla certificazione (allegato 2):

Contributo straordinario per l'Europa trattenuto nel 1997 (di cui trattenuto per assistenza fiscale) - voce 10 bis: 

importo del contributo straordinario per l'Europa, previsto dall'articolo 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, trattenuto a seguito della dichiarazione del pensionato che si è avvalso dell'assistenza fiscale (modello 730 del 1997 per i redditi dell'anno 1996); 

Contributo straordinario per l'Europa trattenuto nel 1997 - voce 10: 

importo complessivo del contributo straordinario per l'Europa, comprensivo del contributo trattenuto direttamente sulla pensione e del contributo trattenuto a seguito della dichiarazione del pensionato che si è avvalso dell'assistenza fiscale (voce 10 bis); 

Periodo di percezione della pensione - voce 11: 

giorni di erogazione della pensione; 

Periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati - voce 18 

mese ed anno iniziali e mese ed anno finali cui si riferiscono gli arretrati di pensione; 

Saldo del contributo al S.S.N. trattenuto nel 1997 - voce 36 

importo del contributo al S.S.N. trattenuto a seguito della dichiarazione del pensionato che si è avvalso dell'assistenza fiscale; 

Contributo al S.S.N. rimborsato nel 1997 - voce 37 

importo del contributo al S.S.N. rimborsato a seguito della dichiarazione del pensionato che si è avvalso dell'assistenza fiscale. 

In calce al modello è stato inserito il riquadro per la scelta della destinazione del quattro per mille dell'Irpef al Fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici. L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la consegna della dichiarazione agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

Al fine di rispettare il predetto termine di consegna, le dichiarazioni vengono spedite al domicilio dei pensionati, unitamente al modello O-bis M.

Per le pensioni abbinate ai fini fiscali la dichiarazione, come operato a decorrere dall'anno 1995 per i redditi dell'anno 1994, viene emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato.

I dati fiscali e del contributo al SSN sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995. Come operato a decorrere dal rinnovo per l'anno 1997, e precisato al punto 6 della circolare n. 262 del 24 dicembre 1996, i conguagli, positivi o negativi, di importo pari o minore a lire 300.000, derivanti dal ricalcolo dei dati fiscali e del contributo al S.S.N. a seguito delle rettifiche segnalate dalle Sedi, vengono operati sulla prima rata di pensione dell'anno 1998.

In tal caso, la procedura di rinnovo provvede anche alla contabilizzazione, al conto di gestione cui fa carico la pensione, delle eventuali somme da recuperare e segnalate dalla Sede. A tal fine, il recupero viene addizionato al conguaglio di pensione da operare sulla prima rata di rinnovo.

I conguagli d'importo superiore saranno, come di consueto, trasmessi alle Sedi successivamente.

 

 

4 - Assoggettamento all'Irpef degli emolumenti erogati a titolari di più trattamenti pensionistici

L'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, emanato in materia di "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", prevede l'assoggettamento all'Irpef, nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici, erogati da Enti diversi, sulla base del complesso dei trattamenti erogati dagli Enti.

Le modalità operative utilizzate per l'applicazione dell'articolo 8 sono illustrate nella circolare n. 260 del 22 dicembre 1997, diramata in pari data con messaggio n. 2271.

 

 

5 - Trattenute Irpef

5.1 - Aliquote e scaglioni

Le trattenute Irpef sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riportate nell'allegato 1.

5.2 - Assoggettamento degli emolumenti arretrati

L'articolo 66, comma 2, del decreto in parola, ha differito ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 1999 la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito per gli emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata. Il differimento comporta l'utilizzo, ai fini della determinazione dell'aliquota media cui assoggettare gli arretrati relativi ad anni precedenti e da corrispondere negli anni 1998 e 1999, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti a tutto il 31 dicembre 1997.

La disposizione risponde all'evidente finalità di evitare appesantimenti d'imposta per gli emolumenti arretrati.

La disposizione in parola, di cui si è avuta conoscenza dopo che le pensioni in pagamento nei mesi dispari erano già state rinnovate, è stata applicata alle sole pensioni in pagamento nei mesi pari.

Per le pensioni in pagamento nei mesi dispari, gli arretrati relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1998 sono stati pertanto assoggettati all'aliquota media determinata sulla base delle nuove aliquote: il rimborso dell'imposta trattenuta in eccedenza sarà effettuato in fase di rinnovo delle pensioni per l'anno 1999 per le pensioni che non saranno ricostituite nel corso dell'anno 1998.

5.3 - Detrazioni d'imposta

Con il predetto decreto legislativo sono state modificate, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le detrazioni dall'imposta.

In particolare, l'articolo 47 del decreto ha modificato l'articolo 12 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), concernente le detrazioni per carichi di famiglia; l'articolo 48 ha modificato l'articolo 13, concernente, fra l'altro, le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato.

Le detrazioni d'imposta in vigore dall'anno 1998 sono riportate nell'allegato 1.

In occasione del rinnovo degli ordinativi sono state operate, fra l'altro, le variazioni dei codici detrazioni d'imposta segnalate dalle Sedi in fase di ricostituzione delle pensioni abbinate ai fini della tassazione congiunta, ed accantonati come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996, allegato 19 alla circolare n. 80 del 10 aprile 1996.

Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge si è provveduto a revocare, a far tempo dall'anno 1998, l'eventuale detrazione d'imposta per il coniuge a carico.

5.4 - Addizionale Irpef

L'articolo 50 del decreto legislativo in parola ha istituito l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il comma 8 del citato articolo 50 ha fissato l'aliquota, per gli anni 1998 e 1999, nella misura dello 0,50 per cento su tutto il territorio nazionale. Per gli anni successivi, come previsto dal comma 3, l'aliquota è fissata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta, risulta dovuta.

L'addizionale non è perciò dovuta da coloro nei cui confronti l'Irpef non risulta dovuta, in quanto le detrazioni d'imposta risultano di ammontare uguale o superiore all'imposta lorda.

Nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici, per i quali trova applicazione l'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1996, l'accertamento in ordine alla circostanza che l'Irpef sia o meno dovuta è effettuato con riferimento al complesso dei trattamenti erogati al soggetto.

L'addizionale è trattenuta in unica soluzione all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale.

I dati relativi all'addizionale vengono memorizzati nel data base delle pensioni. I campi utilizzati sono indicati al successivo punto 16 .

 

 

6 - Contributo al Servizio sanitario nazionale

Il calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1997 è stato effettuato sulla base delle variazioni dei codici operativi trasmessi dalle Sedi al sistema centrale.

Eventuali ricalcoli del contributo SSN per gli anni anteriori al 1997 possono essere effettuati dalle Sedi.

Sulla prima rata dell'anno 1998 sono stati operati anche i conguagli per il contributo al Servizio sanitario nazionale determinati, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 marzo 1995, n. 85, nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici a carico di enti diversi, sulla base delle risultanze del Casellario centrale dei pensionati.

L'articolo 36, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che istituisce e disciplina l'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, ha abolito, tra l'altro, dal 1° gennaio 1998, i contributi al Servizio sanitario nazionale. Sulla prima rata di pensione dell'anno 1998 viene pertanto rimborsata, alle pensioni in pagamento nei mesi pari, la quota di contributo relativa alla mensilità di gennaio 1998, trattenuta sull'ultima rata di pensione dell'anno 1997.

 

 

7 - Conguagli d'importo esiguo

I conguagli, a debito o a credito dei pensionati, di importo inferiore a lire 20.000 sia per pensione che per ritenute Irpef e per contributo S.S.N. , registrati nei campi GP2CSSN, GP2CTAS e GP2CPEN del data base centrale, di cui al punto 13.6 della circolare n. 80 del 10 aprile 1996, sono stati effettuati sulla prima rata 1998.

 

 

8 - Pensioni sociali localizzate all'ufficio pagatore CTR

Le pensioni sociali per le quali in archivio risulta memorizzato un reddito che comporta la perdita del diritto alla pensione sono state rinnovate nello stesso importo del 1997 e localizzate all'ufficio pagatore di Sede "CTR".

Le Sedi devono verificare la situazione degli interessati e provvedere all'eliminazione o alla ricostituzione delle pensioni.

 

 

9 - Assegno per il nucleo familiare

Il decreto ministeriale 19 maggio 1997 prevede, a far tempo dal 1° gennaio 1997, aumenti dell'assegno per il nucleo familiare in relazione alla situazione familiare e reddituale del nucleo.

Come è noto, i nuovi importi dell'assegno al nucleo familiare sono stati già attribuiti alle pensioni liquidate o ricostituite a partire dal giugno 1997.

Per le rimanenti pensioni i nuovi importi dell'assegno vengono attribuiti in occasione del rinnovo, nel solo caso in cui risulti memorizzato un reddito relativo ad un anno successivo al 1994.

 

 

10 - Assegni di invalidità e maggiorazione sociale delle pensioni

In occasione delle operazioni di rinnovo si è provveduto al ricalcolo degli assegni di invalidità e delle maggiorazioni sociali delle pensioni al minimo sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro rese note con messaggio n. 18883 del 31 luglio 1997 (allegato 3) in ordine all'applicazione dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale in sostituzione della pensione sociale ex articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In particolare, secondo le suddette indicazioni, il riferimento all'importo dell'assegno sociale sia ai fini della determinazione dei limiti di reddito per il diritto e la misura dell'integrazione dell'assegno di invalidità, prevista dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sia ai fini del limite di reddito coniugale per l'attribuzione della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544.

Come precisato con messaggio n. 25078 del 24 settembre 1997 (allegato 4), i nuovi criteri sono già stati utilizzati per le pensioni liquidate o ricostituite a far tempo da tale ultima data.

Contestualmente al rinnovo si è provveduto al ricalcolo, sulla base dei predetti criteri, anche delle rimanenti pensioni. I conguagli relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1998 dovranno essere determinati dalle Sedi con la procedura di ricostituzione, che sarà resa disponibile dopo il rinnovo.

 

 

11 - Arrotondamento dei pagamenti

A decorrere dai pagamenti predisposti in occasione del rinnovo viene data applicazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che ha disposto l'arrotondamento a dieci lire dei pagamenti da effettuarsi dalle amministrazioni pubbliche.

Le relative modalità operative sono state illustrate con messaggio n. 24330 del 17 settembre 1997 (allegato 5).

 

 

12 - Pensioni del soppresso Fondo per gli spedizionieri doganali

La legge 16 luglio 1997, n. 230, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Dalla stessa data pertanto le pensioni già a carico del soppresso Fondo vengono corrisposte dall'I.N. P.S. Le istruzioni relative al trasferimento all'I.N. P.S. delle relative competenze sono state fornite con circolare n. 205 del 15 ottobre 1997, trasmessa in pari data con messaggio n. 27794 e con messaggio n. 2040 del 19 dicembre 1997 (allegato 6).

Le pensioni in argomento vengono corrisposte in tredici mensilità, in rate bimestrali anticipate, con scadenza di pagamento nei mesi dispari.

Il pagamento avviene il giorno 4 del mese, per i pagamenti presso gli uffici postali o presso gli sportelli degli istituti bancari; il primo giorno del mese, per i pagamenti a mezzo assegno o con accredito su conto corrente bancario. Come di consueto, se il giorno indicato è festivo o "non bancabile", per le riscossioni in banca, il pagamento viene anticipato al giorno precedente non festivo, o "bancabile". Se il primo giorno del mese è festivo o "non bancabile", il pagamento viene posticipato al primo giorno successivo non festivo, o "bancabile".

Il pagamento della prima rata relativa all'anno 1998 è stato disposto presso lo sportello della Banca Commerciale Italiana che ha sinora provveduto al pagamento del trattamento a carico del soppresso Fondo.

Si riporta, nell'allegato 7, il calendario di pagamento delle pensioni aggiornato.

 

 

13 - Certificato di pensione per l'anno 1998 - Modello O-bis M

Il modello O-bis M (allegato 8) è stato ristrutturato, sulla base delle variazioni normative intervenute e tenendo conto delle osservazioni pervenute da parte delle Sedi, delle Organizzazioni sindacali dei pensionati e dei Patronati di assistenza sociale.

Si elencano di seguito le modifiche di maggior rilievo apportate:

Importi mensili: 

il riquadro è stato completamente ristrutturato, e prevede l'indicazione dei valori positivi (pensione, maggiorazione sociale/aumento della pensione sociale, trattamenti di famiglia) e dei valori negativi (tutte le trattenute che agiscono sulla pensione, comprese le quote non cumulabili previste dalla legge n. 335 del 1995 e la quota non cumulabile con i redditi da lavoro), nonché dei totali parziali e finali; 

Importi delle rate: 

nel riquadro è stata inserita, in corrispondenza di ogni singola rata, l'indicazione del mese di pagamento; 

Tassazione congiunta: 

nel caso in cui l'imposta sia stata determinata, come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, tenendo conto anche degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risultanti nel casellario dei pensionati, ovvero nel caso in cui il pensionato sia titolare anche di altre pensioni erogate dall'I.N. P.S., viene riportata l'indicazione di tutti i trattamenti considerati ai fini dell'imposizione fiscale. 

Come operato negli anni trascorsi, il modello O-bis M viene inviato al domicilio del pensionato.

 

 

14 - Uffici pagatori

Le operazioni di rinnovo hanno utilizzato la nuova banca dati degli uffici pagatori di cui alla circolare n. 120 del 27 maggio 1997, anche per l'indicazione dell'ufficio pagatore cui è localizzata la pensione, riportata sul Mod. O-bis M.

Le pensioni già localizzate ad uffici pagatori non definiti nella nuova banca dati sono state, in via provvisoria, mantenute presso l'attuale ufficio pagatore.

L'elenco delle predette pensioni sarà reso disponibile per le Sedi, al termine delle operazioni di rinnovo, per il trasferimento ad uno degli uffici pagatori definiti nella banca dati.

 

 

15 - Data base centrale delle pensioni

Si riepilogano di seguito le variazioni apportate, a decorrere dalla competenza 1998, al data base centrale delle pensioni.

 

- GP1AH6N 

Importo del contributo al S.S.N. operato in sede di assistenza fiscale per l'anno precedente. 

- GP1AV37N 

Codice tipologia prestazione. Utilizzato per le sole pensioni dei fondi speciali di previdenza: 

 

- 1: pensione di vecchiaia 

 

- 2: pensione di anzianità 

 

- 3: trattamento anticipato di pensione 

 

- 4: pensione di invalidità 

 

- 5: assegno di invalidità 

 

- 6: pensione di inabilità 

 

- 7: pensione ai superstiti. 

- GP1AP2E 

Importo del contributo straordinario per l'Europa, previsto dall'articolo 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, trattenuto a seguito della dichiarazione del pensionato che si è avvalso dell'assistenza fiscale (modello 730/1997 per i redditi dell'anno 1996). 

- GP3CE33 

Importo annuo delle detrazioni dall'imposta per l'anno in corso. Ha sostituito il campo GP3CE20. 

- GP3CE34 

Importo dell'addizionale Irpef. 

- GP3CE35 

Aliquota del soggetto. 

- GP3CE36 

Codice trattamento: principale/secondario. 

- GP3CE39 

Codice importo del trattamento: attualizzato/dichiarato. 

- GP5HG02 

Importo dell'addizionale Irpef disposta sulla pensione. Per le pensioni ai superstiti corrisponde alla somma dell'addizionale relativa a tutte le quote di pensione. Tale importo costituisce un "di cui" della ritenuta Irpef complessiva, memorizzata nel campo GP5HD01 ovvero nel campo GP5HD02. 

 

L'elemento è identificato dal valore "103" nel campo GP5HG01 del corrispondente elemento. 

- GP8MD43 

Importo dell'addizionale Irpef disposta sulla pensione. Per le pensioni ai superstiti corrisponde alla somma dell'addizionale relativa alle quote di pensione di ciascun contitolare. Tale importo costituisce un "di cui" della ritenuta Irpef complessiva, memorizzata nel campo GP8MD04. 

 

L'elemento è identificato dal valore "103" nel campo GP8MD42 del corrispondente elemento. 

La nuova versione dell'interfaccia GP, relativa al data base delle pensioni, è in corso di spedizione alle Sedi regionali, affinché provvedano alla distribuzione alle singole Sedi della regione. 

 

 

16 - Operazioni preliminari al rinnovo

16.1 - Dati delle rendite INAIL

Prima dell'avvio delle operazioni di rinnovo è stato ripetuto l'abbinamento delle pensioni con le rendite vitalizie erogate dall'INAIL e dall'IPSEMA, utilizzando i dati aggiornati trasmessi al Casellario dei pensionati, al fine di individuare i titolari di pensione ai superstiti, di pensione di inabilità, o di assegno di invalidità, che beneficiano anche di rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale.

Per le pensioni già abbinate con rendita INAIL, ovvero per le quali le Sedi avevano provveduto, in fase di liquidazione o di ricostituzione, a segnalare la titolarità di rendita INAIL, si è provveduto all'aggiornamento dell'importo della rendita, sulla base dei dati comunicati dall'INAIL.

16.2 - Moduli reddituali

Contestualmente alle operazioni di rinnovo si è provveduto al ricalcolo, sulla base dei dati reddituali dichiarati dai pensionati con i moduli RED 335, delle pensioni per le quali le Sedi non avevano ancora provveduto alla ricostituzione.

I nuovi importi derivanti dal ricalcolo sono corrisposti dal 1° gennaio 1998.

16.3 - Abbinamento delle pensioni ai fini della tassazione congiunta

A differenza di quanto operato sino all'anno 1997, preliminarmente alle operazioni di rinnovo non si è provveduto ad effettuare l'operazione di abbinamento, ai fini della tassazione congiunta, delle pensioni liquidate nel corso dell'anno 1997, né gli abbinamenti segnalati dalle Sedi con la procedura SIMA.

All'abbinamento generalizzato di tutti i trattamenti pensionistici, erogati anche da altri Enti, ha infatti provveduto l'apposita funzione, illustrata al punto 2 della circolare n. 260.

16.4 - Eliminazione delle pensioni localizzate a uffici pagatori particolari

Come operato in occasione dei precedenti rinnovi, le pensioni localizzate all'ufficio pagatore "ELI" ovvero "ELB" da data anteriore al 1° settembre 1997 sono state eliminate a decorrere dalla prima rata dell'anno 1998.

Sono state inoltre eliminate le pensioni ai superstiti localizzate all'ufficio pagatore "SCA" e intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1° gennaio 1997.

Sono state infine eliminate le pensioni sociali e gli assegni sociali d'importo pari a lire 50 mensili, ovvero localizzate all'ufficio pagatore "RPS", "PSR", "HHH", ovvero "CTR". Sono stati eliminati gli assegni sociali erroneamente liquidati dalle Sedi con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1996, data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità dei dati per l'aggiornamento dell'archivio locale a mezzo dell'opzione 23, subopzione 8, del programma 4444. Le liste delle pensioni eliminate saranno trasmesse alle Sedi successivamente.

16.5 - Cessazione coniuge a carico

Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge si è provveduto a far cessare il trattamento di famiglia per l'eventuale coniuge ancora a carico.

La cessazione ha effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti.

I conguagli relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1998 dovranno essere determinati dalle Sedi con la procedura di ricostituzione, che sarà resa disponibile dopo il rinnovo.

 

 

17 - Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro autonomo

17.1 - Determinazione della quota incumulabile

Le quote di pensione incumulabili con il reddito da lavoro autonomo sono state calcolate applicando quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 59, del collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998, che prevede "Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole".

17.2 - Pensioni prive dei dati relativi al reddito da lavoro autonomo

Le pensioni non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, per le quali non risultano memorizzati in archivio i dati del reddito necessari ai fini dell'effettuazione della trattenuta prevista dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state in pagamento nella misura in essere al 31 dicembre 1997.

Tali pensioni verranno segnalate alle Sedi come ricostituzioni d'ufficio per consentire la segnalazione dei dati reddituali; l'importo del reddito derivante da lavoro autonomo dovrà essere acquisito anche nel caso in cui sia pari a zero.

 

 

18 - Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 1998 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.

Il direttore generale

Prauscello

 

 

Allegati