§ 98.1.38426 - Circolare 15 ottobre 1997, n. 205 .
Legge 16 luglio 1997, n. 230. Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Istruzioni contabili. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/10/1997
Numero:205

§ 98.1.38426 - Circolare 15 ottobre 1997, n. 205 .

Legge 16 luglio 1997, n. 230. Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Emanata dall'istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premesse

La G.U. n. 168, serie generale, del 21 luglio 1997, ha pubblicato la legge 16 luglio 1997, n. 230, recante soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

L'art. 1 del provvedimento, dopo aver disposto la soppressione, a decorrere dall'1 gennaio 1998, del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, stabilisce che, dalla suddetta data:

1) resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dall'1° gennaio 1998;

2) sono iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335:

a) gli spedizionieri doganali non vincolanti da rapporto di impiego già iscritti al fondo alla data di soppressione del medesimo;

b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del fondo stesso.

Il successivo art. 2 stabilisce, per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso fondo ancorché cancellati dal fondo medesimo con diritto a prestazione differibile, nonché per i soggetti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la conservazione della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il fondo al 31 dicembre 1997 e l'erogazione della quota medesima da parte dell'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.

Lo stesso art. 2 dispone, per le modalità di attribuzione e di calcolo dell'indennità di buonuscita, l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale norma, che trova applicazione dall'1 gennaio 1998, prevede, ai fini del predetto calcolo, la valutazione delle sole anzianità maturate al 31 dicembre 1993 e la liquidazione dell'importo dell'indennità di buonuscita al conseguimento delle prestazioni pensionistiche, non prima, comunque, della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del fondo.

All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2120 del cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

L'art. 3 stabilisce che i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso fondo sono erogati dall'INPS, e che per il pagamento delle pensioni in essere nonché per l'erogazione delle menzionate quote pensionistiche e delle indennità di buonuscita per le quali il precedente art. 2 dispone l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, è istituita, presso l'INPS, un apposita gestione speciale ad esaurimento.

 

 

2. Contribuzione

2.1 Lavoratori dipendenti

Il versamento dei contributi per i soggetti con qualifica di lavoratori dipendenti dovrà essere effettuato con le norme comuni alla generalità dei lavoratori subordinati.

2.2. Lavoratori autonomi

Gli spedizionieri doganali che svolgono la loro attività come lavoratori autonomi devono, come si è detto, essere iscritti alla gestione separata di cui al comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Si richiamano al riguardo le istruzioni già fornite per il versamento dei contributi alla suddetta gestione separata.

2.2.1 Lavoratori in attività al 31 dicembre 1997

I soggetti iscritti al fondo alla data del 31 dicembre 1997 saranno iscritti d'ufficio alla gestione da questa direzione generale, sulla base degli elenchi che saranno forniti dal fondo medesimo. In presenza di tale iscrizione, le sedi non dovranno effettuare per il momento ulteriori accertamenti. Ovviamente, si dovrà periodicamente verificare, anche per il tramite dei consigli compartimentali di cui appena possibile si fornirà l'indirizzo, che permangano le condizioni per l'iscrizione alla gestione separata. Si precisa al riguardo che, per l'iscrizione alla gestione stessa come spedizionieri doganali, è necessario che l'attività abbia i requisiti della continuità e dell'abitualità per le prestazioni professionali e della continuità per i rapporti di collaborazione coordinata. Si vedano in proposito le precisazioni fornite con circolare n. 83 del 28 marzo 1997.

I lavoratori iscritti d'ufficio dovranno comunicare, entro 30 giorni dall'evento, l'eventuale cessazione. La comunicazione di cessazione può essere presentata ad una qualunque delle sedi INPS. La sede ricevente provvederà all'aggiornamento degli archivi.

2.2.2 Lavoratori che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 1997

Coloro che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 1997 devono presentare domanda di iscrizione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Sempre entro trenta giorni dall'evento, gli interessati dovranno comunicare la data di cessazione dell'attività. Anche tali soggetti ovviamente possono indirizzare la domanda di iscrizione e la comunicazione di cessazione ad una qualunque delle sedi INPS. La sede ricevente provvederà all'aggiornamento degli archivi.

Devono essere iscritti alla gestione separata come spedizionieri doganali coloro che risultano iscritti all'albo nazionale di categoria.

Per tali soggetti non dovranno per il momento essere effettuati ulteriori accertamenti. Ovviamente, si dovrà periodicamente verificare, anche per il tramite dei consigli compartimentali di cui sopra è stato fatto cenno, che permangono le condizioni per l'iscrizione alla gestione separata. In concreto, anche per tali soggetti, si dovrà accertare che il lavoro svolto abbia i requisiti della continuità e dell'abitualità per le prestazioni professionali e della continuità per i rapporti di collaborazione coordinata. Si vedano in proposito le precisazioni fornite con circolare n. 83 del 28 marzo 1997.

2.2.3 Attribuzione del codice statistico

Ai soggetti interessati dovrà essere attribuito, all'atto dell'inserimento in archivio della posizione, il codice ISTAT n. 63.40.1. Detto codice sarà inserito direttamente da questa direzione generale per i soggetti iscritti d'ufficio sulla base degli elenchi forniti dal citato fondo e dovrà essere attribuito dalle sedi in tutti gli altri casi.

2.2.4 Modalità e termini per il versamento dei contributi

Il materiale versamento dei contributi dovrà essere effettuato - dai committenti per coloro che prestano la propria opera con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - dai lavoratori stessi nell'ipotesi di prestazioni di natura professionale.

Per quanto riguarda le modalità e i termini per il pagamento, dovranno essere osservate le disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e nei decreti ministeriali - attualmente ancora non emanati - dal medesimo previsti. Si fa pertanto riserva di fornire ulteriori istruzioni sull'argomento appena possibile.

 

 

3. Prestazioni

Al caricamento, sull'archivio centrale delle pensioni, dei dati dei trattamenti del fondo in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 1997, provvederà direttamente la direzione generale.

L'assunzione in carico dei trattamenti stessi, con effetto dall'1° gennaio 1998, avverrà peraltro presso le sedi competenti in base alla residenza del pensionato, che effettueranno le successive operazioni di gestione utilizzando le consuete procedure.

A conclusione degli accertamenti in corso saranno fornite le necessarie istruzioni per le domande di prestazione da definire a partire dall'1° gennaio 1998.

 

 

4. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione dei proventi e degli oneri di pertinenza della gestione speciale ad esaurimento di cui sopra e cenno, viene istituita, con decorrenza 1° gennaio 1998, la seguente gestione con relativa contabilità separata:

FD 

- 

Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - art. 3, comma 2, legge 16 luglio 1997, n. 230. 

FDR 

- 

Gestione assicurativa a ripartizione. 

Nell'ambito di detta gestione vengono istituiti, per il momento, i conti di seguito indicati necessari per l'imputazione dei fenomeni economico patrimoniali e finanziari derivanti dall'erogazione delle pensioni di che trattasi:

FDR 10/40 

 

Per la rilevazione dei pagamenti delle rate di pensione e che sarà assistito dalla causale di mod. FL 02, di nuova istituzione, 20140 - pensioni 

FDR 34/20 

 

per la rilevazione di eventuali interessi passivi su prestazioni arretrate 

FDR 00/30 

 

per la rilevazione del credito per prestazioni da recuperare da movimentare alla fine di ciascun esercizio in sede di ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 FDR 24/30 - per la rivelazione del recupero di prestazioni. 

A tale ultimo conto verranno imputati, sulla base delle specifiche causali previste dalla circolare n. 55 del 9 marzo 1996, anche i riaccrediti provenienti dai flussi telematici.

Eventuali somme riaccreditate per causali che, sempre secondo la citata circolare n. 55, ne prevedono l'imputazione al conto GPA 10/31 dovranno essere evidenziate, nell'ambito del partitario di detto conto, al codice bilancio di nuova istituzione 86 - somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - FD.

A tale codice dovrà corrispondere il conto FDR 10/31, di nuova istituzione, che sarà, movimentato da parte delle sedi alla fine di ciascun esercizio in sede di ripartizione del saldo del suddetto conto GPA 10/31.

Si riportano, nell'allegato 1, i conti di nuova istituzione citati nella presente circolare.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

FDR 00/30 

Denominazione completa 

: 

Prestazioni da recuperare 

Denominazione abbreviata 

: 

Prestazioni da recuperare 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

FDR 10/31 

Denominazione completa  

: 

Debiti per somme non riscosse dai beneficiari 

Denominazione abbreviata  

: 

Debiti per somme non riscosse dai beneficiari 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto  

: 

FDR 10/40 

Denominazione completa  

: 

Debiti per rate di pensione 

Denominazione abbreviata  

: 

Debiti per rate di pensione 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto  

: 

FDR 24/30 

Denominazione completa  

: 

Entrate varie - recuperi e reintroiti di prestazione 

Denominazione abbreviata  

: 

Entrate varie - recuperi e reintroiti di prestazione 

Tipo variazione 

: 

I 

Codice conto 

: 

FDR 34/20 

Denominazione completa  

: 

Uscite varie - interessi passivi su prestazioni arretrate 

Denominazione abbreviata  

: 

Uscite varie - interessi passivi su prestazioni arretrate