§ 98.1.35656 - Circolare 10 aprile 1996, n. 80 .
Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/04/1996
Numero:80


Sommario
Articolo 10 


§ 98.1.35656 - Circolare 10 aprile 1996, n. 80 .

Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni e Direzione centrale tecnologia informatica.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa

La procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480 è stata aggiornata per consentire l'elaborazione delle ricostituzioni in competenza dell'esercizio 1996.

In particolare la procedura è stata ristrutturata per consentire l'applicazione delle disposizioni dettate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e per la gestione delle riliquidazioni in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale.

 

 

2. Limiti di reddito per l'integrazione al minimo

L'articolo 2, comma 14, della legge n. 335 del 1995, ha elevato da tre a quattro volte il limite di reddito previsto per l'integrazione al minimo delle pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi nei confronti di soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati.

I limiti di reddito per l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riepilogati negli allegati 1, 2 e 3.

Nell'allegato 4 sono riportati i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

3. Retribuzione e reddito pensionabili

Nell'allegato 5 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi aventi decorrenza nell'anno 1996.

 

 

4. Assegno per il nucleo familiare

L'articolo 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1995 prevede, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare di lire 84.000 mensili per ogni figlio oltre il secondo.

L'aumento si aggiunge a quello di lire 20.000 mensili previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a far tempo dal 1° luglio 1994, per ogni figlio oltre il primo.

Le procedure provvedono all'attribuzione dell'aumento in presenza delle informazioni reddituali del nucleo familiare relative all'anno 1994.

 

 

5. Minimali di retribuzione

Nell'allegato 6 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti ed ai periodi di servizio militare o equiparato.

 

 

6. Lavoratori optanti

Com'è noto, per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ai fini della permanenza in servizio oltre il compimento dei nuovi limiti di età previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell'opzione è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di età per le donne e del 65 anno di età per gli uomini. Per le donne che protraggono la permanenza in servizio oltre il 60 anno di età la percentuale di commisurazione della pensione è incrementata di mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60 e fino al 65 anno di età.

L'incremento della percentuale di commisurazione della pensione opera per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994. L'incremento, per espressa previsione legislativa, opera soltanto per anni interi, cioè per periodi pari a 52 settimane o multipli di 52.

Nei campi "93 SETT. INCR. 1%" e "94 SETT. INCR. 0,5%" del pannello PB1 non può pertanto essere acquisito un numero di settimane di anzianità contributiva inferiore a 52 o diverso da un multiplo di 52.

 

 

7. Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

L'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (allegato 7), ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1995, una parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo, nella misura del 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo.

Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione si applica la previgente normativa, che non prevedeva l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo. La previgente normativa si applica altresì ai lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 1994, ancorché liquidino la prestazione con decorrenza successiva.

Per le pensioni per le quali trova applicazione l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo, l'importo mensile della quota incumulabile viene registrato nel data base pensioni nei campi GP5KD03 e GP6KD03, prima utilizzati per la memorizzazione, per le pensioni di categoria VOMIN, della trattenuta giornaliera per lavoro in sotterraneo.

La procedura di ricostituzione è stata aggiornata per effettuare, in via automatica, l'accantonamento della quota di pensione non cumulabile con il reddito da lavoro autonomo. Per il momento l'accantonamento viene operato per le sole somme riferite al periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di calcolo della ricostituzione. Per quanto riguarda la trattenuta delle quote di pensione dell'anno in corso non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo, si fa riserva di successive comunicazioni.

In sede di ricostituzione di pensioni per le quali debba essere operata sugli arretrati la trattenuta per incumulabilite con i redditi da lavoro autonomo, deve essere segnalato nel campo "90 CODICE ARRETRATI" del pannello PB1, il codice "4".

Nel caso di ricostituzione di pensioni per le quali debba essere operata sugli arretrati la trattenuta per incumulabilite della pensione con la retribuzione, dovrà invece continuare ad essere segnalato il codice "3".

Dovrà altresì essere segnalato il codice "3" nel caso di ricostituzione di pensione per la quale sugli arretrati debba essere operata per un periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con la retribuzione, e per un altro periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo. In questo caso la procedura accantona l'importo della trattenuta per lavoro dipendente per l'intero periodo cui si riferiscono gli arretrati. Le somme da corrispondere eventualmente ai pensionati devono essere determinate dalle Sedi.

Le nuove modalità di trattazione ai fini fiscali delle quote accantonate per incumulabilità di parte della pensione con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo sono illustrate al punto 13.2.

 

 

8. Pensioni e supplementi di pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi

Per le pensioni e i supplementi di pensione liquidati a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in poi non deve più essere acquisito l'importo I.V.S. per il calcolo della pensione secondo la normativa vigente anteriormente alla legge 2 agosto 1990, n. 233, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

Con effetto dal 1° gennaio 1996 cessa infatti la salvaguardia, prevista dall'articolo 5, comma 11, e dall'articolo 8, comma 8, della legge n. 233 del 1990, dell'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, per le pensioni ed i supplementi aventi decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995.

 

 

9. Applicazione del regime di incumulabilità introdotto dall'articolo 1, commi 41, 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335

La legge n. 335 del 1995 dispone, all'articolo 1, commi 41, 42 e 43, l'incumulabilità dell'assegno di invalidità e della pensione ai superstiti con i redditi e della pensione di inabilità , della pensione ai superstiti e dell'assegno di invalidità con le rendite da infortunio liquidate per lo stesso evento.

9.1. Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario

L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità di una quota percentuale del trattamento ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario. L'incumulabilità non opera qualora il nucleo familiare comprenda figli.

Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 8.

L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe all'interessato qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Ai fini della pratica attuazione della norma, deve essere fatto riferimento, ai fini della salvaguardia, a tutte le fasce di reddito precedenti quella nella quale il reddito posseduto dal superstite si colloca.

Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i dati reddituali relativi ai titolari di pensione ai superstiti, qualora il nucleo familiare non comprenda figli.

Come precisato con circolare n. 234 del 25 agosto 1995, trasmessa con messaggio n. 21260 del 26 agosto 1995, ai fini della cumulabilità devono essere valutati i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve essere valutato l'importo della pensione ai superstiti per la quale deve essere operata la riduzione.

Deve inoltre essere escluso dal computo dei redditi, come precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con telegramma 7/60351/L335/95 del 12 febbraio 1996 e comunicato con circolare n. 38 del 20 febbraio 1996, trasmessa in pari data con messaggio n. 11569, il reddito derivante da altre pensioni ai superstiti.

Per la richiesta dei redditi deve essere utilizzato il Mod. RED 335/REV (allegato 9). Deve essere compilato un modulo per ogni anno di reddito richiesto.

Il Mod. RED 335/REV comprende anche voci di reddito, quali le competenze arretrate soggette a tassazione separata e il reddito derivante da altre pensioni ai superstiti, non influenti ai fini del regime di incumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995. Ciò, per consentire l'utilizzazione del modulo anche ai fini dell'integrazione al minimo. I redditi derivanti da altre pensioni ai superstiti sono infatti rilevanti ai fini dell'integrazione al minimo e le competenze arretrate soggette a tassazione separata sono rilevanti ai fini dell'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore all'anno 1994.

I dati del reddito per la determinazione della riduzione devono essere segnalati utilizzando il pannello RED.

Le modalità di segnalazione dei dati sono state illustrate con messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996 (allegato 19).

9.2. Incumulabilità degli assegni ordinari di invalidità con i redditi da lavoro

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni ordinari di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario.

Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella G allegata alla legge n. 335 del 1995 e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 10.

L'incumulabilità opera per gli assegni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i dati del reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario dell'assegno.

Per la richiesta dei redditi deve essere utilizzato il Mod. RED 335/INV (allegato 11). Deve essere compilato un modulo per ogni anno di reddito richiesto.

Il Mod. RED 335/INV comprende anche voci di reddito, quali i redditi del coniuge, gli altri redditi assoggettabili Irpef, i trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate soggette a tassazione separata non influenti ai fini del regime di incumulabilità di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995. Ciò, per consentire l'utilizzazione del modulo anche ai fini dell'eventuale integrazione dell'assegno ordinario di invalidità.

I dati del reddito da lavoro per la determinazione della riduzione dell'assegno devono essere segnalati utilizzando il pannello RED.

Le modalità di segnalazione dei dati sono state illustrate con il citato messaggio n. 18137.

9.3. Incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni ordinari di invalidità con le rendite da infortunio

L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni ordinari di invalidità , liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento dall'Inail, dall'Ipsema o dall'Enpaia a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

L'incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

I dati della rendita, necessari per l'applicazione del nuovo regime di incumulabilità , devono essere acquisiti utilizzando il nuovo pannello VB1. Le modalità di segnalazione dei dati sono state illustrate con il citato messaggio n. 18137.

Per consentire la gestione dei dati relativi alle rendite per infortunio, nel segmento GP2 del data base pensioni sono stati inseriti i seguenti nuovi campi:

GP2BKEY chiave della rendita Inail. La chiave è così composta:

2 caratteri identificano la Regione della Sede Inail che gestisce la rendita;

3 caratteri identificano la Sede Inail che gestisce la rendita;

3 caratteri identificano il settore di attività economica, secondo la codifica Inail;

7 caratteri identificano il numero della rendita.

GP2BIN1 decorrenza della rendita Inail (AAMM);

GP2BIN2 importo mensile della rendita Inail, a partire dalla decorrenza indicata nel campo GP2BIN1 del corrispondente elemento

GP2BIN3 codice evento invalidante. Il codice può assumere uno dei seguenti valori:

1 stesso evento. In presenza del codice "1" la procedura provvede ad operare l'incumulabilità ;

2 evento diverso. In presenza del codice "2" la procedura non provvede ad operare l'incumulabilità .

In sede di abbinamento automatico delle rendite da infortunio erogate dall'Inail con le pensioni in essere sono stati impostati anche i seguenti codici:

0 per le rendite Inail abbinate con le pensioni di vecchiaia, di anzianità e con le pensioni di invalidità ante legge n. 222 del 1984, non interessate al regime di incumulabilità ;

3 per le rendite Inail abbinate con gli assegni ordinari di invalidità , con le pensioni di inabilità ed ai superstiti per le quali è necessario accertare la natura dell'evento.

I campi GP2BIN1, GP2BIN2 e GP2BIN3 possono contenere fino ad un massimo di cinque elementi, al fine di memorizzare le variazioni d'importo della rendita o del codice che identifica l'evento.

9.4. Memorizzazione dei dati nel data base delle pensioni

I dati relativi alle quote di pensione non cumulabili a norma dell'articolo 1, commi 41, 42 e 43, della legge n. 335 vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:

GP5KC10

GP6KC10 importo mensile della pensione al lordo delle quote non cumulabili;

GP5KC05

GP6KC05 importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili;

GP5HG01

GP6HG01 codice che identifica il motivo di non cumulabilità della quota:

74 articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, concernente l'incumulabilità delle pensioni di inabilità ed ai superstiti e degli assegni di invalidità con la rendita da infortunio;

75 articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, concernente l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario;

76 articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, concernente l'incumulabilità degli assegni ordinari di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario;

GP5HG02

GP6HG02 importo della quota non cumulabile relativo al codice contenuto nel campo GP5/6HG01.

 

 

10. Calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili

La legge n. 335 del 1995 introduce modifiche anche in ordine alla determinazione della retribuzione pensionabile e del reddito ai fini del calcolo delle pensioni in forma retributiva per gli assicurati che possono far valere, al 31 dicembre 1992, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni.

In particolare, per i lavoratori dipendenti viene accelerato il progressivo ampliamento da cinque a dieci anni del periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, mentre per i lavoratori autonomi viene progressivamente ampliato da dieci a quindici anni il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del reddito pensionabile.

10.1. Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 335 del 1995 dispone che, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore ai 15 anni alla data del 31 dicembre 1992), l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

10.1.1. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 del 1982 (n. 260 settimane);

- del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane);

- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

10.1.2. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 del 1982 (n. 260 settimane);

- del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane);

- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto;

C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

10.1.3. Assicurati che non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono conseguentemente far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260, o al minor numero, di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e del rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è determinato dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 del 1982 (n. 260 settimane o il minor numero di settimane esistenti);

- del numero di settimane di contribuzione versata o accreditata fra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;

C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

10.2. Gestioni dei lavoratori autonomi

L'articolo 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 prevede che per i lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che al 31 dicembre 1992 abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

10.2.1. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1 gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (n. 520 settimane);

- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione.

Per i lavoratori autonomi che liquidano la pensione sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, al fine di stabilire se al 31 dicembre 1995 abbiano o meno un'anzianità contributiva non inferiore a 18 anni, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente versata nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente.

10.2.2. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge n. 233 del 1990 (n. 520 settimane);

- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;

C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

10.2.3. Assicurati che non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che conseguentemente alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520, o al minor numero di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge n. 233 del 1990 (n. 520 settimane o il minor numero di settimane esistenti);

- del numero di settimane di contribuzione versate o accreditate fra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;

C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

10.3. Pensioni di inabilità

A norma dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995 per le pensioni di pensioni di inabilità aventi decorrenza successiva all 'anno 1995 da liquidare nei confronti degli assicurati che possono far valere al 31 dicembre 1995 meno di 18 anni di contribuzione e dei soggetti assicurati per la prima volta dal 1° gennaio 1996, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, per il calcolo delle pensioni di inabilità, si computano secondo il sistema contributivo.

A tal fine occorre aggiungere al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992. In ogni caso l'anzianità contributiva complessiva non può essere superiore a 40 anni.

Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, qualora l'assicurato abbia un'età minore.

Per le pensioni di inabilità i cui titolari possano far valere, al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, le maggiorazioni in parola continueranno ad essere determinate con il sistema retributivo.

 

 

11. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

La procedura di ricostituzione delle pensioni è stata aggiornata per consentire l'acquisizione dei dati necessari per la corresponsione o la revoca dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, previsto dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La segnalazione dei dati necessari per l'attribuzione dell'assegno deve essere effettuata utilizzando il pannello VB1, secondo le istruzioni fornite con il citato messaggio 18137.

Devono pertanto essere assunti in carico nell'ambito delle procedure automatizzate gli assegni mensili per l'assistenza continuativa il cui pagamento è attualmente gestito dalle Sedi.

I dati di gestione dell'assegno di accompagnamento vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:

GP2BACC decorrenza dell'assegno di accompagnamento;

GP5KM21

GP6KM21 importo mensile dell'assegno di accompagnamento.

 

 

12. Ricostituzione delle pensioni in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale

La procedura di ricostituzione è stata aggiornata per consentire l'acquisizione degli estremi delle sentenze della Corte Costituzionale in applicazione delle quali viene ricostituita la pensione. Ciò, al fine di memorizzare nel data base pensioni le informazioni necessarie anche ai fini della rilevazione automatica delle pensioni riliquidate in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale e determinarne i conseguenti oneri.

Per il momento, possono essere acquisiti solo i dati relativi alle pensioni da riliquidare in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993, nei casi di sentenze passate in giudicato.

Le modalità di segnalazione dei dati sono state illustrate con il citato messaggio 18137.

I dati relativi all'applicazione di sentenze della Corte Costituzionale vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:

GP2SEN1 codice relativo alla presenza di sentenza passata in giudicato:

0= no

1= si;

GP2SEN2 codice relativo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dato luogo alla riliquidazione

1= sentenza 495;

GP2SEN3 data iniziale di attribuzione dei benefici della sentenza della Corte Costituzionale;

GP2SEN4 data finale di attribuzione dei benefici della sentenza della Corte Costituzionale.

 

 

13. Determinazione degli arretrati di pensione

Alla stregua di quanto operato per le procedure di prima liquidazione anche per la procedura di ricostituzione sono state apportate sostanziali modifiche ai criteri di calcolo dei conguagli a debito o a credito, al fine di consentire una migliore gestione da parte delle Sedi.

13.1. Codici per l'accantonamento delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro autonomo

Come anticipato al punto 7, ai fini dell'accantonamento delle quote di pensione non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo, è stato istituito il codice arretrati "4".

Si riepilogano di seguito i valori che possono essere acquisiti nel campo "90 CODICE ARRETRATI" del pannello PB1:

- 1: vengono resi disponibili tutti gli arretrati. Per il relativo importo viene emesso un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore risultante in archivio al momento della elaborazione della ricostituzione.

Il codice "1" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato, dalla decorrenza della variazione al momento della determinazione degli arretrati, non abbia prestato attività lavorativa;

- 3: vengono resi disponibili gli arretrati al netto delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia relativi al periodo dalla decorrenza della variazione alla fine del mese di calcolo degli arretrati. Vengono emessi un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore TRL contenente l'importo delle quote incumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia e un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore risultante in archivio al momento della ricostituzione contenente gli arretrati disponibili.

Il codice "3" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro dipendente, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della variazione ed il momento del calcolo della ricostituzione;

- 4: vengono resi disponibili gli arretrati al netto delle quote di pensione non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza della variazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di elaborazione della ricostituzione. Vengono emessi un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore TRL contenente l'importo delle quote incumulabili con il reddito e un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore risultante in archivio al momento della ricostituzione contenente gli arretrati disponibili.

Il codice "4" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro autonomo, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della variazione ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello di liquidazione, e, nello stesso periodo, non abbia prestato attività di lavoro dipendente.

Ovviamente l'accantonamento viene effettuato per le sole pensioni per le quali vengono determinate le quote incumulabili.

Non è più possibile segnalare i codici arretrati "5" e "7".

Nel caso in cui sia stato utilizzato un codice arretrati "3" o "4", non può essere elaborata nello stesso anno di competenza una nuova ricostituzione con codice arretrati diverso rispettivamente da "3" o da "4".

13.2. Trattazione ai fini Irpef delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro autonomo

Le quote di pensione incumulabili con la retribuzione relative al periodo dalla decorrenza della variazione al mese finale di calcolo degli arretrati, o con il reddito da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza della variazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di elaborazione della ricostituzione, accantonate a seguito della segnalazione, rispettivamente, del codice "3", ovvero del codice "4", vengono stampate su mod. P.1 r/ott localizzato all'ufficio pagatore TRL. Su tali somme non vengono calcolate le ritenute Irpef ed S.S.N.

Ciò consente, nel caso in cui le quote debbano essere reincassate, di effettuare immediatamente le corrette contabilizzazioni, senza dover provvedere alla rettifica della certificazione fiscale ed allo storno delle ritenute erariali relative alle somme accantonate.

Nel caso in cui le somme accantonate debbano essere corrisposte al pensionato, in tutto o in parte, la Sede dovrà provvedere all'assoggettamento ad Irpef ed S.S.N., ed alla rettifica della certificazione fiscale, da effettuarsi segnalando i dati "in aggiunta" a mezzo della procedura di rettifica preventiva della certificazione fiscale, illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995.

Nel caso in cui debbano essere corrisposte al pensionato le sole somme accantonate per trattamenti di famiglia, non si dovrà ovviamente procedere ad alcuna ritenuta Irpef né ad alcuna segnalazione di rettifica dell'imponibile fiscale.

I nuovi criteri di trattazione delle somme accantonate potranno comportare effettivi vantaggi nelle attività di gestione delle pensioni nel solo caso in cui i codici di accantonamento delle quote non cumulabili vengano utilizzati correttamente.

L'importo mensile di pensione al netto delle quote non cumulabili, relative ai mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati, viene registrato nel campo GP5HD03 al fine di successivi ricalcoli della certificazione fiscale nel corso dello stesso anno.

13.3. Trattazione ai fini Irpef dei conguagli a debito del pensionato

Nel caso in cui la ricostituzione determini un conguaglio a debito del pensionato, la procedura provvede all'assoggettamento a Irpef e al contributo S.S.N. e alla certificazione delle somme "corrisposte", anziché, come effettuato in precedenza, delle somme "dovute".

Nel caso di ricostituzione in diminuzione di pensioni ai superstiti intestate a più contitolari l'imponibile fiscale relativo a quanto effettivamente riscosso per i mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati viene certificato ai contitolari sulla base di quanto riscosso e della composizione familiare antecedente la ricostituzione.

L'importo mensile di pensione effettivamente corrisposto relativo ai mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati, viene registrato nel campo GP5HD03 al fine di successivi ricalcoli della certificazione fiscale nel corso dello stesso anno.

Si ricorda che, nei casi di ricostituzione in diminuzione della pensione, è necessario procedere alle comunicazioni agli interessati secondo le istruzioni impartite con messaggio n. 15574 del 14 marzo 1996 (allegato 20).

13.4. Recuperi da effettuare sugli arretrati

I campi "ACCONTI" e "TRATTENUTE" del pannello PB1, sono stati sostituiti dai nuovi campi "TRATT. DEDUCIBILI IRPEF" e "TRATT. NON DEDUC.IRPEF", che consentono di segnalare con registrazioni distinte gli importi dei recuperi da operare sugli arretrati, a secondo che siano o meno da dedurre dall'imponibile Irpef.

La procedura di ricostituzione provvede a determinare l'imponibile e ad assoggettare ad Irpef e al contributo S.S.N. gli arretrati al netto dell'importo segnalato nel campo "TRATT. DEDUCIBILI IRPEF" e al lordo dell'importo segnalato nel campo "TRATT. NON DEDUC. IRPEF".

Per quanto attiene alla determinazione del regime tributario dei recuperi si rinvia alla circolare n. 745 RG - n. 895 EAD/10 del 17 gennaio 1984.

Si rammenta che devono essere dedotte dall'imponibile solo le somme da recuperare che sono state a suo tempo assoggettate a Irpef e certificate fiscalmente, con esclusione, pertanto, delle somme non assoggettate a ritenuta (quali gli acconti, i trattamenti di famiglia, i trattamenti di mobilità, ecc.) ovvero delle somme assoggettate a ritenuta per le quali le Sedi hanno già effettuato una rettifica e quindi non sono state certificate.

L'adozione dei nuovi criteri consente, anche in questo caso, l'esatta determinazione dei dati fiscali senza che si renda necessario provvedere a successive rettifiche.

Per il momento non possono essere acquisite "TRATT. DEDUCIBILI IRPEF" in presenza di "CODICE ARRETRATI" uguale a 3 o 4.

13.5. Variazione della periodicità di pagamento delle pensioni

Qualora la variazione dell'importo della pensione comporti la modifica della periodicità di pagamento della pensione da semestrale a bimestrale, gli arretrati vengono determinati fino alla fine del semestre per il quale era stato già disposto il pagamento.

Pertanto se la variazione è elaborata nel primo semestre dell'anno, per il periodo successivo la pensione viene posta in pagamento con periodicità bimestrale e nel campo GP1AF10 è riportato il numero della rata dalla quale è stata operata la variazione. Qualora la variazione della pensione venga elaborata nel secondo semestre, la variazione di periodicità di pagamento da semestrale a bimestrale opera dall'anno successivo.

Qualora la ricostituzione comporti la diminuzione dell'importo della pensione, la variazione della periodicità di pagamento, da bimestrale a semestrale, opera sempre dall'anno successivo.

13.6. Conguagli di importo esiguo

Qualora i conguagli derivanti dalla ricostituzione a debito o a credito siano di importo inferiore a lire 20.000, sia per pensione che per ritenute Irpef e per contributo S.S.N., la procedura di ricostituzione non predispone né i documenti di pagamento né i dati per il passaggio alla procedura recupero crediti.

La procedura di ricostituzione registra i conguagli in parola nel data base delle pensioni al fine di provvedere alla loro sistemazione in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno successivo.

I dati relativi ai conguagli di importo esiguo vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:

GP2CSSN conguaglio per contributo S.S.N.;

GP2CTAS conguaglio per ritenute Irpef;

GP2CPEN conguaglio per pensione.

 

 

14. Istruzioni per la segnalazione dei dati

Con messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996 (allegato 19) sono state fornite le istruzioni per la segnalazione dei dati con i nuovi pannelli della procedura di ricostituzione.

I nuovi pannelli PB1,VBA, VB1,VCA,VS1 e RED sono riportati rispettivamente negli allegati 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

 

 

15. Trasformazione delle pensioni liquidate in via provvisoria

Per le pensioni liquidate in via provvisoria con la procedura LP1 è in corso di realizzazione una modifica delle procedure per permettere la trasformazione delle stesse in pensioni definitive e la segnalazione gli eventuali dati di integrazione e rettifica.

 

 

16. Codici errore

Si riepilogano di seguito i nuovi codici errore utilizzati dalla procedura di ricostituzione nella fase di calcolo:

- 391 pensione ai superstiti per la quale non sono stati segnalati i dati reddituali per l'applicazione dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995;

- 392 assegno di invalidità per il quale non sono stati segnalati i dati reddituali per l'applicazione dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995;

- 393 il codice pagamento arretrati manca ovvero è errato;

- 394 l'importo delle trattenute deducibili ovvero non deducibili è errato;

- 395 incompatibilità fra il codice pagamento arretrati e la segnalazione di trattenute deducibili dall'Irpef;

- 396 pensione ai superstiti con contitolari che cessano dal diritto nel corso dell'anno e per la quale sono state segnalate trattenute deducibili dall'Irpef.

In tale caso infatti la procedura non può gestire in via automatica la rettifica degli imponibili in quanto non si rende possibile stabilire a quale contitolare deve essere ridotto l'imponibile;

- 397 errore tecnico. Contattare la Direzione centrale per le pensioni;

- 398 decorrenza dell'assegno di accompagnamento anteriore alla decorrenza della pensione;

- 399 presenza di oltre cinque elementi di rendita infortuni;

- 400 codice arretrati diverso da quello segnalato con una precedente ricostituzione elaborata nell'anno;

- 489 pensione a pagamento scisso, pensione con una sola quota localizzata ad ufficio pagatore Z01, Z02, Z03 e con memorizzati dati di sostituzione Stato o rivalsa;

- 493 pensione di nuova liquidazione per la quale non è stata ancora estratta la prima rata (GP1AZ50 = 0).

 

 

17. Acquisizione dei dati, calcolo e stampa degli elaborati

I programmi per la conversione degli archivi e per l'acquisizione dei dati sono stati resi disponibili con messaggio n. 17105 del 22 marzo 1996 (allegato 18).

Per quanto riguarda il rilascio della funzione di calcolo e per la stampa degli elaborati, si fa riserva di successive comunicazioni.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Limiti di reddito personale per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

 

 

 

 

 

 

1 - Pensioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti 

 

 

 

 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 3.364.300 

Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 4.006.900 

Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 4.253.950 

Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 4.776.700 

Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L.10.332.400 

Fino a L. 5.041.250 

Da L. 5.041.251 a L.10.332.400 

1988 

Oltre L.10.877.100 

Fino a L. 5.307.000 

Da L. 5.307.001 a L.10.877.100 

1989 

Oltre L.11.759.800 

Fino a L. 5.680.100 

Da L. 5.680.101 a L.11.759.800 

1990 

Oltre L.12.597.000 

Fino a L. 6.085.650 

Da L. 6.085.651 a L.12.597.000 

1991 

Oltre L.13.508.300 

Fino a L. 6.496.150 

Da L. 6.496.151 a L.13.508.300 

1992 

Oltre L.14.640.600 

Fino a L. 7.188.450 

Da L. 7.188.451 a L.14.640.600 

1993 

Oltre L.15.021.500 

Fino a L. 7.407.550 

Da L. 7.407.551 a L.15.021.500 

1994 

Oltre L.15.661.100 

Fino a L. 7.758.250 

Da L. 7.758.251 a L.15.661.100 

1995 

Oltre L.16.287.700 

Fino a L. 8.143.850 

Da L. 8.143.851 a L.16.287.700 

1996 

Oltre L.17.135.300 

Fino a L. 8.567.650 

Da L. 8.567.651 a L.17.135.300 

 

2 - Pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi 

2.1 - Pensioni di vecchiaia, di anzianità , di inabilità , pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità erogate ad invalidi che hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia 

 

 

 

 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 3.983.100 

Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 4.713.450 

Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 5.071.600 

Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 5.390.800 

Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L.10.332.400 

Fino a L. 5.709.600 

Da L. 5.709.601 a L.10.332.400 

 

2.2 - Pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia 

 

 

 

 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 4.322.750 

Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 5.097.750 

Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 5.487.950 

Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 6.094.550 

Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L.10.332.400 

Fino a L. 6.451.750 

Da L. 6.451.751 a L.10.332.400 

 

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. 

Limiti di reddito coniugale per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza successiva all'anno 1993, a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

 

 

 

A - Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 

 

Anno 

Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1994 

Oltre L. 39.152.750 

Fino a L. 31.249.900 

Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750 

1995 

Oltre L. 40.719.250 

Fino a L. 32.575.400 

Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250 

1996 

Oltre L. 42.838.250 

Fino a L. 34.270.600 

Da L. 34.270.601 a L. 42.838.250 

 

B - Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 

 

Anno 

Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1995 

Oltre L. 32.575.400 

Fino a L. 24.431.550 

Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400 

1996 

Oltre L. 34.270.600 

Fino a L. 25.702.950 

Da L. 25.702.951 a L. 34.270.600 

 

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 nei confronti di soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il trattamento minimo medesimo (articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 

 

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 nei confronti di soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il trattamento minimo medesimo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). 

 

 

Allegato 2

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

(legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1)

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

Pensionati ultrasessantacinquenni

 

 

Anno 

Pensionato solo (A) 

Pensionato coniugato (B) 

Importo mensile maggiorazione spettante (vedi note) 

 

 

 

80.000 

1995 

9.183.850 

13.824.850 

+ (A - (RP + P)) : 13 

 

 

 

+ (B - (RF + RP + P)) : 13 

 

 

 

80.000 

1996 

9.607.650 

14.489.800 

+(A - (RP + P)) : 13 

 

 

 

+ (B - (RF + RP + P)) : 13 

 

NOTE 

(1) La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

(2) < RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

(3) < RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

(4) < P > = Importo della pensione spettante nell'anno. 

(5) Lire 9.183.850 = somma del trattamento minimo annuo 1995, pari a lire 8.143.850, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità , pari a lire 1.040.000. 

 

Lire 13.824.850 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1995 della pensione sociale, pari a lire 4.641.000. 

 

Lire 9.607.650 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.567.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità , pari a lire 1.040.000. 

 

Lire 14.489.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.882.150. 

 

 

Allegato 3

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

(legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1)

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

Pensionati ultrasessantenni

 

 

Anno 

Pensionato solo (A) 

Pensionato coniugato (B) 

Importo mensile maggiorazione spettante (vedi note) 

 

 

 

30.000 

1995 

8.533.850 

8.957.650 

+(A - (RP + P) : 13 

 

 

 

+(B - (RF + RP + P) : 13 

 

 

 

30.000 

1996 

13.174.850 

13.839.800 

+ (A - (RP + P)) : 13 

 

 

 

+ (B - (RF + RP + P)) : 13 

 

NOTE 

(1) La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

(2) < RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

(3) < RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

(4) < P > = Importo della pensione spettante nell'anno. 

(5) Lire 8.533.850 = somma del trattamento minimo annuo 1995, pari a lire 8.143.850, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 390.000. 

 

Lire 13.174.850 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1995 della pensione sociale, pari a lire 4.641.000. 

 

Lire 8.957.650 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.567.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità , pari a lire 390.000. 

 

Lire 13.839.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.882.150. 

 

 

Allegato 4

Limiti di reddito annuo per l'integrazione degli assegni d'invalidità a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

 

 

 

 

 

 

A) Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità 

 

 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Oltre lire 5.170.500 

Oltre lire 7.755.750 

1985 

Oltre lire 5.607.200 

Oltre lire 8.410.800 

1986 

Oltre lire 5.898.200 

Oltre lire 8.847.300 

1987 

Oltre lire 6.217.400 

Oltre lire 9.326.100 

1988 

Oltre lire 6.545.300 

Oltre lire 9.817.950 

1989 

Oltre lire 6.956.400 

Oltre lire 10.434.600 

1990 

Oltre lire 7.450.200 

Oltre lire 11.175.300 

1991 

Oltre lire 8.022.700 

Oltre lire 12.034.050 

1992 

Oltre lire 8.492.400 

Oltre lire 12.738.600 

1993 

Oltre lire 8.677.200 

Oltre lire 13.015.800 

1994 

Oltre lire 9.007.000 

Oltre lire 13.510.500 

1995 

Oltre lire 9.282.000 

Oltre lire 13.923.000 

1996 

Oltre lire 9.764.300 

Oltre lire 14.646.450 

 

 

 

B) Limiti di reddito annuo non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni di invalidità, qualunque sia l'importo a calcolo 

1. Assegni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti 

 

 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Fino a lire 852.200 

Fino a lire 3.437.450 

1985 

Fino a lire 872.950 

Fino a lire 3.676.550 

1986 

Fino a lire 898.900 

Fino a lire 3.848.000 

1987 

Fino a lire 926.250 

Fino a lire 4.034.950 

1988 

Fino a lire 975.200 

Fino a lire 4.247.850 

1989 

Fino a lire 876.700 

Fino a lire 4.354.900 

1990 

Fino a lire 938.850 

Fino a lire 4.663.950 

1991 

Fino a lire 1.010.550 

Fino a lire 5.021.900 

1992 

Fino a lire 1.040.250 

Fino a lire 5.286.450 

1993 

Fino a lire 1.063.250 

Fino a lire 5.401.850 

1994 

Fino a lire 1.104.150 

Fino a lire 5.607.650 

1995 

Fino a lire 1.138.150 

Fino a lire 5.779.150 

1996 

Fino a lire 1.196.650 

Fino a lire 6.078.800 

 

2. Assegni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Fino a lire 1.943.050 

Fino a lire 4.528.300 

1985 

Fino a lire 2.106.950 

Fino a lire 4.910.550 

1986 

Fino a lire 2.216.750 

Fino a lire 5.165.850 

1987 

Fino a lire 2.336.750 

Fino a lire 5.445.450 

 

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per gli assegni dei lavoratori dipendenti. 

I limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità corrispondono alla differenza tra i limiti di reddito che escludono l'integrazione e l'ammontare annuo del trattamento minimo. 

 

 

Allegato 5

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1996 ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

 

 

 

 

Fasce di retribuzione e di reddito 

Aliquote di rendimento per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992 

Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità C.T.R. 

Importo annuo 

Importo settimanale 

% annua con 40 anni di anzianità C.T.R. 

% mensile per ogni settimana di anzianità C.T.R. 

Importo annuo 

Importo mensile 

Fino a L. 60.687.000 

1.167.058 

80 

0,00153846 

48.549.566 

3.734.582 

 

 

 

 

 

 

Oltre L. 60.687.000 

1.167.058 

 

 

 

 

Fino a L. 80.713.710 

1.552.187 

 

 

 

 

Fascia L. 20.026.710 

385.129 

60 

0,0011538 

12.015.549 

924.273 

 

 

 

 

 

 

Oltre L. 80.713.710 

1.552.187 

 

 

 

 

Fino a L. 100.740.420 

1.937.316 

 

 

 

 

Fascia L. 20.026.710 

385.129 

50 

0,000961538 

10.013.354 

770.258 

 

 

 

 

 

 

Oltre L. 100.740.420 

1.937.316 

40 

0,00076923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce di retribuzione e di reddito 

Aliquote di rendimento per le anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 

Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità C.T.R. 

Importo annuo 

Importo settimanale 

% annua con 40 anni di anzianità C.T.R. 

% mensile per ogni settimana di anzianità C.T.R. 

Importo annuo 

Importo mensile 

Fino a L. 60.687.000 

1.167.058 

80 

0,00153846 

48.549.566 

3.734.582 

 

 

 

 

 

 

Oltre L. 60.687.000 

1.167.058 

 

 

 

 

Fino a L. 80.713.710 

1.552.187 

 

 

 

 

Fascia L. 20.026.710 

385.129 

64 

0,001230769 

12.817.090 

985.930 

 

 

 

 

 

 

Oltre L. 80.713.710 

1.552.187 

 

 

 

 

Fino a L. 100.740.420 

1.937.316 

 

 

 

 

Fascia L. 20.026.710 

385.129 

54 

0,001038461 

10.814.427 

831.879 

 

 

 

 

 

 

Oltre L. 100.740.420 

1.937.316 

 

 

 

 

Fino a L. 115.305.300 

2.217.410 

 

 

 

 

Fascia L. 14.564.880 

280.094 

44 

0,000846153 

6.408.545 

492.965 

 

 

 

 

 

 

Oltre L. 115.305.300 

2.217.410 

36 

0,000692307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 6

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche

(articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389)

Periodo 

Importo mensile del trattamento minimo di pensione 

Percentuale di ragguaglio della retribuzione  

Minimale retributivo settimanale 

Minimale retributivo annuo 

01.01.84 

 

 

 

 

31.12.84 

320.200 

30 

96.060 

4.995.120 

01.01.85 

 

 

 

 

31.12.85 

345.700 

30 

103.710 

5.392.920 

01.01.86 

 

 

 

 

31.12.86 

376.000 

30 

112.800 

5.865.600 

01.01.87 

 

 

 

 

31.12.87 

397.400 

30 

119.220 

6.199.440 

01.01.88 

 

 

 

 

31.12.88 

418.350 

30 

125.505 

6.526.260 

01.01.89 

 

 

 

 

31.12.89 

452.300 

40 

180.920 

9.407.840 

01.01.90 

 

 

 

 

31.12.90 

484.500 

40 

193.800 

10.077.600 

01.01.91 

 

 

 

 

31.12.91 

519.550 

40 

207.820 

10.806.640 

01.01.92 

 

 

 

 

31.12.92 

563.100 

40 

225.240 

11.712.480 

01.01.93 

 

 

 

 

31.12.93 

577.750 

40 

231.100 

12.017.200 

01.01.94 

 

 

 

 

31.12.94 

602.350 

40 

240.940 

12.528.880 

01.01.95 

 

 

 

 

31.12.95 

626.450 

40 

250.580 

13.030.160 

01.01.96 

 

 

 

 

31.12.96 

660.300 

40 

264.120 

13.734.240 

 

 

Allegato 7

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

Articolo 10

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.

3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio pagatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro di cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.

5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole.

 

 

Allegato 8

TABELLA F

(articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

Tabella relativa ai cumuli fra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

 

 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

25 per cento del trattamento di reversibilità 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

40 per cento del trattamento di reversibilità 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

50 per cento del trattamento di reversibilità 

 

Anno 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

1995 

fino a lire 24.431.550 

nessuna 

 

da lire 24.431.551 a lire 32.575.400 

25 per cento 

 

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 

40 per cento 

 

da lire 40.719.251 in poi 

50 per cento 

 

 

 

1996 

fino a lire 25.751.700I 

nessuna 

 

da lire 25.751.701 a lire 34.335.600 

25 per cento 

 

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 

40 per cento 

 

da lire 42.919.501 in poi 

50 per cento 

 

 

Allegato 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. RED 335/REV 

 

Comunicazione dei redditi 

(contrassegnare le caselle che interessano e indicare i dati richiesti) 

 

Il sottoscritto 

 

, nato il 

 

codice fiscale 

 

 

titolare della pensione I.N.P.S. ai superstiti n.  

 

categoria 

 

dichiara sotto la propria responsabilità che per l'anno 

 

 

- NON POSSIEDE redditi assoggettabili all'Irpef 

 

(non vanno computati nei redditi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché la pensione per la quale viene resa questa dichiarazione) 

- POSSIEDE i seguenti redditi assoggettabili all'Irpef: 

 

- Redditi da altre pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o di invalidità, escluse le prestazioni assistenziali, le  

 

 

 

pensioni di guerra e le rendite Inail 

Lire 

 

 

- Redditi da altre pensioni ai superstiti diverse da quella per la  

 

 

 

quale viene resa questa dichiarazione 

Lire 

 

 

- Redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo o  

 

 

 

professionale o di impresa 

Lire 

 

 

- Competenze arretrate soggette a tassazione separata 

Lire 

 

 

- Altri redditi assoggettabili all'Irpef, esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e relative  

 

 

 

anticipazioni 

Lire 

 

 

- Competenze arretrate soggette a tassazione separata 

Lire 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati indicati nel modulo sono completi e veritieri. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modulo. 

Il sottoscritto è consapevole che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'I.N.P.S., comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente. 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

Allegato 10

Tabella G

(articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

Tabella relativa ai cumuli fra assegno di invalidità e redditi da lavoro

 

 

 

Redditi 

Percentuali di riduzione 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

25 per cento dell'importo dell'assegno 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

50 per cento dell'importo dell'assegno 

 

Anno 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

1995 

fino a lire 32.575.400 

nessuna 

 

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 

25 per cento 

 

da lire 40.719.251 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 34.335.600 

nessuna  

1996 

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 

25 per cento 

 

da lire 42.919.501 in poi 

50 per cento 

 

Trattamento minimo annuo 1995 = lire 8.143.850 

Trattamento minimo annuo 1996 (consuntivo) = 8.583.900 

 

 

Allegato 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. RED 335/INV 

 

Comunicazione dei redditi 

(contrassegnare le caselle che interessano e indicare i dati richiesti) 

 

Il sottoscritto 

 

, nato il 

 

stato civile 

 

codice fiscale 

 

e il coniuge Sig. 

 

 

codice fiscale del coniuge 

 

 

dichiarano sotto la propria responsabilità che per l'anno 

 

 

- Il sottoscritto NON POSSIEDE redditi assoggettabili all'Irpef, oltre all'assegno di invalidità per il quale viene resa questa dichiarazione (non vanno computati nei redditi il reddito della casa di abitazione) 

- Il coniuge del sottoscritto NON POSSIEDE redditi assoggettabili all'Irpef (non va computato nei redditi il reddito della casa di abitazione) 

- Il sottoscritto e/o il coniuge POSSIEDONO i seguenti redditi assoggettabili all'Irpef: 

 

 

 

Pensionato 

 

Coniuge 

- Redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o  

 

 

 

 

professionale o d'impresa 

Lire 

 

 

 

- Trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni 

Lire 

 

 

 

- Competenze arretrate soggette tassazione separata 

Lire 

 

 

 

- Redditi da pensioni diverse dall'assegno per il quale viene resa questa dichiarazione, escluse le prestazioni assistenziali, le  

 

 

 

 

pensioni assistenziali e le rendite Inail 

Lire 

 

 

 

- Altri redditi assoggettabili all'Irpef, escluso il reddito della  

 

 

 

 

casa di abitazione 

Lire 

 

 

 

 

I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che i dati indicati nel modulo sono completi e veritieri. 

I sottoscritti si impegnano a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modulo. 

I sottoscritti sono consapevoli che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'I.N.P.S., comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente. 

 

Data 

 

Firma del pensionato 

 

 

 

 

Firma del coniuge 

 

 

 

Allegati 12-18

 

 

Allegato 19

Messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996

Direzione centrale per le pensioni

Direzione centrale per la tecnologia informatica

 

Ai Direttori delle sedi 

 

Ai Direttori dei centri operativi 

 

Ai Dirigenti i reparto pensioni 

e, p. c.: 

Ai Direttori delle sedi regionali 

Oggetto: Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996.

Con messaggio n. 17105 del 22 marzo 1996 sono stati messi a disposizione delle Sedi i programmi per la conversione dell'archivio 25 delle ricostituzioni delle pensioni. Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la segnalazione dei dati con i nuovi pannelli della procedura di ricostituzione.

Con circolare a parte vengono illustrate le modifiche apportate alla procedura di ricostituzione delle pensioni per consentire l'applicazione delle disposizioni dettate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e le nuove modalità di tassazione dei conguagli e delle somme accantonate.

1. Istruzioni per la segnalazione dei dati

1.1. Pannello pb1

Si riepilogano le variazioni apportate al pannello PB1:

Campo 30 "CODICE UFFICIO PAGATORE": 

può essere acquisito un qualsiasi codice di ufficio pagatore. La variazione sarà operante dalla prima rata che sarà estratta successivamente all'elaborazione della ricostituzione 

Campo 90 "CODICE ARRETRATI": 

possono essere acquisiti solo i codici 1, 3 o 4. Non sono più ammessi i codici 5 e 7 

Campo 95 "TRATT. DEDUC. IRPEF": 

devono essere segnalate le trattenute da operare sugli arretrati, deducibili dall'Irpef 

Campo 97 "TRATT. NON DEDUC. IRPEF": 

devono essere segnalate le trattenute da operare sugli arretrati, non deducibili dall'Irpef 

Campo 98 "DECORRENZA CALCOLO ARRETRATI": 

deve essere segnalata la data dalla quale deve essere effettuato il calcolo degli arretrati 

 

Nel caso in cui non venga segnalata alcuna data, le procedure determinano i conguagli a partire dal 1° gennaio 1986 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva 

 

 

1.2. Pannello VBA

Si riepilogano le variazioni apportate al pannello VBA:

Campo 80 "DETRAZIONI DI IMPOSTA": 

può essere segnalata la variazione dei codici detrazione d'imposta. I sottocampi del campo 80 hanno lo stesso significato previsto nella procedura di prima liquidazione e vengono gestiti dalla procedura di ricostituzione determinando il conguaglio delle detrazioni a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso o dalla decorrenza della pensione, la pensione, se successiva. Nel caso di pensioni abbinate fiscalmente la procedura non determina i conguagli di imposta conseguenti alla variazione dei codici segnalati; i nuovi codici di detrazione d'imposta vengono registrati nei campi GP3CL01 e GP3CL02 del data base centrale delle pensioni e vengono utilizzati, allo stesso modo dei codici acquisiti con la procedura SIMA, programma 3520, al momento del rinnovo per l'anno successivo per la determinazione dei dati del modello 201 a consuntivo; gli eventuali conguagli a debito o a credito vengono effettuati con la prima rata di pensione del nuovo anno 

Campo 81 "ATTIVITÀ ECONOMICA": 

possono essere segnalate variazioni del codice relativo all'attività economica; possono essere segnalate variazioni del codice relativo alla professione individuale. Nel caso in cui venga acquisito un valore nel campo 81, deve obbligatoriamente essere compilato anche il campo 82, e viceversa. 

 

 

1.3 - Pannello VB1

Trattasi di un nuovo pannello, suddiviso in tre sezioni.

1.3.1. Sentenze della Corte Costituzionale

Campo "NUMERO SENTENZA": 

deve essere segnalato il numero della sentenza di merito che condanna l'Istituto all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 

Campo "ANNO": 

deve essere segnalato l'anno di emanazione della sentenza di merito 

Campo "CODICE": 

deve essere segnalato il codice che individua la sentenza della Corte Costituzionale in applicazione della quale viene ricostituita la pensione. Per il momento, è possibile acquisire solo il codice "1" per il ricalcolo della pensione in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 

Campo "DECORRENZA DAL": 

per il momento, non deve essere segnalata alcuna data 

Campo "DECORRENZA AL": 

per il momento, non deve essere segnalata alcuna data 

1.3.2. Rendita Inail

Campo "DECORR.": 

deve essere acquisita la decorrenza della rendita vitalizia 

Campo "IMPORTO": 

deve essere acquisito l'importo mensile della rendita relativo alla decorrenza della registrazione 

Campo "STESSO EVENTO": 

deve essere acquisito il valore "SI" nel caso in cui la rendita derivi dallo stesso evento che è risultato determinante per la liquidazione dell'assegno di invalidità , della pensione di inabilità, ovvero della pensione ai superstiti; deve essere acquisito il valore "NO" nel caso in cui la rendita derivi da evento diverso. 

1.3.3. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

La nuova procedura di ricostituzione consente la segnalazione dei dati per la attribuzione dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, anche per le situazioni già in essere, per le quali era previsto il pagamento manuale.

Campo "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO": 

deve essere acquisito il valore "SI", per l'attribuzione dell'assegno; il valore "C" per la revoca dell'assegno già in pagamento; 

Campo "DECORRENZA": 

deve essere acquisita la decorrenza dell'assegno. Tale data non può essere anteriore alla decorrenza originaria della pensione. 

 

 

1.4. Pannello VCA

Nel pannello VCA è stata modificata la parte relativa alla segnalazione dei dati per il calcolo della pensione contributiva.

Campo "IVS/CONTRIBUTI": 

sostituisce il campo "IVS". Il campo sarà utilizzato anche per la segnalazione dell'ammontare dei contributi utili per la liquidazione della quota di pensione con il sistema contributivo introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il momento, non possono essere acquisite variazioni per decorrenze successive a dicembre 1995 

Campo "BASE/MONTANTE": 

sostituisce il campo "base". Il campo sarà utilizzato anche per la segnalazione del montante contributivo utile per la liquidazione della quota di pensione con il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995. 

 

Per il momento, non possono essere acquisite variazioni per decorrenze successive a dicembre 1995. 

 

 

1.5. Pannello VS1

Si riepilogano le variazioni apportate al pannello VS1.

Campo "RMS Sentenza n.  

sostituisce il campo "RMS sentenza 72/90/IVS". 

72/90/IVS/Montante": 

Il campo sarà utilizzato anche per la segnalazione 

 

del montante contributivo utile per la liquidazione della quota di supplemento con il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995. Per il momento, non possono essere acquisite decorrenze successive a dicembre 1995 

Campo "RMS art. 2 DPCM/Contributi": 

sostituisce il campo "RMS art. 2 DPCM". Il campo sarà utilizzato anche per la segnalazione dell'ammontare dei contributi utili per la liquidazione della quota di pensione con il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995. Per il momento, non possono essere acquisite decorrenze successive a dicembre 1995. 

 

 

1.6. Pannello DB1

Nel pannello DB1 è stata inserita un'ulteriore riga per consentire l'acquisizione fino ad un massimo di 5 variazioni dei dati relativi alle altre pensioni.

 

 

1.7 - Pannello RED

Il pannello RED è stato ristrutturato per consentire la segnalazione, oltre che dei dati reddituali per l'integrazione al minimo, anche dei dati necessari per l'applicazione della disciplina di incumulabilità prevista dalla legge n. 335 del 1995.

Campo "ANNO": 

deve essere acquisito l'anno di riferimento del reddito 

Campo "STATO CIVILE": 

deve essere acquisito lo stato civile del pensionato, relativo all'anno di riferimento del reddito 

Campo "REDDITO DEL PENSIONATO COMPLESSIVO": 

deve essere acquisito il reddito complessivo annuo del pensionato utile per l'integrazione al minimo della pensione ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, o per l'integrazione dell'assegno di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Il dato deve essere comprensivo dell'importo del "REDDITO DEL PENSIONATO ALTRI", da segnalare nel relativo sottocampo. 

 

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1993 non devono essere indicati nel reddito complessivo le competenze assoggettate a tassazione separata in quanto non vanno computate ai fini dell'integrazione al minimo. Le competenze arretrate devono peraltro essere indicate nel reddito complessivo per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 e per gli assegni di invalidità con qualsiasi decorrenza in quanto sono computabili sia ai fini dell'integrazione al minimo a norma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 che dell'integrazione a norma dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 

Campo "REDDITO DEL PENSIONATO ALTRI": 

per gli assegni di invalidità, deve essere acquisito il reddito annuo da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, del titolare, utile per la determinazione della quota di pensione non cumulabile con i redditi a norma dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995. Il dato costituisce un di cui del "Reddito del pensionato complessivo", indicato nel relativo sottocampo. Per le pensioni ai superstiti, deve essere acquisito il reddito annuo derivante da altre pensioni ai superstiti e, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, anche le competenze arretrate indicate nel campo "Reddito del pensionato complessivo", quota di pensione incumulabile con i redditi del beneficiario a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995. Il dato costituisce un di cui del "Reddito del pensionato complessivo", indicato nel precedente sottocampo 

Campo "REDDITO DEL CONIUGE": 

deve essere acquisito il reddito complessivo annuo del coniuge del pensionato, utile per l'integrazione al minimo della pensione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, e per l'integrazione dell'assegno di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984; 

Campo "CODICI": 

devono essere indicati i codici della tipologia dei redditi del pensionato: 

 

- 1: reddito da lavoro dipendente; 

 

- 2: reddito da lavoro autonomo; 

 

- 3: reddito d'impresa; 

 

- 4: altri redditi. 

 

Non è più prevista la segnalazione dei codici identificativi della tipologia dei redditi del coniuge del pensionato. Il campo "codici" deve continuare inoltre ad essere utilizzato per l'indicazione dei dati utili per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993, secondo le modalità illustrate con messaggio n. 15446 del 6 luglio 1995. 

 

 

1.8. Pannelli RTF, VF1, e RMS

La segnalazione dei dati a mezzo dei pannelli RTF, VF1 e RMS deve continuare ad essere effettuata con le modalità in atto, non essendo stata apportata alcuna variazione ai relativi tracciati.

Il Direttore centrale

per le pensioni

Corvino

Il Direttore centrale

per la tecnologia informatica

Capodicasa

 

 

Allegato 20

Messaggio n. 15574 del 14 marzo 1996

Direzione centrale sistema qualità

Direzione centrale pensioni

Direzione centrale prestazioni temporanee

Direzione centrale tecnologia informatica

Ai dirigenti centrali e periferici

Oggetto: Comunicazione agli interessati in caso di provvedimenti di riduzione delle prestazioni in pagamento.

Un momento ricorrente di crisi nei rapporti tra l'Istituto e i propri utenti si verifica in occasione delle operazioni di revisione in diminuzione dell'importo delle prestazioni in pagamento, sia che si tratti di pensioni che di prestazioni temporanee, conseguenti ad informazioni acquisite dall'Istituto ovvero a notizie fornite dallo stesso interessato.

Attesa la delicatezza delle suddette operazioni e l'inevitabile impatto sugli utenti, si rende necessario individuare modalità di gestione degli adempimenti da effettuare più consone a criteri di trasparenza e di attenzione ai cittadini interessati.

La variazione in diminuzione dovrà essere sempre preceduta da una comunicazione con la quale si rende noto al titolare della prestazione il nuovo importo in pagamento, la motivazione che ha dato luogo alla variazione in diminuzione e la riserva di notificare l'ammontare dell'eventuale indebito prodottosi; ciò al fine di consentire all'interessato di venire a conoscenza tempestivamente, comunque prima della riscossione, dei motivi della riduzione.

L'operazione deve essere sempre condotta dalla struttura periferica in modo da consentire di gestire correttamente il rapporto con il pensionato o lavoratore sulla base delle osservazione eventualmente dallo stesso formulate.

Nella successiva fase di recupero delle somme indebite, sarà scrupolosamente verificata la assenza di anomalie o disguidi che possano averle determinate e, comunque, sarà data puntuale applicazione alle disposizioni che prevedono la possibilità di accordare un'ampia rateizzazione e l'applicazione di interessi solo in caso di dolo da parte dell'interessato.

Relativamente agli aspetti più rilevanti del fenomeno, concernenti la revisione in diminuzione dell'importo delle pensioni, le Sedi avranno cura di gestire le operazioni di spedizione degli elaborati conseguenti alla ricostituzione con la massima tempestività, in modo che gli interessati possano venire a conoscenza della variazione di importo della prestazione prima della riscossione della rata in misura ridotta; unitamente agli elaborati dovrà essere inviata una comunicazione esplicativa della riduzione della prestazione con l'invito a contattare gli uffici per chiarimenti o per rappresentare eventuali inesattezze riscontrate.

La comunicazione dovrà essere inviata preventivamente alla acquisizione della ricostituzione in tutti i casi in cui la riduzione sia direttamente determinabile in sede di definizione degli atti istruttori come, ad esempio, la riduzione o revoca della pensione sociale per effetto di nuove informazioni reddituali ovvero la revoca di elementi della pensione quali i trattamenti di famiglia.

Nell'eventualità che, a seguito delle osservazioni formulate dal pensionato, debba essere rettificato l'importo in pagamento, le Sedi provvederanno con la massima sollecitudine a riproporre una nuova ricostituzione al fine di ridurre al minimo i disagi per gli interessati.

Confido nella massima attenzione da parte dei Dirigenti e degli operatori periferici nelle operazioni di notifica agli interessati in occasione di tutte le situazioni di revisione in diminuzione di importo di prestazioni, sia che si tratti di pensioni che di prestazioni temporanee, per una puntuale ed immediata attuazione delle direttive di cui sopra, alle quali saranno successivamente adeguate le procedure automatizzate.

I Dirigenti delle Sedi regionali, nell'ambito delle periodiche operazioni di controllo sull'andamento del processo produttivo, avranno cura di verificare la puntuale applicazione di quanto sopra da parte delle strutture periferiche.

Il Direttore generale

Trizzino