Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/04/1996 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Articolo 10 |
§ 98.1.35656 - Circolare 10 aprile 1996, n. 80 .
Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni e Direzione centrale tecnologia informatica.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e primari |
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medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1. Premessa
La procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480 è stata aggiornata per consentire l'elaborazione delle ricostituzioni in competenza dell'esercizio 1996.
In particolare la procedura è stata ristrutturata per consentire l'applicazione delle disposizioni dettate dalla
2. Limiti di reddito per l'integrazione al minimo
L'articolo 2, comma 14, della
I limiti di reddito per l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici a norma dell'articolo 6 della
Nell'allegato 4 sono riportati i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1 della
3. Retribuzione e reddito pensionabili
Nell'allegato 5 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi aventi decorrenza nell'anno 1996.
4. Assegno per il nucleo familiare
L'articolo 1 del
L'aumento si aggiunge a quello di lire 20.000 mensili previsto dall'articolo 12, comma 8, del
Le procedure provvedono all'attribuzione dell'aumento in presenza delle informazioni reddituali del nucleo familiare relative all'anno 1994.
5. Minimali di retribuzione
Nell'allegato 6 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 7 della
Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti ed ai periodi di servizio militare o equiparato.
6. Lavoratori optanti
Com'è noto, per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 6 della
L'incremento della percentuale di commisurazione della pensione opera per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994. L'incremento, per espressa previsione legislativa, opera soltanto per anni interi, cioè per periodi pari a 52 settimane o multipli di 52.
Nei campi "93 SETT. INCR. 1%" e "94 SETT. INCR. 0,5%" del pannello PB1 non può pertanto essere acquisito un numero di settimane di anzianità contributiva inferiore a 52 o diverso da un multiplo di 52.
7. Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
L'articolo 10, comma 8, del
Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione si applica la previgente normativa, che non prevedeva l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo. La previgente normativa si applica altresì ai lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 1994, ancorché liquidino la prestazione con decorrenza successiva.
Per le pensioni per le quali trova applicazione l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo, l'importo mensile della quota incumulabile viene registrato nel data base pensioni nei campi GP5KD03 e GP6KD03, prima utilizzati per la memorizzazione, per le pensioni di categoria VOMIN, della trattenuta giornaliera per lavoro in sotterraneo.
La procedura di ricostituzione è stata aggiornata per effettuare, in via automatica, l'accantonamento della quota di pensione non cumulabile con il reddito da lavoro autonomo. Per il momento l'accantonamento viene operato per le sole somme riferite al periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di calcolo della ricostituzione. Per quanto riguarda la trattenuta delle quote di pensione dell'anno in corso non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo, si fa riserva di successive comunicazioni.
In sede di ricostituzione di pensioni per le quali debba essere operata sugli arretrati la trattenuta per incumulabilite con i redditi da lavoro autonomo, deve essere segnalato nel campo "90 CODICE ARRETRATI" del pannello PB1, il codice "4".
Nel caso di ricostituzione di pensioni per le quali debba essere operata sugli arretrati la trattenuta per incumulabilite della pensione con la retribuzione, dovrà invece continuare ad essere segnalato il codice "3".
Dovrà altresì essere segnalato il codice "3" nel caso di ricostituzione di pensione per la quale sugli arretrati debba essere operata per un periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con la retribuzione, e per un altro periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo. In questo caso la procedura accantona l'importo della trattenuta per lavoro dipendente per l'intero periodo cui si riferiscono gli arretrati. Le somme da corrispondere eventualmente ai pensionati devono essere determinate dalle Sedi.
Le nuove modalità di trattazione ai fini fiscali delle quote accantonate per incumulabilità di parte della pensione con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo sono illustrate al punto 13.2.
8. Pensioni e supplementi di pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi
Per le pensioni e i supplementi di pensione liquidati a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in poi non deve più essere acquisito l'importo I.V.S. per il calcolo della pensione secondo la normativa vigente anteriormente alla
Con effetto dal 1° gennaio 1996 cessa infatti la salvaguardia, prevista dall'articolo 5, comma 11, e dall'articolo 8, comma 8, della
9. Applicazione del regime di incumulabilità introdotto dall'articolo 1, commi 41, 42 e 43, della
La
9.1. Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario
L'articolo 1, comma 41, della
Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla
L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe all'interessato qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Ai fini della pratica attuazione della norma, deve essere fatto riferimento, ai fini della salvaguardia, a tutte le fasce di reddito precedenti quella nella quale il reddito posseduto dal superstite si colloca.
Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i dati reddituali relativi ai titolari di pensione ai superstiti, qualora il nucleo familiare non comprenda figli.
Come precisato con
Deve inoltre essere escluso dal computo dei redditi, come precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con telegramma 7/60351/L335/95 del 12 febbraio 1996 e comunicato con
Per la richiesta dei redditi deve essere utilizzato il Mod. RED 335/REV (allegato 9). Deve essere compilato un modulo per ogni anno di reddito richiesto.
Il Mod. RED 335/REV comprende anche voci di reddito, quali le competenze arretrate soggette a tassazione separata e il reddito derivante da altre pensioni ai superstiti, non influenti ai fini del regime di incumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della
I dati del reddito per la determinazione della riduzione devono essere segnalati utilizzando il pannello RED.
Le modalità di segnalazione dei dati sono state illustrate con messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996 (allegato 19).
9.2. Incumulabilità degli assegni ordinari di invalidità con i redditi da lavoro
L'articolo 1, comma 42, della
Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella G allegata alla
L'incumulabilità opera per gli assegni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i dati del reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario dell'assegno.
Per la richiesta dei redditi deve essere utilizzato il Mod. RED 335/INV (allegato 11). Deve essere compilato un modulo per ogni anno di reddito richiesto.
Il Mod. RED 335/INV comprende anche voci di reddito, quali i redditi del coniuge, gli altri redditi assoggettabili Irpef, i trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate soggette a tassazione separata non influenti ai fini del regime di incumulabilità di cui all'articolo 1, comma 42, della
I dati del reddito da lavoro per la determinazione della riduzione dell'assegno devono essere segnalati utilizzando il pannello RED.
Le modalità di segnalazione dei dati sono state illustrate con il citato messaggio n. 18137.
9.3. Incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni ordinari di invalidità con le rendite da infortunio
L'articolo 1, comma 43, della
L'incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
I dati della rendita, necessari per l'applicazione del nuovo regime di incumulabilità , devono essere acquisiti utilizzando il nuovo pannello VB1. Le modalità di segnalazione dei dati sono state illustrate con il citato messaggio n. 18137.
Per consentire la gestione dei dati relativi alle rendite per infortunio, nel segmento GP2 del data base pensioni sono stati inseriti i seguenti nuovi campi:
GP2BKEY chiave della rendita Inail. La chiave è così composta:
2 caratteri identificano la Regione della Sede Inail che gestisce la rendita;
3 caratteri identificano la Sede Inail che gestisce la rendita;
3 caratteri identificano il settore di attività economica, secondo la codifica Inail;
7 caratteri identificano il numero della rendita.
GP2BIN1 decorrenza della rendita Inail (AAMM);
GP2BIN2 importo mensile della rendita Inail, a partire dalla decorrenza indicata nel campo GP2BIN1 del corrispondente elemento
GP2BIN3 codice evento invalidante. Il codice può assumere uno dei seguenti valori:
1 stesso evento. In presenza del codice "1" la procedura provvede ad operare l'incumulabilità ;
2 evento diverso. In presenza del codice "2" la procedura non provvede ad operare l'incumulabilità .
In sede di abbinamento automatico delle rendite da infortunio erogate dall'Inail con le pensioni in essere sono stati impostati anche i seguenti codici:
0 per le rendite Inail abbinate con le pensioni di vecchiaia, di anzianità e con le pensioni di invalidità ante
3 per le rendite Inail abbinate con gli assegni ordinari di invalidità , con le pensioni di inabilità ed ai superstiti per le quali è necessario accertare la natura dell'evento.
I campi GP2BIN1, GP2BIN2 e GP2BIN3 possono contenere fino ad un massimo di cinque elementi, al fine di memorizzare le variazioni d'importo della rendita o del codice che identifica l'evento.
9.4. Memorizzazione dei dati nel data base delle pensioni
I dati relativi alle quote di pensione non cumulabili a norma dell'articolo 1, commi 41, 42 e 43, della legge n. 335 vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:
GP5KC10
GP6KC10 importo mensile della pensione al lordo delle quote non cumulabili;
GP5KC05
GP6KC05 importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili;
GP5HG01
GP6HG01 codice che identifica il motivo di non cumulabilità della quota:
74 articolo 1, comma 43, della
75 articolo 1, comma 41, della
76 articolo 1, comma 42, della
GP5HG02
GP6HG02 importo della quota non cumulabile relativo al codice contenuto nel campo GP5/6HG01.
10. Calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili
La
In particolare, per i lavoratori dipendenti viene accelerato il progressivo ampliamento da cinque a dieci anni del periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, mentre per i lavoratori autonomi viene progressivamente ampliato da dieci a quindici anni il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del reddito pensionabile.
10.1. Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
L'articolo 1, comma 17, della
10.1.1. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della
Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal
- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della
- del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane);
- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.
10.1.2. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della
Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal
- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della
- del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane);
- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto;
C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
10.1.3. Assicurati che non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono conseguentemente far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della
Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal
- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della
- del numero di settimane di contribuzione versata o accreditata fra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;
C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
10.2. Gestioni dei lavoratori autonomi
L'articolo 1, comma 18, della
10.2.1. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo.
Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal
- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della
- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione.
Per i lavoratori autonomi che liquidano la pensione sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, al fine di stabilire se al 31 dicembre 1995 abbiano o meno un'anzianità contributiva non inferiore a 18 anni, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente versata nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente.
10.2.2. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della
Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal
- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della
- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;
C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
10.2.3. Assicurati che non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992
Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che conseguentemente alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della
Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:
A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al
B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal
- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della
- del numero di settimane di contribuzione versate o accreditate fra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;
C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.
10.3. Pensioni di inabilità
A norma dell'articolo 1, comma 15, della
A tal fine occorre aggiungere al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, qualora l'assicurato abbia un'età minore.
Per le pensioni di inabilità i cui titolari possano far valere, al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, le maggiorazioni in parola continueranno ad essere determinate con il sistema retributivo.
11. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
La procedura di ricostituzione delle pensioni è stata aggiornata per consentire l'acquisizione dei dati necessari per la corresponsione o la revoca dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, previsto dall'articolo 5 della
La segnalazione dei dati necessari per l'attribuzione dell'assegno deve essere effettuata utilizzando il pannello VB1, secondo le istruzioni fornite con il citato messaggio 18137.
Devono pertanto essere assunti in carico nell'ambito delle procedure automatizzate gli assegni mensili per l'assistenza continuativa il cui pagamento è attualmente gestito dalle Sedi.
I dati di gestione dell'assegno di accompagnamento vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:
GP2BACC decorrenza dell'assegno di accompagnamento;
GP5KM21
GP6KM21 importo mensile dell'assegno di accompagnamento.
12. Ricostituzione delle pensioni in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale
La procedura di ricostituzione è stata aggiornata per consentire l'acquisizione degli estremi delle sentenze della Corte Costituzionale in applicazione delle quali viene ricostituita la pensione. Ciò, al fine di memorizzare nel data base pensioni le informazioni necessarie anche ai fini della rilevazione automatica delle pensioni riliquidate in applicazione di sentenze della Corte Costituzionale e determinarne i conseguenti oneri.
Per il momento, possono essere acquisiti solo i dati relativi alle pensioni da riliquidare in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993, nei casi di sentenze passate in giudicato.
Le modalità di segnalazione dei dati sono state illustrate con il citato messaggio 18137.
I dati relativi all'applicazione di sentenze della Corte Costituzionale vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:
GP2SEN1 codice relativo alla presenza di sentenza passata in giudicato:
0= no
1= si;
GP2SEN2 codice relativo alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dato luogo alla riliquidazione
1= sentenza 495;
GP2SEN3 data iniziale di attribuzione dei benefici della sentenza della Corte Costituzionale;
GP2SEN4 data finale di attribuzione dei benefici della sentenza della Corte Costituzionale.
13. Determinazione degli arretrati di pensione
Alla stregua di quanto operato per le procedure di prima liquidazione anche per la procedura di ricostituzione sono state apportate sostanziali modifiche ai criteri di calcolo dei conguagli a debito o a credito, al fine di consentire una migliore gestione da parte delle Sedi.
13.1. Codici per l'accantonamento delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro autonomo
Come anticipato al punto 7, ai fini dell'accantonamento delle quote di pensione non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo, è stato istituito il codice arretrati "4".
Si riepilogano di seguito i valori che possono essere acquisiti nel campo "90 CODICE ARRETRATI" del pannello PB1:
- 1: vengono resi disponibili tutti gli arretrati. Per il relativo importo viene emesso un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore risultante in archivio al momento della elaborazione della ricostituzione.
Il codice "1" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato, dalla decorrenza della variazione al momento della determinazione degli arretrati, non abbia prestato attività lavorativa;
- 3: vengono resi disponibili gli arretrati al netto delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia relativi al periodo dalla decorrenza della variazione alla fine del mese di calcolo degli arretrati. Vengono emessi un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore TRL contenente l'importo delle quote incumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia e un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore risultante in archivio al momento della ricostituzione contenente gli arretrati disponibili.
Il codice "3" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro dipendente, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della variazione ed il momento del calcolo della ricostituzione;
- 4: vengono resi disponibili gli arretrati al netto delle quote di pensione non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza della variazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di elaborazione della ricostituzione. Vengono emessi un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore TRL contenente l'importo delle quote incumulabili con il reddito e un modello P.1/r ott localizzato all'ufficio pagatore risultante in archivio al momento della ricostituzione contenente gli arretrati disponibili.
Il codice "4" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro autonomo, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della variazione ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello di liquidazione, e, nello stesso periodo, non abbia prestato attività di lavoro dipendente.
Ovviamente l'accantonamento viene effettuato per le sole pensioni per le quali vengono determinate le quote incumulabili.
Non è più possibile segnalare i codici arretrati "5" e "7".
Nel caso in cui sia stato utilizzato un codice arretrati "3" o "4", non può essere elaborata nello stesso anno di competenza una nuova ricostituzione con codice arretrati diverso rispettivamente da "3" o da "4".
13.2. Trattazione ai fini Irpef delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro autonomo
Le quote di pensione incumulabili con la retribuzione relative al periodo dalla decorrenza della variazione al mese finale di calcolo degli arretrati, o con il reddito da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza della variazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di elaborazione della ricostituzione, accantonate a seguito della segnalazione, rispettivamente, del codice "3", ovvero del codice "4", vengono stampate su mod. P.1 r/ott localizzato all'ufficio pagatore TRL. Su tali somme non vengono calcolate le ritenute Irpef ed S.S.N.
Ciò consente, nel caso in cui le quote debbano essere reincassate, di effettuare immediatamente le corrette contabilizzazioni, senza dover provvedere alla rettifica della certificazione fiscale ed allo storno delle ritenute erariali relative alle somme accantonate.
Nel caso in cui le somme accantonate debbano essere corrisposte al pensionato, in tutto o in parte, la Sede dovrà provvedere all'assoggettamento ad Irpef ed S.S.N., ed alla rettifica della certificazione fiscale, da effettuarsi segnalando i dati "in aggiunta" a mezzo della procedura di rettifica preventiva della certificazione fiscale, illustrata con
Nel caso in cui debbano essere corrisposte al pensionato le sole somme accantonate per trattamenti di famiglia, non si dovrà ovviamente procedere ad alcuna ritenuta Irpef né ad alcuna segnalazione di rettifica dell'imponibile fiscale.
I nuovi criteri di trattazione delle somme accantonate potranno comportare effettivi vantaggi nelle attività di gestione delle pensioni nel solo caso in cui i codici di accantonamento delle quote non cumulabili vengano utilizzati correttamente.
L'importo mensile di pensione al netto delle quote non cumulabili, relative ai mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati, viene registrato nel campo GP5HD03 al fine di successivi ricalcoli della certificazione fiscale nel corso dello stesso anno.
13.3. Trattazione ai fini Irpef dei conguagli a debito del pensionato
Nel caso in cui la ricostituzione determini un conguaglio a debito del pensionato, la procedura provvede all'assoggettamento a Irpef e al contributo S.S.N. e alla certificazione delle somme "corrisposte", anziché, come effettuato in precedenza, delle somme "dovute".
Nel caso di ricostituzione in diminuzione di pensioni ai superstiti intestate a più contitolari l'imponibile fiscale relativo a quanto effettivamente riscosso per i mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati viene certificato ai contitolari sulla base di quanto riscosso e della composizione familiare antecedente la ricostituzione.
L'importo mensile di pensione effettivamente corrisposto relativo ai mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati, viene registrato nel campo GP5HD03 al fine di successivi ricalcoli della certificazione fiscale nel corso dello stesso anno.
Si ricorda che, nei casi di ricostituzione in diminuzione della pensione, è necessario procedere alle comunicazioni agli interessati secondo le istruzioni impartite con messaggio n. 15574 del 14 marzo 1996 (allegato 20).
13.4. Recuperi da effettuare sugli arretrati
I campi "ACCONTI" e "TRATTENUTE" del pannello PB1, sono stati sostituiti dai nuovi campi "TRATT. DEDUCIBILI IRPEF" e "TRATT. NON DEDUC.IRPEF", che consentono di segnalare con registrazioni distinte gli importi dei recuperi da operare sugli arretrati, a secondo che siano o meno da dedurre dall'imponibile Irpef.
La procedura di ricostituzione provvede a determinare l'imponibile e ad assoggettare ad Irpef e al contributo S.S.N. gli arretrati al netto dell'importo segnalato nel campo "TRATT. DEDUCIBILI IRPEF" e al lordo dell'importo segnalato nel campo "TRATT. NON DEDUC. IRPEF".
Per quanto attiene alla determinazione del regime tributario dei recuperi si rinvia alla
Si rammenta che devono essere dedotte dall'imponibile solo le somme da recuperare che sono state a suo tempo assoggettate a Irpef e certificate fiscalmente, con esclusione, pertanto, delle somme non assoggettate a ritenuta (quali gli acconti, i trattamenti di famiglia, i trattamenti di mobilità, ecc.) ovvero delle somme assoggettate a ritenuta per le quali le Sedi hanno già effettuato una rettifica e quindi non sono state certificate.
L'adozione dei nuovi criteri consente, anche in questo caso, l'esatta determinazione dei dati fiscali senza che si renda necessario provvedere a successive rettifiche.
Per il momento non possono essere acquisite "TRATT. DEDUCIBILI IRPEF" in presenza di "CODICE ARRETRATI" uguale a 3 o 4.
13.5. Variazione della periodicità di pagamento delle pensioni
Qualora la variazione dell'importo della pensione comporti la modifica della periodicità di pagamento della pensione da semestrale a bimestrale, gli arretrati vengono determinati fino alla fine del semestre per il quale era stato già disposto il pagamento.
Pertanto se la variazione è elaborata nel primo semestre dell'anno, per il periodo successivo la pensione viene posta in pagamento con periodicità bimestrale e nel campo GP1AF10 è riportato il numero della rata dalla quale è stata operata la variazione. Qualora la variazione della pensione venga elaborata nel secondo semestre, la variazione di periodicità di pagamento da semestrale a bimestrale opera dall'anno successivo.
Qualora la ricostituzione comporti la diminuzione dell'importo della pensione, la variazione della periodicità di pagamento, da bimestrale a semestrale, opera sempre dall'anno successivo.
13.6. Conguagli di importo esiguo
Qualora i conguagli derivanti dalla ricostituzione a debito o a credito siano di importo inferiore a lire 20.000, sia per pensione che per ritenute Irpef e per contributo S.S.N., la procedura di ricostituzione non predispone né i documenti di pagamento né i dati per il passaggio alla procedura recupero crediti.
La procedura di ricostituzione registra i conguagli in parola nel data base delle pensioni al fine di provvedere alla loro sistemazione in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno successivo.
I dati relativi ai conguagli di importo esiguo vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:
GP2CSSN conguaglio per contributo S.S.N.;
GP2CTAS conguaglio per ritenute Irpef;
GP2CPEN conguaglio per pensione.
14. Istruzioni per la segnalazione dei dati
Con messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996 (allegato 19) sono state fornite le istruzioni per la segnalazione dei dati con i nuovi pannelli della procedura di ricostituzione.
I nuovi pannelli PB1,VBA, VB1,VCA,VS1 e RED sono riportati rispettivamente negli allegati 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
15. Trasformazione delle pensioni liquidate in via provvisoria
Per le pensioni liquidate in via provvisoria con la procedura LP1 è in corso di realizzazione una modifica delle procedure per permettere la trasformazione delle stesse in pensioni definitive e la segnalazione gli eventuali dati di integrazione e rettifica.
16. Codici errore
Si riepilogano di seguito i nuovi codici errore utilizzati dalla procedura di ricostituzione nella fase di calcolo:
- 391 pensione ai superstiti per la quale non sono stati segnalati i dati reddituali per l'applicazione dell'articolo 1, comma 41, della
- 392 assegno di invalidità per il quale non sono stati segnalati i dati reddituali per l'applicazione dell'articolo 1, comma 42, della
- 393 il codice pagamento arretrati manca ovvero è errato;
- 394 l'importo delle trattenute deducibili ovvero non deducibili è errato;
- 395 incompatibilità fra il codice pagamento arretrati e la segnalazione di trattenute deducibili dall'Irpef;
- 396 pensione ai superstiti con contitolari che cessano dal diritto nel corso dell'anno e per la quale sono state segnalate trattenute deducibili dall'Irpef.
In tale caso infatti la procedura non può gestire in via automatica la rettifica degli imponibili in quanto non si rende possibile stabilire a quale contitolare deve essere ridotto l'imponibile;
- 397 errore tecnico. Contattare la Direzione centrale per le pensioni;
- 398 decorrenza dell'assegno di accompagnamento anteriore alla decorrenza della pensione;
- 399 presenza di oltre cinque elementi di rendita infortuni;
- 400 codice arretrati diverso da quello segnalato con una precedente ricostituzione elaborata nell'anno;
- 489 pensione a pagamento scisso, pensione con una sola quota localizzata ad ufficio pagatore Z01, Z02, Z03 e con memorizzati dati di sostituzione Stato o rivalsa;
- 493 pensione di nuova liquidazione per la quale non è stata ancora estratta la prima rata (GP1AZ50 = 0).
17. Acquisizione dei dati, calcolo e stampa degli elaborati
I programmi per la conversione degli archivi e per l'acquisizione dei dati sono stati resi disponibili con messaggio n. 17105 del 22 marzo 1996 (allegato 18).
Per quanto riguarda il rilascio della funzione di calcolo e per la stampa degli elaborati, si fa riserva di successive comunicazioni.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
Limiti di reddito personale per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della
1 - Pensioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti |
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Anno |
Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo |
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero |
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione |
|
1983 |
Oltre L. 7.177.300 |
Fino a L. 3.364.300 |
Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300 |
|
1984 |
Oltre L. 8.325.200 |
Fino a L. 4.006.900 |
Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200 |
|
1985 |
Oltre L. 8.988.200 |
Fino a L. 4.253.950 |
Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200 |
|
1986 |
Oltre L. 9.776.000 |
Fino a L. 4.776.700 |
Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000 |
|
1987 |
Oltre L.10.332.400 |
Fino a L. 5.041.250 |
Da L. 5.041.251 a L.10.332.400 |
|
1988 |
Oltre L.10.877.100 |
Fino a L. 5.307.000 |
Da L. 5.307.001 a L.10.877.100 |
|
1989 |
Oltre L.11.759.800 |
Fino a L. 5.680.100 |
Da L. 5.680.101 a L.11.759.800 |
|
1990 |
Oltre L.12.597.000 |
Fino a L. 6.085.650 |
Da L. 6.085.651 a L.12.597.000 |
|
1991 |
Oltre L.13.508.300 |
Fino a L. 6.496.150 |
Da L. 6.496.151 a L.13.508.300 |
|
1992 |
Oltre L.14.640.600 |
Fino a L. 7.188.450 |
Da L. 7.188.451 a L.14.640.600 |
|
1993 |
Oltre L.15.021.500 |
Fino a L. 7.407.550 |
Da L. 7.407.551 a L.15.021.500 |
|
1994 |
Oltre L.15.661.100 |
Fino a L. 7.758.250 |
Da L. 7.758.251 a L.15.661.100 |
|
1995 |
Oltre L.16.287.700 |
Fino a L. 8.143.850 |
Da L. 8.143.851 a L.16.287.700 |
|
1996 |
Oltre L.17.135.300 |
Fino a L. 8.567.650 |
Da L. 8.567.651 a L.17.135.300 |
|
|
||||
2 - Pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi |
||||
2.1 - Pensioni di vecchiaia, di anzianità , di inabilità , pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità erogate ad invalidi che hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia |
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|
|
|
|
Anno |
Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo |
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero |
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione |
|
1983 |
Oltre L. 7.177.300 |
Fino a L. 3.983.100 |
Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 |
|
1984 |
Oltre L. 8.325.200 |
Fino a L. 4.713.450 |
Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200 |
|
1985 |
Oltre L. 8.988.200 |
Fino a L. 5.071.600 |
Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 |
|
1986 |
Oltre L. 9.776.000 |
Fino a L. 5.390.800 |
Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 |
|
1987 |
Oltre L.10.332.400 |
Fino a L. 5.709.600 |
Da L. 5.709.601 a L.10.332.400 |
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2.2 - Pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia |
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|
|
Anno |
Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo |
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero |
Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione |
|
1983 |
Oltre L. 7.177.300 |
Fino a L. 4.322.750 |
Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300 |
|
1984 |
Oltre L. 8.325.200 |
Fino a L. 5.097.750 |
Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200 |
|
1985 |
Oltre L. 8.988.200 |
Fino a L. 5.487.950 |
Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200 |
|
1986 |
Oltre L. 9.776.000 |
Fino a L. 6.094.550 |
Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000 |
|
1987 |
Oltre L.10.332.400 |
Fino a L. 6.451.750 |
Da L. 6.451.751 a L.10.332.400 |
|
|
||||
Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. |
Limiti di reddito coniugale per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza successiva all'anno 1993, a norma dell'articolo 6 della
A - Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 |
||||
|
||||
Anno |
Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo |
Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero |
Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione |
|
1994 |
Oltre L. 39.152.750 |
Fino a L. 31.249.900 |
Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750 |
|
1995 |
Oltre L. 40.719.250 |
Fino a L. 32.575.400 |
Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250 |
|
1996 |
Oltre L. 42.838.250 |
Fino a L. 34.270.600 |
Da L. 34.270.601 a L. 42.838.250 |
|
|
||||
B - Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 |
||||
|
||||
Anno |
Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo |
Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero |
Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione |
|
1995 |
Oltre L. 32.575.400 |
Fino a L. 24.431.550 |
Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400 |
|
1996 |
Oltre L. 34.270.600 |
Fino a L. 25.702.950 |
Da L. 25.702.951 a L. 34.270.600 |
|
|
||||
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 nei confronti di soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il trattamento minimo medesimo (articolo 4 del |
||||
|
||||
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 nei confronti di soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il trattamento minimo medesimo (articolo 2, comma 14, della |
Allegato 2
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
(
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione
Pensionati ultrasessantacinquenni
Anno |
Pensionato solo (A) |
Pensionato coniugato (B) |
Importo mensile maggiorazione spettante (vedi note) |
|||
|
|
|
80.000 |
|||
1995 |
9.183.850 |
13.824.850 |
+ (A - (RP + P)) : 13 |
|||
|
|
|
+ (B - (RF + RP + P)) : 13 |
|||
|
|
|
80.000 |
|||
1996 |
9.607.650 |
14.489.800 |
+(A - (RP + P)) : 13 |
|||
|
|
|
+ (B - (RF + RP + P)) : 13 |
|||
|
||||||
NOTE |
||||||
(1) La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. |
||||||
(2) < RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. |
||||||
(3) < RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. |
||||||
(4) < P > = Importo della pensione spettante nell'anno. |
||||||
(5) Lire 9.183.850 = somma del trattamento minimo annuo 1995, pari a lire 8.143.850, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità , pari a lire 1.040.000. |
||||||
|
Lire 13.824.850 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1995 della pensione sociale, pari a lire 4.641.000. |
|||||
|
Lire 9.607.650 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.567.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità , pari a lire 1.040.000. |
|||||
|
Lire 14.489.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.882.150. |
Allegato 3
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
(
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione
Pensionati ultrasessantenni
Anno |
Pensionato solo (A) |
Pensionato coniugato (B) |
Importo mensile maggiorazione spettante (vedi note) |
|||
|
|
|
30.000 |
|||
1995 |
8.533.850 |
8.957.650 |
+(A - (RP + P) : 13 |
|||
|
|
|
+(B - (RF + RP + P) : 13 |
|||
|
|
|
30.000 |
|||
1996 |
13.174.850 |
13.839.800 |
+ (A - (RP + P)) : 13 |
|||
|
|
|
+ (B - (RF + RP + P)) : 13 |
|||
|
||||||
NOTE |
||||||
(1) La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. |
||||||
(2) < RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. |
||||||
(3) < RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. |
||||||
(4) < P > = Importo della pensione spettante nell'anno. |
||||||
(5) Lire 8.533.850 = somma del trattamento minimo annuo 1995, pari a lire 8.143.850, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 390.000. |
||||||
|
Lire 13.174.850 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1995 della pensione sociale, pari a lire 4.641.000. |
|||||
|
Lire 8.957.650 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.567.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità , pari a lire 390.000. |
|||||
|
Lire 13.839.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.882.150. |
Allegato 4
Limiti di reddito annuo per l'integrazione degli assegni d'invalidità a norma dell'articolo 1 della
A) Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità |
|||
|
|
|
|
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
|
1984 |
Oltre lire 5.170.500 |
Oltre lire 7.755.750 |
|
1985 |
Oltre lire 5.607.200 |
Oltre lire 8.410.800 |
|
1986 |
Oltre lire 5.898.200 |
Oltre lire 8.847.300 |
|
1987 |
Oltre lire 6.217.400 |
Oltre lire 9.326.100 |
|
1988 |
Oltre lire 6.545.300 |
Oltre lire 9.817.950 |
|
1989 |
Oltre lire 6.956.400 |
Oltre lire 10.434.600 |
|
1990 |
Oltre lire 7.450.200 |
Oltre lire 11.175.300 |
|
1991 |
Oltre lire 8.022.700 |
Oltre lire 12.034.050 |
|
1992 |
Oltre lire 8.492.400 |
Oltre lire 12.738.600 |
|
1993 |
Oltre lire 8.677.200 |
Oltre lire 13.015.800 |
|
1994 |
Oltre lire 9.007.000 |
Oltre lire 13.510.500 |
|
1995 |
Oltre lire 9.282.000 |
Oltre lire 13.923.000 |
|
1996 |
Oltre lire 9.764.300 |
Oltre lire 14.646.450 |
|
|
|
|
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B) Limiti di reddito annuo non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni di invalidità, qualunque sia l'importo a calcolo |
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1. Assegni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti |
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|
|
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
|
1984 |
Fino a lire 852.200 |
Fino a lire 3.437.450 |
|
1985 |
Fino a lire 872.950 |
Fino a lire 3.676.550 |
|
1986 |
Fino a lire 898.900 |
Fino a lire 3.848.000 |
|
1987 |
Fino a lire 926.250 |
Fino a lire 4.034.950 |
|
1988 |
Fino a lire 975.200 |
Fino a lire 4.247.850 |
|
1989 |
Fino a lire 876.700 |
Fino a lire 4.354.900 |
|
1990 |
Fino a lire 938.850 |
Fino a lire 4.663.950 |
|
1991 |
Fino a lire 1.010.550 |
Fino a lire 5.021.900 |
|
1992 |
Fino a lire 1.040.250 |
Fino a lire 5.286.450 |
|
1993 |
Fino a lire 1.063.250 |
Fino a lire 5.401.850 |
|
1994 |
Fino a lire 1.104.150 |
Fino a lire 5.607.650 |
|
1995 |
Fino a lire 1.138.150 |
Fino a lire 5.779.150 |
|
1996 |
Fino a lire 1.196.650 |
Fino a lire 6.078.800 |
|
|
|||
2. Assegni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi |
|||
|
|||
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
|
1984 |
Fino a lire 1.943.050 |
Fino a lire 4.528.300 |
|
1985 |
Fino a lire 2.106.950 |
Fino a lire 4.910.550 |
|
1986 |
Fino a lire 2.216.750 |
Fino a lire 5.165.850 |
|
1987 |
Fino a lire 2.336.750 |
Fino a lire 5.445.450 |
|
|
|||
Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per gli assegni dei lavoratori dipendenti. |
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I limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità corrispondono alla differenza tra i limiti di reddito che escludono l'integrazione e l'ammontare annuo del trattamento minimo. |
Allegato 5
Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1996 ai sensi del
Fasce di retribuzione e di reddito |
Aliquote di rendimento per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992 |
Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità C.T.R. |
||||||
Importo annuo |
Importo settimanale |
% annua con 40 anni di anzianità C.T.R. |
% mensile per ogni settimana di anzianità C.T.R. |
Importo annuo |
Importo mensile |
|||
Fino a L. 60.687.000 |
1.167.058 |
80 |
0,00153846 |
48.549.566 |
3.734.582 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Oltre L. 60.687.000 |
1.167.058 |
|
|
|
|
|||
Fino a L. 80.713.710 |
1.552.187 |
|
|
|
|
|||
Fascia L. 20.026.710 |
385.129 |
60 |
0,0011538 |
12.015.549 |
924.273 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Oltre L. 80.713.710 |
1.552.187 |
|
|
|
|
|||
Fino a L. 100.740.420 |
1.937.316 |
|
|
|
|
|||
Fascia L. 20.026.710 |
385.129 |
50 |
0,000961538 |
10.013.354 |
770.258 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Oltre L. 100.740.420 |
1.937.316 |
40 |
0,00076923 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||
Fasce di retribuzione e di reddito |
Aliquote di rendimento per le anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 |
Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità C.T.R. |
||||||
Importo annuo |
Importo settimanale |
% annua con 40 anni di anzianità C.T.R. |
% mensile per ogni settimana di anzianità C.T.R. |
Importo annuo |
Importo mensile |
|||
Fino a L. 60.687.000 |
1.167.058 |
80 |
0,00153846 |
48.549.566 |
3.734.582 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Oltre L. 60.687.000 |
1.167.058 |
|
|
|
|
|||
Fino a L. 80.713.710 |
1.552.187 |
|
|
|
|
|||
Fascia L. 20.026.710 |
385.129 |
64 |
0,001230769 |
12.817.090 |
985.930 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Oltre L. 80.713.710 |
1.552.187 |
|
|
|
|
|||
Fino a L. 100.740.420 |
1.937.316 |
|
|
|
|
|||
Fascia L. 20.026.710 |
385.129 |
54 |
0,001038461 |
10.814.427 |
831.879 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Oltre L. 100.740.420 |
1.937.316 |
|
|
|
|
|||
Fino a L. 115.305.300 |
2.217.410 |
|
|
|
|
|||
Fascia L. 14.564.880 |
280.094 |
44 |
0,000846153 |
6.408.545 |
492.965 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Oltre L. 115.305.300 |
2.217.410 |
36 |
0,000692307 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Allegato 6
Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche
(articolo 7, comma 1, della
Periodo |
Importo mensile del trattamento minimo di pensione |
Percentuale di ragguaglio della retribuzione |
Minimale retributivo settimanale |
Minimale retributivo annuo |
01.01.84 |
|
|
|
|
31.12.84 |
320.200 |
30 |
96.060 |
4.995.120 |
01.01.85 |
|
|
|
|
31.12.85 |
345.700 |
30 |
103.710 |
5.392.920 |
01.01.86 |
|
|
|
|
31.12.86 |
376.000 |
30 |
112.800 |
5.865.600 |
01.01.87 |
|
|
|
|
31.12.87 |
397.400 |
30 |
119.220 |
6.199.440 |
01.01.88 |
|
|
|
|
31.12.88 |
418.350 |
30 |
125.505 |
6.526.260 |
01.01.89 |
|
|
|
|
31.12.89 |
452.300 |
40 |
180.920 |
9.407.840 |
01.01.90 |
|
|
|
|
31.12.90 |
484.500 |
40 |
193.800 |
10.077.600 |
01.01.91 |
|
|
|
|
31.12.91 |
519.550 |
40 |
207.820 |
10.806.640 |
01.01.92 |
|
|
|
|
31.12.92 |
563.100 |
40 |
225.240 |
11.712.480 |
01.01.93 |
|
|
|
|
31.12.93 |
577.750 |
40 |
231.100 |
12.017.200 |
01.01.94 |
|
|
|
|
31.12.94 |
602.350 |
40 |
240.940 |
12.528.880 |
01.01.95 |
|
|
|
|
31.12.95 |
626.450 |
40 |
250.580 |
13.030.160 |
01.01.96 |
|
|
|
|
31.12.96 |
660.300 |
40 |
264.120 |
13.734.240 |
Allegato 7
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio pagatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del
6-bis. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole.
Allegato 8
TABELLA F
(articolo 1, comma 41, della
Tabella relativa ai cumuli fra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario
Ammontare dei redditi |
Percentuali di riduzione |
|||
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio |
25 per cento del trattamento di reversibilità |
|||
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio |
40 per cento del trattamento di reversibilità |
|||
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio |
50 per cento del trattamento di reversibilità |
|||
|
||||
Anno |
Ammontare dei redditi |
Percentuali di riduzione |
||
1995 |
fino a lire 24.431.550 |
nessuna |
||
|
da lire 24.431.551 a lire 32.575.400 |
25 per cento |
||
|
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 |
40 per cento |
||
|
da lire 40.719.251 in poi |
50 per cento |
||
|
|
|
||
1996 |
fino a lire 25.751.700I |
nessuna |
||
|
da lire 25.751.701 a lire 34.335.600 |
25 per cento |
||
|
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 |
40 per cento |
||
|
da lire 42.919.501 in poi |
50 per cento |
Allegato 9
Mod. RED 335/REV |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Comunicazione dei redditi |
||||||||||||||||||
(contrassegnare le caselle che interessano e indicare i dati richiesti) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Il sottoscritto |
|
, nato il |
|
|||||||||||||||
codice fiscale |
|
|
||||||||||||||||
titolare della pensione I.N.P.S. ai superstiti n. |
|
categoria |
|
|||||||||||||||
dichiara sotto la propria responsabilità che per l'anno |
|
|
||||||||||||||||
- NON POSSIEDE redditi assoggettabili all'Irpef |
||||||||||||||||||
|
(non vanno computati nei redditi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché la pensione per la quale viene resa questa dichiarazione) |
|||||||||||||||||
- POSSIEDE i seguenti redditi assoggettabili all'Irpef: |
||||||||||||||||||
|
- Redditi da altre pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o di invalidità, escluse le prestazioni assistenziali, le |
|
|
|||||||||||||||
|
pensioni di guerra e le rendite Inail |
Lire |
|
|||||||||||||||
|
- Redditi da altre pensioni ai superstiti diverse da quella per la |
|
|
|||||||||||||||
|
quale viene resa questa dichiarazione |
Lire |
|
|||||||||||||||
|
- Redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo o |
|
|
|||||||||||||||
|
professionale o di impresa |
Lire |
|
|||||||||||||||
|
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata |
Lire |
|
|||||||||||||||
|
- Altri redditi assoggettabili all'Irpef, esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e relative |
|
|
|||||||||||||||
|
anticipazioni |
Lire |
|
|||||||||||||||
|
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata |
Lire |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati indicati nel modulo sono completi e veritieri. |
||||||||||||||||||
Il sottoscritto si impegna a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modulo. |
||||||||||||||||||
Il sottoscritto è consapevole che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'I.N.P.S., comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Data |
|
Firma |
|
Allegato 10
Tabella G
(articolo 1, comma 42, della
Tabella relativa ai cumuli fra assegno di invalidità e redditi da lavoro
Redditi |
Percentuali di riduzione |
||||
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio |
25 per cento dell'importo dell'assegno |
||||
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio |
50 per cento dell'importo dell'assegno |
||||
|
|||||
Anno |
Ammontare dei redditi |
Percentuali di riduzione |
|||
1995 |
fino a lire 32.575.400 |
nessuna |
|||
|
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 |
25 per cento |
|||
|
da lire 40.719.251 in poi |
50 per cento |
|||
|
fino a lire 34.335.600 |
nessuna |
|||
1996 |
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 |
25 per cento |
|||
|
da lire 42.919.501 in poi |
50 per cento |
|||
|
|||||
Trattamento minimo annuo 1995 = lire 8.143.850 |
|||||
Trattamento minimo annuo 1996 (consuntivo) = 8.583.900 |
Allegato 11
Mod. RED 335/INV |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Comunicazione dei redditi |
|||||||||||||||||
(contrassegnare le caselle che interessano e indicare i dati richiesti) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Il sottoscritto |
|
, nato il |
|
||||||||||||||
stato civile |
|
codice fiscale |
|
||||||||||||||
e il coniuge Sig. |
|
|
|||||||||||||||
codice fiscale del coniuge |
|
|
|||||||||||||||
dichiarano sotto la propria responsabilità che per l'anno |
|
|
|||||||||||||||
- Il sottoscritto NON POSSIEDE redditi assoggettabili all'Irpef, oltre all'assegno di invalidità per il quale viene resa questa dichiarazione (non vanno computati nei redditi il reddito della casa di abitazione) |
|||||||||||||||||
- Il coniuge del sottoscritto NON POSSIEDE redditi assoggettabili all'Irpef (non va computato nei redditi il reddito della casa di abitazione) |
|||||||||||||||||
- Il sottoscritto e/o il coniuge POSSIEDONO i seguenti redditi assoggettabili all'Irpef: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
Pensionato |
|
Coniuge |
|||||||||||||
- Redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o |
|
|
|
|
|||||||||||||
professionale o d'impresa |
Lire |
|
|
|
|||||||||||||
- Trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni |
Lire |
|
|
|
|||||||||||||
- Competenze arretrate soggette tassazione separata |
Lire |
|
|
|
|||||||||||||
- Redditi da pensioni diverse dall'assegno per il quale viene resa questa dichiarazione, escluse le prestazioni assistenziali, le |
|
|
|
|
|||||||||||||
pensioni assistenziali e le rendite Inail |
Lire |
|
|
|
|||||||||||||
- Altri redditi assoggettabili all'Irpef, escluso il reddito della |
|
|
|
|
|||||||||||||
casa di abitazione |
Lire |
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che i dati indicati nel modulo sono completi e veritieri. |
|||||||||||||||||
I sottoscritti si impegnano a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modulo. |
|||||||||||||||||
I sottoscritti sono consapevoli che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'I.N.P.S., comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Data |
|
Firma del pensionato |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
Firma del coniuge |
|
Allegati 12-18
Allegato 19
Messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996
Direzione centrale per le pensioni
Direzione centrale per la tecnologia informatica
|
Ai Direttori delle sedi |
|
Ai Direttori dei centri operativi |
|
Ai Dirigenti i reparto pensioni |
e, p. c.: |
Ai Direttori delle sedi regionali |
Oggetto: Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996.
Con messaggio n. 17105 del 22 marzo 1996 sono stati messi a disposizione delle Sedi i programmi per la conversione dell'archivio 25 delle ricostituzioni delle pensioni. Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la segnalazione dei dati con i nuovi pannelli della procedura di ricostituzione.
Con circolare a parte vengono illustrate le modifiche apportate alla procedura di ricostituzione delle pensioni per consentire l'applicazione delle disposizioni dettate dalla
1. Istruzioni per la segnalazione dei dati
1.1. Pannello pb1
Si riepilogano le variazioni apportate al pannello PB1:
Campo 30 "CODICE UFFICIO PAGATORE": |
può essere acquisito un qualsiasi codice di ufficio pagatore. La variazione sarà operante dalla prima rata che sarà estratta successivamente all'elaborazione della ricostituzione |
Campo 90 "CODICE ARRETRATI": |
possono essere acquisiti solo i codici 1, 3 o 4. Non sono più ammessi i codici 5 e 7 |
Campo 95 "TRATT. DEDUC. IRPEF": |
devono essere segnalate le trattenute da operare sugli arretrati, deducibili dall'Irpef |
Campo 97 "TRATT. NON DEDUC. IRPEF": |
devono essere segnalate le trattenute da operare sugli arretrati, non deducibili dall'Irpef |
Campo 98 "DECORRENZA CALCOLO ARRETRATI": |
deve essere segnalata la data dalla quale deve essere effettuato il calcolo degli arretrati |
|
Nel caso in cui non venga segnalata alcuna data, le procedure determinano i conguagli a partire dal 1° gennaio 1986 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva |
1.2. Pannello VBA
Si riepilogano le variazioni apportate al pannello VBA:
Campo 80 "DETRAZIONI DI IMPOSTA": |
può essere segnalata la variazione dei codici detrazione d'imposta. I sottocampi del campo 80 hanno lo stesso significato previsto nella procedura di prima liquidazione e vengono gestiti dalla procedura di ricostituzione determinando il conguaglio delle detrazioni a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso o dalla decorrenza della pensione, la pensione, se successiva. Nel caso di pensioni abbinate fiscalmente la procedura non determina i conguagli di imposta conseguenti alla variazione dei codici segnalati; i nuovi codici di detrazione d'imposta vengono registrati nei campi GP3CL01 e GP3CL02 del data base centrale delle pensioni e vengono utilizzati, allo stesso modo dei codici acquisiti con la procedura SIMA, programma 3520, al momento del rinnovo per l'anno successivo per la determinazione dei dati del modello 201 a consuntivo; gli eventuali conguagli a debito o a credito vengono effettuati con la prima rata di pensione del nuovo anno |
Campo 81 "ATTIVITÀ ECONOMICA": |
possono essere segnalate variazioni del codice relativo all'attività economica; possono essere segnalate variazioni del codice relativo alla professione individuale. Nel caso in cui venga acquisito un valore nel campo 81, deve obbligatoriamente essere compilato anche il campo 82, e viceversa. |
1.3 - Pannello VB1
Trattasi di un nuovo pannello, suddiviso in tre sezioni.
1.3.1. Sentenze della Corte Costituzionale
Campo "NUMERO SENTENZA": |
deve essere segnalato il numero della sentenza di merito che condanna l'Istituto all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale |
Campo "ANNO": |
deve essere segnalato l'anno di emanazione della sentenza di merito |
Campo "CODICE": |
deve essere segnalato il codice che individua la sentenza della Corte Costituzionale in applicazione della quale viene ricostituita la pensione. Per il momento, è possibile acquisire solo il codice "1" per il ricalcolo della pensione in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 |
Campo "DECORRENZA DAL": |
per il momento, non deve essere segnalata alcuna data |
Campo "DECORRENZA AL": |
per il momento, non deve essere segnalata alcuna data |
1.3.2. Rendita Inail
Campo "DECORR.": |
deve essere acquisita la decorrenza della rendita vitalizia |
Campo "IMPORTO": |
deve essere acquisito l'importo mensile della rendita relativo alla decorrenza della registrazione |
Campo "STESSO EVENTO": |
deve essere acquisito il valore "SI" nel caso in cui la rendita derivi dallo stesso evento che è risultato determinante per la liquidazione dell'assegno di invalidità , della pensione di inabilità, ovvero della pensione ai superstiti; deve essere acquisito il valore "NO" nel caso in cui la rendita derivi da evento diverso. |
1.3.3. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
La nuova procedura di ricostituzione consente la segnalazione dei dati per la attribuzione dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, anche per le situazioni già in essere, per le quali era previsto il pagamento manuale.
Campo "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO": |
deve essere acquisito il valore "SI", per l'attribuzione dell'assegno; il valore "C" per la revoca dell'assegno già in pagamento; |
Campo "DECORRENZA": |
deve essere acquisita la decorrenza dell'assegno. Tale data non può essere anteriore alla decorrenza originaria della pensione. |
1.4. Pannello VCA
Nel pannello VCA è stata modificata la parte relativa alla segnalazione dei dati per il calcolo della pensione contributiva.
Campo "IVS/CONTRIBUTI": |
sostituisce il campo "IVS". Il campo sarà utilizzato anche per la segnalazione dell'ammontare dei contributi utili per la liquidazione della quota di pensione con il sistema contributivo introdotto dalla |
Campo "BASE/MONTANTE": |
sostituisce il campo "base". Il campo sarà utilizzato anche per la segnalazione del montante contributivo utile per la liquidazione della quota di pensione con il sistema contributivo introdotto dalla |
|
Per il momento, non possono essere acquisite variazioni per decorrenze successive a dicembre 1995. |
1.5. Pannello VS1
Si riepilogano le variazioni apportate al pannello VS1.
Campo "RMS Sentenza n. |
sostituisce il campo "RMS sentenza 72/90/IVS". |
72/90/IVS/Montante": |
Il campo sarà utilizzato anche per la segnalazione |
|
del montante contributivo utile per la liquidazione della quota di supplemento con il sistema contributivo introdotto dalla |
Campo "RMS art. 2 DPCM/Contributi": |
sostituisce il campo "RMS art. 2 DPCM". Il campo sarà utilizzato anche per la segnalazione dell'ammontare dei contributi utili per la liquidazione della quota di pensione con il sistema contributivo introdotto dalla |
1.6. Pannello DB1
Nel pannello DB1 è stata inserita un'ulteriore riga per consentire l'acquisizione fino ad un massimo di 5 variazioni dei dati relativi alle altre pensioni.
1.7 - Pannello RED
Il pannello RED è stato ristrutturato per consentire la segnalazione, oltre che dei dati reddituali per l'integrazione al minimo, anche dei dati necessari per l'applicazione della disciplina di incumulabilità prevista dalla
Campo "ANNO": |
deve essere acquisito l'anno di riferimento del reddito |
Campo "STATO CIVILE": |
deve essere acquisito lo stato civile del pensionato, relativo all'anno di riferimento del reddito |
Campo "REDDITO DEL PENSIONATO COMPLESSIVO": |
deve essere acquisito il reddito complessivo annuo del pensionato utile per l'integrazione al minimo della pensione ai sensi dell'articolo 6 della |
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Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1993 non devono essere indicati nel reddito complessivo le competenze assoggettate a tassazione separata in quanto non vanno computate ai fini dell'integrazione al minimo. Le competenze arretrate devono peraltro essere indicate nel reddito complessivo per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 e per gli assegni di invalidità con qualsiasi decorrenza in quanto sono computabili sia ai fini dell'integrazione al minimo a norma dell'art. 6 della |
Campo "REDDITO DEL PENSIONATO ALTRI": |
per gli assegni di invalidità, deve essere acquisito il reddito annuo da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, del titolare, utile per la determinazione della quota di pensione non cumulabile con i redditi a norma dell'articolo 1, comma 42, della |
Campo "REDDITO DEL CONIUGE": |
deve essere acquisito il reddito complessivo annuo del coniuge del pensionato, utile per l'integrazione al minimo della pensione ai sensi dell'articolo 6 della |
Campo "CODICI": |
devono essere indicati i codici della tipologia dei redditi del pensionato: |
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- 1: reddito da lavoro dipendente; |
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- 2: reddito da lavoro autonomo; |
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- 3: reddito d'impresa; |
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- 4: altri redditi. |
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Non è più prevista la segnalazione dei codici identificativi della tipologia dei redditi del coniuge del pensionato. Il campo "codici" deve continuare inoltre ad essere utilizzato per l'indicazione dei dati utili per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993, secondo le modalità illustrate con messaggio n. 15446 del 6 luglio 1995. |
1.8. Pannelli RTF, VF1, e RMS
La segnalazione dei dati a mezzo dei pannelli RTF, VF1 e RMS deve continuare ad essere effettuata con le modalità in atto, non essendo stata apportata alcuna variazione ai relativi tracciati.
Il Direttore centrale
per le pensioni
Corvino
Il Direttore centrale
per la tecnologia informatica
Capodicasa
Allegato 20
Messaggio n. 15574 del 14 marzo 1996
Direzione centrale sistema qualità
Direzione centrale pensioni
Direzione centrale prestazioni temporanee
Direzione centrale tecnologia informatica
Ai dirigenti centrali e periferici
Oggetto: Comunicazione agli interessati in caso di provvedimenti di riduzione delle prestazioni in pagamento.
Un momento ricorrente di crisi nei rapporti tra l'Istituto e i propri utenti si verifica in occasione delle operazioni di revisione in diminuzione dell'importo delle prestazioni in pagamento, sia che si tratti di pensioni che di prestazioni temporanee, conseguenti ad informazioni acquisite dall'Istituto ovvero a notizie fornite dallo stesso interessato.
Attesa la delicatezza delle suddette operazioni e l'inevitabile impatto sugli utenti, si rende necessario individuare modalità di gestione degli adempimenti da effettuare più consone a criteri di trasparenza e di attenzione ai cittadini interessati.
La variazione in diminuzione dovrà essere sempre preceduta da una comunicazione con la quale si rende noto al titolare della prestazione il nuovo importo in pagamento, la motivazione che ha dato luogo alla variazione in diminuzione e la riserva di notificare l'ammontare dell'eventuale indebito prodottosi; ciò al fine di consentire all'interessato di venire a conoscenza tempestivamente, comunque prima della riscossione, dei motivi della riduzione.
L'operazione deve essere sempre condotta dalla struttura periferica in modo da consentire di gestire correttamente il rapporto con il pensionato o lavoratore sulla base delle osservazione eventualmente dallo stesso formulate.
Nella successiva fase di recupero delle somme indebite, sarà scrupolosamente verificata la assenza di anomalie o disguidi che possano averle determinate e, comunque, sarà data puntuale applicazione alle disposizioni che prevedono la possibilità di accordare un'ampia rateizzazione e l'applicazione di interessi solo in caso di dolo da parte dell'interessato.
Relativamente agli aspetti più rilevanti del fenomeno, concernenti la revisione in diminuzione dell'importo delle pensioni, le Sedi avranno cura di gestire le operazioni di spedizione degli elaborati conseguenti alla ricostituzione con la massima tempestività, in modo che gli interessati possano venire a conoscenza della variazione di importo della prestazione prima della riscossione della rata in misura ridotta; unitamente agli elaborati dovrà essere inviata una comunicazione esplicativa della riduzione della prestazione con l'invito a contattare gli uffici per chiarimenti o per rappresentare eventuali inesattezze riscontrate.
La comunicazione dovrà essere inviata preventivamente alla acquisizione della ricostituzione in tutti i casi in cui la riduzione sia direttamente determinabile in sede di definizione degli atti istruttori come, ad esempio, la riduzione o revoca della pensione sociale per effetto di nuove informazioni reddituali ovvero la revoca di elementi della pensione quali i trattamenti di famiglia.
Nell'eventualità che, a seguito delle osservazioni formulate dal pensionato, debba essere rettificato l'importo in pagamento, le Sedi provvederanno con la massima sollecitudine a riproporre una nuova ricostituzione al fine di ridurre al minimo i disagi per gli interessati.
Confido nella massima attenzione da parte dei Dirigenti e degli operatori periferici nelle operazioni di notifica agli interessati in occasione di tutte le situazioni di revisione in diminuzione di importo di prestazioni, sia che si tratti di pensioni che di prestazioni temporanee, per una puntuale ed immediata attuazione delle direttive di cui sopra, alle quali saranno successivamente adeguate le procedure automatizzate.
I Dirigenti delle Sedi regionali, nell'ambito delle periodiche operazioni di controllo sull'andamento del processo produttivo, avranno cura di verificare la puntuale applicazione di quanto sopra da parte delle strutture periferiche.
Il Direttore generale
Trizzino