§ 98.1.38715 - Circolare 22 dicembre 1997, n. 260 .
Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1997
Numero:260


Sommario
Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 


§ 98.1.38715 - Circolare 22 dicembre 1997, n. 260 .

Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia informatica.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidente dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidente dei comitati regionali 

 

Ai Presidente dei comitati provinciali 

 

 

1 - Aspetti generali.

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997, emanato in materia di "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernente i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", contiene all'articolo 8 disposizioni innovative ai fini dell'assoggettamento all'Irpef dei titolari di più trattamenti pensionistici con effetto dal 1 gennaio 1998.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni del predetto articolo 8:

- Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli Enti, il Casellario centrale dei pensionati individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica agli Enti le informazioni necessarie per effettuare una tassazione che tenga conto dell'importo complessivo dei trattamenti;

- A partire dalla data di comunicazione, gli Enti devono provvedere ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrispondono tenendo conto degli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal Casellario.

- Entro il termine di legge per l'effettuazione del conguaglio ciascun Ente erogatore effettua le operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegna al percipiente la certificazione unica, fiscale e contributiva, relativa ai trattamenti corrisposti, annotando sulla stessa che sono state applicate le disposizioni dell'art. 8 del decreto n. 314.

- Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione Finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli, attraverso l'iscrizione a ruolo. Su tali conguagli non sono applicate sanzioni ma sono dovuti gli interessi.

- I pensionati che beneficiano esclusivamente di più trattamenti pensionistici assoggettati all'Irpef in base alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Si indicano di seguito i criteri applicativi della nuova normativa individuati d'intesa con il Ministero delle finanze.

 

 

2 - abbinamento delle pensioni per l'applicazione dell'art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 sono stati innanzitutto individuati i trattamenti pensionistici, erogati sia dall'I.N.P.S. che da altri Enti, ivi compresi i trattamenti periodici di cui all'art. 47, comma 1, lettera h - bis del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), presenti nel Casellario centrale dei pensionati, erogati ad uno stesso soggetto.

L'abbinamento è stato effettuato sulla base del codice fiscale.

Sono stati abbinati fino ad un massimo di sei trattamenti pensionistici compreso il trattamento in lavorazione.

Essendo l'I.N.P.S. il gestore del Casellario ed avendo quindi a disposizione i dati dei trattamenti pensionistici erogati dagli altri Enti, al fine di evitare situazioni di indebito, nei casi in cui l'Ente erogatore della pensione di minore importo sia l'Istituto già all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 1998, viene operata la trattenuta Irpef su tale prestazione tenendo conto degli importi delle pensioni erogate dagli altri Enti.

L'anticipazione della tassazione sulla base dei nuovi criteri consente di assoggettare la pensione già dall'inizio dell'anno ad una ritenuta fiscale molto più vicina a quella definitiva, evitando onerosi conguagli.

2.1 - Criteri per l'individuazione delle pensioni e delle detrazioni di imposta da attribuire Ai fini dell'abbinamento per il calcolo dell'Irpef sono state prese in considerazione tutte le pensioni assoggettabili ad Irpef, erogate sia dall'I.N.P.S. che dagli altri Enti.

Sono state escluse in quanto non assoggettabili ad Irpef, le pensioni I.N.P.S. di categoria PS e AS, le rendite erogate dall'Inail e dall'Ipsema (codice Ente 0280), le pensioni di guerra (codice Ente 9920), le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva e i trattamenti assistenziali.

Sono state inoltre escluse le pensioni I.N.P.S. con pagamento localizzato ad ufficio pagatore Z01, Z02, Z03, AAA, SCA, ELI, ELB e RED.

Per le pensioni ai superstiti erogate a più contitolari, per il momento, è stato effettuato l'abbinamento delle sole quote di pensione erogate al titolare intestatario.

L'articolo 8 prevede che il Casellario determini le detrazioni spettanti ad ogni soggetto.

A tal fine sono state individuate le detrazioni attribuite al singolo pensionato sulla totalità dei trattamenti presenti nel Casellario e il risultato derivante dal confronto tra le detrazioni attribuite sui diversi trattamenti S stato riconosciuto al trattamento individuato come "principale" sulla base dei criteri riportati al successivo punto 4.

Sulle pensioni individuate come non principali non viene riconosciuta alcuna detrazione.

 

 

3 - Trattamento principale.

Ai fini dell'applicazione della tassazione tenendo conto della totalità dei trattamenti pensionistici percepiti dallo stesso soggetto, è necessario individuare tra i diversi trattamenti pensionistici erogati ad uno stesso beneficiario quello da considerare "principale".

Deve essere considerato "principale" il trattamento di importo più elevato. Nel caso in cui uno stesso sostituto d'imposta eroghi più trattamenti, ai fini dell'individuazione del trattamento da considerare principale, si fa riferimento all'Ente che complessivamente eroga l'importo più elevato. Ad esempio, nel caso di un soggetto percettore di tre pensioni, una di lire 10 milioni annui erogata dall'I.N.P.S. e le altre due rispettivamente, di lire 3 milioni annui e di lire 9 milioni annui erogate da uno stesso Ente diverso dall'I.N.P.S., è considerato principale ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, il trattamento complessivo erogato dall'altro Ente.

All'anzidetto fine le pensioni erogate dal Ministero del tesoro, anche se con codice Ente diverso, codice Ente 0451, 0452, 0453, 0454, 9916, 9917, 9918, 9919, 9921, 9922, 9923) sono considerate erogate dallo stesso Ente.

Tutti i trattamenti non principali sono considerati "secondari".

 

 

4 - Modalità di tassazione.

L'articolo 8 esonera i soggetti che siano titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si rendano applicabili le disposizioni dello stesso articolo dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Per consentire a ciascun sostituto d'imposta di operare la tassazione del trattamento corrisposto tenendo conto dell'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti da uno stesso beneficiario, il Casellario determina il trattamento complessivo spettante al pensionato per l'anno considerato, determina l'imposta lorda corrispondente, applica le detrazioni spettanti, determina l'imposta netta da trattenere e predispone per i sostituti d'imposta le comunicazioni di quanto deve essere trattenuto al pensionato.

4.1 - Modalità di tassazione del trattamento principale

L'Ente che eroga il trattamento individuato dal Casellario come "principale" deve effettuare la tassazione utilizzando le aliquote previste per gli scaglioni di reddito all'interno dei quali si colloca la pensione o le pensioni erogate e deve attribuire le detrazioni comunicate dal Casellario.

L'Ente individuato come gestore della pensione principale per un determinato anno rimane tale per l'intero anno, anche nel caso in cui la situazione del soggetto subisca variazioni, ad esempio per la liquidazione di un nuovo trattamento pensionistico, ovvero per l'aumento o la diminuzione dell'importo dei singoli trattamenti.

4.2 - Modalità di tassazione dei trattamenti non principali

Per la tassazione dei trattamenti non principali si procede in questo modo:

- dall'imposta complessiva netta da trattenere viene detratta l'imposta, determinata sulla pensione principale, utilizzando le aliquote previste per gli scaglioni di reddito ed attribuendo le detrazioni spettanti;

- viene calcolata l'imposta residua da trattenere sulle prestazioni secondarie e l'imponibile residuo relativo ai trattamenti non principali;

- viene determinata l'aliquota del percipiente in misura proporzionale tra l'imponibile complessivo dei trattamenti non principali e l'imposta residua da trattenere;

- l'aliquota deve essere utilizzata da tutti i sostituti d'imposta non principali.

 

 

5 - Tassazione delle pensioni I.N.P.S.

Le pensioni I.N.P.S. relative a titolari di più trattamenti, erogati solo dall'I.N.P.S. o dall'I.N.P.S. e da altri Enti, sono tassate con criteri che consentono di avere la situazione fiscale aggiornata dinamicamente con le variazioni di importo che intervengono sugli importi delle prestazioni del soggetto.

Ovviamente nessuna variazione è intervenuta nell'assoggettamento a Irpef rispetto ai criteri sinora applicati per i titolari di un unico trattamento pensionistico.

5.1 - Titolare di due o più pensioni erogate soltanto dall'I.N.P.S.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di due o più pensioni erogate soltanto dall'I.N.P.S.:

- le pensioni vengono considerate complessivamente come "principali";

- si determina l'imponibile complessivo spettante per l'anno considerato, relativo a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, (pensione in trattazione più i trattamenti presenti nel settore GP2BY del data base). Per le pensioni che in quel momento non risultano ancora rinnovate, viene determinato l'imponibile "attualizzato" relativo all'anno in calcolo, perequando l'ultimo importo mensile della pensione memorizzato in archivio;

- si determina l'imposta lorda dovuta sull'imponibile complessivo e si deducono le detrazioni spettanti;

- si ripartisce, in modo proporzionale tra gli imponibili, l'imposta dovuta. Nel momento in cui si calcola la prima delle pensioni, si determina l'importo della trattenuta da operare sulla base della proporzione tra l'imponibile totale, l'imposta netta totale e l'imponibile della pensione in calcolo. L'imposta netta viene ripartita in misura proporzionale agli imponibili mensili della pensione. Al momento del calcolo della seconda pensione si ricalcola l'imponibile complessivo, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute e l'imposta complessiva netta dovuta. Dall'imposta complessiva netta si sottrae l'imposta trattenuta sulla prima pensione; la differenza rappresenta l'importo da trattenere sulla pensione in esame che viene ripartito in misura proporzionale agli imponibili mensili della pensione. Ciò consente di gestire sempre la situazione del pensionato aggiornata con tutte le variazioni intervenute nel frattempo, senza che debbano essere effettuati - Gli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici devono trasmettere al Casellario dei pensionati, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.

conguagli;

- anche le detrazioni d'imposta spettanti vengono ripartite proporzionalmente agli imponibili delle pensioni. Tali modalità di calcolo vengono utilizzate sia al momento del rinnovo generalizzato degli ordinativi di pagamento della pensione sia in occasione di variazioni della pensione nel corso dell'anno.

5.2 - Titolare di due o più pensioni erogate dall'I.N.P.S. e da Enti diversi dall'I.N.P.S.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni erogate dall'I.N.P.S. e da Enti diversi dall'I.N.P.S., si opera nei termini che seguono, a seconda che l'I.N.P.S. eroghi o meno il trattamento da considerare principale sulla base dei criteri enunciati al punto 3.

5.2.1 - Pensione "principale" erogata dall'I.N.P.S.

Nel caso in cui il trattamento "principale" sia erogato dall'I.N.P.S.,

- si determina l'importo complessivo spettante nell'anno in relazione a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal soggetto, (pensione in trattazione più trattamenti presenti sul GP2BY);

- si determina l'imposta lorda dovuta sull'importo complessivo;

- si calcola con gli scaglioni progressivi l'imposta lorda dovuta sulla pensione o sulle pensioni I.N.P.S. e si deducono le detrazioni spettanti;

- si determina la differenza tra l'imposta netta dovuta sull'importo complessivo e l'imposta calcolata sulla pensione o sulle pensioni I.N.P.S.;

- si determina "l'aliquota del soggetto", da comunicare agli Enti erogatori delle altre pensioni, in misura proporzionale tra gli imponibili residui e l'imposta residua dovuta.

5.2.2 - Pensione "secondaria" erogata dall'I.N.P.S.

Nel caso in cui la pensione o le pensioni erogate dall'I.N.P.S. siano da considerare trattamento "secondario":

- si determina l'importo complessivo spettante per l'anno relativo a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto (pensione in trattazione più i trattamenti presenti sul GP2BY);

- si determina l'imposta lorda dovuta sull'importo complessivo e si deducono le detrazioni spettanti;

- si calcola con gli scaglioni progressivi l'imposta lorda dovuta sulla pensione o sulle pensioni erogate dall'Ente principale e si deducono le detrazioni spettanti;

- si determina la differenza tra l'imposta netta dovuta sull'importo complessivo e l'imposta netta dovuta sul trattamento "principale" erogato dall'altro Ente. Tale differenza rappresenta l'imposta da trattenere sulle pensioni I.N.P.S. e sulle eventuali ulteriori pensioni non principali a carico di Ente diverso dall'I.N.P.S.;

- la differenza di imposta da trattenere viene ripartita proporzionalmente tra le pensioni non principali, considerando per ogni Ente il trattamento complessivo;

- si determina "l'aliquota del soggetto" da comunicare agli Enti erogatori delle altre pensioni, in modo proporzionale tra gli imponibili residui e l'imposta residua dovuta;

- si calcola l'imposta teorica che gli Enti erogatori dei trattamenti secondari devono trattenere con riferimento all'aliquota del soggetto;

- si determina l'ulteriore imposta residua che deve essere trattenuta sulle pensioni I.N.P.S.;

- si ripartisce tale imposta residua in modo proporzionale agli imponibili delle singole pensioni I.N.P.S..

 

 

6 - Aggiornamento del data base delle pensioni.

Per tutti i trattamenti pensionistici presenti nel Casellario, erogati sia dall'I.N.P.S. che da altri Enti, le informazioni relative all'individuazione dei trattamenti interessati all'applicazione dell'articolo 8 sono state memorizzate nei seguenti campi del data base centrale:

Campo 

Significato 

GP1AV91N = 1 

pensione abbinata fiscalmente 

GP2BYB1 

chiavi dei trattamenti abbinati nella forma "categoria", "codice sede o codice Ente", "numero di certificato" (fino ad un massimo di cinque trattamenti); 

GP2BYB2 = "00" 

il valore "00" viene riportato in corrispondenza delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. gi. abbinate in precedenza; 

= "98" 

il valore "98" viene riportato in corrispondenza delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. o da altri Ente abbinate per la prima volta dall'an no 1998, in applicazione dell'articolo 8 

GP3CE15 

Imponibile annuo 

GP3CE19 

Imposta lorda anno corrente. Tale campo viene aggiornato a partire dal rinnovo 1998 solo al momento del consuntivo 

GP3CE33 

Detrazioni d'imposta per l'anno corrente. Sono riportate solo per il trattamento principale 

GP3CE21 

Imposta netta anno corrente 

GP3CE22 

Codici detrazione d'imposta 

GP3CE28 

Aliquota marginale 

GP3CE34 

Importo addizionale Irpef 

GP3CE35 

Aliquota del soggetto 

GP3CE36 

P se pensione principale 

 

S se pensione secondaria 

 

Blank se trattasi di titolare di una sola pensione 

GP3CE39 

A se importo attualizzato 

 

D se importo dichiarato 

 

Tali valori sono riportati solo per i trattamenti erogati da Enti diversi dall'I.N.P.S. 

GP3CE16 

Imponibile arretrati anni precedenti 

GP3CE17 

Detrazioni d'imposta su arretrati anni precedenti 

GP3CE18 

Imposta netta su arretrati anni precedenti 

GP3CE37 

Aliquota media su arretrati anni precedenti 

 

 

I campi del GP3 relativi al Mod. 201 preventivo delle pensioni erogate da Enti diversi dall'I.N.P.S. vengono aggiornati, al momento dell'applicazione dell'articolo 8 alle pensioni I.N.P.S., con gli importi attualizzati (codice A nel campo GP3CE39).

Nel momento in cui l'Ente invia la dichiarazione con i dati aggiornati, viene effettuato un nuovo aggiornamento dei campi del GP3 (codice D nel campo GP3CE39).

Nessuna modifica è stata apportata, con riferimento all'applicazione dell'articolo 8, ai campi del GP5 e del GP8.

 

 

7 - Aggiornamento dell'archivio locale ds78.

Le informazioni relative alle chiavi delle pensioni tassate congiuntamente con applicazione dell'articolo 8 non sono presenti sull'archivio locale DS78.

Peraltro per tutte le pensioni interessate all'applicazione dell'articolo 8, viene visualizzato il literal "Irpef cumulata con altre pensioni" (consultare data base pensioni gp2by).

 

 

8 - Conguagli.

A seguito della comunicazione che gli Enti sono tenuti ad effettuare entro il mese di febbraio al Casellario, secondo quanto previsto dall'articolo 8, gli imponibili e le ritenute delle pensioni I.N.P.S. saranno rideterminati tenendo conto dei nuovi importi comunicati dagli Enti.

 

 

9 - Comunicazione agli interessati.

Per le pensioni per le quali trova applicazione l'articolo 8 viene inserita nel Mod. Obis M apposita comunicazione con l'indicazione dei trattamenti considerati ai fini della tassazione.

A tal fine sul Mod. Obis M viene riportato il seguente literal:

"L'imposta è stata determinata, come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, tenendo conto anche degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risultanti nel casellario dei pensionati:

Pensione I.N.P.S. Categoria  

 

Numero di certificato 

 

Codice sede 

 

Trattamento erogato da  

 

 

 

10 - Procedura Caspen.

La procedura Caspen è stata modificata per visualizzare le informazioni aggiornate relative all'applicazione dell'art. 8.

In particolare sul pannello dei dati fiscali della pensione viene evidenziato, oltre all'imponibile e all'imposta relativa sia agli emolumenti dell'anno in corso che agli arretrati degli anni precedenti, l'informazione relativa all'aliquota del soggetto, alla modalità di tassazione del trattamento (principale o secondario) e all'addizionale regionale Irpef.

Il Direttore generale

Trizzino