§ 3.17.86 - Circolare Ass. 23 settembre 1993, n. 188.
Nuove norme in materia di cantieri di lavoro per disoccupati. Disposizioni attuative.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:23/09/1993
Numero:188

§ 3.17.86 - Circolare Ass. 23 settembre 1993, n. 188.

Nuove norme in materia di cantieri di lavoro per disoccupati. Disposizioni attuative.

(G.U.R. 23 ottobre 1993, n. 50).

 

     La legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 in data 6 settembre 1993, recante: « Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia » e la cui entrata in vigore è avvenuta il 21 settembre u.s., ha introdotto, al titolo II (artt. da 12 a 15), un corpo cospicuo di norme innovative rispetto alla disciplina contenuta nella legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, in materia di cantieri di lavoro per disoccupati.

     Tali norme riguardano essenzialmente due aspetti:

     A) Procedure concernenti la predisposizione, I'approvazione ed il finanziamento dei progetti, le quali trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui gli enti promotori siano i comuni e le province regionali (art. 12);

     B) Modalità riguardanti l'esecuzione delle opere, i controlli, i collaudi e gli annessi riscontri amministrativo-contabili (artt. 13 e 14), aspetti, questi, disciplinati con previsioni di carattere più generale riferendosi le stesse, a tutti gli enti abilitati alla gestione di cantieri di lavoro.

     Tenuto conto del carattere innovativo di dette norme, si ritiene opportuna un'adeguata esposizione di esse, accompagnata da istruzioni attuative idonee a rendere agevole il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, cui peraltro sono preordinate alcune disposizioni transitorie contenute nella legge regionale n. 25 del 1993, come si dirà più estesamente nel seguito della presente.

 

A) Interventi in materia di cantieri di lavoro promossi dai comuni e dalle province regionali - Modalità procedurali

 

     In materia la nuova normativa ha inteso operare un consistente decentramento di funzioni nei riguardi degli enti locali territoriali, ai quali ha affidato piena responsabilità sia nella fase della predisposizione e approvazione dei progetti, sia in quella successiva della loro realizzazione, limitando, in linea generale, gli interventi di competenza dell'Amministrazione regionale, o dei soggetti da essa incaricati, all'adozione dei provvedimenti di finanziamento ed all'azione di vigilanza, verifica e riscontro sotto il profilo sia tecnico, sia amministrativo- contabile.

     Ai predetti enti è, inoltre, riservata complessivamente una quota non inferiore al 70% dei finanziamenti da destinare alla realizzazione dei cantieri (art. 12, comma 4).

     Premesso quanto sopra, si evidenzia che gli enti interessati, al fine di potere ottenere il finanziamento di progetti da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro, dovranno esperire i seguenti adempimenti:

 

     1) Adozione di appositi provvedimenti adottati dai competenti organi deliberativi e resi esecutivi a norma di legge, con i quali vengono preventivamente individuate le opere da realizzare e si provvede all'affidamento del relativo incarico di progettazione.

     In ordine a tale punto è da osservare che il comma 1, secondo periodo, dell'art. 12 della legge regionale n. 25/93 prevede che: « Ai fini della predisposizione dei progetti i comuni e le province regionali hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione regionale di avvalersi di funzionari degli Ispettorati tecnici regionali o di liberi professionisti, secondo le procedure della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 ».

     Il richiamo alla legge regionale n. 10/93 porta a ritenere che debba trovare applicazione l'art. 22 di detta legge, laddove si dispone, tra l'altro, che gli enti, per I'elaborazione dei progetti, si avvalgono di norma dei propri uffici tecnici; mentre l'affidamento degli incarichi di progettazione a professionisti esterni può essere disposto soltanto in caso di insufficienza dell'organico rispetto ai compiti istituzionali, ovvero quando si tratti di opere di particolare complessità e previa adozione, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui al medesimo art. 22, di apposita delibera motivata, soggetta a controllo preventivo di legittimità.

     Nel caso in cui l'incarico di progettazione sia rimesso agli uffici tecnici dell'ente, sarà adottato un unico provvedimento deliberativo, concernente, contestualmente, l'individuazione delle opere da eseguire e l'affidamento del medesimo incarico.

     Qualora, invece, venga ravvisata l'esigenza di affidare la progettazione a liberi professionisti esterni, il provvedimento deliberativo dovrà riguardare soltanto, in un primo momento, l'individuazione delle iniziative che si intendono realizzare, con l'indicazione delle relative priorità; iniziative sulle quali occorrerà richiedere preventivamente la disponibilità al finanziamento da parte di questo Assessorato.

     Infatti, l'affidamento all'esterno dell'incarico di progettazione, richiedendo la determinazione delle fonti finanziarie destinate alla copertura del relativo onere, non può prescindere dalla preventiva acquisizione della predetta disponibilità, stante che l'onere stesso grava, per i progetti finanziati, su questo Assessorato entro limiti fissati dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 120/3, come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 12/86, secondo cui per la progettazione è corrisposto un compenso forfettario pari al 3% della spesa autorizzata.

     La predetta disponibilità sarà manifestata da questo Assessorato con lettera di impegno, da adottarsi tenendo conto dei criteri dettati in applicazione dell'art. 13 della legge regionale n. 10/93 con D.A. n. 906/93 del 22 settembre 1993, emanato in sostituzione dei decreti assessoriali nn. 492/93 e 821/93 del 21 aprile 1993 e del 24 luglio 1993, e, nell'ambito di tali criteri, secondo le priorità indicate dagli enti.

     Pertanto, in tale ipotesi, soltanto dopo i predetti adempimenti preliminari sarà possibile l'adozione della delibera di conferimento dell'incarico di progettazione ovviamente per quelle iniziative per le quali è stata acquisita la disponibilità cui sopra.

     Tenuto conto, peraltro, dei tempi più lunghi che la procedura ora descritta richiede, rispetto a quella che, invece, va praticata qualora alla progettazione provvedano gli uffici tecnici degli enti, si raccomanda di predisporre tempestivamente gli atti e gli adempimenti relativi, anche in relazione ai termini indicati al successivo punto 3, lett. a), entro il quale si deve procedere all'inoltro a questo Assessorato dell'istanza di finanziamento dei progetti approvati.

     La predetta delibera concernente il conferimento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, vistata dagli organi di controllo, è da ritenere operante senza che intervenga alcun atto ulteriore di richiesta e/o autorizzazione.

     Per quanto riguarda, poi, la facoltà di avvalersi per la progettazione di funzionari degli Ispettorati tecnici regionali - premesso che la relativa attività può essere espletata dagli stessi soltanto nella loro specifica qualità, stante il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/93 di utilizzarne l'opera come professionisti esterni - la delibera da adottarsi da parte della giunta comunale o provinciale dovrà sostanziarsi nell'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente ad inoltrare richiesta in tal senso alla competente Amministrazione regionale dei lavori pubblici, cui spetta la designazione dei tecnici ai quali affidare gli incarichi.

     Comunque, la possibilità di avvalersi di funzionari degli Ispettorati tecnici regionali è da ritenere ammissibile soltanto in presenza dei casi in cui, a norma del già citato art. 22, è consentito fare ricorso a liberi professionisti.

     Circa la redazione dei progetti, si richiama, in linea generale, il dettato dell'art. 5 bis della legge regionale n. 21 del 1985, introdotto con l'art. 28 della legge regionale n. 10 del 1993.

     Ovviamente, i progetti ed i relativi preventivi di spesa dovranno essere redatti in conformità al prezziario regionale approvato con D.P. del 23 marzo 1993, avuto riguardo alla parte riservata ai cantieri di lavoro, nonché alla relativa analisi dei costi di cui al D.A. n. 399/93 del 7 aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 in data 29 maggio 1993.

     I competenti uffici degli enti provvederanno, altresì, ad acquisire, comunque prima della consegna dei lavori, i visti, le approvazioni, le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta, le certificazioni, dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa sia in via generale, sia in relazione alla specifica natura delle opere da eseguire.

     Di tali atti dovrà farsi espressa menzione nel verbale di consegna dei lavori.

 

     2) Adozione, da parte della giunta comunale o provinciale, del provvedimento deliberativo di approvazione dei progetti (art. 12, comma 1), che dovrà avere ad oggetto interventi rientranti tra quelli in precedenza individuati.

     Il provvedimento deliberativo farà espressa menzione del parere in linea tecnica, espresso favorevolmente sui progetti dai titolari dei competenti uffici tecnici, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/93.

     Esso, inoltre, dovrà contenere l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente ad inoltrare a questo Assessorato istanza di finanziamento dei medesimi progetti.

     Per inciso è da rilevare che la competenza, demandata ai capi degli uffici tecnici dei comuni e delle province regionali, ad esprimere parere sui progetti relativi ai cantieri di lavoro è in armonia con il disposto dell'art. 148 della legge regionale n. 25/93.

     Esso, infatti, ha eliminato il divieto, per i capi degli uffici tecnici, di esprimere pareri sui progetti predisposti dagli uffici di cui fanno parte - divieto contenuto nel comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 10/93, sostitutivo dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, relativamente ai progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria ed a quelli che comportano una previsione di spesa non superiore a 300.000 ECU, oltre IVA, limite, questo, notevolmente superiore al tetto massimo di finanziamento fissato per i cantieri.

 

     3) Istanza di finanziamento (art. 12, comma 2).

 

a) Termini e modalità di presentazione

     L'istanza di finanziamento diretta a questo Assessorato dovrà essere redatta sull'accluso modello (allegato A), corredato della scheda (allegato B) contenente I'elencazione e descrizione dei progetti approvati per la cui realizzazione si chiede l'istituzione dei cantieri di lavoro.

     Le istanze dovranno avere ad oggetto progetti predisposti ed approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/93, in conformità alla normativa ivi contenuta.

     La presentazione delle istanze dovrà avvenire annualmente, entro il termine del 31 marzo.

     Potranno, tuttavia, essere presentate dopo la scadenza del 31 marzo, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, le istanze concernenti il finanziamento di progetti volti alla realizzazione di interventi la cui esigenza si sia manifestata successivamente a tale termine.

     La individuazione dei suddetti termini risponde, infatti, alla esigenza di programmare adeguatamente la attività di finanziamento demandata a questo Assessorato, in una visione globale e complessiva, mirante alla piena e razionale utilizzazione delle risorse disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal citato D.A. n. 906/93 del 22 settembre 1993.

     Non è, in ogni caso, soggetta ad alcun termine la presentazione di istanze tendenti ad ottenere il finanziamento di progetti la cui finalità prioritaria sia quella di fronteggiare particolari situazioni di emergenza economico-sociale, per le quali sia possibile fare ricorso, anche in deroga ai limiti numerici fissati in via ordinaria, alla quota riservata per tali evenienze ai sensi del D.A. sopra citato.

     Le istanze avranno validità per l'anno di presentazione, ai fini dei finanziamenti da disporre a carico del relativo esercizio finanziario.

     Ai fini della redazione dei preventivi di spesa dovrà, infatti, tenersi conto degli adeguamenti annuali derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93.

     E', altresì, opportuno che, per quanto possibile, la predisposizione ed approvazione dei progetti di finanziamento avvengano successivamente alla emanazione del decreto assessoriale con il quale si provvederà annualmente, con effetto dal le gennaio, agli adeguamenti sopra citati, così da evitare la revisione degli elaborati, nonché l'eventuale adozione di provvedimenti integrativi del finanziamento stesso.

     Nella prima applicazione della legge regionale numero 25/93, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al comma 5 dell'art. 14, le nuove istanze valevoli per i finanziamenti concedibili nel c.a. 1993 dovranno essere presentate entro il 30 novembre p.v.

 

b) Avvertenze

     Nessun'altra documentazione dovrà essere prodotta a questo Assessorato, oltre a quella sopra indicata.

     Tutta la restante documentazione tecnica ed amministrativa di pertinenza sarà conservata agli atti degli enti, distintamente per ogni singolo cantiere, anche al fine di facilitare le attività di verifica e di riscontro in sede di controllo, ispezione e collaudo.

     Con l'occasione si ritiene opportuno evidenziare che gli enti proponenti sono interamente responsabili della regolarità e completezza della documentazione nonché della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e che eventuali carenze, specie quando attengano ad elementi essenziali la cui mancanza non risulti sanabile, potranno dare luogo alla adozione da parte di questo Assessorato di provvedimenti di revoca del decreto di finanziamento, con gli addebiti consequenziali.

     Inoltre, tenuto conto dei criteri introdotti dal D.A. n. 906/93 del 22 settembre 1993 - che rapporta i cantieri finanziabili alla popolazione residente - appare opportuno che gli enti interessati limitino il numero delle iniziative e dei progetti dei quali si chiede il finanziamento, mantenendolo, per quanto possibile, entro l'ambito dei medesimi criteri, a meno che non sussistano particolari esigenze, da esporre analiticamente nel contesto dell'istanza, che consentano, previa valutazione da effettuarsi di volta in volta da parte di questo Assessorato, la utilizzazione, anche al di là dei tetti numerici previsti in via ordinaria, della quota di stanziamento riservata in base al medesimo decreto a fare fronte a particolari situazioni di emergenza.

     Appare, altresì, opportuno, per ovvi motivi di economicità e speditezza, che gli enti concentrino le richieste di finanziamento in un'unica istanza.

     In ogni caso gli enti proponenti elencheranno i progetti dei quali si chiede il finanziamento secondo l'ordine di precedenza derivante dalla urgenza, importanza ed utilità sociale che ai progetti stessi si attribuisce.

 

Adempimenti successivi

 

a) Finanziamento dei progetti

     Questo Assessorato, sulla base della richiesta contenuta nell'istanza, individuerà i progetti da ammettere a finanziamento in conformità ai criteri di cui al decreto assessoriale sopra citato e tenendo conto, nell'ambito di tali criteri, delle priorità indicate dagli enti.

     Nei casi in cui l'incarico di progettazione sia stato affidato dai comuni e dalle province regionali a professionisti esterni, le scelte di questo Assessorato, per quanto attiene ai progetti da ammettere a finanziamento si conformeranno ai contenuti delle lettere di impegno, secondo quanto indicato al punto 1).

     Successivamente, questo Assessorato, in coerenza con le superiori valutazioni, disporrà con decreto la concessione dei finanziamenti, autorizzando l'istituzione e l'apertura dei relativi cantieri di lavoro (art. 12 comma 2).

     Il decreto di finanziamento sarà notificato, oltre che all'ente gestore, all'Ufficio del Genio civile ed all'UPLMO competenti per territorio.

 

b) Inizio dei lavori

     Gli enti disporranno l'inizio dei lavori da eseguire, entro 60 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento (art. 12, comma 3).

     Tale termine potrà essere prorogato, per un massimo di altri 60 giorni, con atto deliberativo motivato dalla giunta comunale o provinciale, in presenza di cause e circostanze obiettive, che non consentano il rispetto del termine previsto in via ordinaria.

     La delibera concernente la proroga, che dovrà essere adottata non oltre la scadenza del termine ordinario di 60 giorni, opera senza che sia necessario alcun provvedimento autorizzativo da parte di questo Assessorato.

     Il mancato rispetto dei suddetti termini determinerà l'adozione del decreto di revoca del finanziamento concesso, essendo gli stessi fissati perentoriamente a pena di decadenza.

     Gli enti daranno immediata comunicazione dell'inizio dei lavori contestualmente a questo Assessorato ed al competente Ufficio del Genio civile

 

c) Consegna dei lavori

     L'inizio dei lavori sarà preceduto dalla relativa consegna, cui provvederanno, alla presenza del direttore del cantiere, un funzionario dell'ufficio tecnico dello ente ed il legale rappresentante di questo, in quanto competenti, autorizzati o delegati, rispettivamente, ad effettuare ed a ricevere la consegna stessa.

     Infatti, alla luce della formulazione della nuova norma, deve ritenersi che tale atto, propedeutico all'apertura del cantiere, rientri, ora, nelle attribuzioni degli enti - comuni e province regionali -, competenti a disporre l'inizio dei lavori, sui quali viene, pertanto, a gravare l'onere di detto adempimento e delle verifiche che vi sono connesse.

     In particolare, in sede di consegna dovrà accertarsi lo stato dei luoghi, al fine di verificare l'insussistenza di modifiche, alterazioni o altre cause, che impediscano la piena realizzabilità del progetto nei termini previsti, nonché, in genere, di situazioni di carattere tecnico, giuridico e/o di fatto, che ostino alla esecuzione delle opere.

     Non potrà, comunque, autorizzarsi l'inizio dei lavori, qualora risulti che le opere previste in progetto sono state in tutto o in parte realizzate.

     Della consegna dei lavori dovrà essere redatto apposito verbale, da conservare agli atti dell'ente.

     Il verbale dovrà contenere la disposizione del legale rappresentante dell'ente in ordine all'inizio dei lavori, sulla base del parere favorevole e motivato, contenuto nel medesimo verbale, espresso dal responsabile dell'ufficio tecnico.

     In ogni caso, sia la disposizione, sia l'effettivo inizio dei lavori, dovranno intervenire entro i termini sopra indicati.

     La predetta disposizione sarà comunicata alla competente sezione di collocamento, che dopo il ricevimento di essa provvederà alla attivazione delle procedure di avviamento.

 

c) Versamento delle somme

     Questo Assessorato, dopo la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, disporrà il versamento ai tesorieri degli enti dell'intero ammontare delle somme assegnate (art. 12, comma 2).

     Tali versamenti saranno effettuati partitamente per cantiere e, a fronte di essi, gli enti accenderanno presso i tesorieri singoli, appositi conti separati, sui quali verranno emessi gli ordinativi afferenti alle spese di rispettiva pertinenza.

     Si sottolinea, inoltre, per quanto ovvia, l'esigenza che la documentazione giustificativa di spesa venga conservata separatamente cantiere per cantiere e per voci di spesa, così da facilitare al massimo il relativo riscontro.

 

Progetti di enti diversi dai comuni e dalle province

 

     Nulla, invece, è innovato in ordine alle iniziative promosse da enti diversi dai comuni e dalle province regionali, per le quali continua a trovare applicazione, ai fini della predisposizione ed approvazione dei progetti, della presentazione ed esame della documentazione occorrente e della consegna dei lavori, la normativa vigente anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 25/93, nonché, in linea di massima, le disposizioni contenute nella circolare n. 184 del 22 aprile 1993, e nella circolare n. 179 del 29 dicembre 1992, salvo quanto diversamente previsto nella presente e specificatamente al periodo successivo.

     I visti, i pareri, le approvazioni, autorizzazioni, nullaosta, dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, dovranno comunque essere acquisiti prima della consegna dei lavori. In tale sede gli uffici del Genio civile provvederanno a verificare la sussistenza dei medesimi atti, facendone menzione nel relativo verbale.

     Con l'occasione si precisa che la gestione dei cantieri, per il disposto dell'art. 1, 2° comma, della legge regionale n. 17/68, può essere affidato, oltre che ai comuni ed alle province regionali, ad altri enti pubblici, anche di carattere consortile, nonché « ad altri enti giuridicamente riconosciuti », intendendosi con tale espressione gli organismi dotati di personalità giuridica privata i quali abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ai sensi di norme dell'ordinamento vigente, semprechè non perseguano fini di lucro. Tali ultimi enti produrranno l'attestazione degli organi competenti, da cui risulti il riconoscimento, con gli estremi del relativo atto e della fonte normativa.

     Per gli enti di culto appartenenti alla religione cattolica e ad altre confessioni religiose, valgono, altresì, le specifiche statuizioni contenute nel D.A. n. 906/93 del 22 settembre 1993.

     Inoltre agli enti diversi dai comuni e dalle province regionali potrà accordarsi, per ogni anno, in base ai criteri contenuti nel D.A. n. 906/93 del 22 settembre 1993, il finanziamento per un solo cantiere di lavoro, con priorità per quegli enti che in passato non abbiano fruito di analoghi interventi.

     Pertanto tali enti dovranno indicare, nella istanza di finanziamento, i cantieri finanziati da questo Assessorato nel quinquennio antecedente a quelli di presentazione della richiesta, dei quali abbiano avuto la gestione. La predetta istanza, per l'anno in corso, potrà essere presentata entro il 30 novembre p.v.

 

B) Disposizioni comuni a tutti i cantieri di lavoro

 

     1) Modalità di esecuzione delle opere e di gestione dei cantieri.

     In materia la nuova normativa ha introdotto le seguenti innovazioni:

 

a) Contenuti e caratteristiche degli interventi

     Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/93, a modifica dell'art. 16 del D.L.P.R.S. n. 25 del 18 aprile 1951, prevede che attraverso i cantieri di lavoro possano eseguirsi, oltre che la costruzione, anche la manutenzione di opere di pubblica utilità.

     Pertanto, dal combinato disposto delle norme sopra riportate e dell'art. I della legge regionale n. 17/68 e successive modifiche (art. 9 della legge regionale n. 9/76), si evince che l'apertura dei cantieri di lavoro può essere autorizzata, oltre che per la sistemazione di strade dei comuni della Regione, per la costruzione, sistemazione e/o manutenzione di altre opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale.

     In ogni caso (art. 1, 2° comma, della legge regionale n. 17/68), le predette opere debbono porsi in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti promotori.

     Tenuto conto, peraltro, che la finalità dei cantieri di lavoro è quella di realizzare interventi i quali, oltre ad avere le caratteristiche di cui sopra, devono tradursi nella esecuzione di opere suscettibili di formare oggetto di collaudo, essendo tale adempimento prescritto in ogni caso dalla vigente normativa (art. 13, comma 3, della legge regionale n. 25/93), si evidenzia che le predette manutenzioni potranno formare oggetto di finanziamento soltanto qualora intervengano su opere preesistenti, rispetto alle quali abbiano la finalità di introdurre modifiche e/o miglioramenti di carattere permanente, la cui novità sia obiettivamente riscontrabile, attraverso le necessarie tempestive verifiche tecniche, rispetto allo stato precedente delle opere medesime.

     Vanno, inoltre, ricompresi quei lavori la cui esecuzione rivesta carattere preliminare rispetto alle opere da realizzare, la cui necessità dovrà risultare dalla dichiarazione di fattibilità resa dal progettista.

     Devono, invece, ritenersi esclusi gli interventi d sola manutenzione aventi carattere periodico, ripetitivo ricorrente.

     Nella prima applicazione della presente legge i pre detti interventi manutentivi saranno, di norma, riservati ai comuni ed alle province regionali, a meno che non si tratti di manutenzioni di opere che si rendano assolutamente necessarie per evitare danni o pregiudizi alle persone e/o alle strutture e ciò risulti da apposita dichiarazione resa dal progettista.

     Per quanto riguarda le province regionali, sarà data precedenza ai progetti aventi per oggetto interventi d manutenzione degli edifici scolastici di proprietà delle province medesime.

 

b) Importo massimo finanziabile (art. 14, comma 2)

     Viene elevato, per ciascun cantiere, da L. 110 milioni a L. 150 milioni.

     Il nuovo tetto trova applicazione:

     - Per i progetti predisposti ed approvati successivamente all'entrata in vigore della nuova legge ed i conformità alle previsioni di essa, le cui richieste d finanziamento siano presentate a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di tale entrata in vigore e pertanto a decorrere dal 10 ottobre p.v.;

     - Per i progetti presentati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge ammessi a finanziamento a sensi delle disposizioni transitorie contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93, semprechè ciò sia necessario per consentire, sulla base delle richieste avanzate dagli enti, l'adeguamento degli im porti degli assegni giornalieri alle nuove misure e limitatamente a questa voce di spesa (si veda, al riguardo, la parte dedicata alla «Disciplina transitoria»).

 

c) Importo degli assegni giornalieri (art. 14, comma 1)

     E' elevato, a decorrere dal primo giorno del mes successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale n. 25/93 e cioè a decorrere dal 1° ottobre 1993 alle seguenti misure:

     - lavoratori disoccupati: L. 40.000 giornaliere;

     - direttore del cantiere: L. 70.000 giornaliere;

     - istruttore: L. 60.000 giornaliere.

     Resta fermo che su tali importi debbono corrispondersi gli assegni di famiglia, ove spettanti e vanno operate le ritenute di legge.

     Inoltre, in virtù del richiamo contenuto nell'art. della legge regionale n. 120/83, si ritiene che le pre dette misure vadano applicate, con la decorrenza di cui sopra, anche ai cantieri di lavoro istituiti ai sensi del comma dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 1979.

 

d) Adeguamento al costo della vita (art. 14, comma 3)

     Si prevede che, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a decorrere dal 1994 gli importi di cui alle lettere b) e c) vengano rideterminati ed adeguati annualmente, con riferimento alla data de primo gennaio di ogni anno, tenendo conto delle variazioni degli indici del costo della vita accertate dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti.

 

e) Impiego di manodopera specializzata e qualificati (art. 13, comma 1).

     A modifica di quanto stabilito dalla legge regionale n. 120/83, viene consentito l'impiego di una unità di manodopera specializzata, mentre il numero delle unità di manodopera qualificata utilizzabile nei cantieri è elevato da tre a cinque.

     Tale previsione si applica ai progetti approvati successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

     Tenuto conto della natura e delle caratteristiche de lavori da eseguire, si ritiene che per l'assunzione di detta manodopera gli enti pubblici non debbano fare ricorso alla normativa di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/91 ed alla legislazione statale ivi richiamata.

     Pertanto gli enti medesimi avanzeranno richiesta numerica alle competenti sezioni di collocamento che provvederanno all'avviamento tra i presenti, previa pubblicazione della richiesta stessa nei modi consueti, sulla base di graduatorie di precedenza formulate secondo i criteri generali contenuti nell'art. 4 della legge regionale n. 36/90 e nelle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro con circolare n. 74/88 del 21 luglio 1988 in attuazione della legge n. 56/87.

     A tal fine, nella prima applicazione della legge, agli iscritti nelle graduatorie è attribuito un punteggio base uguale a più 1.000, riferito alla data convenzionale de mese di settembre 1993.

     Gli enti gestori non aventi natura pubblica potranno invece, per le medesime assunzioni, avanzare richiesta nominativa alle predette sezioni di collocamento, a sensi dell'art. 25 della legge n. 223/91.

 

f) Chiusura dei cantieri, collaudi, rendicontazione.

(Art. 13, commi 2, 3, 4, 5)

 

Chiusura dei cantieri. Relazione consuntiva finale.

     Gli enti gestori daranno immediata comunicazione; questo Assessorato dell'avvenuta chiusura del cantiere trasmettendo, entro il termine di 15 giorni dalla chiusura stessa, la relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti, che comprenderà:

     - l'indicazione delle opere e dei lavori realizzati con la specifica delle modifiche conseguenti ad eventuali perizie di variante;

     - i costi sostenuti per voci di spesa, con l'indicazione delle eventuali variazioni rispetto al preventivo;

     - le giornate di manodopera impiegate;

     - i materiali utilizzati, in termini qualitativi e quantitativi;

     - ogni altra prestazione occorsa per la realizzazione del cantiere.

 

Nomina dei collaudatori

     Questo Assessorato, di norma entro 30 giorni dalla comunicazione di chiusura del cantiere, procederà alla nomina del collaudatore, al quale sarà consegnata copia della relazione consuntiva finale.

     Per quanto concerne il conferimento degli incarichi di collaudo delle opere realizzate con i cantieri di lavoro ed il possesso dei requisiti soggettivi a tal fine occorrenti, nel richiamare, in linea di massima, i contenuti della circolare n. 697 del 23 aprile 1993, si evidenzia che l'art. 13, comma 3, terzo periodo, della legge regionale n. 25/93, derogando alla normativa generale in materia di collaudi (art. 61 della legge regionale n. 10/93) dispone che l'anzianità di servizio richiesta per i funzionari tecnici e l'anzianità di iscrizione agli albi degli ordini e collegi professionali richiesta per i tecnici liberi professionisti sono ridotte alla metà e pertanto da dieci a cinque anni.

     Tenuto conto delle innovazioni normative apportate dalla legge regionale n. 25 del 1993, si dispone, ai fini dell'istituzione dell'elenco di cui alla circolare n. 697 del 23 aprile 1993, la riapertura dei termini ivi previsti, che scadranno il 60° giorno dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che intendano ottenere l'iscrizione nell'elenco successivamente a tale scadenza, presenteranno annualmente istanza a questo Assessorato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio, utilizzando a tal fine il modello allegato alla circolare n. 697 del 23 aprile 1993.

 

Compiti dei collaudatori

     Per espressa previsione legislativa i collaudatori procederanno, oltre che alla verifica della regolarità delle opere e dei lavori eseguiti, anche della documentazione giustificativa di spesa (art. 13, comma 3, 2° periodo, della legge regionale n. 25/93).

     Pertanto, restano implicitamente abrogate le norme che prevedevano l'inoltro del rendiconto a questo Assessorato, posto che la verifica amministrativo contabile della documentazione giustificativa di spesa è rimessa ora al collaudatore.

     In particolare il collaudatore dovrà verificare:

     a) Le modalità tecniche di esecuzione delle opere, allo scopo di accertare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte e secondo le indicazioni del progetto, nonché la sussistenza ed il contenuto di eventuali perizie di variante;

     b) la consistenza e regolarità della documentazione giustificativa relativa alle opere ed ai lavori eseguiti, per singole voci di spesa e specificatamente dei seguenti documenti:

     - titoli giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati con timbro e firma della ditta. Le fatture riguardanti l'acquisto dei materiali, il trasporto, i noli etc. dovranno essere di data anteriore a quella di chiusura del cantiere e dovranno contenere i riferimenti al documento di accompagnamento dei beni viaggianti (D.P.R. n. 627/78 e successive modifiche) se non trattasi di fattura accompagnatoria, nonché la attestazione del direttore dei lavori che il materiale è stato fornito ed utilizzato nei cantieri. Inoltre, a norma dell'art. 11 ultimo comma, della legge regionale n. 17/68, dovrà essere apposta sulle fatture, a cura del competente Ufficio del Genio civile, la dichiarazione attestante l'effettivo impiego nel cantiere del materiale fatturato;

     - fogli paga vistati e quietanzati;

     - registro delle presenze, registro di cassa stato di avanzamento dei lavori;

     - ricevute di versamento in materia previdenziale, assicurativa ed erariale;

     - comunicazione della tesoreria sulla chiusura del conto bancario, con la specifica degli interessi maturati e ricevuta di versamento sul c/c n. 60000/89 - Fondo siciliano - Ag. 1 - Banco di Sicilia di Palermo delle economie di gestione, qualora si sia già provveduto a tali adempimenti.

     Per gli enti gestori diversi dai comuni e dalle pro vince regionali, i collaudatori dovranno, altresì, accertare la natura e la consistenza delle somme eventualmente dovute agli enti stessi a titolo di saldo.

 

Verbale di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile

     Appare opportuno evidenziare che i due adempimenti sopra cennati - collaudo e verifica della documentazione giustificativa di spesa -, pur se rimessi allo stesso soggetto, hanno natura diversa, inerendo il primo ad una attività di natura tecnica ed il secondo invece ad una attività di natura amministrativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti tra loro separati, costituiti, rispettivamente, dal verbale di collaudo e della nota di revisione amministrativo-contabile, che sarà ad esso allegata.

     Entrambi i documenti saranno trasmessi a questo Assessorato e notificati in copia all'ente gestore.

     Le risultanze del verbale di collaudo sono da ritenere definitive e, pertanto, non suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrativa.

     I contenuti della nota di revisione amministrativo-contabile potranno eventualmente formare oggetto di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazioni e/o deduzioni formulate dall'ente gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, a questo Assessorato, entro 10 giorni dalla ricezione della predetta nota.

     Le determinazioni definitive del collaudatore dovranno essere comunicate all'ente gestore e, per conoscenza a questo Assessorato, entro i successivi 10 giorni.

 

Restituzione somme

     In base all'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 25/93 gli enti gestori sono tenuti a restituire alla Regione, entro 30 giorni dal compimento del collaudo, le somme rimaste inutilizzate e/o relative a spese non regolari.

     Contestualmente al versamento delle predette somme, quali risultano dalla nota di revisione contabile redatta dal collaudatore, dovrà operarsi il versamento nelle casse regionali dei relativi interessi maturati e/o computati a norma di legge.

     La documentazione attestante i predetti versamenti sarà allegata al rendiconto e di essa dovrà farsi menzione in calce alla nota di revisione trasmessa dal collaudatore a questo Assessorato.

     Qualora da parte degli enti gestori vengano avanzate osservazioni e/o deduzioni in ordine ai contenuti della nota di revisione, il predetto termine di trenta giorni decorrerà dalla comunicazione delle ulteriori definitive determinazioni del collaudatore.

     La facoltà, che si attribuisce agli enti gestori, di instaurare il contraddittorio in ordine alle valutazioni formulate dai collaudatori relativamente all'esame della documentazione giustificativa di spesa, comporta, infatti, come conseguenza, alla luce dei principi generali, il riconoscimento dell'effetto interruttivo del termine ad opera dell'atto contenente le osservazioni e/o deduzioni formulate dai medesimi enti.

 

Pagamento spese di collaudo

     Questo Assessorato, infine, procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo, in conformità alle vigenti tariffe professionali, previa presentazione da parte del collaudatore del verbale di collaudo, corredato della nota di revisione amministrativo - contabile, nonché della parcella, vistata dall'ordine o collegio professionale competente.

     Per le parcelle di collaudo presentate da pubblici funzionari il visto dell'ordine o collegio professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico, a norma del penultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 21 del 1985.

     Nel fare riserva di fissare i criteri per la determinazione dell'importo della parcella, tenendo conto, secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali, dei tempi occorrenti per l'esame della documentazione giustificativa di spesa, si rappresenta l'esigenza che gli incarichi di collaudo vengano assolti nei tempi più brevi, anche al fine di pervenire sollecitamente alla definizione delle pratiche relative ai cantieri finanziati.

     Non è, peraltro, da trascurare la circostanza che il collaudo può dispiegare pienamente la propria efficacia, in relazione alle finalità cui è preordinato, soltanto qualora venga effettuato entro tempi brevi dal compimento dell'opera.

     Con l'occasione, si ritiene opportuno rammentare che, in base alle disposizioni emanate con circolare n. 697 del 23 aprile 1993, ad ogni collaudatore non possono essere affidati contemporaneamente più di cinque incarichi di collaudo, e che, pertanto, qualora il numero degli incarichi conferiti raggiunga tale limite, potranno esserne conferiti di nuovi, sempre entro il limite complessivo di cinque, solo se vengano espletati, in tutto o almeno in parte, gli incarichi già assegnati.

 

Adempimenti degli enti gestori

     Per le finalità di cui sopra, gli enti gestori provvederanno a mettere tempestivamente a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l'accesso degli stessi presso i tesorieri per la verifica delle situazioni contabili.

     Gli enti gestori cureranno, inoltre, di concordare con i collaudatori la data di effettuazione del collaudo e delle verifiche amministrativo- contabili.

     La mancata effettuazione del collaudo e/o delle verifiche amministrativo-contabili, per inadempienze imputabili agli enti gestori, potrà comportare la revoca del decreto di finanziamento, fermo restando che in tale ipotesi gli oneri delle visite di collaudo successive alla prima saranno posti a carico dei medesimi enti.

 

g) Accesso dei lavoratori disoccupati ai cantieri di lavoro (art. 15, comma 2)

     Una quota non inferiore al 50% degli avviamenti da effettuare nei cantieri di lavoro è riservata, complessivamente:

     - ai lavoratori privi di occupazione, iscritti da a meno 12 mesi nelle liste di collocamento:

     - ai lavoratori iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche, e che non fruiscano della relativa indennità;

     - ai lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, individuate con delibera della Commissione regionale per l'impiego da approvarsi da parte dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     Qualora il numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie ed inclusi nelle graduatorie superi il 50% dei posti disponibili, l'avviamento degli stessi sarà effettuato, secondo l'ordine di precedenza, oltre tale quota percentuale, costituendo la stessa, in base alla surriportata previsione legislativa, il limite minimo di riserva.

     Resta, comunque, salva la riserva del 10% di cui all'art. 27 della legge regionale n. 27 del 1991.

     Resta ferma, inoltre, la normativa riguardante la formazione delle graduatorie per l'avviamento ai cantieri di lavoro, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 120/83, nel testo sostitutivo introdotto dall'art. 52 della legge regionale n. 22/85.

     Tale normativa speciale, si ricorda, dispone che tal graduatorie vengono formulate in conformità agli articoli 3 e 9 della legge regionale n. 52/69, considerando altresì, come giornate lavorative anche quelle prestate nei cantieri di lavoro nei dodici mesi precedenti.

     Il modello di domanda di partecipazione ai cantieri di lavoro, da predisporsi a cura degli UPLMO, dovrà tenere conto degli elementi di valutazione sopra indicati ed essere redatto in modo da facilitare le attiviti di riscontro delle competenti sezioni.

     Alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla documentazione consueta (copia del modello C/1, certificato di stato di famiglia aggiornato), il certificato rilasciato dal competente UPLMO attestante l'iscrizione nelle liste di mobilità e la relativa decorrenza, nonché l'insussistenza del diritto alla indennità di cui all'art. 7 della legge n. 223/91 e successive modifiche, qualora occorra la conoscenza di tali elementi e gli stessi non figurino agli atti delle sezioni.

     Gli stati soggettivi di cui sopra potranno essere comprovati mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge n. 15/68, salva la successiva verifica da parte delle sezioni di collocamento.

 

Perizie di variante

     Le perizie di variante in corso d'opera dovranno essere approvate preventivamente in linea tecnica dal competente ufficio del Genio civile, a norma dell'art. 12, 1° comma, della legge regionale n. 17/68. Per i progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/93 le eventuali perizie di variante potranno essere approvate in linea tecnica anche dagli uffici delle amministrazioni comunali e provinciali.

     Di esse sarà data comunicazione a questo Assessorato, in sede di presentazione della relazione consuntiva finale.

     In ogni caso le medesime perizie saranno approvate con formale decreto da parte di questo Assessorato, contestualmente alla approvazione del verbale di collaudo ed alla determinazione finale dell'importo del finanziamento.

     Resta fermo che, come previsto dal 2° comma dello art. 12 della legge regionale n. 17/68, eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quella prevista nel progetto originario sono a totale carico dell'ente gestore.

 

Controlli

     Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/93 conferma la validità della normativa vigente in ordine ai controlli tecnici da parte degli uffici del Genio civile sull'esecuzione delle opere progettate (art. 5, 1° e 2° comma, della legge regionale n. 17/68), ed alla effettuazione di ispezioni amministrative e tecniche sulla conduzione dei cantieri (art. 12, 1° comma, della legge regionale n. 9/76), che la legge demanda, per gli aspetti amministrativi, a questo Assessorato e, per quelli tecnici, all'Ispettorato regionale tecnico presso l'Assessorato regionale dei LL.PP., nonché al Provveditorato regionale alle OO.PP.

     Al riguardo si rappresenta l'esigenza che il primo dei controlli tecnici, da effettuarsi a causa del Genio civile, venga eseguito entro un termine assai breve dalla comunicazione di apertura del cantiere e di inizio dei lavori da parte dell'ente gestore.

     Questo Assessorato, inoltre, d'intesa con i competenti organi tecnici, provvederà ad elaborare un piano organico di ispezioni tecniche e amministrative, secondo criteri che saranno successivamente individuati.

     Resta fermo quanto contenuto nella circolare n. 184 del 22 aprile 1993, circa le intese tra questo Assessorato ed i competenti organi tecnici in ordine ai tempi ed alle modalità di svolgimento degli incarichi esterni di competenza di questi ultimi, anche al fine di individuare preventivamente l'entità degli oneri da porre a carico dell'Amministrazione che dispone gli interventi.

 

Sanzioni

     Si evidenzia che ai sensi del comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/93, questo Assessorato ha facoltà di sospendere la adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti richiesti, qualora gl enti gestori, con riferimento ai cantieri in precedenza finanziati, non ottemperino agli obblighi previsti da commi 2 e 5 del medesimo articolo, concernenti, rispettivamente, la presentazione della relazione consuntiva finale entro il termine di 15 giorni dalla chiusura de cantiere e la restituzione, entro i termini sopra descritti delle somme dovute alla Regione.

     Questo Assessorato, inoltre, nei casi di accertate gravi inadempienze o irregolarità, sotto il profilo tecnico e/o amministrativo, potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento ed agli addebiti conseguenziali.

 

Disciplina transitoria

 

a) Misura degli assegni (art. 14, comma 4)

     Per i cantieri di lavoro in corso di svolgimento alla data del 1° ottobre p.v., questo Assessorato, su richiesta degli enti gestori, è autorizzato ad integrare il finanziamento concesso a decorrere dalla medesima data, al fine di adeguare l'entità degli assegni giornalieri ai nuovi importi previsti dalla legge regionale n. 25/93.

     A tal fine gli enti gestori dovranno indicare nella richiesta l'entità dei maggiori oneri derivanti dal predetto adeguamento, così da consentire a questo Assessorato la adozione dei conseguenti provvedimenti integrativi.

     La richiesta dovrà essere presentata entro la data di chiusura del cantiere.

 

b) Progetti presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (art. 14, comma 5)

     Al fine di assicurare tempestivamente l'apertura dei cantieri di lavoro, evitando il verificarsi di soluzioni di continuità nella fase del passaggio tra la vecchia e la nuova normativa, si prevede che per il corrente anno 1993 questo Assessorato possa provvedere al finanziamento dei progetti inoltrati anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 1993, in conformità alla normativa vigente all'epoca della presentazione dei progetti stessi.

     Anche in tale ipotesi si farà luogo, con effetto dal 1° ottobre 1993 e previa richiesta degli enti gestori, all'adeguamento degli assegni alle nuove misure, secondo quanto in precedenza indicato.

     La richiesta di integrazione degli enti gestori dovrà essere inoltrata entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento.

     Ai fini del predetto finanziamento è sufficiente che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/93 risultino presentati almeno l'istanza ed il progetto approvato dai competenti organi a norma di legge, essendo irrilevante che la restante documentazione sia stata prodotta in un momento successivo.

     In particolare, i visti, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, le approvazioni, le dichiarazioni ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa, saranno acquisiti, da parte degli enti, comunque prima della consegna dei lavori. Di tali atti dovrà farsi espressa menzione nel contesto del relativo verbale.

     Inoltre, relativamente a tali finanziamenti continuano a trovare applicazione i termini e le modalità vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/93, anche per quanto concerne i termini per l'inizio dei lavori e la concessione di eventuali proroghe, nonché la consegna dei lavori; mentre per quanto attiene ai collaudi ed alla revisione amministrativo-contabile valgono le disposizioni di cui alla successiva lettera c).

     I progetti presentati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/93, che non vengano finanziati entro il c.a. 1993, saranno archiviati e verranno restituiti, a richiesta, agli enti proponenti.

     Analogo trattamento avranno i progetti rispondenti alla normativa vigente anteriormente alla emanazione della legge regionale n. 25/93, presentati dopo l'entrata in vigore di questa.

 

c) Revisione amministrativo-contabile

     Per espressa previsione normativa (art. 13, comma 6), il conferimento ai collaudatori del compito di procedere anche alla verifica della regolarità della documentazione giustificativa di spesa è esteso ai cantieri di lavoro per i quali il riscontro contabile non risulti definito al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 25/93.

     Precisamente tale disposizione si applica:

     - ai cantieri di lavoro per i quali il rendiconto sia stato presentato, ma non sia stato definito l'esame da parte degli uffici di questo Assessorato.

     In tali ipotesi si farà luogo, nei tempi più brevi, alla nomina dei collaudatori, ai quali sarà consegnata la documentazione giustificativa di spesa per l'esame di competenza e per l'accertamento delle somme eventualmente spettanti agli enti gestori a titolo di saldo;

     - ai cantieri di lavoro chiusi, ma per i quali non sia stato ancora presentato il relativo rendiconto.

     Al riguardo gli enti gestori presenteranno a questo Assessorato, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'unito prospetto (allegato C), contenente la specifica dei cantieri non rendicontati.

     Questo Assessorato disporrà la nomina dei collaudatori, che provvederanno all'esame della documentazione giustificativa direttamente presso gli enti gestori;

     - ai cantieri in corso, per i quali gli enti gestori invieranno la comunicazione di chiusura, allegando la relazione consuntiva finale dei lavori eseguiti.

     Anche in tal caso la documentazione giustificativa di spesa sarà trattenuta agli atti dell'ente, per essere messa a disposizione del collaudatore che sarà nominato da questo Assessorato.

     Saranno, invece, trattate secondo le procedure precedentemente in vigore le pratiche per le quali l'esame della documentazione sia stato già definito attraverso la adozione o predisposizione della relativa nota di revisione da parte dei competenti uffici dell'Assessorato o per le quali siano stati emanati atti e provvedimenti e/o formulati addebiti e/o contestazioni nei confronti degli enti gestori, o qualora vi siano comunque pendenze in corso, nonché per le pratiche per le quali sia stato già effettuato, o sia in corso, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25/93, il relativo collaudo.

 

Norme speciali

 

     L'art. 15 della legge regionale n. 25/93, facendo seguito all'art. 27 della legge regionale n. 27/91, ha operato un nuovo rifinanziamento della legge regionale n. 12 del 1986, per la parte Riguardante l'apertura di cantieri di lavoro destinati ai lavoratori edili disoccupati, purché gli stessi risultino tali alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 25/93.

     Anche per tali lavoratori opera, ai fini dell'avviamento ai predetti cantieri, la riserva di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 25/93, tenuto conto del riferimento, operato da tale norma, ai « cantieri di lavoro disciplinati dal presente titolo ».

     Più in generale, ai cantieri speciali disciplinati dalla legge regionale n. 12/86 e successive modifiche si applica, per l'espresso rinvio operato dall'art. 5 di essa, la normativa in materia di cantieri e, pertanto, in quanto non sia diversamente disposto, anche quella contenuta nella legge regionale n. 25/93.

     I comuni interessati (Palermo, Catania e Messina), secondo quanto disposto dal D.A. n. 906/93 del 22 settembre 1993, potranno attingere ai finanziamenti autorizzati per le finalità della legge regionale n. 17/68 e successive modifiche, soltanto dopo avere utilizzato le somme messe a loro disposizione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 25/93, così da realizzare in via prioritaria interventi destinati esclusivamente ai lavoratori edili, tenuto conto della situazione di crisi che investe tale comparto nei maggiori centri della Sicilia.

 

Stanziamenti autorizzati

 

     a) legge regionale n. 17/68 e successive modifiche.

     Per il finanziamento dei cantieri da istituire ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche, la legge regionale n. 25/93 ha autorizzato, per l'anno 1993, la spesa di L. 150 miliardi in aggiunta alle poste finanziarie già iscritte nel bilancio di previsione del corrente esercizio.

     Tale stanziamento sarà ripartito, nella misura dello 80%, tra le province della Sicilia, in conformità ai criteri fissati con D.A. n. 906/93 del 22 settembre 1993;

     b) legge regionale n. 12/86 e successive modifiche.

     Per l'attuazione della legge regionale n. 12/86, è stato disposto, sempre per il corrente esercizio finanziando, uno stanziamento complessivo di L. 20 miliardi (art. 15, comma 3, della legge regionale n. 25/93 e tabella ad essa allegata).

 

Disposizioni finali

 

     Per quanto non diversamente previsto dalla legge regionale n. 25/93, trova applicazione la vigente normativa in materia di cantieri di lavoro.

     Continuano, altresì, a trovare applicazione le disposizioni di carattere amministrativo precedentemente emanate, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente.

     Al riguardo, si richiamano, in particolare, le disposizioni contenute nei punti 7) ed 8) della circolare n. 184 del 22 aprile 1993, riguardanti, rispettivamente, i direttori e gli istruttori dei cantieri e la fornitura dei materiali e dei servizi occorrenti per l'esecuzione delle opere e dei lavori.

     Si richiamano, infine, gli enti, uffici ed organismi destinatari della presente alla scrupolosa osservanza delle norme e delle disposizioni esistenti, nel convinci. mento che i cantieri di lavoro, anche in relazione ai miglioramenti apportati alla disciplina vigente, possano costituire un valido strumento per coniugare l'esigenza di alleviare la disoccupazione, in un momento, come quello presente, di grave crisi economica, con quella della realizzazione di interventi di utilità sociale, volti a realizzare un maggiore decoro e vivibilità dell'habitat e, più in generale, una migliore qualità della vita.

     In particolare, si invitano i componenti UPLMO a portare i contenuti della presente a conoscenza delle dipendenti sezioni di collocamento, con particolare riferimento agli specifici adempimenti di loro competenza.

     Si fa, comunque, riserva di integrare i contenuti della presente circolare, in relazione all'esperienza che verrà acquisita nella prima fase di applicazione.

 

 

 

Allegato A

 

         Richiesta finanziamento cantieri lavoro per disoccupati.

 

                             All'Assessorato regionale del lavoro,

                             della previdenza sociale,

                             della formazione professionale

                             e della emigrazione

                             Direzione lavoro - gruppo XV cantieri

                                                                    PALERMO

 

     Il sottoscritto ....................................... nella qualità

di legale rappresentante del comune di ...................

provincia regionale ................................... chiede, ai sensi

dell'art. 12 della legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993, il

finanziamento dei progetti indicati nell'unita scheda (allegato A),

concernenti l'esecuzione di opere di utilità collettiva da realizzare

attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati, di cui alla

legge regionale 1° luglio 1968, n. 17 e successive modifiche e

integrazioni.

 

                                        Il legale rappresentante

                                     .............................

 

 

Allegato B

 

COMUNE di ........................................................

 

PROVINCIA REGIONALE ..............................................

 

Progetti relativi a cantieri di lavoro di cui si chiede il finanziamento

------------------------------------------------------------------

Descrizione dei                  Importo dei       Estremi della

lavori e delle    Località        lavori           delibera di

opere                          risultante dal   approvazione dei

                               preventivo di         progetti

                                  spesa

------------------------------------------------------------------

1)...........  .............   ...........      ...............

2)...........  .............   ...........      ...............

3)...........  .............   ...........      ...............

4)...........  .............   ...........      ...............

5)...........  .............   ...........      ...............

------------------------------------------------------------------

 

 

Allegato C

 

Legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche

 

Ente gestore: ....................................................

 

Elenco dei cantieri di lavoro definiti e non rendicontati

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Numero       Descrizione       Importo        Anno di      Note

cantiere        opere         finanziato   finanziamento

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1)........  ..........        ..........    ..........   ......

2)........  ..........        ..........    ..........   ......

3)........  ..........        ..........    ..........   ......

4)........  ..........        ..........    ..........   ......

5)........  ..........        ..........    ..........   ......

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