§ 98.1.35271 - Circolare 15 febbraio 1996, n. 37 .
Importi sostitutivi di mensa, vitto, trasporto e panatica esclusi dalla retribuzione imponibile nell'anno 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/02/1996
Numero:37

§ 98.1.35271 - Circolare 15 febbraio 1996, n. 37 .

Importi sostitutivi di mensa, vitto, trasporto e panatica esclusi dalla retribuzione imponibile nell'anno 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami 

 

Professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

consiglio di indirizzo e 

 

vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

Provinciali 

 

 

Sommario:

Rivalutazione per l'anno 1996 degli importi sostitutivi dei servizi di mensa, trasporto, panatica, esclusi dalla contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Recupero delle differenze contributive per i mesi pregressi.

 

 

1. Importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto, trasporto e panatica, rivalutati per l'anno 1996, esclusi dalla retribuzione imponibile.

L'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro".

I valori dei predetti importi sostitutivi della mensa, del vitto, del trasporto, nonché quello della panatica sono stati fissati per il 1994 con i D.M. 3 marzo 1994 (G.U. 21.3.1994) e D.M. 8 luglio 1994 (G.U. 29.7.1994) i quali hanno anche stabilito che essi variano annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per l'anno 1995 i relativi importi sono stati resi noti con la circolare n. 43 del 15 febbraio 1995.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 29.1.1996 n. 13 PS/2 140135, agli effetti di cui sopra, ha comunicato che detta variazione determinata dall'ISTAT nell'anno 1995 e risultata pari al 5,4%.

In relazione a ciò, si riportano in allegato i valori aggiornati degli importi di cui sopra valevoli dal 1 gennaio 1996, quali risultano dalla rivalutazione effettuata in base al predetto indice.

Si rammenta che in merito all'applicazione dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, sono state diramate le seguenti circolari:

- circolare n. 188 del 3 agosto 1993

- circolare n. 15 del 18 gennaio 1994

- circolare n. 126 del 27 aprile 1994

- circolare n. 227 del 25 luglio 1994 (relativa al settore dell'edilizia)

- circolare n. 246 del 25 agosto 1994 (relativa al settore marittimo)

- circolare n. 43 del 15 febbraio 1995

- circolare n. 183 del 30 giugno 1995 (relativa al settore dell'edilizia).

 

 

2. Recupero da parte dei datori di lavoro delle differenze contributive versate per i mesi pregressi.

I datori di lavoro provvederanno a recuperare le eventuali differenze contributive versate in più per i mesi del 1996 con una delle denunce contributive da presentare entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della compilazione del mod. DM 10/2, i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- determineranno, in base alle disposizioni contenute nella presente circolare, gli imponibili dei mesi oggetto della regolarizzazione:

- calcoleranno le differenze in meno tra i predetti imponibili e quelli assoggettati a contribuzione per gli stessi mesi;

- le differenze così determinate saranno portate in diminuzione delle corrispondenti retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Le stesse istruzioni dovranno essere osservate anche ai fini del calcolo dei contributi per il servizio sanitario e della compilazione del mod. DM 10/S.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

Valori massimi degli importi sostitutivi di mensa, vitto, Trasporto, panatica esenti da contribuzione previdenziale ed assistenziale

 

1995 

1996 

Valore massimo dell'importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi (D.M. 3 marzo 1994 ,- punto 3) 

Lire 2.078 a pasto 

Lire 2.190 a pasto 

Valore massimo del buono pasto (D.M. 3 marzo 1994, punto 4) 

Lire 9.351 a pasto 

Lire 9.856 a pasto 

Valore massimo dell'importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi (D.M. 3 marzo 1994, punto 2) 

Lire 25.975 mensili 

Lire 27.378 mensili 

Valore massimo dell'importo sostitutivo del servizio di panatica istituito (D.M. a pasto 8 luglio 1994, punto 2) 

Lire 2.078 a pasto 

Lire 2.190 a pasto 

Valore massimo delle somme in denaro erogate ai marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancor giornaliere giornaliere ché operanti in ambito portuale in sostituzione del servizio di panatica (D.M. 8 luglio 1994, punto 3) 

Lire 9.351 

Lire 9.856