Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/12/1996 |
Numero: | 263 |
§ 98.1.37075 - Circolare 28 dicembre 1996, n. 263 .
Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1997 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici |
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dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e |
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primari medico legali |
e, p.c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sono disponibili gli archivi per l'attivazione della funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1997 con la procedura di calcolo passante.
Come previsto per gli anni precedenti, finché non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1997, le pensioni dirette ed indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell'anno 1997 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.
1. Importo delle pensioni per l'anno 1997.
Dal 1° gennaio 1997 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione automatica del 3,8 per cento, stabilito con decreto ministeriale 20 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996. Detto aumento viene attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 1998.
Gli importi dell'anno 1997 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell'allegato 1.
2. Limiti di reddito per l'integrazione al minimo, per la pensione sociale e per l'assegno sociale.
I limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della
Nell'allegato 5 sono riepilogati i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1 della
Negli allegati 6, 7 e 8 sono riepilogati i limiti di reddito per l'attribuzione della pensione sociale a norma dell'articolo 26 della
Nell'allegato 9 sono riepilogati i limiti di reddito per l'attribuzione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
3. Retribuzione e reddito pensionabili.
Nell'allegato 10 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1997.
4. Ritenute Irpef.
Le ritenute Irpef vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previste dalla
5. Assegno per il nucleo familiare.
L'importo dell'assegno per il nucleo familiare viene determinato tenendo conto degli aumenti previsti dall'articolo 12, comma 8, del
Le procedure provvedono all'attribuzione degli aumenti in presenza delle informazioni reddituali del nucleo familiare relative all'anno 1994 e/o all'anno 1995.
6. Minimali di retribuzione.
Nell'allegato 14 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 7 della
Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, degli operai agricoli, degli apprendisti, nonché per i periodi di servizio militare o equiparato.
7. Periodicità di pagamento delle pensioni.
Come è noto, la determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, nello stabilire per le pensioni di minore importo la periodicità di pagamento semestrale ovvero annuale, ha previsto l'adeguamento ogni anno, in ragione della perequazione automatica delle pensioni, dei limiti d'importo per il pagamento annuale e semestrale.
Sulla base dell'aumento di perequazione automatica accertato per l'anno 1996 in misura pari al 5,4 per cento, nonché dell'aumento del 3,8 per cento previsto in via previsionale per l'anno 1997:
- il pagamento delle rendite facoltative e delle pensioni della Mutualità a favore delle casalinghe di importo fino a lire 50.000 annue, è effettuato in unica rata annuale anticipata;
- il pagamento delle rendite facoltative e delle pensioni della Mutualità a favore delle casalinghe di importo eccedente lire 50.000 annue e fino a lire 55.000 mensili, è effettuato in due rate semestrali anticipate;
- il pagamento delle pensioni di tutte le altre gestioni di importo fino a lire 55.000 mensili è effettuato in due rate semestrali anticipate.
8. Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.
Come è noto, l'articolo 1, comma 41, della
Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla
I dati reddituali necessari per l'applicazione del regime di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0 con le modalità illustrate al punto 21 della
9. Incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario.
L'articolo 1, comma 42, della
I dati del reddito da lavoro necessari per l'applicazione del regime di incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0 con le modalità illustrate al punto 21 della citata
10. Incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio.
L'articolo 1, comma 43, della
I dati delle rendite vitalizie liquidate per infortunio o malattia professionale dall'I.N.A.I.L. o dall'IPSEMA, necessari per l'applicazione del particolare regime di incumulabilità, devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0 con le modalità illustrate al punto 21 della citata
11. Interessi legali.
I programmi per la liquidazione degli interessi legali dovuti sulle pensioni liquidate in competenza dell'anno 1997 saranno resi disponibili con successive comunicazioni. Detti programmi sono in corso di aggiornamento per adeguare il saggio degli interessi alla nuova misura del 5 per cento annuo stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1997, dall'articolo 2, comma 185, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 (
Dalla competenza 1997 sarà rilasciata una nuova procedura per il pagamento degli interessi legali unitamente alla rata di pensione.
12. Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo .
L'articolo 1, commi 188, 189 e 190, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 (
A norma dell'articolo 1, comma 189, del predetto provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
A norma dell'articolo 1, comma 190, del citato provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1997 a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.
Si ricorda che la previgente normativa prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del
In attesa dell'aggiornamento delle procedure di liquidazione, le pensioni di anzianità da liquidare a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 nei confronti degli assicurati che al 30 settembre 1996 non hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni devono essere tenute momentaneamente in sospeso le pensioni di anzianità da liquidare a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1996.
Le pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza successiva al 30 settembre 1996 nei confronti degli assicurati che alla predetta data del 30 settembre 1996 hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, possono essere liquidate acquisendo il codice "SI" nel campo "REQUISITI AL 30/9/96" del pannello MNLAN30. Con le stesse modalità possono altresì essere liquidate le pensioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 nei confronti degli assicurati che alla data del 30 settembre 1996 hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni di contribuzione unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Come è noto, per i trattamenti di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e per i prepensionamenti, per i quali trova applicazione il regime di incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo, l'importo mensile della quote di pensione non cumulabili con il predetto reddito viene registrato nei campi GP5KD03 e GP6KD03 del data base pensioni.
Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 prevede, all'articolo 1, comma 210, che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengano effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef.
In ordine alle nuove modalità di effettuazione delle trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo si fa riserva di successive comunicazioni. Per il momento, la procedura di liquidazione delle pensioni provvede ad effettuare, in via automatica, l'accantonamento delle quote di pensione non cumulabili relativamente alle somme riferite al periodo intercorrente fra la decorrenza della pensione ed il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di liquidazione della pensione. Le pensioni per le quali opera l'incumulabilità anche per l'anno 1997 devono essere tenute in apposita evidenza in attesa di successive comunicazioni in ordine alle modalità di effettuazione delle relative trattenute.
Per le pensioni per le quali trova applicazione il regime di incumulabilità, totale o parziale, della pensione con i redditi da lavoro autonomo, le Sedi dovranno acquisire la dichiarazione reddituale da parte degli interessati, utilizzando il Mod. 503/AUT/95, da riprodurre localmente.
In sede di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale debba essere operata sugli arretrati la trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, le Sedi devono continuare a segnalare il codice "4" nel campo "CODICE ARRETRATI" del pannello MNLAN30.
Nel caso di liquidazione di pensione in favore di lavoratore per il quale debba essere operata sugli arretrati la trattenuta per incumulabilità della pensione con la retribuzione, dovrà invece continuare ad essere segnalato il codice "3".
Dovrà altresì essere segnalato il codice "3" nel caso di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale, sugli arretrati, debba essere operata per un periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con la retribuzione, e per un altro periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo. In questo caso la procedura accantona l'importo della trattenuta per lavoro dipendente; i conguagli necessari dovranno essere operati dalle Sedi.
Per le modalità di trattazione ai fini fiscali delle quote di pensione accantonate per incumulabilità con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo si rinvia alle istruzioni impartite al punto 18.2 della
13. Procedura CARPE e progetto pensioni.
Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura CARPE e del "Progetto pensioni" per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per l'anno 1997 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo.
14. Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo.
I dati relativi all'ammontare dei contributi e al "Montante contributivo" necessari per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo previsto dalla
15. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.
L'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1996, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1996 a lire 639.000 la misura dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, previsto dall'articolo 5 della
16. Acquisizione dei dati anagrafici del coniuge del pensionato.
Nei casi in cui il titolare della pensione diretta è coniugato (stato civile uguale a 2), è obbligatorio acquisire sempre i dati anagrafici del coniuge.
Al riguardo si ricorda che per le pensioni liquidate nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti l'assegno per il nucleo familiare viene attribuito soltanto se risultano acquisiti i redditi del nucleo familiare e sempreché ovviamente tali redditi non superino i limiti previsti in relazione alla composizione del nucleo stesso, del quale il coniuge fa sempre parte, anche se non a carico. Per le pensioni liquidate nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, il trattamento di famiglia per il coniuge spetta invece soltanto nel caso in cui lo stesso sia a carico del pensionato. Al fine di consentire la segnalazione dell'esistenza o meno del diritto al trattamento di famiglia per il coniuge, nel campo "MG" del pannello MNLFA11 è necessario acquisire il codice "1" nel caso in cui il coniuge risulti a carico del pensionato e il codice "2" nel caso in cui il coniuge non risulti a carico. La corresponsione del trattamento di famiglia, qualora sussistano i requisiti reddituali, viene disposta soltanto in favore del coniuge per il quale risulti acquisito il codice "1".
17. Acquisizione dei dati del dante causa.
Per tutte le pensioni ai superstiti, sia indirette che di reversibilità, è obbligatoria l'acquisizione dei dati del dante causa. A tal fine è stato modificato il pannello MNLAN40. Devono essere acquisiti i seguenti dati:
Cognome
Nome
Data di nascita (GGMMAA)
Sesso
Codice comune di nascita
Codice provenienza (sono ammessi i codici 1, 2, 0)
Data di morte (GGMMAA)
Per le pensioni ai superstiti di pensionato le procedure provvedono ad evidenziare i dati prelevati dagli archivi, che la Sede deve integrare con i dati mancanti.
18. Liquidazione ratei per pensioni da eliminare.
La procedura è stata aggiornata per consentire la liquidazione di ratei per pensioni da eliminare per cessazione del relativo diritto già verificatasi alla data di liquidazione.
A tal fine il nuovo pannello MNLAN20 prevede l'acquisizione anche dei dati per l'eliminazione della pensione in liquidazione. In particolare, per la liquidazione di ratei relativi a pensioni da eliminare devono essere acquisiti i seguenti dati:
- codice eliminazione: il valore 1, 3 o 4;
- decorrenza eliminazione: la data del mese (MMAA) successivo alla data dell'evento, indipendentemente dalla periodicità di pagamento della pensione;
- data evento (GGMMAA).
Nel caso in cui vengono acquisiti i dati per l'eliminazione della pensione in liquidazione, la procedura provvede a:
- fissare la decorrenza di fine calcolo arretrati alla fine del mese precedente la decorrenza di eliminazione;
- calcolare gli arretrati, comprensivi del rateo di tredicesima spettante, fino alla decorrenza di eliminazione;
- non assoggettare gli arretrati ad alcuna trattenuta: né per Irpef, né per contributo S.S.N., né per ex ONPI, né per quota associativa sindacale. L'importo mensile della quota associativa sindacale viene comunque registrata nel campo GP5/6 H101;
- non stampare alcun documento contabile relativo ai pagamenti;
- stampare sul foglio A del Mod.TEO8 la dicitura "Pensione eliminata";
- registrare i dati nel data base delle pensioni, esclusi i dati per la certificazione fiscale e per i pagamenti;
- aggiornare l'archivio EAD 75. Non viene invece aggiornato l'archivio locale delle pensioni DS78.
Il pagamento delle somme agli interessati deve essere effettuato con le procedure consuete, come "fuori competenza" con imputazione ai conti ... 10/40 delle gestioni. Le trattenute da operare devono essere determinate ed effettuate direttamente dalle Sedi.
19. Calcolo degli arretrati.
I criteri di calcolo degli arretrati sono stati ulteriormente modificati al fine di ottimizzarne la gestione.
19.1 Codici per l'accantonamento degli arretrati.
Oltre ai codici "1", "3" e "4", già in uso, è stato istituito il nuovo codice arretrati "8".
Si riepilogano di seguito i codici che possono essere acquisiti nel campo Codice arretrati del pannello MNLAN30:
- codice 1: tutti gli arretrati sono resi disponibili e vengono corrisposti col primo pagamento. Il codice "1" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato non abbia prestato attività lavorativa dalla decorrenza della pensione fino alla data di liquidazione;
- codice 3: è reso disponibile e viene corrisposto col primo pagamento l'importo di pensione al netto delle quote incumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia, che si riferiscono al periodo dalla decorrenza della pensione alla fine del mese di calcolo degli arretrati. Il codice "3" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro dipendente anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione e la data di liquidazione. Le somme accantonate vengono riportate su mod. P.1r/ott localizzato all'ufficio pagatore TRL, al lordo delle ritenute Irpef e del contributo S.S.N.;
- codice 4: è reso disponibile e viene corrisposto con il primo pagamento l'importo di pensione al netto delle quote incumulabili con il reddito da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza della pensione al 31 dicembre dell'anno precedente quello in competenza del quale viene liquidata la pensione. Il codice "4" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia svolto attività di lavoro autonomo anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello di liquidazione e, nello stesso periodo, non abbia prestato attività di lavoro dipendente. L'accantonamento è effettuato soltanto per le pensioni per le quali vengono determinate le quote incumulabili. Le somme accantonate vengono riportate su Mod. P.1r/ott localizzato all'ufficio pagatore TRL, al lordo delle ritenute Irpef e del contributo S.S.N.;
- codice 8: tutti gli arretrati vengono accantonati su P.1r/ott localizzato all'ufficio pagatore Z08, al lordo delle ritenute Irpef e del contributo S.S.N. Il codice "8" può essere utilizzato tutte le volte in cui si rende necessario disporre degli arretrati per poter effettuare dei conguagli, mentre le rate correnti possono essere poste in pagamento regolarmente.
Come precisato con
19.2 Recuperi da effettuare sugli arretrati.
Al fine di consentire alle Sedi una più puntuale gestione delle rettifiche fiscali relative ai recuperi da effettuare sugli arretrati delle pensioni in liquidazione, il campo Tratt. deducibili Irpef del pannello MNLAN30 è stato suddiviso in due nuovi campi: Tratt. deducibili Irpef anno in corso e Tratt. deducibili Irpef anni precedenti.
Ciò consente alle Sedi di effettuare segnalazioni distinte degli importi dei recuperi deducibili dall'Irpef relativa agli arretrati.
L'importo acquisito nel campo Tratt. deducibili anno in corso viene memorizzato nel campo GP3CMO1 e, al momento della determinazione dell'imponibile S.S.N. e dell'imponibile fiscale "consuntivo", viene dedotto dai dati presenti nel "preventivo". Nello stesso campo vengono inoltre memorizzate le rettifiche di imponibile segnalate con la procedura di cui alla
L'importo acquisito nel campo Tratt. deducibili Irpef anni precedenti viene detratto, fino a concorrenza, dall'importo presente nel campo GP3CE16 relativo agli arretrati per anni precedenti e memorizzato per il residuo nel campo GP3CMO2 ai fini dell'utilizzazione in sede di determinazione dell'imponibile S.S.N. e dell'imponibile fiscale "consuntivo".
Qualora non sia possibile effettuare la rettifica fiscale delle Tratt. deducibili Irpef anni precedenti o delle Tratt. deducibili Irpef anno in corso, rispettivamente sugli arretrati relativi agli anni precedenti e sull'imponibile dell'anno in corso, per mancata capienza, la rettifica relativa agli importi residui viene operata sulle ulteriori somme a disposizione, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono.
Per quanto riguarda il regime fiscale dei recuperi si rinvia alla
Si rammenta che devono essere dedotte dall'imponibile solo le somme da recuperare che sono state a suo tempo assoggettate e certificate fiscalmente, con esclusione, pertanto, delle somme non assoggettate a ritenuta (quali gli acconti, i trattamenti di famiglia, i trattamenti di mobilità, ecc.) ovvero delle somme già assoggettate a ritenuta per le quali la Sede ha già effettuato una rettifica e quindi non sono state certificate.
L'adozione dei nuovi criteri consente, anche in questo caso, l'esatta determinazione dei dati fiscali senza che si renda necessario provvedere a successive rettifiche.
Per le pensioni che sono già state acquisite, gli importi presenti nel campo Tratt. deducibili Irpef vengono automaticamente, al momento della conversione degli archivi, memorizzate nel campo Tratt. deducibili Irpef anni precedenti.
19.3 Arretrati disponibili per i quali viene emesso un P.1 r/ott.
Per le pensioni in pagamento nei mesi pari calcolate nei primi giorni dell'anno, nel caso in cui l'importo degli arretrati è superiore a lire 100 milioni la procedura predispone un Mod. P.1 r/ott per consentire la corresponsione immediata delle somme maturate al 31 gennaio, senza che si debba attendere la data del 1° febbraio.
Qualora l'importo degli arretrati sia superiore a lire 100 milioni, per il pagamento viene emesso in ogni caso un Mod. P.1r/ott.
Il pagamento degli arretrati deve essere effettuato dalla Sede con ogni immediatezza, secondo le istruzioni illustrate con la
19.4 Localizzazione delle pensioni all'ufficio pagatore ESA.
Le pensioni di importo mensile complessivo, al lordo delle ritenute erariali, inferiore a lire 3.000, vengono localizzate all'ufficio pagatore di Sede ESA.
L'importo di riferimento è determinato sommando il contenuto dei campi GP5KCO3, GP5KCO5 e GP5KM21 del data base pensioni.
20. Prepensionamenti.
È in corso di rilascio un nuovo pannello per l'acquisizione dei dati per il calcolo degli oneri di prepensionamento da porre a carico della GIAS. In attesa del rilascio del nuovo pannello le Sedi sospenderanno la liquidazione dei trattamenti di prepensionamento.
21. Conversione degli archivi.
Le modifiche apportate alla procedura di liquidazione delle pensioni comportano la necessità della conversione degli archivi, che verrà operata al momento della prima attivazione della procedura in competenza 1997.
Verranno trasformate in errate le pensioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi per le quali risultano acquisiti i dati del coniuge, per consentire alle Sedi di segnalare il codice relativo al diritto, o meno, al trattamento di famiglia.
Non vengono trasformate in errate le pensioni già acquisite con importi presenti nel campo Tratt. deducibili Irpef che vengono automaticamente, al momento di conversione degli archivi, memorizzate nel campo Tratt. deducibili Irpef anni precedenti.
Le pensioni proposte al calcolo con dati non allineati vengono scartate con il nuovo codice di errore "020".
22. Stampe.
Alla stregua di quanto operato per il modello TE 08, anche la stampa dei modelli TE09 e TE10 è ora prevista su carta bianca con logo, a 66 righe e 80 colonne, formato 25 cm per 11 pollici. I predetti modelli sono personalizzati a seconda della tipologia di pensione.
Il modello TE09 non viene stampato nel caso in cui non risultano somme accantonate.
Vengono preparati i seguenti spool di stampa:
TE09XXYY
TE10XXYY
dove XX e YY indicano i codici del Centro operativo o dell'Isola di produzione, che sono stati selezionati all'atto dell'attivazione dello step 1.
Dopo lo step 1 e prima dello step 2 deve essere attivato il programma 3452, opzione 1, da terminale master al fine di generare i formati di stampa relativi ai nuovi modelli TE09 e TE10. La predetta operazione deve essere effettuata solo per la prima attivazione di ogni combinazione Centro operativo/Isola utilizzata in fase di step 1.
23. Programmi.
Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni i seguenti oggetti:
Programmi per l'acquisizione e il calcolo |
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PNLACQ1 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN10 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN11 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN12 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN20 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN21 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN22 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN30 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN40 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLCR10 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLFA10 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLIVS3 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLRED0 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLACQ1 |
del 18 dicembre 1996 |
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PNLAN00 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLAN05 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLAN21 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLAN23 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLAN31 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLAN32 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLAN33 |
del 19 dicembre 1996 |
|
PNLAN41 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLAN42 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLAN43 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLBIT2 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLCON1 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLCOR1 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLBIT2 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLCR12 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLCR21 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLFA11 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLFA12 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLIN30 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLMCAL |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLRED1 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLRED2 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLRLA0 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLRLA1 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLRLA3 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLRP11 |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLSNUF |
del 19 dicembre 1996 |
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PNLST15 |
del 20 dicembre 1996 |
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PNLTRA1 |
del 23 dicembre 1996 |
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PNLTRA2 |
del 19 dicembre 1996 |
|
PNLTRF2 |
del 19 dicembre 1996 |
|
mappe |
||
MNLACQ3 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLAN20 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLAN30 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLAN33 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLAN40 |
del 19 dicembre 1996 |
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MNLAN43 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLCOR3 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLCOR5 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLCR10 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLCR11 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLPRE0 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLPRE3 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLRED0 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLRLA0 |
del 19 dicembre 1996 |
|
MNLRLA3 |
del 19 dicembre 1996 |
|
printer file |
||
SNL150TP |
del 19 dicembre 1996 |
|
programmi per la stampa |
||
TNAP 3440 |
versione A del dicembre 1996 |
|
TNAP 3452 |
versione A del dicembre 1996 |
|
TNWP 3411 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 3417 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 3418 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 3419 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 3427 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 3453 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 4279 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNAP 4337 |
versione A del dicembre 1996 |
|
TNWP 4349 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 4350 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 4351 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 4357 |
versione W del dicembre 1996 |
|
TNWP 4359 |
versione W del dicembre 1996 |
|
PSTFLAG |
del dicembre 1996 |
|
PSTIMPL |
del dicembre 1996 |
|
PSTCPY1 |
del dicembre 1996 |
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PSTTE08 |
del dicembre 1996 |
|
PSTTE09 |
del dicembre 1996 |
|
PSTTE10 |
del dicembre 1996 |
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PSTLEDX |
del dicembre 1996 |
|
PSTPATR |
del dicembre 1996 |
|
PSTSED1 |
del dicembre 1996 |
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
Importo delle pensioni per l'anno 1997
Valori previsionali
1 - Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali |
|||||||
Decorrenza |
Trattamenti minimi pensioni |
Pensioni sociali e assegni vitalizi |
Assegni sociali |
||||
|
lavoratori dipendenti e autonomi |
|
|
||||
1.01.97 |
685.400 |
390.600 |
498.250 |
||||
Importi annui |
8.910.200 |
5.077.800 |
6.477.250 |
||||
2 - Aumenti per costo vita |
|||||||
Dal 1.01.97: |
aumento del 3,8% |
fino a lire 1.320.600 |
|||||
|
aumento del 3,42% |
sulla parte di pensione compresa |
|||||
|
|
tra lire 1.320.601 e lire 1.980.900 |
|||||
|
aumento del 2,85% |
sulla parte di pensione eccedente |
|||||
|
|
lire 1.980.900 |
- A norma dell'articolo 11, comma 1, del
- A norma dell'articolo 24 della
- A norma dell'articolo 14 della
Allegato 2
Limiti di reddito personale per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'art. 6 della
1 - Pensioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti
|
Limiti di reddito |
Limiti di reddito personale |
Limiti di reddito personale che |
|||||||||||
|
personale che escludono |
che consentono l'integraz. |
consentono l'integrazione al minimo |
|||||||||||
Anno |
l'integrazione al minimo |
al minimo intero |
totale o parziale a seconda dell'importo |
|||||||||||
|
|
|
a calcolo della pensione |
|||||||||||
1983 |
Oltre L. 7.177.300 |
Fino a L. 3.364.300 |
Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300 |
|||||||||||
1984 |
Oltre L. 8.325.200 |
Fino a L. 4.006.900 |
Da L. 4.006.901 a L. 8.325.300 |
|||||||||||
1985 |
Oltre L. 8.988.200 |
Fino a L. 4.253.950 |
Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200 |
|||||||||||
1986 |
Oltre L. 9.776.000 |
Fino a L. 4.776.700 |
Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000 |
|||||||||||
1987 |
Oltre L.10.332.400 |
Fino a L. 5.041.250 |
Da L. 5.041.251 a L.10.332.400 |
|||||||||||
1988 |
Oltre L.10.877.100 |
Fino a L. 5.307.000 |
Da L. 5.307.001 a L.10.877.100 |
|||||||||||
1989 |
Oltre L.11.759.800 |
Fino a L. 5.680.100 |
Da L. 5.680.101 a L.11.759.800 |
|||||||||||
1990 |
Oltre L.12.597.000 |
Fino a L. 6.085.650 |
Da L. 6.085.651 a L.12.597.000 |
|||||||||||
1991 |
Oltre L.13.508.300 |
Fino a L. 6.496.150 |
Da L. 6.496.151 a L.13.508.300 |
|||||||||||
1992 |
Oltre L.14.640.600 |
Fino a L. 7.188.450 |
Da L. 7.188.451 a L.14.640.600 |
|||||||||||
1993 |
Oltre L.15.021.500 |
Fino a L. 7.407.550 |
Da L. 7.407.551 a L.15.021.500 |
|||||||||||
1994 |
Oltre L.15.661.100 |
Fino a L. 7.758.250 |
Da L. 7.758.251 a L.15.661.100 |
|||||||||||
1995 |
Oltre L.16.287.700 |
Fino a L. 8.143.850 |
Da L. 8.143.851 a L.16.287.700 |
|||||||||||
1996 |
Oltre L.17.167.800 |
Fino a L. 8.583.900 |
Da L. 8.583.901 a L.17.167.800 |
|||||||||||
1997 |
Oltre L.17.820.400 |
Fino a L. 8.910.200 |
Da L. 8.910.201 a L.17.820.400 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
2 - Pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
2.1 Pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità erogate ad invalidi che hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
Limiti di reddito personale |
Limiti di reddito personale |
Limiti di reddito personale che |
|||||||||||
|
che escludono l'integrazione |
che consentono l'integraz. |
consentono l'integraz. al minimo |
|||||||||||
Anno |
al minimo |
al minimo intero |
totale o parziale a sec. dell'importo |
|||||||||||
|
|
|
a calcolo della pensione |
|||||||||||
1983 |
Oltre L. 7.177.300 |
Fino a L. 3.983.100 |
Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 |
|||||||||||
1984 |
Oltre L. 8.325.200 |
Fino a L. 4.713.450 |
Da L. 4.713.451 a L. 8.325.300 |
|||||||||||
1985 |
Oltre L. 8.988.200 |
Fino a L. 5.071.600 |
Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 |
|||||||||||
1986 |
Oltre L. 9.776.000 |
Fino a L. 5.390.800 |
Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 |
|||||||||||
1987 |
Oltre L. 10.332.400 |
Fino a L. 5.709.600 |
Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400 - |
|||||||||||
|
||||||||||||||
2.2 Pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l'età per il pensionamento di |
||||||||||||||
vecchiaia |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Limiti di reddito personale |
Limiti di reddito personale |
Limiti di reddito personale che |
|||||||||||
|
che escludono l'integrazione |
che consentono l'integraz. |
consentono l'integraz. al minimo |
|||||||||||
Anno |
al minimo |
al minimo intero |
totale o parziale a sec. dell'importo |
|||||||||||
|
|
|
a calcolo della pensione |
|||||||||||
1983 |
Oltre L. 7.177.300 |
Fino a L. 4.322.750 |
Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300 |
|||||||||||
1984 |
Oltre L. 8.325.200 |
Fino a L. 5.097.750 |
Da L. 5.097.751 a L. 8.325.300 |
|||||||||||
1985 |
Oltre L. 8.988.200 |
Fino a L. 5.487.950 |
Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200 |
|||||||||||
1986 |
Oltre L. 9.776.000 |
Fino a L. 6.094.550 |
Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000 |
|||||||||||
1987 |
Oltre L. 10.332.400 |
Fino a L. 6.451.750 |
Da L. 6.451.751 a L. 10.332.400 |
|||||||||||
|
||||||||||||||
Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle |
||||||||||||||
pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 - Limiti di reddito coniugale per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza successiva |
||||||||||||||
all'anno 1993, a norma dell'art. 6 della |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
della |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
3.1 Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Limiti di reddito coniugale |
Limiti di reddito coniugale |
Limiti di reddito coniugale che |
|||||||||||
|
che escludono l'integrazione |
che consentono |
consentono l'integraz. al minimo |
|||||||||||
Anno |
al minimo |
l'integrazione al minimo |
totale o parziale sec. l'importo a |
|||||||||||
|
|
intero |
calcolo della pensione |
|||||||||||
1994 |
Oltre L. 39.152.750 |
Fino a L. 31.249.900 |
Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750 |
|||||||||||
1995 |
Oltre L. 40.719.250 |
Fino a L. 32.575.400 |
Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250 |
|||||||||||
1996 |
Oltre L. 42.919.500 |
Fino a L. 34.335.600 |
Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500 |
|||||||||||
1997 |
Oltre L. 44.551.000 |
Fino a L. 35.640.800 |
Da L. 35.640.801 a L. 44.551.000 |
|||||||||||
|
||||||||||||||
3.2 Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Limiti di reddito coniugale |
Limiti di reddito coniugale |
Limiti di reddito coniugale che |
|||||||||||
|
che escludono l'integrazione |
che consentono l'integrazione |
consentono l'integraz. al minimo |
|||||||||||
Anno |
al minimo |
al minimo intero |
totale o parziale sec. l'importo a |
|||||||||||
|
|
|
calcolo della pensione |
|||||||||||
1995 |
Oltre L. 32.575.400 |
Fino a L. 24.431.550 |
Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400 |
|||||||||||
1996 |
Oltre L. 34.335.600 |
Fino a L. 25.751.700 |
Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600 |
|||||||||||
1997 |
Oltre L. 35.640.800 |
Fino a L. 26.730.600 |
Da L. 26.730.601 a L. 35.640.800 |
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, comma 14, della
Allegato 3
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
(
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione
Pensionati ultrasessantacinquenni
|
|
|
Importo mensile |
|
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
maggiorazione spettante |
|
|
[A] |
[B] |
[1] [2] [3] [4] [5] |
|
1996 |
9.623.900 |
14.515.800 |
80.000 + (A (RP + P)) : 13 |
|
|
|
|
+ (B (RF + RP + P)) : 13 |
|
1997 |
9.950.200 |
15.028.000 |
80.000 + (A (RP + P)) : 13 |
|
|
|
|
+ (B (RF + RP + P)) : 13 |
|
|
||||
[1] La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. |
||||
[2] <RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. |
||||
[3] <RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. |
||||
[4] = Importo della pensione spettante nell'anno. |
||||
[5] Lire 9.623.900 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.583.900, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000 |
||||
Lire 14.515.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.891.900 |
||||
Lire 9.950.200 = somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a lire 8.910.200, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000 |
||||
Lire 15.028.000 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 della pensione sociale, pari a lire 5.077.800 |
Allegato 4
Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
(
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione
Pensionati ultrasessantenni
|
|
|
Importo mensile |
|
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
maggiorazione spettante |
|
|
[A] |
[B] |
[1] [2] [3] [4] [5] |
|
1996 |
8.973.900 |
13.865.800 |
30.000 + (A (RP + P)) : 13 |
|
|
|
|
+ (B (RF + RP + P)) :13 |
|
1997 |
9.300.200 |
14.378.000 |
30.000 + (A (RP + P)) : 13 |
|
|
|
|
+ (B (RF + RP + P)) : 13 |
|
|
||||
[1] La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. |
||||
[2] <RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. |
||||
[3] <RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. |
||||
[4] = Importo della pensione spettante nell'anno. |
||||
[5] Lire 8.973.900 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.583.900, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 390.000. |
||||
Lire 13.865.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.891.900. |
||||
Lire 9.300.200 = somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a lire 8.910.200, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 390.000. |
||||
Lire 14.378.000 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 della pensione |
||||
sociale, pari a lire 5.077.800. |
Allegato 5
1. Limiti di reddito annuo per l'integrazione degli assegni d'invalidità a norma dell'art. 1 della |
|||||
|
|||||
1.1 Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità |
|||||
|
|||||
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
|||
1984 |
Oltre lire 5.170.500 |
Oltre lire 7.755.750 |
|||
1985 |
Oltre lire 5.607.200 |
Oltre lire 8.410.800 |
|||
1986 |
Oltre lire 5.898.200 |
Oltre lire 8.847.300 |
|||
1987 |
Oltre lire 6.217.400 |
Oltre lire 9.326.100 |
|||
1988 |
Oltre lire 6.545.300 |
Oltre lire 9.817.950 |
|||
1989 |
Oltre lire 6.956.400 |
Oltre lire 10.434.600 |
|||
1990 |
Oltre lire 7.450.200 |
Oltre lire 11.175.300 |
|||
1991 |
Oltre lire 8.022.700 |
Oltre lire 12.034.050 |
|||
1992 |
Oltre lire 8.492.400 |
Oltre lire 2.738.600 |
|||
1993 |
Oltre lire 8.677.200 |
Oltre lire 13.015.800 |
|||
1994 |
Oltre lire 9.007.000 |
Oltre lire 13.510.500 |
|||
1995 |
Oltre lire 9.282.000 |
Oltre lire 13.923.000 |
|||
1996 |
Oltre lire 9.783.800 |
Oltre lire 14.675.700 |
|||
1997 |
Oltre lire 10.155.600 |
Oltre lire 15.233.400 |
|||
|
|||||
1.2 Limiti di reddito annuo non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni di invalidità |
|||||
1.2.1 Assegni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti |
|||||
|
|||||
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
|||
1984 |
Fino a lire 852.200 |
Fino a lire 3.437.450 |
|||
1985 |
Fino a lire 872.950 |
Fino a lire 3.676.550 |
|||
1986 |
Fino a lire 898.900 |
Fino a lire 3.848.000 |
|||
1987 |
Fino a lire 926.250 |
Fino a lire 4.034.950 |
|||
1988 |
Fino a lire 975.200 |
Fino a lire 4.247.850 |
|||
1989 |
Fino a lire 876.700 |
Fino a lire 4.354.900 |
|||
1990 |
Fino a lire 938.850 |
Fino a lire 4.663.950 |
|||
1991 |
Fino a lire 1.010.550 |
Fino a lire 5.021.900 |
|||
1992 |
Fino a lire 1.040.250 |
Fino a lire 5.286.450 |
|||
1993 |
Fino a lire 1.063.250 |
Fino a lire 5.401.850 |
|||
1994 |
Fino a lire 1.104.150 |
Fino a lire 5.607.650 |
|||
1995 |
Fino a lire 1.138.150 |
Fino a lire 5.779.150 |
|||
1996 |
Fino a lire 1.199.900 |
Fino a lire 6.091.800 |
|||
1997 |
Fino a lire 1.245.400 |
Fino a lire 6.323.200 |
|||
|
|||||
1.2.2 Assegni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi |
|||||
|
|||||
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
|||
1984 |
Fino a lire 1.943.050 |
Fino a lire 4.528.300 |
|||
1985 |
Fino a lire 2.106.950 |
Fino a lire 4.910.550 |
|||
1986 |
Fino a lire 2.216.750 |
Fino a lire 5.165.850 |
|||
1987 |
Fino a lire 2.336.750 |
Fino a lire 5.445.450 |
Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per gli assegni dei lavoratori dipendenti. I limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità corrispondono alla differenza tra i limiti di reddito che escludono l'integrazione e l'ammontare annuo del trattamento minimo.
Allegato 6
Pensioni sociali - Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile
|
Reddito annuo |
Reddito annuo del |
Importo mensile da |
Importo mensile |
|||
Decorrenza |
del pensionato |
pensionato cumulato con |
detrarre dalla pensione |
pensione sociale |
|||
|
(rp) |
il reddito del coniuge (rt) |
sociale |
|
|||
|
zero |
< 14.654.800 |
Zero |
343.250 |
|||
|
4.503.500 |
qualunque |
343.250 |
zero |
|||
1.01.94 |
< 4.503.500 |
19.158.300 |
343.250 |
zero |
|||
|
< 4.503.500 |
< 14.654.800 |
RP : 13- |
|
|||
|
|
|
RP : 13 [*] - |
|
|||
|
< 4.503.500 14.654.800 e < 19.158.300-+ (RT-14.654.800): 13 |
||||||
|
zero |
< 14.654.800 |
Zero |
357.000 |
|||
|
< 4.503.500 |
qualunque |
357.000 |
zero |
|||
1.11.94 |
< 4.503.500 |
19.158.300 |
357.000 |
zero |
|||
|
< 4.503.500 |
< 14.654.800 |
RP : 13 |
|
|||
|
|
|
+ RP : 13 [*] |
|
|||
|
< 4.503.500 14.654.800 e < 19.158.300 + (RT 14.654.800): 13 |
||||||
|
zero |
< 14.654.800 |
Zero |
357.000 |
|||
|
4.641.000 |
qualunque |
357.000 |
zero |
|||
1.01.95 |
< 4.641.000 |
19.295.800 |
357.000 |
zero |
|||
|
< 4.641.000 |
< 14.654.800 |
RP : 13 |
|
|||
|
|
|
+ RP : 13 [*] |
|
|||
|
< 4.641.000 14.654.800 e < 19.295.800 + (RT 14.654.800): 13 |
||||||
|
zero |
< 15.446.150 |
Zero |
376.300 |
|||
|
4.891.900 |
qualunque |
376.300 |
zero |
|||
1.01.96 |
< 4.891.900 |
20.338.050 |
376.300 |
zero |
|||
|
< 4.891.900 |
< 15.446.150 |
RP : 13 |
|
|||
|
|
|
+ RP : 13 [*] |
|
|||
|
< 4.891.900 15.446.150 e < 20.338.050 + (RT 15.446.150): 13 |
||||||
|
zero |
< 16.033.100 |
Zero |
390.600 |
|||
|
5.077.800 |
qualunque |
390.600 |
zero |
|||
1.01.97 |
< 5.077.800 |
21.110.900 |
390.600 |
zero |
|||
|
< 5.077.800 |
< 16.033.100 |
RP : 13 |
|
|||
|
|
|
+ RP : 13 [*] |
|
|||
|
< 5.077.800 16.033.100 e < 21.110.900 + (RT 16.033.100): 13 |
||||||
|
|||||||
[*] Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo. |
Allegato 7
Aumento della pensione sociale
(
Limiti di reddito per il diritto all'aumento
|
|
|
Importo mensile |
|
Anno |
Pensionato solo |
Pensionato coniugato |
aumento spettante |
|
|
[A] |
[B] |
[1] [2] [3] [4] [5] |
|
1996 |
6.516.900 |
15.100.800 |
125.000 + A (RPMS+PS)) : 13 |
|
|
|
|
+ (B (RFMS+RPMS+PS)) : 13 |
|
1997 |
6.702.800 |
15.613.000 |
125.000 + (A (RPMS+PS)) : 13 |
|
|
|
|
+ (B (RFMS+RPMS+PS)) : 13 |
|
|
||||
[1] L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. |
||||
[2] <RPMS> = Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. |
||||
[3] <RFMS> = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. |
||||
[4] <PS > = Importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima. |
||||
[5] Lire 6.516.900 = somma dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.891.900, e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. |
||||
Lire 15.100.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 del trattamento minimo, pari a lire 8.583.900. |
||||
Lire 6.702.800 = somma dell'importo annuo 1997 della pensione sociale, pari a lire 5.077.800, e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. |
||||
Lire 15.613.000 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 del trattamento minimo, pari a lire 8.910.200. |
Allegato 8
Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni ai mutilati e invalidi civili ed ai sordomuti
|
Mutilati ed invalidi |
Mutilati ed invalidi |
Sordomuti |
||
Decorrenza |
civili parziali |
civili totali |
|
||
|
Reddito |
Reddito |
Reddito |
Reddito |
Reddito |
|
personale |
cumulativo |
personale |
cumulativo |
personale |
1.8.1966 |
- |
- |
96.000 |
- |
- |
1.5.1969 |
156.000 |
- |
156.000 |
- |
156.000 |
1.5.1971 |
156.000 |
- |
234.000 |
- |
156.000 |
1.7.1972 |
234.000 |
- |
234.000 |
- |
234.000 |
1.1.1974 |
286.000 |
1.320.000 |
325.000 |
1.320.000 |
1.320.000 |
1.1.1975 |
455.000 |
1.560.000 |
494.000 |
1.560.000 |
1.560.000 |
1.1.1976 |
548.275 |
1.663.350 |
595.270 |
1.663.350 |
1.663.350 |
1.1.1977 |
624.455 |
1.747.850 |
678.015 |
3.120.000 |
3.120.000 |
1.1.1978 |
746.200 |
1.883.050 |
810.255 |
3.255.000 |
3.255.000 |
1.1.1979 |
846.170 |
2.361.015 |
918.775 |
3.366.350 |
3.366.350 |
1.1.1980 |
964.400 |
3.050.235 |
1.047.410 |
3.497.650 |
3.497.450 |
|
Reddito personale |
Reddito personale |
|
||
1.7.1980 |
2.500.000 |
5.200.000 |
5.200.000 |
||
1.1.1981 |
2.927.500 |
6.089.200 |
6.089.200 |
||
1.1.1982 |
2.927.500 |
7.246.150 |
7.246.150 |
||
1.1.1983 |
2.927.500 |
8.412.780 |
8.412.780 |
||
1.1.1984 |
2.927.500 |
9.742.000 |
9.742.000 |
||
1.2.1985 |
2.927.500 |
10.930.525 |
10.930.525 |
||
1.1.1986 |
2.927.500 |
11.914.270 |
11.914.270 |
||
1.5.1986 |
3.190.975 |
11.914.270 |
11.914.270 |
||
1.1.1987 |
3.411.150 |
12.736.355 |
12.736.355 |
||
1.1.1988 |
3.602.175 |
13.449.590 |
13.449.590 |
||
1.1.1989 |
3.789.490 |
14.148.970 |
14.148.970 |
||
1.1.1990 |
4.035.430 |
15.067.240 |
15.067.240 |
||
1.1.1991 |
4.313.875 |
16.106.880 |
16.106.880 |
||
1.1.1992 |
4.246.200 |
17.374.490 |
17.374.490 |
||
1.1.1993 |
4.338.600 |
18.446.495 |
18.446.495 |
||
1.1.1994 |
4.503.500 |
19.136.395 |
19.136.395 |
||
1.1.1995 |
4.641.000 |
20.026.235 |
20.026.235 |
||
1.1.1996 |
4.891.900 |
21.103.645 |
21.103.645 |
||
1.1.1997 |
5.077.800 |
22.310.775 |
22.310.775 |
Allegato 9
Assegni sociali - Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile
Anno |
Pensionato non coniugato |
Pensionato coniugato |
|||
|
Reddito annuo |
Importo mensile |
Reddito annuo |
Importo mensile |
|
|
(rp) |
Assegno sociale |
(rc) |
Assegno sociale |
|
|
zero |
480.000 |
zero |
480.000 |
|
1996 |
6.240.000 |
zero |
12.480.000 |
zero |
|
|
< 6.240.000 (6.240.000 RP):13 < 12.480.000 (12.480.000 RC):13 |
||||
|
zero |
498.250 |
zero |
498.250 |
|
1997 |
6.477.250 |
zero |
12.954.500 |
zero |
|
|
< 6.477.250 (6.477.250 RP):13 < 12.954.500 (12.954.500 RC):13 |
Allegato 10
Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1997 ai sensi del
|
|
Pensione corrispondente |
|||||||||
Fasce di retribuzione |
Aliquote di rendimento per le |
all'importo massimo |
|||||||||
e di reddito |
anzianità maturate al 31.12.92 |
della fascia con 40 |
|||||||||
|
|
anni di anzianità ctr |
|||||||||
|
% annua |
% mensile |
|
|
|||||||
Importo annuo |
Importo |
con 40 anni di |
per ogni settimana |
Importo |
Importo |
||||||
|
settimanale |
anzianità ctr |
di anzianitò ctr |
annuo |
mensile |
||||||
Fino a L. 62.993.000 |
1.211.404 |
80 |
0,00153846 |
50.394.357 |
3.876.489 |
||||||
Oltre L. 62.993.000 |
1.211.404 |
|
|
|
|
||||||
fino a L. 83.780.690 |
1.611.167 |
|
|
|
|
||||||
Fascia L. 20.787.690 |
399.764 |
60 |
0,0011538 |
12.472.148 |
959.396 |
||||||
Oltre L. 83.780.690 |
1.611.167 |
|
|
|
|
||||||
fino a L. 104.568.380 |
2.010.930 |
|
|
|
|
||||||
Fascia L. 20.787.690 |
399.764 |
50 |
0,000961538 |
10.393.864 |
799.528 |
||||||
Oltre L. 104.568.380 |
2.010.930 |
40 |
0,00076923 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Pensione corrispondente |
|||||||||
|
Aliquote di rendimento per le |
all'importo massimo |
|||||||||
Fasce di retribuzione e di reddito |
anzianità acquisite dal 1.1.93 |
della fascia con 40 anni di |
|||||||||
|
|
anzianità ctr |
|||||||||
|
% annua |
% mensile |
|
|
|||||||
|
Importo |
|
per ogni |
Importo |
Importo |
||||||
Importo annuo |
settimanale |
con 40 anni di |
settimana |
annuo |
mensile |
||||||
|
|
anzianità ctr |
di anzianità ctr |
|
|
||||||
Fino a L. 62.993.000 |
1.211.404 |
80 |
0,00153846 |
50.394.357 |
3.876.489 |
||||||
Oltre L. 62.993.000 |
1.211.404 |
|
|
|
|
||||||
fino a L. 83.780.690 |
1.611.167 |
|
|
|
|
||||||
Fascia L. 20.787.690 |
399.764 |
64 |
0,001230769 |
13.304.148 |
1.023.396 |
||||||
Oltre L. 83.780.690 |
1.611.167 |
|
|
|
|
||||||
fino a L. 104.568.380 |
2.010.930 |
|
|
|
|
||||||
Fascia 20.787.690 |
399.764 |
54 |
0,001038461 |
11.225.370 |
863.490 |
||||||
Oltre L. 104.568.380 |
2.010.930 |
|
|
|
|
||||||
fino a L. 119.686.700 |
2.301.667 |
|
|
|
|
||||||
Fascia L. 15.118.320 |
290.737 |
44 |
0,000846153 |
6.652.061 |
511.697 |
||||||
Oltre L. 119.686.700 |
2.301.667 |
36 |
0,000692307 |
|
|
Allegato 11
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Aliquote in vigore dal 1° gennaio 1992
(Art. 9 del
Aliquote per il calcolo dell'imposta mensile |
||||||
Imponibile |
Mensile |
Aliquota |
Correttivo |
Imposta lorda |
||
oltre lire |
Fino a lire |
% |
da detrarre |
sul limite massimo |
||
|
|
|
|
dello scaglione |
||
|
|
10 |
|
|
||
600.000 |
600.000 |
22 |
72.000 |
60.000 |
||
1.200.000 |
1.200.000 |
27 |
132.000 |
192.000 |
||
2.500.000 |
2.500.000 |
34 |
307.000 |
543.000 |
||
5.000.000 |
5.000.000 |
41 |
657.000 |
1.393.000 |
||
12.500.000 |
12.500.000 |
46 |
1.282.000 |
4.468.000 |
||
25.000.000 |
25.000.000 |
51 |
2.532.000 |
10.218.000 |
||
|
|
|
|
|
||
Aliquote per il calcolo dell'imposta annua |
||||||
Imponibile annuo |
Aliquota |
Correttivo da |
Imposta lorda |
|||
Oltre lire |
Fino a lire |
% |
detrarre |
sul limite massimo |
||
|
|
|
|
dello scaglione |
||
|
|
10 |
|
|
||
7.200.000 |
7.200.000 |
22 |
864.000 |
720.000 |
||
14.400.000 |
14.400.000 |
27 |
1.584.000 |
2.304.000 |
||
30.000.000 |
30.000.000 |
34 |
3.684.000 |
6.516.000 |
||
60.000.000 |
60.000.000 |
41 |
7.884.000 |
16.716.000 |
||
150.000.000 |
150.000.000 |
46 |
15.384.000 |
53.616.000 |
||
300.000.000 |
300.000.000 |
51 |
30.384.000 |
122.616.666 |
||
|
||||||
NOTA: Per calcolare l'imposta lorda, applicare l'aliquota prevista per lo scaglione nel quale è compreso il reddito e sottrarre dal risultato il correttivo indicato per lo scaglione stesso. |
Allegato 12
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1966 (D.P.C.M. 26 luglio 1996)
Detrazioni |
Importo annuo |
Importo mensile |
DETRAZIONE PER SPESE INERENTI ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O DA PENSIONE |
784.634 |
65.386 |
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: |
|
|
A) Coniuge non legalmente ed effettivamente |
|
|
separato: |
|
|
C Reddito fino a 30 milioni |
1.057.552 |
88.129 |
C Reddito oltre 30 e fino a 60 milioni |
961.552 |
80.129 |
C Reddito oltre 60 e fino a 100 milioni |
889.552 |
74.129 |
C Reddito oltre 100 milioni |
817.552 |
68.129 |
B) Figli minori di età o permanentemente inabili al |
|
|
lavoro e figli di età non superiore a 26 anni dediti agli |
|
|
studi o a tirocinio gratuito (compresi i figli naturali |
|
|
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati): |
|
|
C per ciascun figlio in misura semplice |
94.437 |
7.870 |
C per ciascun figlio in misura doppia |
188.874 |
15.740 |
C) Familiari indicati nell'art. 433 cod. civ., esclusi |
|
|
quelli previsti alla precedente lettera B), che |
|
|
convivano col contribuente o percepiscano assegni |
|
|
alimentari non risultanti da provvedimenti |
|
|
dell'Autorità giudiziaria: |
|
|
C per ciascun familiare |
130.592 |
10.883 |
ULTERIORE DETRAZIONE: |
|
|
C Reddito fino a lire 15 milioni |
244.996 |
20.416 |
C Reddito da L.15.000.001 a L.15.100.000 |
207.309 |
17.276 |
C Reddito da L.15.100.001 a L.15.200.000 |
131.904 |
10.992 |
C Reddito da L.15.200.001 a L.15.300.000 |
47.085 |
3.924 |
C Reddito oltre lire 15.300.000 |
0 |
0 |
Allegato 13
Msg. 26 luglio 1996, n. 36776
Aumenti dell'assegno al nucleo familiare .
Allegato 14
Minimale retributivo per l'accredito dei contributi
ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche
(Art. 7, c. 1, della
Periodo |
Importo mensile |
Percentuale |
Minimale |
Minimale |
|
del trattamento |
di ragguaglio |
retributivo |
retributivo |
|
minimo di pensione |
della retribuzione |
settimanale |
annuo |
01.01.84 |
|
|
|
|
31.12.84 |
320.200 |
30 |
96.060 |
4.995.120 |
01.01.85 |
|
|
|
|
31.12.85 |
345.700 |
30 |
103.710 |
5.392.920 |
01.01.86 |
|
|
|
|
31.12.86 |
376.000 |
30 |
112.800 |
5.865.600 |
01.01.87 |
|
|
|
|
31.12.87 |
397.400 |
30 |
119.220 |
6.199.440 |
01.01.88 |
|
|
|
|
31.12.88 |
418.350 |
30 |
125.505 |
6.526.260 |
01.01.89 |
|
|
|
|
31.12.89 |
452.300 |
40 |
180.920 |
9.407.840 |
01.01.90 |
|
|
|
|
31.12.90 |
484.500 |
40 |
193.800 |
10.077.600 |
01.01.91 |
|
|
|
|
31.12.91 |
519.550 |
40 |
207.820 |
10.806.640 |
01.01.92 |
|
|
|
|
31.12.92 |
563.100 |
40 |
225.240 |
11.712.480 |
01.01.93 |
|
|
|
|
31.12.93 |
577.750 |
40 |
231.100 |
12.017.200 |
01.01.94 |
|
|
|
|
31.12.94 |
602.350 |
40 |
240.940 |
12.528.880 |
01.01.95 |
|
|
|
|
31.12.95 |
626.450 |
40 |
250.580 |
13.030.160 |
01.01.96 |
|
|
|
|
31.12.96 |
660.300 |
40 |
264.120 |
13.734.240 |
01.01.97 |
|
|
|
|
31.12.97 |
685.400 |
40 |
274.160 |
14.256.320 |
Allegato 15
Tabella F
(Art. 1, c. 41, della
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario |
||||
Ammontare dei redditi |
Percentuali di riduzione |
|||
Reddito superiore a 3 volte il trattamento |
|
|||
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori |
|
|||
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte |
25 per cento della pensione |
|||
l'importo in vigore al 1° gennaio |
|
|||
Reddito superiore a 4 volte il trattamento |
|
|||
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori |
|
|||
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte |
40 per cento della pensione |
|||
l'importo in vigore al 1° gennaio |
|
|||
Reddito superiore a 5 volte il trattamento |
|
|||
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori |
|
|||
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte |
50 per cento della pensione |
|||
l'importo in vigore al 1° gennaio |
|
|||
|
|
|||
Anno |
Ammontare dei redditi |
Percentuali di riduzione |
||
1995 |
fino a lire 24.431.550 |
nessuna |
||
|
da lire 24.431.551 a lire 32.575.400 |
25 per cento |
||
|
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 |
40 per cento |
||
|
da lire 40.719.251 in poi |
50 per cento |
||
|
fino a lire 25.751.700 |
nessuna |
||
1996 |
da lire 25.751.701 a lire 34.335.600 |
25 per cento |
||
|
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 |
40 per cento |
||
|
da lire 42.919.501 in poi |
50 per cento |
||
|
fino a lire 26.730.600 |
nessuna |
||
1997 |
da lire 26.730.601 a lire 35.640.800 |
25 per cento |
||
|
da lire 35.640.801 a lire 44.551.000 |
40 per cento |
||
|
da lire 44.551.001 in poi |
50 per cento |
Allegato 16
Tabella G
(Art. 1, c. 42, della
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario |
|||||
Ammontare dei redditi |
Percentuali di riduzione |
||||
Reddito superiore a 4 volte il trattamento |
|
||||
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori |
|
||||
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte |
25 per cento dell'assegno |
||||
l'importo in vigore al 1° gennaio |
|
||||
Reddito superiore a 5 volte il trattamento |
|
||||
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori |
|
||||
dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte |
50 per cento della pensione |
||||
l'importo in vigore al 1° gennaio |
|
||||
|
|
||||
Anno |
Ammontare dei redditi |
Percentuali di riduzione |
|||
1995 |
fino a lire 32.575.400 |
nessuna |
|||
|
da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 |
25 per cento |
|||
|
da lire 40.719.251 in poi |
50 per cento |
|||
1996 |
fino a lire 34.335.600 |
nessuna |
|||
|
da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 |
25 per cento |
|||
|
da lire 42.919.501 in poi |
50 per cento |
|||
1997 |
fino a lire 35.640.800 |
nessuna |
|||
|
da lire 35.640.801 a lire 44.551.000 |
25 per cento |
|||
|
da lire 44.551.001 in poi |
50 per cento |