§ 98.1.37075 - Circolare 28 dicembre 1996, n. 263 .
Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1997 .


Settore:Normativa nazionale
Data:28/12/1996
Numero:263

§ 98.1.37075 - Circolare 28 dicembre 1996, n. 263 .

Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1997 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici  

 

dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e 

 

primari medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di 

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sono disponibili gli archivi per l'attivazione della funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1997 con la procedura di calcolo passante.

Come previsto per gli anni precedenti, finché non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1997, le pensioni dirette ed indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell'anno 1997 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.

 

 

1. Importo delle pensioni per l'anno 1997.

Dal 1° gennaio 1997 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione automatica del 3,8 per cento, stabilito con decreto ministeriale 20 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996. Detto aumento viene attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 1998.

Gli importi dell'anno 1997 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell'allegato 1.

 

 

2. Limiti di reddito per l'integrazione al minimo, per la pensione sociale e per l'assegno sociale.

I limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riepilogati negli allegati 2, 3 e 4.

Nell'allegato 5 sono riepilogati i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Negli allegati 6, 7 e 8 sono riepilogati i limiti di reddito per l'attribuzione della pensione sociale a norma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 544.

Nell'allegato 9 sono riepilogati i limiti di reddito per l'attribuzione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

3. Retribuzione e reddito pensionabili.

Nell'allegato 10 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1997.

 

 

4. Ritenute Irpef.

Le ritenute Irpef vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previste dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (allegato 11), con attribuzione delle detrazioni d'imposta stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1996 (allegato 12).

 

 

5. Assegno per il nucleo familiare.

L'importo dell'assegno per il nucleo familiare viene determinato tenendo conto degli aumenti previsti dall'articolo 12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto ministeriale 11 aprile 1996, comunicati con circolare n. 118 del 8 giugno 1996 e circolare n. 151 del 19 luglio 1996 e con messaggio n. 36776 del 26 luglio 1996 (allegato 13).

Le procedure provvedono all'attribuzione degli aumenti in presenza delle informazioni reddituali del nucleo familiare relative all'anno 1994 e/o all'anno 1995.

 

 

6. Minimali di retribuzione.

Nell'allegato 14 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, degli operai agricoli, degli apprendisti, nonché per i periodi di servizio militare o equiparato.

 

 

7. Periodicità di pagamento delle pensioni.

Come è noto, la determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, nello stabilire per le pensioni di minore importo la periodicità di pagamento semestrale ovvero annuale, ha previsto l'adeguamento ogni anno, in ragione della perequazione automatica delle pensioni, dei limiti d'importo per il pagamento annuale e semestrale.

Sulla base dell'aumento di perequazione automatica accertato per l'anno 1996 in misura pari al 5,4 per cento, nonché dell'aumento del 3,8 per cento previsto in via previsionale per l'anno 1997:

- il pagamento delle rendite facoltative e delle pensioni della Mutualità a favore delle casalinghe di importo fino a lire 50.000 annue, è effettuato in unica rata annuale anticipata;

- il pagamento delle rendite facoltative e delle pensioni della Mutualità a favore delle casalinghe di importo eccedente lire 50.000 annue e fino a lire 55.000 mensili, è effettuato in due rate semestrali anticipate;

- il pagamento delle pensioni di tutte le altre gestioni di importo fino a lire 55.000 mensili è effettuato in due rate semestrali anticipate.

 

 

8. Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.

Come è noto, l'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario. L'incumulabilità non opera nel caso in cui il nucleo familiare superstite comprenda figli.

Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 e i relativi limiti di reddito sono riepilogati nell'allegato 15.

I dati reddituali necessari per l'applicazione del regime di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0 con le modalità illustrate al punto 21 della circolare n. 14 del 16 gennaio 1996.

 

 

9. Incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario.

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario. Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella G allegata alla legge n. 335 e i relativi limiti di reddito sono riepilogati nell'allegato 16.

I dati del reddito da lavoro necessari per l'applicazione del regime di incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0 con le modalità illustrate al punto 21 della citata circolare n. 14 del 16 gennaio 1996.

 

 

10. Incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio.

L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

I dati delle rendite vitalizie liquidate per infortunio o malattia professionale dall'I.N.A.I.L. o dall'IPSEMA, necessari per l'applicazione del particolare regime di incumulabilità, devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0 con le modalità illustrate al punto 21 della citata circolare n. 14 del 16 gennaio 1996.

 

 

11. Interessi legali.

I programmi per la liquidazione degli interessi legali dovuti sulle pensioni liquidate in competenza dell'anno 1997 saranno resi disponibili con successive comunicazioni. Detti programmi sono in corso di aggiornamento per adeguare il saggio degli interessi alla nuova misura del 5 per cento annuo stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1997, dall'articolo 2, comma 185, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662.)

Dalla competenza 1997 sarà rilasciata una nuova procedura per il pagamento degli interessi legali unitamente alla rata di pensione.

 

 

12. Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo .

L'articolo 1, commi 188, 189 e 190, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 (legge n. 662 del 1996) reca nuove disposizioni in materia di cumulo delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo, modificando la disciplina di carattere generale contenuta al riguardo nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

A norma dell'articolo 1, comma 189, del predetto provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

A norma dell'articolo 1, comma 190, del citato provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997, le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1997 a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

Si ricorda che la previgente normativa prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del D.Lgs. n. 503 del 1992, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n. 537 del 1993).

In attesa dell'aggiornamento delle procedure di liquidazione, le pensioni di anzianità da liquidare a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 nei confronti degli assicurati che al 30 settembre 1996 non hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni devono essere tenute momentaneamente in sospeso le pensioni di anzianità da liquidare a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 1996.

Le pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza successiva al 30 settembre 1996 nei confronti degli assicurati che alla predetta data del 30 settembre 1996 hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, possono essere liquidate acquisendo il codice "SI" nel campo "REQUISITI AL 30/9/96" del pannello MNLAN30. Con le stesse modalità possono altresì essere liquidate le pensioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996 nei confronti degli assicurati che alla data del 30 settembre 1996 hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni di contribuzione unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Come è noto, per i trattamenti di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e per i prepensionamenti, per i quali trova applicazione il regime di incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo, l'importo mensile della quote di pensione non cumulabili con il predetto reddito viene registrato nei campi GP5KD03 e GP6KD03 del data base pensioni.

Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 prevede, all'articolo 1, comma 210, che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengano effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef.

In ordine alle nuove modalità di effettuazione delle trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo si fa riserva di successive comunicazioni. Per il momento, la procedura di liquidazione delle pensioni provvede ad effettuare, in via automatica, l'accantonamento delle quote di pensione non cumulabili relativamente alle somme riferite al periodo intercorrente fra la decorrenza della pensione ed il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di liquidazione della pensione. Le pensioni per le quali opera l'incumulabilità anche per l'anno 1997 devono essere tenute in apposita evidenza in attesa di successive comunicazioni in ordine alle modalità di effettuazione delle relative trattenute.

Per le pensioni per le quali trova applicazione il regime di incumulabilità, totale o parziale, della pensione con i redditi da lavoro autonomo, le Sedi dovranno acquisire la dichiarazione reddituale da parte degli interessati, utilizzando il Mod. 503/AUT/95, da riprodurre localmente.

In sede di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale debba essere operata sugli arretrati la trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, le Sedi devono continuare a segnalare il codice "4" nel campo "CODICE ARRETRATI" del pannello MNLAN30.

Nel caso di liquidazione di pensione in favore di lavoratore per il quale debba essere operata sugli arretrati la trattenuta per incumulabilità della pensione con la retribuzione, dovrà invece continuare ad essere segnalato il codice "3".

Dovrà altresì essere segnalato il codice "3" nel caso di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale, sugli arretrati, debba essere operata per un periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con la retribuzione, e per un altro periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo. In questo caso la procedura accantona l'importo della trattenuta per lavoro dipendente; i conguagli necessari dovranno essere operati dalle Sedi.

Per le modalità di trattazione ai fini fiscali delle quote di pensione accantonate per incumulabilità con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo si rinvia alle istruzioni impartite al punto 18.2 della circolare n. 14 del 16 gennaio 1996.

 

 

13. Procedura CARPE e progetto pensioni.

Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura CARPE e del "Progetto pensioni" per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per l'anno 1997 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo.

 

 

14. Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo.

I dati relativi all'ammontare dei contributi e al "Montante contributivo" necessari per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335 del 1995 devono essere segnalati utilizzando i pannelli MNLCR11 e MNLCR21.

 

 

15. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.

L'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1996, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1996 a lire 639.000 la misura dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, previsto dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

 

16. Acquisizione dei dati anagrafici del coniuge del pensionato.

Nei casi in cui il titolare della pensione diretta è coniugato (stato civile uguale a 2), è obbligatorio acquisire sempre i dati anagrafici del coniuge.

Al riguardo si ricorda che per le pensioni liquidate nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti l'assegno per il nucleo familiare viene attribuito soltanto se risultano acquisiti i redditi del nucleo familiare e sempreché ovviamente tali redditi non superino i limiti previsti in relazione alla composizione del nucleo stesso, del quale il coniuge fa sempre parte, anche se non a carico. Per le pensioni liquidate nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, il trattamento di famiglia per il coniuge spetta invece soltanto nel caso in cui lo stesso sia a carico del pensionato. Al fine di consentire la segnalazione dell'esistenza o meno del diritto al trattamento di famiglia per il coniuge, nel campo "MG" del pannello MNLFA11 è necessario acquisire il codice "1" nel caso in cui il coniuge risulti a carico del pensionato e il codice "2" nel caso in cui il coniuge non risulti a carico. La corresponsione del trattamento di famiglia, qualora sussistano i requisiti reddituali, viene disposta soltanto in favore del coniuge per il quale risulti acquisito il codice "1".

 

 

17. Acquisizione dei dati del dante causa.

Per tutte le pensioni ai superstiti, sia indirette che di reversibilità, è obbligatoria l'acquisizione dei dati del dante causa. A tal fine è stato modificato il pannello MNLAN40. Devono essere acquisiti i seguenti dati:

Cognome

Nome

Data di nascita (GGMMAA)

Sesso

Codice comune di nascita

Codice provenienza (sono ammessi i codici 1, 2, 0)

Data di morte (GGMMAA)

Per le pensioni ai superstiti di pensionato le procedure provvedono ad evidenziare i dati prelevati dagli archivi, che la Sede deve integrare con i dati mancanti.

 

 

18. Liquidazione ratei per pensioni da eliminare.

La procedura è stata aggiornata per consentire la liquidazione di ratei per pensioni da eliminare per cessazione del relativo diritto già verificatasi alla data di liquidazione.

A tal fine il nuovo pannello MNLAN20 prevede l'acquisizione anche dei dati per l'eliminazione della pensione in liquidazione. In particolare, per la liquidazione di ratei relativi a pensioni da eliminare devono essere acquisiti i seguenti dati:

- codice eliminazione: il valore 1, 3 o 4;

- decorrenza eliminazione: la data del mese (MMAA) successivo alla data dell'evento, indipendentemente dalla periodicità di pagamento della pensione;

- data evento (GGMMAA).

Nel caso in cui vengono acquisiti i dati per l'eliminazione della pensione in liquidazione, la procedura provvede a:

- fissare la decorrenza di fine calcolo arretrati alla fine del mese precedente la decorrenza di eliminazione;

- calcolare gli arretrati, comprensivi del rateo di tredicesima spettante, fino alla decorrenza di eliminazione;

- non assoggettare gli arretrati ad alcuna trattenuta: né per Irpef, né per contributo S.S.N., né per ex ONPI, né per quota associativa sindacale. L'importo mensile della quota associativa sindacale viene comunque registrata nel campo GP5/6 H101;

- non stampare alcun documento contabile relativo ai pagamenti;

- stampare sul foglio A del Mod.TEO8 la dicitura "Pensione eliminata";

- registrare i dati nel data base delle pensioni, esclusi i dati per la certificazione fiscale e per i pagamenti;

- aggiornare l'archivio EAD 75. Non viene invece aggiornato l'archivio locale delle pensioni DS78.

Il pagamento delle somme agli interessati deve essere effettuato con le procedure consuete, come "fuori competenza" con imputazione ai conti ... 10/40 delle gestioni. Le trattenute da operare devono essere determinate ed effettuate direttamente dalle Sedi.

 

 

19. Calcolo degli arretrati.

I criteri di calcolo degli arretrati sono stati ulteriormente modificati al fine di ottimizzarne la gestione.

19.1 Codici per l'accantonamento degli arretrati.

Oltre ai codici "1", "3" e "4", già in uso, è stato istituito il nuovo codice arretrati "8".

Si riepilogano di seguito i codici che possono essere acquisiti nel campo Codice arretrati del pannello MNLAN30:

- codice 1: tutti gli arretrati sono resi disponibili e vengono corrisposti col primo pagamento. Il codice "1" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato non abbia prestato attività lavorativa dalla decorrenza della pensione fino alla data di liquidazione;

- codice 3: è reso disponibile e viene corrisposto col primo pagamento l'importo di pensione al netto delle quote incumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia, che si riferiscono al periodo dalla decorrenza della pensione alla fine del mese di calcolo degli arretrati. Il codice "3" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro dipendente anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione e la data di liquidazione. Le somme accantonate vengono riportate su mod. P.1r/ott localizzato all'ufficio pagatore TRL, al lordo delle ritenute Irpef e del contributo S.S.N.;

- codice 4: è reso disponibile e viene corrisposto con il primo pagamento l'importo di pensione al netto delle quote incumulabili con il reddito da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza della pensione al 31 dicembre dell'anno precedente quello in competenza del quale viene liquidata la pensione. Il codice "4" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia svolto attività di lavoro autonomo anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello di liquidazione e, nello stesso periodo, non abbia prestato attività di lavoro dipendente. L'accantonamento è effettuato soltanto per le pensioni per le quali vengono determinate le quote incumulabili. Le somme accantonate vengono riportate su Mod. P.1r/ott localizzato all'ufficio pagatore TRL, al lordo delle ritenute Irpef e del contributo S.S.N.;

- codice 8: tutti gli arretrati vengono accantonati su P.1r/ott localizzato all'ufficio pagatore Z08, al lordo delle ritenute Irpef e del contributo S.S.N. Il codice "8" può essere utilizzato tutte le volte in cui si rende necessario disporre degli arretrati per poter effettuare dei conguagli, mentre le rate correnti possono essere poste in pagamento regolarmente.

Come precisato con circolare n. 14 del 16 gennaio 1996, le nuove modalità di trattazione delle somme accantonate consentono, nel caso in cui dette somme debbano essere reincassate, di effettuare immediatamente le corrette contabilizzazioni, senza dover provvedere alla rettifica della certificazione fiscale ed allo storno delle ritenute erariali relative a tali somme. Nel caso in cui le somme accantonate debbano essere corrisposte al pensionato, in tutto o in parte, la Sede dovrà provvedere al loro assoggettamento ad Irpef ed S.S.N., ed alla rettifica della certificazione fiscale, da effettuarsi segnalando i dati "in aggiunta" con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995. Nel caso in cui debbano essere corrisposte al pensionato le sole somme accantonate per trattamento di famiglia, non si dovrà ovviamente procedere ad alcuna ritenuta Irpef ed S.S.N., né ad alcuna segnalazione di rettifica dell'imponibile fiscale. relative ai mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati, viene registrato nel campo GP5HDO3, al fine di successivi ricalcoli della certificazione fiscale nel corso dello stesso anno.

19.2 Recuperi da effettuare sugli arretrati.

Al fine di consentire alle Sedi una più puntuale gestione delle rettifiche fiscali relative ai recuperi da effettuare sugli arretrati delle pensioni in liquidazione, il campo Tratt. deducibili Irpef del pannello MNLAN30 è stato suddiviso in due nuovi campi: Tratt. deducibili Irpef anno in corso e Tratt. deducibili Irpef anni precedenti.

Ciò consente alle Sedi di effettuare segnalazioni distinte degli importi dei recuperi deducibili dall'Irpef relativa agli arretrati.

L'importo acquisito nel campo Tratt. deducibili anno in corso viene memorizzato nel campo GP3CMO1 e, al momento della determinazione dell'imponibile S.S.N. e dell'imponibile fiscale "consuntivo", viene dedotto dai dati presenti nel "preventivo". Nello stesso campo vengono inoltre memorizzate le rettifiche di imponibile segnalate con la procedura di cui alla circolare n. 122 del 5 maggio 1995.

L'importo acquisito nel campo Tratt. deducibili Irpef anni precedenti viene detratto, fino a concorrenza, dall'importo presente nel campo GP3CE16 relativo agli arretrati per anni precedenti e memorizzato per il residuo nel campo GP3CMO2 ai fini dell'utilizzazione in sede di determinazione dell'imponibile S.S.N. e dell'imponibile fiscale "consuntivo".

Qualora non sia possibile effettuare la rettifica fiscale delle Tratt. deducibili Irpef anni precedenti o delle Tratt. deducibili Irpef anno in corso, rispettivamente sugli arretrati relativi agli anni precedenti e sull'imponibile dell'anno in corso, per mancata capienza, la rettifica relativa agli importi residui viene operata sulle ulteriori somme a disposizione, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono.

Per quanto riguarda il regime fiscale dei recuperi si rinvia alla circolare n. 745 RG - n. 895 EAD/10 del 17 gennaio 1984.

Si rammenta che devono essere dedotte dall'imponibile solo le somme da recuperare che sono state a suo tempo assoggettate e certificate fiscalmente, con esclusione, pertanto, delle somme non assoggettate a ritenuta (quali gli acconti, i trattamenti di famiglia, i trattamenti di mobilità, ecc.) ovvero delle somme già assoggettate a ritenuta per le quali la Sede ha già effettuato una rettifica e quindi non sono state certificate.

L'adozione dei nuovi criteri consente, anche in questo caso, l'esatta determinazione dei dati fiscali senza che si renda necessario provvedere a successive rettifiche.

Per le pensioni che sono già state acquisite, gli importi presenti nel campo Tratt. deducibili Irpef vengono automaticamente, al momento della conversione degli archivi, memorizzate nel campo Tratt. deducibili Irpef anni precedenti.

19.3 Arretrati disponibili per i quali viene emesso un P.1 r/ott.

Per le pensioni in pagamento nei mesi pari calcolate nei primi giorni dell'anno, nel caso in cui l'importo degli arretrati è superiore a lire 100 milioni la procedura predispone un Mod. P.1 r/ott per consentire la corresponsione immediata delle somme maturate al 31 gennaio, senza che si debba attendere la data del 1° febbraio.

Qualora l'importo degli arretrati sia superiore a lire 100 milioni, per il pagamento viene emesso in ogni caso un Mod. P.1r/ott.

Il pagamento degli arretrati deve essere effettuato dalla Sede con ogni immediatezza, secondo le istruzioni illustrate con la circolare n. 4 dell'8 gennaio 1996.

19.4 Localizzazione delle pensioni all'ufficio pagatore ESA.

Le pensioni di importo mensile complessivo, al lordo delle ritenute erariali, inferiore a lire 3.000, vengono localizzate all'ufficio pagatore di Sede ESA.

L'importo di riferimento è determinato sommando il contenuto dei campi GP5KCO3, GP5KCO5 e GP5KM21 del data base pensioni.

 

 

20. Prepensionamenti.

È in corso di rilascio un nuovo pannello per l'acquisizione dei dati per il calcolo degli oneri di prepensionamento da porre a carico della GIAS. In attesa del rilascio del nuovo pannello le Sedi sospenderanno la liquidazione dei trattamenti di prepensionamento.

 

 

21. Conversione degli archivi.

Le modifiche apportate alla procedura di liquidazione delle pensioni comportano la necessità della conversione degli archivi, che verrà operata al momento della prima attivazione della procedura in competenza 1997.

Verranno trasformate in errate le pensioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi per le quali risultano acquisiti i dati del coniuge, per consentire alle Sedi di segnalare il codice relativo al diritto, o meno, al trattamento di famiglia.

Non vengono trasformate in errate le pensioni già acquisite con importi presenti nel campo Tratt. deducibili Irpef che vengono automaticamente, al momento di conversione degli archivi, memorizzate nel campo Tratt. deducibili Irpef anni precedenti.

Le pensioni proposte al calcolo con dati non allineati vengono scartate con il nuovo codice di errore "020".

 

 

22. Stampe.

Alla stregua di quanto operato per il modello TE 08, anche la stampa dei modelli TE09 e TE10 è ora prevista su carta bianca con logo, a 66 righe e 80 colonne, formato 25 cm per 11 pollici. I predetti modelli sono personalizzati a seconda della tipologia di pensione.

Il modello TE09 non viene stampato nel caso in cui non risultano somme accantonate.

Vengono preparati i seguenti spool di stampa:

TE09XXYY

TE10XXYY

dove XX e YY indicano i codici del Centro operativo o dell'Isola di produzione, che sono stati selezionati all'atto dell'attivazione dello step 1.

Dopo lo step 1 e prima dello step 2 deve essere attivato il programma 3452, opzione 1, da terminale master al fine di generare i formati di stampa relativi ai nuovi modelli TE09 e TE10. La predetta operazione deve essere effettuata solo per la prima attivazione di ogni combinazione Centro operativo/Isola utilizzata in fase di step 1.

 

 

23. Programmi.

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni i seguenti oggetti:

 

 

 

 

 

 

 

Programmi per l'acquisizione e il calcolo 

PNLACQ1 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN10 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN11 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN12 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN20 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN21 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN22 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN30 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN40 

del 18 dicembre 1996 

PNLCR10 

del 18 dicembre 1996 

PNLFA10 

del 18 dicembre 1996 

PNLIVS3 

del 18 dicembre 1996 

PNLRED0 

del 18 dicembre 1996 

PNLACQ1 

del 18 dicembre 1996 

PNLAN00 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN05 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN21 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN23 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN31 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN32 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN33 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN41 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN42 

del 19 dicembre 1996 

PNLAN43 

del 19 dicembre 1996 

PNLBIT2 

del 19 dicembre 1996 

PNLCON1 

del 19 dicembre 1996 

PNLCOR1 

del 19 dicembre 1996 

PNLBIT2 

del 19 dicembre 1996 

PNLCR12 

del 19 dicembre 1996 

PNLCR21 

del 19 dicembre 1996 

PNLFA11 

del 19 dicembre 1996 

PNLFA12 

del 19 dicembre 1996 

PNLIN30 

del 19 dicembre 1996 

PNLMCAL 

del 19 dicembre 1996 

PNLRED1 

del 19 dicembre 1996 

PNLRED2 

del 19 dicembre 1996 

PNLRLA0 

del 19 dicembre 1996 

PNLRLA1 

del 19 dicembre 1996 

PNLRLA3 

del 19 dicembre 1996 

PNLRP11 

del 19 dicembre 1996 

PNLSNUF 

del 19 dicembre 1996 

PNLST15 

del 20 dicembre 1996 

PNLTRA1 

del 23 dicembre 1996 

PNLTRA2 

del 19 dicembre 1996 

PNLTRF2 

del 19 dicembre 1996 

mappe 

MNLACQ3 

del 19 dicembre 1996 

MNLAN20 

del 19 dicembre 1996 

MNLAN30 

del 19 dicembre 1996 

MNLAN33 

del 19 dicembre 1996 

MNLAN40 

del 19 dicembre 1996 

MNLAN43 

del 19 dicembre 1996 

MNLCOR3 

del 19 dicembre 1996 

MNLCOR5 

del 19 dicembre 1996 

MNLCR10 

del 19 dicembre 1996 

MNLCR11 

del 19 dicembre 1996 

MNLPRE0 

del 19 dicembre 1996 

MNLPRE3 

del 19 dicembre 1996 

MNLRED0 

del 19 dicembre 1996 

MNLRLA0 

del 19 dicembre 1996 

MNLRLA3 

del 19 dicembre 1996 

printer file 

SNL150TP 

del 19 dicembre 1996 

programmi per la stampa 

TNAP 3440 

versione A del dicembre 1996 

TNAP 3452 

versione A del dicembre 1996 

TNWP 3411 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 3417 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 3418 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 3419 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 3427 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 3453 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 4279 

versione W del dicembre 1996 

TNAP 4337 

versione A del dicembre 1996 

TNWP 4349 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 4350 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 4351 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 4357 

versione W del dicembre 1996 

TNWP 4359 

versione W del dicembre 1996 

PSTFLAG 

del dicembre 1996 

PSTIMPL 

del dicembre 1996 

PSTCPY1 

del dicembre 1996 

PSTTE08 

del dicembre 1996 

PSTTE09 

del dicembre 1996 

PSTTE10 

del dicembre 1996 

PSTLEDX 

del dicembre 1996 

PSTPATR 

del dicembre 1996 

PSTSED1 

del dicembre 1996 

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Importo delle pensioni per l'anno 1997

Valori previsionali

 

 

 

1 - Trattamenti minimi, pensioni e assegni sociali 

Decorrenza 

Trattamenti minimi pensioni  

Pensioni sociali e assegni vitalizi 

Assegni sociali 

 

lavoratori dipendenti e autonomi 

 

 

1.01.97 

685.400 

390.600 

498.250 

Importi annui 

8.910.200 

5.077.800 

6.477.250 

2 - Aumenti per costo vita 

Dal 1.01.97: 

aumento del 3,8% 

fino a lire 1.320.600 

 

aumento del 3,42% 

sulla parte di pensione compresa 

 

 

tra lire 1.320.601 e lire 1.980.900 

 

aumento del 2,85% 

sulla parte di pensione eccedente 

 

 

lire 1.980.900 

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

 

 

Allegato 2

Limiti di reddito personale per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 - Pensioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiti di reddito  

Limiti di reddito personale 

Limiti di reddito personale che  

 

personale che escludono 

che consentono l'integraz. 

consentono l'integrazione al minimo  

Anno 

l'integrazione al minimo 

al minimo intero 

totale o parziale a seconda dell'importo  

 

 

 

a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 3.364.300 

Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 4.006.900 

Da L. 4.006.901 a L. 8.325.300 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 4.253.950 

Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 4.776.700 

Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L.10.332.400 

Fino a L. 5.041.250 

Da L. 5.041.251 a L.10.332.400 

1988 

Oltre L.10.877.100 

Fino a L. 5.307.000 

Da L. 5.307.001 a L.10.877.100 

1989 

Oltre L.11.759.800 

Fino a L. 5.680.100 

Da L. 5.680.101 a L.11.759.800 

1990 

Oltre L.12.597.000 

Fino a L. 6.085.650 

Da L. 6.085.651 a L.12.597.000 

1991 

Oltre L.13.508.300 

Fino a L. 6.496.150 

Da L. 6.496.151 a L.13.508.300 

1992 

Oltre L.14.640.600 

Fino a L. 7.188.450 

Da L. 7.188.451 a L.14.640.600 

1993 

Oltre L.15.021.500 

Fino a L. 7.407.550 

Da L. 7.407.551 a L.15.021.500 

1994 

Oltre L.15.661.100 

Fino a L. 7.758.250 

Da L. 7.758.251 a L.15.661.100 

1995 

Oltre L.16.287.700 

Fino a L. 8.143.850 

Da L. 8.143.851 a L.16.287.700 

1996 

Oltre L.17.167.800 

Fino a L. 8.583.900 

Da L. 8.583.901 a L.17.167.800 

1997 

Oltre L.17.820.400 

Fino a L. 8.910.200 

Da L. 8.910.201 a L.17.820.400 

 

 

 

 

2 - Pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi 

 

2.1 Pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità erogate ad invalidi che hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia 

 

 

 

 

 

Limiti di reddito personale  

Limiti di reddito personale 

Limiti di reddito personale che  

 

che escludono l'integrazione 

che consentono l'integraz. 

consentono l'integraz. al minimo 

Anno 

al minimo  

al minimo intero 

totale o parziale a sec. dell'importo 

 

 

 

a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 3.983.100 

Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 4.713.450 

Da L. 4.713.451 a L. 8.325.300 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 5.071.600 

Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 5.390.800 

Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L. 10.332.400 

Fino a L. 5.709.600 

Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400 - 

 

2.2 Pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l'età per il pensionamento di  

vecchiaia 

 

 

Limiti di reddito personale 

Limiti di reddito personale 

Limiti di reddito personale che  

 

che escludono l'integrazione 

che consentono l'integraz. 

consentono l'integraz. al minimo 

Anno 

al minimo 

al minimo intero 

totale o parziale a sec. dell'importo 

 

 

 

a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 4.322.750 

Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 5.097.750 

Da L. 5.097.751 a L. 8.325.300 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 5.487.950 

Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 6.094.550 

Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L. 10.332.400 

Fino a L. 6.451.750 

Da L. 6.451.751 a L. 10.332.400 

 

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle  

pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. 

 

3 - Limiti di reddito coniugale per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza successiva  

all'anno 1993, a norma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 4 del  

D.Lgs. n. 503 del 1992, dall'art. 11, c. 38, della legge n. 537 del 1993, e dall'art. 2, c. 14,  

della legge n. 335 del 1995 

 

3.1 Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 

 

 

Limiti di reddito coniugale 

Limiti di reddito coniugale 

Limiti di reddito coniugale che 

 

che escludono l'integrazione 

che consentono  

consentono l'integraz. al minimo 

Anno 

al minimo 

l'integrazione al minimo 

totale o parziale sec. l'importo a  

 

 

intero 

calcolo della pensione 

1994 

Oltre L. 39.152.750 

Fino a L. 31.249.900 

Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750 

1995 

Oltre L. 40.719.250 

Fino a L. 32.575.400 

Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250 

1996 

Oltre L. 42.919.500 

Fino a L. 34.335.600 

Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500 

1997 

Oltre L. 44.551.000 

Fino a L. 35.640.800 

Da L. 35.640.801 a L. 44.551.000 

 

3.2 Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 

 

 

Limiti di reddito coniugale 

Limiti di reddito coniugale 

Limiti di reddito coniugale che  

 

che escludono l'integrazione 

che consentono l'integrazione 

consentono l'integraz. al minimo 

Anno 

al minimo 

al minimo intero 

totale o parziale sec. l'importo a  

 

 

 

calcolo della pensione 

1995 

Oltre L. 32.575.400 

Fino a L. 24.431.550 

Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400 

1996 

Oltre L. 34.335.600 

Fino a L. 25.751.700 

Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600 

1997 

Oltre L. 35.640.800 

Fino a L. 26.730.600 

Da L. 26.730.601 a L. 35.640.800 

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.)

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335.)

 

 

Allegato 3

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1)

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

Pensionati ultrasessantacinquenni

 

 

 

 

Importo mensile 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

maggiorazione spettante 

 

[A] 

[B] 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1996 

9.623.900 

14.515.800 

80.000 + (A (RP + P)) : 13 

 

 

 

+ (B (RF + RP + P)) : 13 

1997 

9.950.200 

15.028.000 

80.000 + (A (RP + P)) : 13 

 

 

 

+ (B (RF + RP + P)) : 13 

 

[1] La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

[2] <RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

[3] <RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

[4] = Importo della pensione spettante nell'anno. 

[5] Lire 9.623.900 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.583.900, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000 

Lire 14.515.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.891.900 

Lire 9.950.200 = somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a lire 8.910.200, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000 

Lire 15.028.000 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 della pensione sociale, pari a lire 5.077.800 

 

 

Allegato 4

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1)

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

Pensionati ultrasessantenni

 

 

 

 

Importo mensile 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

maggiorazione spettante 

 

[A] 

[B] 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1996 

8.973.900 

13.865.800 

30.000 + (A (RP + P)) : 13 

 

 

 

+ (B (RF + RP + P)) :13 

1997 

9.300.200 

14.378.000 

30.000 + (A (RP + P)) : 13 

 

 

 

+ (B (RF + RP + P)) : 13 

 

[1] La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

[2] <RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

[3] <RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

[4] = Importo della pensione spettante nell'anno. 

[5] Lire 8.973.900 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.583.900, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 390.000. 

Lire 13.865.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.891.900. 

Lire 9.300.200 = somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a lire 8.910.200, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 390.000. 

Lire 14.378.000 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 della pensione  

sociale, pari a lire 5.077.800. 

 

 

Allegato 5

 

 

 

 

 

1. Limiti di reddito annuo per l'integrazione degli assegni d'invalidità a norma dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 

 

1.1 Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Oltre lire 5.170.500 

Oltre lire 7.755.750 

1985 

Oltre lire 5.607.200 

Oltre lire 8.410.800 

1986 

Oltre lire 5.898.200 

Oltre lire 8.847.300 

1987 

Oltre lire 6.217.400 

Oltre lire 9.326.100 

1988 

Oltre lire 6.545.300 

Oltre lire 9.817.950 

1989 

Oltre lire 6.956.400 

Oltre lire 10.434.600 

1990 

Oltre lire 7.450.200 

Oltre lire 11.175.300 

1991 

Oltre lire 8.022.700 

Oltre lire 12.034.050 

1992 

Oltre lire 8.492.400 

Oltre lire 2.738.600 

1993 

Oltre lire 8.677.200 

Oltre lire 13.015.800 

1994 

Oltre lire 9.007.000 

Oltre lire 13.510.500 

1995 

Oltre lire 9.282.000 

Oltre lire 13.923.000 

1996 

Oltre lire 9.783.800 

Oltre lire 14.675.700 

1997 

Oltre lire 10.155.600 

Oltre lire 15.233.400 

 

1.2 Limiti di reddito annuo non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni di invalidità 

1.2.1 Assegni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Fino a lire 852.200 

Fino a lire 3.437.450 

1985 

Fino a lire 872.950 

Fino a lire 3.676.550 

1986 

Fino a lire 898.900 

Fino a lire 3.848.000 

1987 

Fino a lire 926.250 

Fino a lire 4.034.950 

1988 

Fino a lire 975.200 

Fino a lire 4.247.850 

1989 

Fino a lire 876.700 

Fino a lire 4.354.900 

1990 

Fino a lire 938.850 

Fino a lire 4.663.950 

1991 

Fino a lire 1.010.550 

Fino a lire 5.021.900 

1992 

Fino a lire 1.040.250 

Fino a lire 5.286.450 

1993 

Fino a lire 1.063.250 

Fino a lire 5.401.850 

1994 

Fino a lire 1.104.150 

Fino a lire 5.607.650 

1995 

Fino a lire 1.138.150 

Fino a lire 5.779.150 

1996 

Fino a lire 1.199.900 

Fino a lire 6.091.800 

1997 

Fino a lire 1.245.400 

Fino a lire 6.323.200 

 

1.2.2 Assegni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Fino a lire 1.943.050 

Fino a lire 4.528.300 

1985 

Fino a lire 2.106.950 

Fino a lire 4.910.550 

1986 

Fino a lire 2.216.750 

Fino a lire 5.165.850 

1987 

Fino a lire 2.336.750 

Fino a lire 5.445.450 

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per gli assegni dei lavoratori dipendenti. I limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità corrispondono alla differenza tra i limiti di reddito che escludono l'integrazione e l'ammontare annuo del trattamento minimo.

 

 

Allegato 6

Pensioni sociali - Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddito annuo 

Reddito annuo del  

Importo mensile da  

Importo mensile 

Decorrenza 

del pensionato 

pensionato cumulato con  

detrarre dalla pensione  

pensione sociale  

 

(rp)  

il reddito del coniuge (rt) 

sociale 

 

 

zero 

< 14.654.800 

Zero 

343.250 

 

4.503.500 

qualunque 

343.250 

zero 

1.01.94 

< 4.503.500 

19.158.300 

343.250 

zero 

 

< 4.503.500 

< 14.654.800 

RP : 13- 

 

 

 

 

RP : 13 [*] - 

 

 

< 4.503.500 14.654.800 e < 19.158.300-+ (RT-14.654.800): 13 

 

zero 

< 14.654.800 

Zero 

357.000 

 

< 4.503.500 

qualunque 

357.000 

zero 

1.11.94 

< 4.503.500 

19.158.300 

357.000 

zero 

 

< 4.503.500 

< 14.654.800 

RP : 13 

 

 

 

 

+ RP : 13 [*] 

 

 

< 4.503.500 14.654.800 e < 19.158.300 + (RT 14.654.800): 13 

 

zero 

< 14.654.800 

Zero 

357.000 

 

4.641.000 

qualunque 

357.000 

zero 

1.01.95 

< 4.641.000 

19.295.800 

357.000 

zero 

 

< 4.641.000 

< 14.654.800 

RP : 13 

 

 

 

 

+ RP : 13 [*] 

 

 

< 4.641.000 14.654.800 e < 19.295.800 + (RT 14.654.800): 13 

 

zero 

< 15.446.150 

Zero 

376.300 

 

4.891.900 

qualunque 

376.300 

zero 

1.01.96 

< 4.891.900 

20.338.050 

376.300 

zero 

 

< 4.891.900 

< 15.446.150 

RP : 13 

 

 

 

 

+ RP : 13 [*] 

 

 

< 4.891.900 15.446.150 e < 20.338.050 + (RT 15.446.150): 13 

 

zero 

< 16.033.100 

Zero 

390.600 

 

5.077.800 

qualunque 

390.600 

zero 

1.01.97 

< 5.077.800 

21.110.900 

390.600 

zero 

 

< 5.077.800 

< 16.033.100 

RP : 13 

 

 

 

 

+ RP : 13 [*] 

 

 

< 5.077.800 16.033.100 e < 21.110.900 + (RT 16.033.100): 13 

 

[*] Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo. 

 

 

Allegato 7

Aumento della pensione sociale

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 2)

Limiti di reddito per il diritto all'aumento

 

 

 

 

Importo mensile 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

aumento spettante 

 

[A] 

[B] 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1996 

6.516.900 

15.100.800 

125.000 + A (RPMS+PS)) : 13 

 

 

 

+ (B (RFMS+RPMS+PS)) : 13 

1997 

6.702.800 

15.613.000 

125.000 + (A (RPMS+PS)) : 13 

 

 

 

+ (B (RFMS+RPMS+PS)) : 13 

 

[1] L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

[2] <RPMS> = Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. 

[3] <RFMS> = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. 

[4] <PS > = Importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima. 

[5] Lire 6.516.900 = somma dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.891.900, e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. 

Lire 15.100.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 del trattamento minimo, pari a lire 8.583.900. 

Lire 6.702.800 = somma dell'importo annuo 1997 della pensione sociale, pari a lire 5.077.800, e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. 

Lire 15.613.000 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 del trattamento minimo, pari a lire 8.910.200. 

 

 

Allegato 8

Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni ai mutilati e invalidi civili ed ai sordomuti

 

 

 

Mutilati ed invalidi 

Mutilati ed invalidi 

Sordomuti 

Decorrenza 

civili parziali 

civili totali 

 

 

Reddito 

Reddito 

Reddito 

Reddito 

Reddito 

 

personale 

cumulativo 

personale 

cumulativo 

personale 

1.8.1966 

- 

- 

96.000 

- 

- 

1.5.1969 

156.000 

- 

156.000 

- 

156.000 

1.5.1971 

156.000 

- 

234.000 

- 

156.000 

1.7.1972 

234.000 

- 

234.000 

- 

234.000 

1.1.1974 

286.000 

1.320.000 

325.000 

1.320.000 

1.320.000 

1.1.1975 

455.000 

1.560.000 

494.000 

1.560.000 

1.560.000 

1.1.1976 

548.275 

1.663.350 

595.270 

1.663.350 

1.663.350 

1.1.1977 

624.455 

1.747.850 

678.015 

3.120.000 

3.120.000 

1.1.1978 

746.200 

1.883.050 

810.255 

3.255.000 

3.255.000 

1.1.1979 

846.170 

2.361.015 

918.775 

3.366.350 

3.366.350 

1.1.1980 

964.400 

3.050.235 

1.047.410 

3.497.650 

3.497.450 

 

Reddito personale 

Reddito personale 

 

1.7.1980 

2.500.000 

5.200.000 

5.200.000 

1.1.1981 

2.927.500 

6.089.200 

6.089.200 

1.1.1982 

2.927.500 

7.246.150 

7.246.150 

1.1.1983 

2.927.500 

8.412.780 

8.412.780 

1.1.1984 

2.927.500 

9.742.000 

9.742.000 

1.2.1985 

2.927.500 

10.930.525 

10.930.525 

1.1.1986 

2.927.500 

11.914.270 

11.914.270 

1.5.1986 

3.190.975 

11.914.270 

11.914.270 

1.1.1987 

3.411.150 

12.736.355 

12.736.355 

1.1.1988 

3.602.175 

13.449.590 

13.449.590 

1.1.1989 

3.789.490 

14.148.970 

14.148.970 

1.1.1990 

4.035.430 

15.067.240 

15.067.240 

1.1.1991 

4.313.875 

16.106.880 

16.106.880 

1.1.1992 

4.246.200 

17.374.490 

17.374.490 

1.1.1993 

4.338.600 

18.446.495 

18.446.495 

1.1.1994 

4.503.500 

19.136.395 

19.136.395 

1.1.1995 

4.641.000 

20.026.235 

20.026.235 

1.1.1996 

4.891.900 

21.103.645 

21.103.645 

1.1.1997 

5.077.800 

22.310.775 

22.310.775 

 

 

Allegato 9

Assegni sociali - Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile

 

 

 

 

Anno 

Pensionato non coniugato 

Pensionato coniugato 

 

Reddito annuo 

Importo mensile 

Reddito annuo 

Importo mensile 

 

(rp) 

Assegno sociale 

(rc) 

Assegno sociale 

 

zero 

480.000 

zero 

480.000 

1996 

6.240.000 

zero 

12.480.000 

zero 

 

< 6.240.000 (6.240.000 RP):13 < 12.480.000 (12.480.000 RC):13 

 

zero 

498.250 

zero 

498.250 

1997 

6.477.250 

zero 

12.954.500 

zero 

 

< 6.477.250 (6.477.250 RP):13 < 12.954.500 (12.954.500 RC):13 

 

 

Allegato 10

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1997 ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

 

 

 

 

 

 

 

Pensione corrispondente 

Fasce di retribuzione 

Aliquote di rendimento per le  

all'importo massimo 

e di reddito 

anzianità maturate al 31.12.92 

della fascia con 40 

 

 

anni di anzianità ctr 

 

% annua 

% mensile 

 

 

Importo annuo 

Importo 

con 40 anni di 

per ogni settimana 

Importo 

Importo 

 

settimanale 

anzianità ctr 

di anzianitò ctr 

annuo 

mensile 

Fino a L. 62.993.000 

1.211.404 

80 

0,00153846 

50.394.357 

3.876.489 

Oltre L. 62.993.000 

1.211.404 

 

 

 

 

fino a L. 83.780.690 

1.611.167 

 

 

 

 

Fascia L. 20.787.690 

399.764 

60 

0,0011538 

12.472.148 

959.396 

Oltre L. 83.780.690 

1.611.167 

 

 

 

 

fino a L. 104.568.380 

2.010.930 

 

 

 

 

Fascia L. 20.787.690 

399.764 

50 

0,000961538 

10.393.864 

799.528 

Oltre L. 104.568.380 

2.010.930 

40 

0,00076923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensione corrispondente  

 

Aliquote di rendimento per le  

all'importo massimo  

Fasce di retribuzione e di reddito 

anzianità acquisite dal 1.1.93 

della fascia con 40 anni di  

 

 

anzianità ctr 

 

% annua 

% mensile 

 

 

 

Importo 

 

per ogni 

Importo 

Importo 

Importo annuo 

settimanale 

con 40 anni di 

settimana 

annuo 

mensile 

 

 

anzianità ctr 

di anzianità ctr 

 

 

Fino a L. 62.993.000 

1.211.404 

80 

0,00153846 

50.394.357 

3.876.489 

Oltre L. 62.993.000 

1.211.404 

 

 

 

 

fino a L. 83.780.690 

1.611.167 

 

 

 

 

Fascia L. 20.787.690 

399.764 

64 

0,001230769 

13.304.148 

1.023.396 

Oltre L. 83.780.690 

1.611.167 

 

 

 

 

fino a L. 104.568.380 

2.010.930 

 

 

 

 

Fascia 20.787.690 

399.764 

54 

0,001038461 

11.225.370 

863.490 

Oltre L. 104.568.380 

2.010.930 

 

 

 

 

fino a L. 119.686.700 

2.301.667 

 

 

 

 

Fascia L. 15.118.320 

290.737 

44 

0,000846153 

6.652.061 

511.697 

Oltre L. 119.686.700 

2.301.667 

36 

0,000692307 

 

 

 

 

Allegato 11

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Aliquote in vigore dal 1° gennaio 1992

(Art. 9 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438)

 

 

 

 

 

Aliquote per il calcolo dell'imposta mensile 

Imponibile 

Mensile 

Aliquota 

Correttivo 

Imposta lorda 

oltre lire 

Fino a lire 

% 

da detrarre 

sul limite massimo 

 

 

 

 

dello scaglione 

 

 

10 

 

 

600.000 

600.000 

22 

72.000 

60.000 

1.200.000 

1.200.000 

27 

132.000 

192.000 

2.500.000 

2.500.000 

34 

307.000 

543.000 

5.000.000 

5.000.000 

41 

657.000 

1.393.000 

12.500.000 

12.500.000 

46 

1.282.000 

4.468.000 

25.000.000 

25.000.000 

51 

2.532.000 

10.218.000 

 

 

 

 

 

Aliquote per il calcolo dell'imposta annua 

Imponibile annuo 

Aliquota 

Correttivo da 

Imposta lorda 

Oltre lire 

Fino a lire 

% 

detrarre 

sul limite massimo 

 

 

 

 

dello scaglione 

 

 

10 

 

 

7.200.000 

7.200.000 

22 

864.000 

720.000 

14.400.000 

14.400.000 

27 

1.584.000 

2.304.000 

30.000.000 

30.000.000 

34 

3.684.000 

6.516.000 

60.000.000 

60.000.000 

41 

7.884.000 

16.716.000 

150.000.000 

150.000.000 

46 

15.384.000 

53.616.000 

300.000.000 

300.000.000 

51 

30.384.000 

122.616.666 

 

NOTA: Per calcolare l'imposta lorda, applicare l'aliquota prevista per lo scaglione nel quale è compreso il reddito e sottrarre dal risultato il correttivo indicato per lo scaglione stesso. 

 

 

Allegato 12

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1966 (D.P.C.M. 26 luglio 1996)

Detrazioni 

Importo annuo 

Importo mensile 

DETRAZIONE PER SPESE INERENTI ALLA PRODUZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O DA PENSIONE 

784.634 

65.386 

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA: 

 

 

A) Coniuge non legalmente ed effettivamente 

 

 

separato: 

 

 

C Reddito fino a 30 milioni 

1.057.552 

88.129 

C Reddito oltre 30 e fino a 60 milioni 

961.552 

80.129 

C Reddito oltre 60 e fino a 100 milioni 

889.552 

74.129 

C Reddito oltre 100 milioni 

817.552 

68.129 

B) Figli minori di età o permanentemente inabili al  

 

 

lavoro e figli di età non superiore a 26 anni dediti agli  

 

 

studi o a tirocinio gratuito (compresi i figli naturali  

 

 

riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati): 

 

 

C per ciascun figlio in misura semplice 

94.437 

7.870 

C per ciascun figlio in misura doppia 

188.874 

15.740 

C) Familiari indicati nell'art. 433 cod. civ., esclusi 

 

 

quelli previsti alla precedente lettera B), che  

 

 

convivano col contribuente o percepiscano assegni 

 

 

alimentari non risultanti da provvedimenti 

 

 

dell'Autorità giudiziaria: 

 

 

C per ciascun familiare 

130.592 

10.883 

ULTERIORE DETRAZIONE: 

 

 

C Reddito fino a lire 15 milioni 

244.996 

20.416 

C Reddito da L.15.000.001 a L.15.100.000 

207.309 

17.276 

C Reddito da L.15.100.001 a L.15.200.000 

131.904 

10.992 

C Reddito da L.15.200.001 a L.15.300.000 

47.085 

3.924 

C Reddito oltre lire 15.300.000 

0 

0 

 

 

Allegato 13

Msg. 26 luglio 1996, n. 36776

Aumenti dell'assegno al nucleo familiare .

 

 

Allegato 14

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi

ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche

(Art. 7, c. 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1, c. 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389)

Periodo 

Importo mensile  

Percentuale 

Minimale 

Minimale 

 

del trattamento 

di ragguaglio 

retributivo 

retributivo 

 

minimo di pensione 

della retribuzione 

settimanale 

annuo 

01.01.84 

 

 

 

 

31.12.84 

320.200 

30 

96.060 

4.995.120 

01.01.85 

 

 

 

 

31.12.85 

345.700 

30 

103.710 

5.392.920 

01.01.86 

 

 

 

 

31.12.86 

376.000 

30 

112.800 

5.865.600 

01.01.87 

 

 

 

 

31.12.87 

397.400 

30 

119.220 

6.199.440 

01.01.88 

 

 

 

 

31.12.88 

418.350 

30 

125.505 

6.526.260 

01.01.89 

 

 

 

 

31.12.89 

452.300 

40 

180.920 

9.407.840 

01.01.90 

 

 

 

 

31.12.90 

484.500 

40 

193.800 

10.077.600 

01.01.91 

 

 

 

 

31.12.91 

519.550 

40 

207.820 

10.806.640 

01.01.92 

 

 

 

 

31.12.92 

563.100 

40 

225.240 

11.712.480 

01.01.93 

 

 

 

 

31.12.93 

577.750 

40 

231.100 

12.017.200 

01.01.94 

 

 

 

 

31.12.94 

602.350 

40 

240.940 

12.528.880 

01.01.95 

 

 

 

 

31.12.95 

626.450 

40 

250.580 

13.030.160 

01.01.96 

 

 

 

 

31.12.96 

660.300 

40 

264.120 

13.734.240 

01.01.97 

 

 

 

 

31.12.97 

685.400 

40 

274.160 

14.256.320 

 

 

Allegato 15

Tabella F

(Art. 1, c. 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

 

 

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

Reddito superiore a 3 volte il trattamento 

 

minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori 

 

dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte 

25 per cento della pensione 

l'importo in vigore al 1° gennaio 

 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento 

 

minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori 

 

dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte 

40 per cento della pensione 

l'importo in vigore al 1° gennaio 

 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento 

 

minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori 

 

dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte 

50 per cento della pensione 

l'importo in vigore al 1° gennaio 

 

 

 

Anno 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

1995 

fino a lire 24.431.550 

nessuna 

 

da lire 24.431.551 a lire 32.575.400 

25 per cento 

 

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 

40 per cento 

 

da lire 40.719.251 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 25.751.700 

nessuna 

1996 

da lire 25.751.701 a lire 34.335.600 

25 per cento 

 

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 

40 per cento 

 

da lire 42.919.501 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 26.730.600 

nessuna 

1997 

da lire 26.730.601 a lire 35.640.800 

25 per cento 

 

da lire 35.640.801 a lire 44.551.000 

40 per cento 

 

da lire 44.551.001 in poi 

50 per cento 

 

 

Allegato 16

Tabella G

(Art. 1, c. 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

 

 

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento 

 

minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori 

 

dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte 

25 per cento dell'assegno 

l'importo in vigore al 1° gennaio 

 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento 

 

minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori 

 

dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte 

50 per cento della pensione 

l'importo in vigore al 1° gennaio 

 

 

 

Anno 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

1995 

fino a lire 32.575.400 

nessuna 

 

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 

25 per cento 

 

da lire 40.719.251 in poi 

50 per cento 

1996 

fino a lire 34.335.600 

nessuna 

 

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 

25 per cento 

 

da lire 42.919.501 in poi 

50 per cento 

1997 

fino a lire 35.640.800 

nessuna 

 

da lire 35.640.801 a lire 44.551.000 

25 per cento 

 

da lire 44.551.001 in poi 

50 per cento