§ 98.1.35996 - Circolare 6 giugno 1996, n. 151/D .
Procedure per l'applicazione della L. 9 luglio 1990, n. 185, che stabilisce le norme sul controllo dell'esportazione, importazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/1996
Numero:151

§ 98.1.35996 - Circolare 6 giugno 1996, n. 151/D .

Procedure per l'applicazione della L. 9 luglio 1990, n. 185, che stabilisce le norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, alle fasi di sviluppo prototipico e di produzione dell'aereo da combattimento EFA e dell'elicottero navale NH90. Semplificazioni per i trasferimenti intracomunitari dei materiali di armamento .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane.

 

Si è riscontrata la necessità di ricorrere a procedure il più possibile rapide e snelle per la realizzazione dei programmi di co-produzione derivanti da accordi stipulati fra il Governo italiano ed altri Governi, fra i quali in particolare quelli riguardanti i programmi in oggetto recentemente entrati nella fase di sviluppo dei prototipi, per cui è richiesta una continua e rapida movimentazione di materiali e tecnologia.

Occorre rilevare che i programmi di cui trattasi sono previsti da "Memoranda of Understanding" (M.O.U.) conclusi da Ministri della difesa dei Paesi aderenti, con la dichiarata finalità di sviluppare e fabbricare sistemi d'arma rispondenti alle esigenze delle forze armate di tali Paesi, tutti membri sia della NATO che dell'Unione europea.

Si aggiunge che il Comitato politico dell'U.E. ha recentemente auspicato che i Paesi membri adottino semplificazioni per i trasferimenti intracomunitari dei materiali necessari allo sviluppo, messa a punto, produzione e manutenzione dei programmi intergovernativi di co-produzione militare.

Sul piano normativo tali considerazioni trovano riscontro nell'art. 1 della legge n. 185 del 1990, che esplicitamente esclude dalla disciplina di autorizzazione:

- le importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia (comma 8, lett. a);

- le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia (comma 9, lett. a);

- le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali (comma 9, lett. b).

Ciò posto, d'intesa con i Ministeri interessati e in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi tenutasi il giorno 3 giugno 1996 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - U.C.P.M.A., si dispone quanto segue a decorrere dal 1° luglio 1996, ferma restando la validità delle autorizzazioni rilasciate prima di tale data:

1. Le imprese che operano nei programmi in argomento ed indicate nell'unito elenco (allegato I) possono direttamente spedire verso i Paesi dell'U.E. ivi precisati o introdurre da tali Paesi i materiali in libera circolazione comunitaria necessari per la realizzazione dei programmi stessi, senza l'espletamento di formalità doganali in ossequio ai principi del Mercato interno.

Altre imprese possono operare nell'ambito di detti programmi su attestazione del Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale alle medesime rilasciata.

La conferma di appartenenza dei materiali spediti al programma interessato è fornita dal visto dell'Organo periferico del Ministero della difesa competente sullo stabilimento (Ufficio di sorveglianza), apposto sulla casella B (controllo dell'Ufficio di partenza) del formulario di accompagnamento conforme all'unito modello (allegato II) emesso dall'impresa all'atto della spedizione che tratterrà gli esemplari 1, 2 e 5, mentre gli esemplari 3 e 4 accompagneranno la merce ed uno deve ritornare con le attestazioni di arrivo a destino (a tale fine nella casella 8 devono essere indicati la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore). Trascorsi 60 giorni dalla data di emissione del formulario senza che sia pervenuta la certificazione dell'arrivo a destino, l'impresa mittente contatterà quella di destinazione per il rilascio di una attestazione di arrivo sostitutiva.

Ugualmente si procederà per le introduzioni da Paesi dell'U.E. per cui l'impresa può direttamente ricevere i materiali, senza l'espletamento di formalità doganali. Il formulario di accompagnamento emesso nel Paese mittente sarà vistato, a conferma dell'arrivo, dall'Organo del Ministero della difesa e ritornato all'indirizzo ivi indicato, previa copia da trattenere dall'impresa nazionale.

Resta ferma l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 3, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Trattandosi di imprese che operano in funzione di contratti stipulati dalle appropriate Organizzazioni internazionali, fintanto che il materiale non viene accettato e definitivamente acquisito da uno dei Governi partecipanti la proprietà dello stesso resta delle suddette Organizzazioni, per cui le suindicate spedizioni e introduzioni avvengono in temporanea.

Al termine del programma, ovvero nel corso di esso, anche per i materiali surplus o da rottamare, la definitiva acquisizione sarà certificata da apposita comunicazione del Ministero della difesa, con indicazione delle spedizioni e/o introduzioni temporanee cui dà scarico.

2. La documentazione inerente alle operazioni intracomunitarie di cui trattasi deve essere tenuta a disposizione delle dogane nel corso dei controlli Intrastat. In caso di fondati dubbi sulla regolarità delle operazioni stesse le dogane potranno rivolgersi al punto di contatto designato per ciascun Paese dell'U.E. (allegato III).

3. Nulla è innovato per quanto attiene alla movimentazione dei materiali d'armamento nei confronti dei Paesi terzi rispetto all'U.E. ovvero di materiali non in libera circolazione comunitaria, per cui si fa rinvio alla direttiva del Ministero delle finanze 9 dicembre 1991 (Gazz. Uff. n. 291 del 12 dicembre 1991) con l'avvertenza che i relativi dati sono dal 1995 acquisiti mediante supporto magnetico (ministeriale prot. 670/N del 26 aprile 1995, diretta ai Compartimenti doganali).

4. Restano del pari ferme le istruzioni impartite con circolare n. 328 del 28 dicembre 1992 (vedasi per ultimo ministeriale prot. 6149/N del 25 gennaio 1994, diretta ai Compartimenti doganali) per la circolazione intracomunitaria di materiali d'armamento non effettuata nell'ambito dei programmi suindicati e quindi assistita da autorizzazioni rilasciate dal Ministero degli affari esteri - U.A.M.A. che devono essere presentate presso la dogana assegnataria per l'utilizzo e l'apposizione del visto sul formulario di accompagnamento conforme all'allegato II alla presente.

Allo scopo di semplificare le relative incombenze ed a modifica del punto 8 di detta circolare n. 328 del 1992, si dispone che qualora non venga rinviato l'esemplare del formulario, trascorsi 60 giorni dalla sua emissione, l'impresa mittente interessi quella di destinazione per il rilascio di un'attestazione sostitutiva. In caso di fondati dubbi o di mancanza di tale attestazione la dogana interesserà il punto di contatto designato, indicato nell'allegato III alla presente.

 

 

Allegati