§ 98.1.36005 - Circolare 8 giugno 1996, n. 118 .
Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1996. - Art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. - D.M. 11 aprile [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1996
Numero:118

§ 98.1.36005 - Circolare 8 giugno 1996, n. 118 .

Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1996. - Art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. - D.M. 11 aprile 1996, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee, Direzione centrale contributi, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia informatica, Direzione centrale ragioneria e finanza e Direzione centrale rapporti e convenzioni internazionali.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Dal 1° gennaio 1996 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è aumentato per i nuclei con figli minori ed è ulteriormente maggiorato del 25 per cento per i nuclei monoparentali. Dalla stessa data sono ammessi al beneficio della prestazione e delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre componenti, con reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora previste. È altresì confermata la maggiorazione della prestazione nella misura di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due.

Sono stati infine rivalutati i livelli reddituali per la corresponsione dell'assegno per il periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997.

L'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha stabilito, dal 1° gennaio 1996, l'aumento dell'assegno per i nuclei familiari comprendenti figli minori, in misura crescente in rapporto ai componenti il nucleo e decrescente in rapporto al reddito familiare, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a più basso reddito e con almeno quattro componenti.

L'assegno è stato, altresì, maggiorato del 25 per cento per i nuclei con un solo genitore.

Sono stati inoltre ammessi al beneficio della prestazione e delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre componenti e con reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora previste.

L'art. 2 del D.M. 11 aprile 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996 (all. 1), ha fissato le misure degli aumenti di cui trattasi.

L'art. 1 dello stesso decreto ha confermato nella misura di L. 84.000, con effetto dal 1° gennaio 1996, la maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio con esclusione dei primi due, introdotta con l'art. 47-quinquies del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Resta ovviamente confermata la maggiorazione di L. 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo, introdotta dall'art. 12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

In relazione alle norme sopra indicate si forniscono i seguenti chiarimenti ed istruzioni.

 

 

1. Nuclei beneficiari degli aumenti

1.1) Nuclei con almeno tre figli: maggiorazione di l.84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due

L'art. 1 del D.M. 11 aprile 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha confermato, con decorrenza 1° gennaio 1996, l'aumento di L. 84.000 mensili dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio compreso nel nucleo stesso, con esclusione dei primi due.

Come è noto, l'aumento, introdotto dall'art. 47-quinquies del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, era stato determinato nella stessa misura di L. 84.000, limitatamente al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1995, dal D.M. 1 agosto 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (v. circolare n. 265 del 24 ottobre 1995).

L'aumento in questione spetta per ogni figlio od equiparato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (ad eccezione, quindi, di fratelli, sorelle e nipoti), minore o maggiorenne inabile, con esclusione dei primi due.

1.2) Nuclei con figli minori

L'art. 2 del citato D.M. 11 aprile 1996 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'aumento dell'assegno per i nuclei familiari con uno o più figli minori, fissandone la misura nelle tabelle A, B e C allegate al decreto stesso.

Il nucleo cui si applica l'aumento è quello previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 153 del 1988, istitutiva della prestazione, in cui siano presenti uno o più figli minori.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge.

1.3) Nuclei con un solo genitore

Il predetto decreto, nella tabella B, ha inoltre fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, una maggiorazione del 25 per cento dell'assegno spettante per i nuclei con un solo genitore.

La disposizione si applica ai nuclei monoparentali, e cioè ai nuclei nei quali il genitore richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile o in stato di abbandono dal coniuge, purché in essi sia presente almeno un figlio minore.

Per tali nuclei continuano, altresì, ad applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153 del 1988 per i nuclei monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e IV).

1.4) Nuclei con almeno tre componenti e con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle finora previste

Lo stesso decreto, sempre con decorrenza 1° gennaio 1996, ha infine concesso l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle A, B e C, ai nuclei costituiti da tre o più componenti (secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, legge n. 153 del 1988), con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle finora previste, purché in essi sia presente almeno un figlio minore.

A tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che disciplinano il diritto e la misura della prestazione familiare.

1.5) Nuclei esclusi dall'aumento

Gli aumenti di cui ai paragrafi 1.2), 1.3) e 1.4) non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore, e precisamente:

- ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;

- ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e all'eventuale coniuge, solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

La maggiorazione del 25 per cento di cui al paragrafo 1.3) non si applica ai nuclei orfanili. Agli stessi continuano, peraltro, ad applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153 del 1988 per i nuclei monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e IV).

Le maggiorazioni di L. 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo e di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due si applicano, invece, anche ai figli maggiorenni inabili.

 

 

2. Misura degli aumenti. Nuovi livelli reddituali

La misura degli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1996 è fissata nelle tabelle A-B-C allegate al citato decreto ministeriale.

In particolare:

- la tabella A riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in cui sono presenti entrambi i genitori e almeno un figlio minore;

- la tabella B riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in cui è presente un solo genitore e almeno un figlio minore;

- la tabella C riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo degli orfani costituito dal titolare o dai contitolari di pensione ai superstiti, purché sia presente almeno un minore.

I redditi familiari riportati nelle predette tabelle sono quelli fissati fino al 30 giugno 1996.

Tali redditi sono stati rivalutati, ai sensi dell'art. 2, comma 12, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con effetto dal 1° luglio 1996, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno 1994 e l'anno 1995 che è risultata pari al 5,4%. Gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1000 superiori.

I nuovi livelli di reddito da applicare dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 sono riportati nell'allegato n. 3.

Gli aumenti si applicano all'assegno spettante per il nucleo del richiedente, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di L. 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo (legge n. 451 del 1994) e di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due (legge n. 85 del 1995).

Gli importi complessivi mensili spettanti per le tre tipologie (nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore; nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore; nuclei orfanili con almeno un minore), risultanti dall'applicazione delle norme in esame, sono riportati negli allegati 4-5-6.

Al riguardo occorre tenere presente che i fratelli, le sorelle e i nipoti, anche se facenti parte del nucleo familiare del richiedente l'assegno, non possono essere equiparati ai figli ai fini della corresponsione delle maggiorazioni dell'assegno di L. 20.000 e di L. 84.000.

Pertanto, per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo, gli importi delle tabelle riportate negli allegati 4-5-6 dovranno essere ridotti di L. 20.000 nel caso di quattro componenti (tre per i nuclei monoparentali, due per i nuclei orfanili) e di L. 104.000 nel caso di più di quattro componenti (più di tre per i nuclei monoparentali, più di due per i nuclei orfanili).

Inoltre, per i nuclei familiari composti da più di sette componenti, ferme restando le predette riduzioni per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti, l'assegno andrà maggiorato di L. 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

Per i nuclei in cui sono presenti inabili occorrerà, altresì, fare riferimento ai maggiori livelli di reddito previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 153 del 1988 (v. allegati 2 e 3, colonne III e IV).

Per i nuclei in cui siano presenti solo figli maggiorenni inabili, con o senza genitori, con o senza fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti, si applicano invece le tabelle D - E - F (allegati 7-8-9), in cui sono stati compattati gli importi mensili della prestazione base e quelli delle maggiorazioni di L. 20.000 e di L. 84.000.

Anche in questi casi occorrerà operare le riduzioni di cui ai periodi precedenti, in presenza di fratelli, sorelle e nipoti, e le maggiorazioni per ogni componente oltre il settimo.

Infine, per i nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e all'eventuale coniuge, solo fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti, continuano ad applicarsi le tabelle attualmente in vigore (vedi le tabelle contenenti i livelli di reddito familiare validi dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, allegate alla circolare n. 182 del 28 giugno 1995, nonché i nuovi livelli di reddito per il periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997, riportati nell'all. 3 alla presente circolare).

Con circolare a parte saranno trasmesse le tabelle con gli importi complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, riferite alle situazioni di cui alle tabelle A - B - C - D - E ed F.

 

 

3. Coesistenza di un diritto a prestazioni familiari estere in regime di convenzione e comunicazione alle istituzioni dei Paesi CEE degli importi individuali delle prestazioni familiari italiane

Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare cui attribuire gli aumenti previsti dalle disposizioni di legge in oggetto, si richiamano le istruzioni già impartite al punto 4 della circolare n. 190 del 18 giugno 1994 (v. Atti Ufficiali 1994, pag. 4267) e punto 4 della circolare n. 265 del 24 ottobre 1995 (trasmessa con messaggio n. 30818 in pari data).

Inoltre, per quanto concerne la comunicazione agli Organismi esteri, ai sensi della normativa comunitaria, degli importi delle prestazioni familiari italiane spettanti per ciascun membro della famiglia, si conferma di attenersi al criterio di ripartizione già illustrato con la citata circolare n. 265 del 1995, e cioè di dividere l'importo dell'assegno corrisposto al nucleo familiare, comprensivo delle maggiorazioni spettanti, per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo.

Al riguardo si sottolinea la necessità che le Sedi comunichino tempestivamente agli Organismi esteri l'importo delle prestazioni familiari corrisposte in Italia, al fine di permettere a questi ultimi il calcolo del complemento. Ovviamente, qualora il complemento sia dovuto da parte italiana, le Sedi avranno cura di chiedere ai competenti Organismi esteri, con il previsto mod. E411, l'importo delle prestazioni familiari pagate, al fine di corrispondere l'eventuale differenza, come già precisato con le circolari n. 118 del 5 giugno 1989 e n. 228 del 20 settembre 1991.

 

 

4. Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 1996, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per le erogazioni in corso.

I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno complessivamente corrisposto, nonché, separatamente, il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo.

Non sarà invece più necessario registrare né riportare sull'apposito quadro del mod. ANF/dip. il numero dei figli destinatari delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 (caselle "Numero figli escluso il primo ed escluso il secondo"), né indicare separatamente gli importi dovuti ai sensi della legge n. 451 del 1994 e legge n. 85 del 1995 (casella "Importo da corrispondere: aumento legge n. 451 del 1994 e legge n. 85 del 1995"): ciò in quanto l'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono posti integralmente a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Di conseguenza non è più necessario evidenziare il numero dei figli ai quali spettano gli aumenti di L. 20.000 e L. 84.000, né il relativo importo, che era stato posto dalle rispettive leggi a carico dello Stato.

In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sarà invece necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno utilizzate le caselle "Numero figli escluso il primo ed escluso il secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.

 

 

5. Operazioni a conguaglio

A) I datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova normativa (misura comprensiva anche degli aumenti di L. 20.000 e di L. 84.000 mensili), dovranno osservare le seguenti modalità:

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese, nel quadro "D" del mod. DM10/2 in corrispondenza del previsto rigo "35";

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il previsto codice "LO36", preceduto dalla dicitura "ANF ARR.";

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare connessi all'indennità di malattia ex legge n. 88 del 1987, utilizzando il previsto codice H301.

Pertanto, non dovranno essere più utilizzati i codici LO37 e LO38 (già previsti per il conguaglio dell'aumento di L. 20.000 mensili) e i codici LO39 e LO40 (già previsti per il conguaglio dell'aumento di L. 84.000 mensili).

B) Per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo familiare relative ai periodi decorsi dal 1°gennaio 1996, i datori di lavoro indicheranno l'importo delle differenze in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "F230", preceduto dalla dicitura "DIFF.ANF DM.04/96".

Si precisa che, in attesa della ristampa del mod. DM10/3, i datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale relativa al mese di settembre 1996, indicheranno il numero dei lavoratori percettori dell'assegno per il nucleo familiare con livello di reddito superiore alla undicesima fascia, in corrispondenza del rigo 12.

 

 

6. Lavoratori ai quali l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto direttamente dall'Istituto. Adempimenti delle sedi

A) Lavoratori agricoli dipendenti

Le Sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno, utilizzando le tabelle allegate, sulla base della documentazione e dei dati contenuti nelle domande che saranno presentate con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in poi.

Anche per tali lavoratori non sarà più necessario indicare negli appositi quadri del mod. ANF/agr. il numero dei figli per i quali spettano gli aumenti di L. 20.000 e L. 84.000 (caselle "Numero figli escluso il primo ed escluso il secondo").

In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sarà invece necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno utilizzate le caselle "numero figli escluso il primo ed escluso il secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.

B) Lavoratori domestici. Lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione non agricola. Lavoratori che percepiscono prestazioni antitubercolari

Le Sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno, spettante a far tempo dal 1° gennaio 1996, utilizzando le tabelle allegate, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per le erogazioni in corso.

Anche per tali lavoratori non sarà più necessario indicare negli appositi quadri del mod. ANF/prest. il numero dei figli per i quali spettano gli aumenti di L. 20.000 e L. 84.000 (caselle "Numero dei figli escluso il primo ed escluso il secondo"), né i relativi importi (casella "Importo da corrispondere: aumento legge n. 451 del 1994 e legge n. 85 del 1995").

In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sarà invece necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno utilizzate le caselle "numero figli escluso il primo ed escluso il secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.

C) Pensionati a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi di previdenza sostitutivi e integrativi

L'aggiornamento delle procedure di gestione delle pensioni, in applicazione delle nuove disposizioni, sarà reso noto con successive comunicazioni.

 

 

7. Istruzioni contabili

In considerazione del fatto che gli assegni per il nucleo familiare sono stati rimodulati secondo i criteri indicati nei punti precedenti della presente circolare e che i relativi oneri sono posti a carico della "Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", si precisa che la rilevazione degli stessi deve essere effettuata ai conti esistenti, riportati nell'allegato n. 10, ai quali è stata opportunamente adeguata la denominazione.

Eventuali recuperi ed eventuali interessi passivi su dette prestazioni devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti PTD 24/30, PTZ 24/30 (per i recuperi degli ANF connessi con le prestazioni economiche per la tubercolosi) e PTR 34/20.

Si coglie l'occasione per precisare che al conto PTD 24/30 devono essere rilevati i recuperi e/o i reintroiti dei trattamenti di famiglia già imputati ai conti contraddistinti dal codice "GAT" e soppressi con il messaggio n. 01505 del 15 dicembre 1995 (GAT 24/24, GAT 24/25, GAT 24/26, GAT 24/28, GAT 24/31, GAT 24/33 e GAT 24/50).

Per quanto sopra, i conti di cui al messaggio n. 09136 del 5 febbraio 1996, istituiti per la contabilizzazione delle maggiorazioni previste dalle relative disposizioni legislative, hanno cessato la loro funzione e pertanto s'intendono soppressi.

Conseguentemente, qualora siano state effettuate, nell'esercizio 1996, contabilizzazioni per maggiorazioni di assegni per il nucleo familiare ai conti di cui al suddetto messaggio, devono essere eseguite le opportune scritture di storno a seguito delle quali i predetti conti devono presentare saldo a pareggio.

A tal fine si fornisce la seguente tabella di raccordo tra i conti contenuti nel messaggio n. 09136 citato ed i conti corrispondenti da interessare per le suddette operazioni di storno:

Conti Msg. n. 09136 del 5 febbraio 1996 

Conti corrispondenti 

PTD 30/12 

PTD 30/10 

PTD 30/72 

PTD 30/70 

PTD 30/25 

PTD 30/11 

PTD 30/85 

PTD 30/71 

PTD 30/26 

PTD 30/13 

PTD 30/76 

PTD 30/73 

PTD 30/27 

PTD 30/14 

PTD 30/77 

PTD 30/74 

PTD 30/28 

PTD 30/15 

PTD 30/78 

PTD 30/75 

PTD 30/32 

PTD 30/16 

PTD 30/33 

PTD 30/17 

PTD 30/34 

PTD 30/24 

PTZ 30/05 

PTZ 30/04 

Per gli adempimenti connessi con la rilevazione contabile degli assegni per il nucleo familiare a favore dei pensionati provvederà, come di consueto, direttamente questa Direzione generale.

Questa Sede Centrale ha predisposto la circolare per i datori di lavoro (allegato n. 11). Le Sedi dovranno distribuirla con ogni possibile sollecitudine, unitamente alle relative tabelle (all. 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8).

La presente circolare viene trasmessa con messaggio T.P. per consentirne l'immediata conoscenza e applicazione. Le tabelle (all. da 2 a 9) vengono contestualmente inoltrate tramite posta elettronica (POEL) alle caselle dei Direttori di Sede.

Copia della presente circolare dovrà essere inviata alle Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro e agli Enti di Patronato, ai fini di una più rapida divulgazione della stessa.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Decreto 11 aprile 1996

Aumento dell'assegno per il nucleo familiare

Vedi Gazzetta Ufficiale n. 125 - serie generale, parte I - del 30 maggio 1996

 

 

Allegato n. 10

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/10 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di annuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni 

Denominazione abbreviata: 

Anf. dip. az. ex D.M. 5 febbraio 1969 a.p. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/70 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di Annucia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni 

Denominazione abbreviata: 

Anf. dip. az. ex D.M. 5 febbraio 1969 a.c. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/11 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti sostitutivi della retribuzione ai lavoratori dell'agricoltura, di competenza degli anni precedenti - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni 

Denominazione abbreviata: 

Anf. t. sost. retr. lav. agr. ap. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/71 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti sostitutivi della retribuzione ai lavoratori dell'agricoltura, di competenza dell'anno in corso - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf. t. sost. retr. lav. agr. ac. - Legge n. 153 del 88 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/13 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare corrisposti direttamente agli operai dipendenti da aziende agricole, di competenza degli anni precedenti - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni 

Denominazione abbreviata: 

Anf. corr. dirett. dip. agr. ap. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/73 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare corrisposti direttamente agli operai dipendenti da aziende agricole, di competenza dell'anno in corso - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf. corr. dirett. dip. agr. ac. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/14 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare corrisposti direttamente ai lavoratori non agricoli o rimborsati ad aziende sospese o cessate, di competenza degli anni precedenti - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf. lav. non agr. o rimb. az. ap. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/74 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare corrisposti direttamente ai lavoratori non agricoli o rimborsati ad aziende sospese o cessate, di competenza dell'anno in corso - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf. lav. non agr. o rimb. az. ac. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/15 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ex D.P.R. n. 1403 del 1971, di competenza degli anni precedenti - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf. lav. domestici a.p. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/75 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ex D.P.R. n. 1403 del 1971, di competenza dell'anno in corso - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf. lav. domestici a.c. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/16 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare ai lavoratori non agricoli disoccupati - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata:  

Anf. lav. non agr. disoccupati - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/17 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli disoccupati - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni 

Denominazione abbreviata: 

Anf. lav. agr. disoccupati - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTD 30/24 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare ai lavoratori posti in mobilità - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf. lavor. in mobilità - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTZ 30/04 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare erogati direttamente ai beneficiari - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni 

Denominazione abbreviata:  

Anf. prest. Tbc erog. dirett. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTZ 30/11 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf. dip. az. ex D.M. 5 febbraio 1969 a.p. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

Tipo variazione: 

V 

Codice conto: 

PTZ 30/71 

Denominazione completa: 

Assegni per il nucleo familiare corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso - Art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 convertito nella legge n. 153 del 1988 e successive disposizioni. 

Denominazione abbreviata: 

Anf dip. az. ex D.M. 5 febbraio 1969 a.c. - Legge n. 153 del 1988 e succ. disp. 

 

 

Allegato n. 11

I.N.P.S.

Sede di . . . . . . . . .

Ai datori di lavoro della provincia di . . . . . . . .

Oggetto: Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1996. Conferma della maggiorazione di L. 84.000.

- Art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

- D.M. 11 aprile 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997.

Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

L'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha stabilito, dal 1° gennaio 1996, l'aumento dell'assegno per i nuclei familiari comprendenti figli minori, in misura crescente in rapporto ai componenti il nucleo e decrescente in rapporto al reddito familiare, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a più basso reddito e con almeno quattro componenti.

L'assegno è stato, altresì, maggiorato del 25 per cento per i nuclei con un solo genitore.

Sono stati inoltre ammessi al beneficio della prestazione e delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre componenti e con reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora previste.

L'art. 2 del D.M. 11 aprile 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, ha fissato le misure degli aumenti di cui trattasi.

L'art. 1 dello stesso decreto ha confermato nella misura di L. 84.000, con effetto dal 1° gennaio 1996, la maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio con esclusione dei primi due, introdotta con l'art. 47-quinquies del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Resta ovviamente confermata la maggiorazione di L. 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo, introdotta dall'art. 12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

In relazione alle norme sopra indicate si forniscono i seguenti chiarimenti ed istruzioni.

1) Nuclei beneficiari degli aumenti

1.1) Nuclei con almeno tre figli: maggiorazione di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due.

L'art. 1 del D.M. 11 aprile 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha confermato, con decorrenza 1° gennaio 1996, l'aumento di L. 84.000 mensili dell'assegno per il nucleo familiare per ogni figlio compreso nel nucleo stesso, con esclusione dei primi due.

Come è noto, l'aumento, introdotto dall'art. 47-quinquies del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, era stato determinato nella stessa misura di L. 84.000, limitatamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1995, dal D.M. 1 agosto 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (v. circolare n. 265 del 24 ottobre 1995).

L'aumento in questione spetta per ogni figlio od equiparato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (ad eccezione, quindi, di fratelli, sorelle e nipoti), minore o maggiorenne inabile, con esclusione dei primi due).

1.2) Nuclei con figli minori

L'art. 2 del citato decreto ministeriale 11 aprile 1996, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'aumento dell'assegno per i nuclei familiari con uno o più figli minori, fissandone la misura nelle tabelle A e B allegate al decreto stesso.

Il nucleo cui si applica l'aumento è quello previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 153 del 1988, istitutiva della prestazione, in cui siano presenti uno o più figli minori.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge.

1.3) Nuclei con un solo genitore

Il predetto decreto, nella tabella B, ha inoltre fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, una maggiorazione del 25 per cento dell'assegno spettante per i nuclei con un solo genitore.

La disposizione si applica ai nuclei monoparentali, e cioè ai nuclei nei quali il genitore richiedente si trova nelle condizioni di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile o in stato di abbandono dal coniuge, purché in essi sia presente almeno un figlio minore.

Per tali nuclei continuano, altresì, ad applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153 del 1988 per i nuclei monoparentali (v. allegati 2 e 3, colonne II e IV).

1.4) Nuclei con almeno tre componenti e con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle finora previste.

Lo stesso decreto, sempre con decorrenza 1° gennaio 1996, ha infine concesso l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle A e B, ai nuclei costituiti da tre o più componenti (secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, legge n. 153 del 1988), con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle finora previste, purché in essi sia presente almeno un figlio minore.

A tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che disciplinano il diritto e la misura della prestazione familiare.

1.5) Nuclei esclusi dall'aumento

Gli aumenti di cui ai paragrafi 1.2), 1.3) e 1.4) non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore, e precisamente:

- ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;

- ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e all'eventuale coniuge, solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Le maggiorazioni di L. 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo e di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due si applicano, invece, anche ai figli maggiorenni inabili.

2) Misura degli aumenti. Nuovi livelli reddituali

La misura degli aumenti decorrenti dal 1° gennaio 1996 è fissata nelle tabelle A e B allegate al citato decreto ministeriale.

In particolare:

- la tabella A riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in cui sono presenti entrambi i genitori e almeno un figlio minore;

- la tabella B riporta gli aumenti da corrispondere al nucleo in cui è presente un solo genitore e almeno un figlio minore;

I redditi familiari riportati nelle predette tabelle sono quelli fissati fino al 30 giugno 1996.

Tali redditi sono stati rivalutati, ai sensi dell'art. 2, comma 12, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con effetto dal 1° luglio 1996, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno 1994 e l'anno 1995, che è risultata pari al 5,4%. Gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1000 superiori.

I nuovi livelli di reddito da applicare dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 sono riportati nell'allegato n. 3.

Gli aumenti si applicano all'assegno spettante per il nucleo del richiedente, comprensivo delle eventuali maggiorazioni di L. 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo (L. n. 451 del 1994) e di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due (L. n. 85 del 1995).

Gli importi complessivi mensili spettanti per le due tipologie (nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore; nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore), risultanti dall'applicazione delle norme in esame, sono riportati negli allegati 4 e 5.

Al riguardo occorre tenere presente che i fratelli, le sorelle e i nipoti, anche se facenti parte del nucleo familiare del richiedente l'assegno, non possono essere equiparati ai figli ai fini della corresponsione delle maggiorazioni dell'assegno di L. 20.000 e di L. 84.000.

Pertanto, gli importi delle tabelle riportate negli allegati 4 e 5 dovranno essere ridotti di L. 20.000 nel caso di quattro componenti (tre per i nuclei monoparentali) e di L. 104.000 nel caso di più di quattro componenti (più di tre per i nuclei monoparentali) per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

Inoltre, per i nuclei familiari composti da più di sette componenti, ferme restando le predette riduzioni per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti, l'assegno andrà maggiorato di L. 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

Per i nuclei in cui sono presenti inabili occorrerà, altresì, fare riferimento ai maggiori livelli di reddito previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 153 del 1988 (v. allegati 2 e 3, colonne III e IV).

Per i nuclei in cui siano presenti solo figli maggiorenni inabili, con o senza genitori, con o senza fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti, si applicano invece le tabelle D ed E (allegati 7 e 8), in cui sono stati compattati gli importi della prestazione base e quelli delle maggiorazioni di L. 20.000 e di L. 84.000.

Anche in questi casi occorrerà operare le riduzioni di cui ai periodi precedenti, in presenza di fratelli, sorelle e nipoti, e le maggiorazioni per ogni componente oltre il settimo.

Infine, per i nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e all'eventuale coniuge, solo fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti, continuano ad applicarsi le tabelle attualmente in vigore (v. le tabelle contenenti i livelli di reddito familiare validi dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, allegate alla circolare n. 182 del 28 giugno 1995, nonché i nuovi livelli di reddito per il periodo 1° luglio 1996 - 30 giugno 1997, riportati nell'all. 3 alla presente circolare).

Saranno successivamente inoltrate le tabelle con gli importi complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, riferite alle situazioni di cui alle tabelle A - B - D ed E.

3) Coesistenza di un diritto a prestazioni familiari estere in regime di convenzione e internazionale

Per l'attribuzione degli aumenti di cui alle disposizioni di legge in oggetto, non debbono essere annoverati, fra i componenti il nucleo familiare, quei membri della famiglia che abbiano diritto a prestazioni in base alla legislazione di uno Stato estero convenzionato.

In proposito si richiamano i chiarimenti e le istruzioni già fornite in occasione dei precedenti aumenti dell'ANF (L. 20.000 a far tempo dal 1° luglio 1994 e L. 84.000 dal 1° luglio 195) e si rinvia a quanto già disposto, in materia di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno al nucleo familiare, ai punti 14.3 e 15.3 della circolare n. 12 del 12 gennaio 1990.

4) Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza dal 1° gennaio 1996 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 1996, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per le erogazioni in corso.

I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno complessivamente corrisposto, nonché, separatamente, il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo.

Non sarà invece più necessario registrare né riportare sull'apposito quadro del mod. ANF/dip il numero dei figli destinatari delle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 (caselle "Numero figli escluso il primo ed escluso il secondo"), né indicare separatamente gli importi dovuti ai sensi della legge n. 451 del 1994 e legge n. 85 del 1995 (casella "Importo da corrispondere: aumento legge n. 451 del 1994 e legge n. 85 del 1995"): ciò in quanto l'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono posti integralmente a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Di conseguenza non è più necessario evidenziare il numero dei figli ai quali spettano gli aumenti di L. 20.000 e L. 84.000, né il relativo importo, che era stato posto dalle rispettive leggi a carico dello Stato.

In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sarà invece necessario indicare separatamente il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili compresi nel nucleo: a tal fine saranno utilizzate le caselle "Numero figli escluso il primo ed escluso il secondo", indicando nella prima il numero dei figli minori e nella seconda il numero dei figli maggiorenni inabili.

5) Operazioni a conguaglio

A) I datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova normativa (misura comprensiva anche degli aumenti di L. 20.000 e di L. 84.000 mensili), dovranno osservare le seguenti modalità:

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese, nel quadro "D" del mod. DM10/2 in corrispondenza del previsto rigo "35";

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il previsto codice "LO36", preceduto dalla dicitura "ANF ARR.";

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare connessi all'indennità di malattia ex legge n. 88 del 1987, utilizzando il previsto codice H301.

Pertanto, non dovranno essere più utilizzati i codici LO37 e LO38 (già previsti per il conguaglio dell'aumento di L. 20.000 mensili) e i codici LO39 e LO40 (già previsti per il conguaglio dell'aumento di L. 84.000 mensili).

B) Per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo familiare relative ai periodi decorsi dal 1° gennaio 1996, i datori di lavoro indicheranno l'importo delle differenze in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "F230", preceduto dalla dicitura "DIFF. ANF DM.04/96".

Si precisa che, in attesa della ristampa del mod. DM10/3, i datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale relativa al mese di settembre 1996, indicheranno il numero dei lavoratori percettori dell'assegno per il nucleo familiare con livello di reddito superiore alla undicesima fascia in corrispondenza del rigo 12.

Il Dirigente

La Sede