§ 98.1.35094 - Circolare 16 gennaio 1996, n. 14 .
Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996 .


Settore:Normativa nazionale
Data:16/01/1996
Numero:14

§ 98.1.35094 - Circolare 16 gennaio 1996, n. 14 .

Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1996 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni e Direzione centrale tecnologia informatica.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa

Sono disponibili gli archivi per l'attivazione della funzione di calcolo delle pensioni da liquidare in competenza 1996 con la procedura di calcolo passante.

Come previsto per gli altri anni, finché non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1996, le pensioni dirette ed indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell'anno 1996 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.

Per il momento, in attesa dell'aggiornamento dei programmi della procedura LP1 e del Progetto Pensioni, la liquidazione delle pensioni può essere effettuata solo con la procedura di calcolo passante.

 

 

2. Importo delle pensioni per l'anno 1996

Dal 1° gennaio 1996 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione automatica del 5,2 per cento, stabilito con decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995.

L'aumento viene attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 1997.

Gli importi dei trattamenti minimi per l'anno 1996 e delle pensioni sociali sono riepilogati negli allegati 1 e 2.

 

 

3. Limiti di reddito per l'integrazione al minimo

I limiti di reddito per l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 sono riepilogati negli allegati 3, 4 e 5.

L'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha elevato da tre a quattro volte il limite di reddito previsto per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi, nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata.

Nell'allegato 6 sono riportati i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Negli allegati 7, 8 e 9 sono riepilogati i limiti di reddito per la concessione della pensione sociale e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 544 del 1988.

 

 

4. Pensioni sociali

L'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1996, in sostituzione della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'aumento di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, una prestazione unica denominata "assegno sociale", il cui ammontare è fissato per l'anno 1996 in lire 6.240.000 annue, pari a lire 480.000 mensili.

Le nuove disposizioni sono state illustrate con circolare n. 303 del 14 dicembre 1995, trasmessa in pari data con messaggio n. 1269.

Per il momento le Sedi continueranno a definire, secondo la previgente normativa, le domande di pensione sociale presentate da soggetti che compiono l'età entro il 31 dicembre 1995.

 

 

5. Retribuzione e reddito pensionabili

Nell'allegato 10 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1996.

 

 

6. Ritenute Irpef

A decorrere dall'anno 1995 sulle pensioni vengono riconosciute le detrazioni d'imposta stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1995.

Le detrazioni d'imposta in vigore dall'anno 1995 sono riportate nell'allegato 11.

Nell'allegato 12 sono riportate le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

 

7. Assegno per il nucleo familiare

L'articolo 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1995, prevede, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare di lire 84.000 mensili per ogni figlio, con esclusione dei primi due figli.

L'aumento si aggiunge a quello di lire 20.000 mensili previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a far tempo dal 1° luglio 1994, per ogni figlio oltre il primo.

Le procedure provvedono all'attribuzione dell'aumento in presenza delle informazioni reddituali del nucleo familiare relative all'anno 1994.

 

 

8. Minimali di retribuzione

Nell'allegato 13 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti ed ai periodi di servizio militare o equiparato.

 

 

9. Lavoratori optanti

Com'è noto, per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, e dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ai fini della permanenza in servizio oltre il compimento dei nuovi limiti di età previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto dell'opzione è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno per le donne e del 65° anno di età per gli uomini. Per le donne che protraggono la permanenza in servizio oltre il 60° anno di età la percentuale di commisurazione della pensione è incrementata di mezzo punto percentuale per gli anni oltre il 60° e fino al 65° anno di età.

L'incremento della percentuale di commisurazione della pensione opera per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994. L'incremento, per espressa previsione legislativa, opera soltanto per anni interi, cioè per periodi pari a 52 settimane o multipli di 52.

Nei campi "SETT.INCR. 1%" e "SETT. INCR. 0,5%" del pannello MNLAN30 non può pertanto essere acquisito un numero di settimane di anzianità contributiva inferiore a 52 o diverso da un multiplo di 52.

 

 

10. Stampa degli ordinativi di pagamento delle pensioni

Le modalità di gestione degli ordinativi di pagamento delle pensioni, sono state radicalmente innovate a decorrere dal 1996, come precisato con circolare n. 4 del 8 gennaio 1996, trasmessa con messaggio n. 5056 del 9 gennaio 1996.

In particolare, in luogo degli ordinativi di pagamento a validità annuale utilizzati sino all'anno 1995, è prevista l'emissione di ordinativi di pagamento relativi ad ogni singola rata.

Di conseguenza, anche per le pensioni di prima liquidazione localizzate ad uffici pagatori di Sede, non è più prevista la stampa dei modelli P.1/ott.

L'eventuale rata relativa agli arretrati deve essere stampata con la procedura di emissione delle cedole relative alle pensioni localizzate a uffici pagatori di Sede, secondo le modalità illustrate al punto 15 della citata circolare n. 4 del 1996.

Le nuove modalità di calcolo dei conguagli delle pensioni di prima liquidazione consentono di gestire correttamente anche arretrati superiori a 100 milioni di lire, superando lo scarto con codice errore "290". Non si rende pertanto più necessario segnalare nel campo TRATTENUTE l'importo "eccedente", per consentire l'emissione di rate con importi netti non superiori a 100 milioni. Nel caso di specie, la nuova procedura predispone infatti, per l'intero importo degli arretrati, un modello P.1 r/ott localizzato all'ufficio pagatore prescelto dal pensionato.

Il pagamento degli arretrati deve essere effettuato con ogni immediatezza, secondo le istruzioni illustrate con la circolare n. 4 del 8 gennaio 1996.

 

 

11. Periodicità di pagamento delle pensioni

La determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, stabilendo per le pensioni di minore importo la periodicità di pagamento semestrale ovvero annuale, ha previsto l'adeguamento ogni anno, in ragione della perequazione automatica delle pensioni, dei limiti d'importo per il pagamento annuale e semestrale.

L'aumento di perequazione automatica stabilito per l'anno 1996 in misura pari al 5,2 per cento comporta:

- il pagamento in una sola rata annuale anticipata delle pensioni facoltative e di quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe di importo fino a lire 48.000 annue;

- il pagamento in due rate semestrali anticipate delle pensioni facoltative e di quelle della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe di importo eccedente lire 48.000 annue e fino a lire 53.000 mensili;

- il pagamento in due rate semestrali anticipate delle pensioni di tutte le altre gestioni di importo fino a lire 53.000 mensili.

 

 

12. Interessi legali

I programmi per la liquidazione degli interessi legali dovuti sulle pensioni liquidate in competenza dell'anno 1996 saranno resi disponibili con successive comunicazioni.

 

 

13. Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

L'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1995, una parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo, nella misura del 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo.

Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione si applica la previgente normativa, che non prevedeva l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo. La previgente normativa si applica altresì ai lavoratori che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 1994, ancorché liquidino la prestazione con decorrenza successiva.

Per le pensioni per le quali trova applicazione l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo l'importo della quota mensile incumulabile viene registrato nel data base pensioni nei campi GP5KD03 e GP6KD03, finora utilizzati per la memorizzazione, per le pensioni di categoria VOMIN, della trattenuta giornaliera per lavoro in sotterraneo.

L'importo della quota non cumulabile viene comunicato al pensionato con il Mod. TE 08.

La procedura di liquidazione è stata aggiornata per effettuare, in via automatica, l'accantonamento della quota di pensione non cumulabile. Per il momento l'accantonamento viene operato per le sole somme riferite al periodo intercorrente fra la decorrenza della pensione ed il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello di liquidazione della pensione. Per quanto riguarda la trattenuta delle quote di pensione dell'anno in corso non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo, si fa riserva di successive comunicazioni.

In sede di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale, sugli arretrati di pensione, debba essere operata la trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, le Sedi devono indicare il valore "4" quale "Codice arretrati" nel pannello MNLAN30.

Nel caso di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale, sugli arretrati debba essere operata la trattenuta per incumulabilità della pensione con la retribuzione, dovrà invece continuare ad essere segnalato il codice "3".

Dovrà inoltre essere segnalato il codice "3" nel caso di liquidazione di pensione in favore di assicurato per il quale, sugli arretrati, debba essere operata per un periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con la retribuzione, e per un altro periodo la trattenuta per incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo. In questo caso la procedura accantona l'importo della trattenuta per lavoro dipendente, le Sedi dovranno operare i necessari conguagli.

Le nuove modalità di trattazione ai fini fiscali delle quote accantonate per incumulabilità di quote della pensione con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo sono illustrate nel punto 18.2.

 

 

14. Pensioni e supplementi di pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi

Per le pensioni e i supplementi di pensione liquidati a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza dal 1° gennaio 1996 non deve più essere acquisito l'importo I.V.S., utile per il calcolo della pensione secondo la normativa vigente anteriormente alla legge 2 agosto 1990, n. 233, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

Dal 1° gennaio 1996 cessa infatti la salvaguardia, prevista dall'articolo 5, comma 11, e dall'articolo 8, comma 8, della legge n. 233 del 1990, dell'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, per le pensioni ed i supplementi aventi decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995.

 

 

15. Applicazione del regime di incumulabilità introdotto dall'articolo 1, commi 41, 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335

La legge n. 335 del 1995 dispone, all'articolo 1, commi 41, 42 e 43, l'incumulabilità dell'assegno di invalidità e della pensione ai superstiti con i redditi e della pensione di inabilità, della pensione ai superstiti e dell'assegno di invalidità con le rendite da infortunio.

15.1. Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario

L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità di una quota percentuale del trattamento ai superstiti, in relazione ai redditi del beneficiario. L'incumulabilità non opera qualora il nucleo familiare comprenda figli.

Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 14.

L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe all'interessato qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Ai fini della pratica attuazione della norma, deve essere fatto riferimento, ai fini della salvaguardia, a tutte le fasce precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i dati reddituali relativi ai titolari di pensione ai superstiti, qualora il nucleo familiare non comprenda figli.

A seguito dell'avvenuto aggiornamento della procedura, possono essere liquidate le pensioni ai superstiti i cui beneficiari posseggono redditi superiori ai limiti previsti dalla predetta tabella F per le quali con circolare n. 234 del 25 agosto 1995, trasmessa con messaggio n. 21260 del 26 agosto 1995, era stato disposta la sospensione dell'acquisizione.

Come precisato con la citata circolare n. 234 del 1995 ai fini della cumulabilità devono essere valutati i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve ovviamente essere valutato l'importo della pensione ai superstiti per la quale deve essere operata la riduzione.

I dati reddituali per la verifica della cumulabilità della pensione devono essere acquisiti utilizzando il nuovo pannello MNLRED0 (allegato 15). Le modalità di segnalazione dei dati sono illustrate al punto 21.

La procedura di liquidazione, nel caso in cui manchino i dati reddituali, provvede ad operare lo scarto, con il codice errore "006", delle pensioni ai superstiti, il cui nucleo familiare non comprenda figli.

15.2. Incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario.

Le percentuali di incumulabilità di cui alla Tabella G allegata alla legge n. 335 del 1995 e i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 16.

L'incumulabilità opera per gli assegni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Per l'applicazione della nuova disposizione si rende necessario acquisire i dati del reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa del beneficiario dell'assegno.

I dati del reddito da lavoro per l'applicazione della riduzione dell'assegno devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0. Le modalità di segnalazione dei dati sono illustrate al punto 21.

La procedura di liquidazione, nel caso in cui manchino i dati reddituali necessari, provvede ad operare lo scarto, con il codice errore "007" degli assegni di invalidità.

A seguito dell'aggiornamento della procedura possono pertanto essere liquidati gli assegni di invalidità nei confronti degli assicurati che posseggono redditi superiori ai limiti previsti dalla predetta tabella G per i quali con circolare n. 234 del 25 agosto 1995 era stato disposta la sospensione dell'acquisizione.

15.3. Incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità con le rendite da infortunio

L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'Inail o dall'Ipsema a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124.

L'incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

I dati della rendita, necessari per l'applicazione del nuovo regime di incumulabilità, devono essere acquisiti utilizzando il pannello MNLRED0. Le modalità di segnalazione dei dati sono illustrate al punto 21.

A seguito dell'aggiornamento delle procedure possono pertanto essere liquidati gli assegni di invalidità, le pensioni di inabilità e le pensioni ai superstiti spettanti a soggetti titolari anche di rendita liquidata in conseguenza dello stesso evento e per i quali con circolare n. 234 del 25 agosto 1995 era stato disposta la sospensione dell'acquisizione.

Per consentire la gestione dei dati relativi alle rendite, nel segmento GP2 del data base pensioni sono stati inseriti i seguenti nuovi campi:

GP2BKEY chiave della rendita Inail. La chiave è così composta:

2 caratteri identificano la Regione della Sede Inail che gestisce la rendita

3 caratteri identificano la Sede Inail che gestisce la rendita

3 caratteri identificano il settore di attività economica, secondo la codifica Inail

7 caratteri identificano il numero della rendita

GP2BIN1 decorrenza della rendita Inail, (AAMM)

GP2BIN2 importo mensile della rendita Inail, a partire dalla decorrenza indicata nel campo GP2BIN1 del corrispondente elemento

GP2BIN3 Codice evento invalidante. Il codice può assumere uno dei seguenti valori:

1 Stesso evento. In presenza del codice "1" la procedura di liquidazione provvede ad operare l'incumulabilità

2 Evento diverso. In presenza del codice "2" la procedura di liquidazione non provvede ad operare l'incumulabilità

In sede di abbinamento automatico delle rendite da infortunio erogate dall'Inail con le pensioni in essere sono stati impostati anche i seguenti codici:

0 Per i trattamenti pensionistici non interessati al regime di incumulabilità

3 Per gli assegni di invalidità, le pensioni di inabilità ed ai superstiti per le quali è necessario accertare la natura dell'evento.

I campi GP2BIN1, GP2BIN2 e GP2BIN3 possono contenere fino ad un massimo di cinque elementi, al fine di memorizzare le variazioni d'importo della rendita o del codice che identifica l'evento.

15.4. Memorizzazione dei dati nel data base delle pensioni

I dati relative alle quote non cumulabili di cui alla legge n. 335 del 1995 vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:

GP5KC10 importo mensile della pensione al lordo delle quote non cumulabili

GP6KC10

GP5KC05 importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili

GP6KC05

GP5HG01 codice che identifica la causa di non cumulabilità della quota.

GP6HG01

Il codice può assumere uno dei seguenti valori:

74 articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, concernente l'incumulabilità delle pensioni di inabilità ed ai superstiti e degli assegni di invalidità con la rendita da infortunio

75 articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, concernente l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

76 articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, concernente l'incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro

GP5HG02 importo della quota non cumulabile relativo al codice contenuto nel

GP6HG02 campo GP5/6HG01

 

 

16. Calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili

La legge n. 335 del 1995 introduce modifiche anche in ordine alla determinazione della retribuzione pensionabile e del reddito ai fini del calcolo delle pensioni in forma retributiva per gli assicurati che possono far valere, al 31 dicembre 1992, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni.

In particolare, per i lavoratori dipendenti viene accelerato il progressivo ampliamento da cinque a dieci anni del periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, mentre per i lavoratori autonomi viene progressivamente ampliato da dieci a quindici anni il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del reddito pensionabile.

16.1. Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 335 del 1995 dispone che, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

16.1.1. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 del 1982 (n. 260 settimane);

- del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane);

- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

16.1.2. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 del 1982 (n. 260 settimane);

- del 50 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 (n. 78 settimane);

- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto;

C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

16.1.3. Assicurati che non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono conseguentemente far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260, o al minor numero, di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e delle retribuzioni pensionabili, rivalutate con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, relative alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, il cui numero è determinato dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 3 della legge n. 297 del 1982 (n. 260 settimane o il minor numero di settimane esistenti);

- del numero di settimane di contribuzione versata o accreditata fra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;

C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

16.2. Gestioni dei lavoratori autonomi

L'articolo 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 prevede che per i lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che al 31 dicembre 1992 abbiano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

16.2.1. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, l'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo il sistema retributivo.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di due quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (n. 520 settimane);

- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione.

Per i lavoratori autonomi che liquidano a pensione sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, al fine di stabilire se al 31 dicembre 1995 abbiano o meno un'anzianità contributiva non inferiore a 18 anni, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente versata nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente.

16.2.2. Assicurati che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 e inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge n. 233 del 1990 (n. 520 settimane);

- del 66,6 per cento delle settimane intercorrenti fra il 1° gennaio 1996 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;

C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

16.2.3. Assicurati che non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1992

Per gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, e che conseguentemente alla data del 31 dicembre 1995 non possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la pensione deve essere liquidata secondo il sistema retributivo, per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995, e secondo il sistema contributivo per i periodi di contribuzione successivi a tale data.

Per tali lavoratori la pensione sarà perciò costituita di tre quote:

A) una prima quota, determinata sulla base della normativa vigente anteriormente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calco lata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate anteriormente al 1° gennaio 1993 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime 520, o al minor numero di settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3 della legge n. 297 del 1982;

B) una seconda quota, determinata sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale quota è calcolata sulla base delle settimane di anzianità contributiva maturate fra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dei redditi pensionabili relativi alle ultime settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, rivalutati con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992, il cui numero è costituito dalla somma:

- del numero di settimane previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 8 della legge n. 233 del 1990 (n. 520 settimane o il minor numero di settimane esistenti);

- del numero di settimane di contribuzione versate o accreditate fra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese antecedente la decorrenza della pensione;

C) una terza quota, determinata con il sistema contributivo, relativamente ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

16.3. Pensioni di inabilità

L'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995 prevede che le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, per il calcolo delle pensioni di inabilità, si computano secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di una anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503 del 1992. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni.

Per le pensioni di inabilità i cui titolari possano far valere, al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, le maggiorazioni in parola continueranno ad essere determinate con il sistema retributivo.

16.4. Procedura Carpe e progetto pensioni

Con successiva comunicazione saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura Carpe e del "Progetto pensioni" per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabile sulla base dei criteri illustrati con la presente circolare.

 

 

17. Calcolo delle pensioni con il nuovo sistema contributivo

I pannelli MNLCR11 (allegato 17) e MNLCR21 (allegato 18) sono stati ristrutturati per la segnalazione dell'"Ammontare dei contributi" e del "Montante contributivo" necessari per il calcolo della pensione con il nuovo sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995.

Per la segnalazione dei predetti dati si fa riserva di successive istruzioni.

 

 

18. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

La procedura di liquidazione delle pensioni è stata aggiornata per consentire la gestione in via automatica dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, previsto dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di riforma della disciplina della invalidità pensionabile.

La segnalazione dei dati necessari per l'attribuzione dell'assegno deve essere effettuata utilizzando il pannello MNLRED0, secondo le istruzioni fornite al punto 21.

I dati di gestione dell'assegno di accompagnamento vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:

GP2BACC decorrenza dell'assegno di accompagnamento

GP5KM21 importo mensile dell'assegno di accompagnamento

GP6KM21

Con successiva comunicazione saranno impartite istruzioni per l'assunzione in carico nell'ambito delle procedure automatizzate degli assegni mensili per l'assistenza continuativa il cui pagamento è attualmente gestito dalla sede.

 

 

19. Trasformazione degli assegni di invalidità in pensione di vecchiaia

La procedura di liquidazione è stata aggiornata per garantire, in fase di trasformazione degli assegni di invalidità in pensione di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile, l'importo dell'assegno in godimento alla data dalla quale ha effetto la trasformazione, come previsto dal comma 10 del predetto articolo 1 della legge 222 del 1984.

Ai fini dell'attribuzione, da parte delle procedure automatizzate di calcolo, dell'importo dell'assegno di invalidità, qualora più favorevole dell'importo della pensione di vecchiaia, è necessario che, in fase di liquidazione, vengano segnalati i dati dell'assegno, nei campi "PROVENIENZA: SEDE, CAT., CERT." del pannello MNLAN20, secondo le istruzioni impartite con messaggio n. 1950 del 9 maggio 1994 (allegato 19).

A seguito della segnalazione dei predetti dati la procedura provvede altresì, nel caso di trasformazione di assegno di invalidità sul quale viene erogata la maggiorazione in favore degli ex combattenti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, a corrispondere la maggiorazione sulla pensione di vecchiaia nella misura già in godimento sull'assegno, comprensiva delle percentuali di aumento per perequazione automatica già attribuite.

Viene memorizzato nel campo GP1AF03 relativo al tipo pensione, il codice 7 nel caso in cui venga garantito l'importo più favorevole.

Per la gestione dei dati necessari per la trasformazione degli assegni di invalidità in pensione di vecchiaia sono stati inseriti nel data base delle pensioni i seguenti nuovi campi:

GP2INV1: nel quale viene memorizzato l'importo "a calcolo" dell'assegno di invalidità alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia;

GP2INV2: nel quale viene memorizzato l'importo in pagamento dell'assegno di invalidità alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia;

GP2INV3: nel quale viene memorizzato l'importo della maggiorazione ex articolo 6 della legge n. 140 del 1985 erogata sull'assegno di invalidità alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.

Sono pertanto abrogate le disposizioni impartite al punto 8.3 del Supplemento agli Atti Ufficiali n. 8 del 1994 "Gestione delle pensioni di prima liquidazione e procedure collegate", per quanto attiene alle modalità di determinazione dei dati da segnalare al fine di garantire, in sede di trasformazione degli assegni di invalidità in pensione di vecchiaia, il mantenimento del trattamento erogato sull'assegno di invalidità.

I dati delle pensioni già liquidate secondo i criteri provvisori ora abrogati, devono essere segnalati a mezzo fax al n. 06-59054485 della Direzione centrale per le pensioni, ai fini della definitiva sistemazione.

 

 

20. Determinazione degli arretrati

Al fine di consentire una migliore gestione delle somme determinate dalla procedura di prima liquidazione sono state apportate sostanziali modifiche ai criteri di determinazione degli arretrati:

20.1. Codici per l'accantonamento delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro autonomo

Come anticipato al punto 12, per la gestione delle somme da accantonare per incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, è stato istituito il codice arretrati "4". Si riepilogano di seguito i valori che possono essere acquisiti nel campo CODICE ARRETRATI del pannello MNLAN30:

1: tutti gli arretrati sono disponibili e vengono corrisposti quale primo pagamento. Il codice "1" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato, dalla decorrenza della pensione al momento della liquidazione, non abbia prestato attività lavorativa;

3: viene reso disponibile per il primo pagamento l'importo di pensione al netto delle quote incumulabili con la retribuzione e dei trattamenti di famiglia, che si riferiscono al periodo dalla decorrenza della pensione alla fine del mese di calcolo degli arretrati. Il codice "3" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro dipendente, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione ed il momento della liquidazione;

4: viene reso disponibile per il primo pagamento l'importo di pensione al netto delle quote incumulabili con il reddito da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza della pensione al 31 dicembre dell'anno precedente quello in competenza del quale viene liquidata la pensione. Il codice "4" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro autonomo, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione ed il 31 dicembre dell'anno prece dente quello di liquidazione e, nello stesso periodo, non abbia prestato attività di lavoro dipendente. Ovviamente l'accantonamento viene effettuato per le sole pensioni per le quali vengono determinate le quote incumulabili.

20.2. Trattazione ai fini Irpef delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro autonomo

Le quote di pensione incumulabili con la retribuzione, relativamente al periodo dalla decorrenza al mese finale di calcolo degli arretrati, o con il reddito da lavoro autonomo, relativamente al periodo dalla decorrenza della pensione al 31 dicembre dell'anno precedente quello in competenza del quale è stata liquidata la pensione, accantonate a seguito della segnalazione, rispettivamente, del codice "3", ovvero del codice "4", vengono rese disponibili, a mezzo mod. P.1 r/ott, al lordo delle ritenute Irpef ed S.S.N.

Ciò consente, nel caso in cui le quote debbano essere reincassate, di effettuare immediatamente le corrette contabilizzazioni, senza dover provvedere alla rettifica della certificazione fiscale ed allo storno delle ritenute erariali relative alle somme accantonate.

Nel caso in cui le somme accantonate per attività lavorativa debbano essere corrisposte al pensionato, in tutto ovvero in parte, la Sede dovrà provvedere all'assoggettamento ad Irpef ed S.S.N., ed alla rettifica della certificazione fiscale, da effettuarsi segnalando i dati "in aggiunta" a mezzo della procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995.

Nel caso in cui debbano essere corrisposte al pensionato le sole somme accantonate per trattamenti di famiglia, non si dovrà ovviamente procedere ad alcuna ritenuta Irpef né ad alcuna segnalazione di rettifica dell'imponibile fiscale.

L'adozione dei nuovi criteri, resi utilizzabili anche per effetto delle disposizioni che, nel regolare il diritto alla pensione di vecchiaia, richiedono la cessazione dell'attività di lavoro dipendente, consente l'esatta determinazione dei dati fiscali senza che si renda necessario provvedere a successive rettifiche.

Ovviamente, i nuovi criteri potranno comportare effettivi vantaggi nelle attività gestionali nel solo caso in cui i codici che regolano l'accantonamento delle quote non cumulabili vengano utilizzati correttamente.

L'importo mensile di pensione al netto delle quote non cumulabili, relative ai mesi dell'anno in corso fino alla data di calcolo degli arretrati, viene registrato nel campo GP5HD03, al fine di successivi ricalcoli della certificazione fiscale nel corso dello stesso anno.

20.3. Recuperi da effettuare sugli arretrati

I campi TRATTENUTE e ACCONTI del pannello MNLAN30 (allegato 20), sono stati sostituiti dai nuovi campi TRATT. DEDUCIBILI IRPEF e TRATT. NON DEDUC. Irpef, che consentono alle Sedi di effettuare segnalazione distinte degli importi dei recuperi da operare sugli arretrati.

La procedura di liquidazione provvede a determinare l'imponibile e ad assoggettare ad Irpef e al contributo SSN gli arretrati al netto dell'importo segnalato nel campo TRATT. DEDUCIBILI Irpef, e al lordo dell'importo segnalato nel campo TRATT. NON DEDUC. Irpef.

Per quanto attiene alla determinazione del regime tributario dei recuperi si rinvia alla circolare n. 745 RG - n. 895 EAD/10 del 17 gennaio 1984.

Si rammenta che devono essere dedotte dall'imponibile solo le somme da recuperare che sono state a suo tempo assoggettate e certificate fiscalmente, con esclusione, pertanto, delle somme non assoggettate a ritenuta (quali gli acconti, i trattamenti di famiglia, i trattamenti di mobilità, ecc.) ovvero delle somme già assoggettate a ritenuta per le quali la Sede ha già effettuato una rettifica e quindi non sono state certificate.

L'adozione dei nuovi criteri consente, anche in questo caso, l'esatta determinazione dei dati fiscali senza che si renda necessario provvedere a successive rettifiche.

Al riguardo si fa presente che è in corso di modifica anche la procedura di ricostituzione delle pensioni, per l'assoggettamento e la certificazione delle somme "corrisposte" anziché, come finora effettuato, delle somme "dovute".

20.4. Calcolo degli arretrati al 31 gennaio per le pensioni in pagamento nei mesi pari

Per consentire la corresponsione immediata degli arretrati maturati al 31 gennaio, per le pensioni in pagamento nei mesi pari calcolate nei primi giorni dell'anno, senza che si debba attendere la data del 1° febbraio, la procedura è stata modificata per predisporre un mod. P.1 r/ott, localizzato all'ufficio pagatore prescelto dal pensionato, relativo agli arretrati maturati.

Il pagamento degli arretrati deve essere effettuato con ogni immediatezza, secondo le istruzioni illustrate con la circolare n. 4 del 8 gennaio 1996.

20.5. Recuperi sugli arretrati

Qualora vengano segnalati nei campi TRATT. DEDUCICIBILI IRPEF e TRATT. NON DEDUC. IRPEF importi da recuperare sugli arretrati viene stampato un modello P.1 r/ott localizzato all'ufficio pagatore Z09. Non è pertanto più prevista la stampa dei modelli P.7/tr/s.

Le Sedi dovranno contabilizzare i modelli P.1 r/ott con i consueti criteri e provvedere alla loro lettura ottica.

Qualora vengano segnalati recuperi di importo superiore agli arretrati, la procedura provvede alla predisposizione del modello P.1 r/ott di importo pari agli arretrati recuperati e predispone il modello C.N.R. con l'indicazione del residuo recupero che la Sede deve provvedere a gestire.

20.6. Modello TCONG.PL e modello 150/tp

Oltre alla stampa del consueto modello 150/TP, la procedura provvede alla stampa del nuovo modello TCONG.PL sul quale sono riepilogati gli importi annui della pensione, suddivisi tra importo di pensione, importo dei trattamenti di famiglia, importo dei benefici combattentistici e importo dell'assegno di accompagnamento.

20.7. Localizzazione ad ufficio pagatore Esa

Le pensioni con un importo mensile complessivo, al lordo delle trattenute erariali, inferiore a lire 3.000 mensili, vengono localizzate all'ufficio pagatore di sede Esa.

L'importo di riferimento è determinato sommando il contenuto dei campi GP5KC03, GP5KC05 e GP5KM21 del data base pensioni.

 

 

21. Nuovo pannello MNLRED0 per l'acquisizione dei dati reddituali

Il pannello MNLRED0 della procedura è stato ristrutturato per consentire la segnalazione oltre che dei dati reddituali per l'integrazione al minimo anche dei dati necessari all'applicazione della disciplina di incumulabilità prevista dalla legge n. 335 del 1995.

La prima parte del pannello, da utilizzarsi per la segnalazione dei dati reddituali, consente l'acquisizione di un massimo di cinque elementi, composti dei seguenti sottocampi:

 

 

 

 

Anno: 

deve essere indicato l'anno di riferimento della registrazione del reddito 

Stato civile: 

deve essere indicato lo stato civile del pensionato, relativo all'anno di riferimento del reddito 

Reddito pens. complessivo: 

deve essere indicato il reddito complessivo annuo del pensionato, utile per l'integrazione al minimo della pensione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, per l'integrazione dell'assegno di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, nonché per la verifica della cumulabilità della pensione con i redditi del beneficiario ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995. Il dato deve essere comprensivo dell'importo del "Reddito pensionato da lavoro", da indicare nel successivo sottocampo 

Reddito pensionato da lavoro: 

deve essere indicato il reddito annuo da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, del titolare dell'assegno di invalidità, utile per la determinazione della quota di riduzione da operare ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995. Il dato costituisce un di cui del "Reddito pensionato complessivo", indicato nel precedente sottocampo 

Reddito coniuge: 

deve essere indicato il reddito complessivo annuo del coniuge del pensionato, utile per l'integrazione al minimo della pensione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 638 e successive modificazioni e per l'integrazione dell'assegno di invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984; 

Codici: 

devono essere indicati i codici della tipologia dei redditi del pensionato. Non è più prevista la segnalazione dei codici identificativi della tipologia dei redditi del coniuge del pensionato. 

 

Il campo codici deve continuare inoltre ad essere utilizzato per l'indicazione dei redditi utili per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29-31 dicembre 1993, secondo le modalità illustrate con messaggio n. 15446 del 6 luglio 1995 

Reddito non dich.: 

deve essere indicato il codice 'X' qualora il pensionato non abbia dichiarato l'ammontare del reddito. 

 

Il codice 'X' non può essere segnalato, nel caso di liquidazione di assegni di invalidità e di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione del regime di incumulabilità previsto dall'articolo 1, commi 41 e 42, della legge n. 335 del 1995. In tale caso infatti la procedura richiede obbligatoriamente l'indicazione dei dati reddituali. 

 

La seconda parte del pannello, da utilizzarsi per la segnalazione dei dati relativi alla rendita Inail, consente l'acquisizione di un massimo di cinque elementi, composti dei seguenti sottocampi: 

 

Decorrenza: 

deve essere indicata la decorrenza della rendita (MMAA) 

Importo: 

deve essere indicato l'importo mensile della rendita, relativo alla decorrenza della registrazione 

Stesso evento: 

deve essere acquisito il valore "SÌ" nel caso in cui la rendita derivi dallo stesso evento che ha dato luogo all'assegno di invalidità, alla pensione di inabilità ovvero alla pensione ai superstiti; 

 

deve essere acquisito il valore "NO" nel caso in cui la rendita derivi da evento diverso. 

 

Nel pannello sono inoltre previsti i campi necessari per l'attribuzione dell'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità: 

 

Diritto: 

deve essere acquisito il valore "SÌ", ai fini dell'attribuzione dell'assegno 

Decorrenza: 

deve essere indicata la decorrenza dell'assegno (MMAA). 

 

 

22. Nuovo pannello MNLCR21 per l'acquisizione dei dati dei supplementi

Il pannello MNLCR21 della procedura, per la segnalazione dei dati dei supplementi, è stato ristrutturato, oltre che per la segnalazione dei dati necessari per il calcolo della quota contributiva dei supplementi in applicazione della legge n. 335 del 1995, anche per consentire la segnalazione dei dati necessari per la determinazione delle quote A e B dei supplementi, da acquisire con le stesse modalità utilizzate per le quote di pensione illustrate con messaggio n. 8204 del 3 giugno 1994 (allegato 21).

Il pannello consente la segnalazione di 6 supplementi o quote di supplemento.

Per ogni registrazione sono previsti i seguenti sottocampi:

Gest.: 

deve essere indicato il codice della gestione nella quale viene liquidato il supplemento. In particolare devono essere segnalati i seguenti codici: 

 

1 per i supplementi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; 

 

2 per i supplementi a carico della Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 

 

3 per i supplementi a carico della Gestione artigiani; 

 

4 per i supplementi a carico della Gestione esercenti attività commerciali; 

 

6 per i supplementi concessi per l'attribuzione dei benefici combattentistici ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336; 

 

7 per i supplementi relativi alle pensioni di categoria VOMIN e SOMIN; 

 

8 per i supplementi relativi alle pensioni di categoria PMO; 

 

9 per i supplementi in favore dei lavoratori portuali cancellati dai registri per inabilità al lavoro portuale e per i supplementi per prepensionamento su pensioni e assegni di invalidità; 

Q. Pens.: 

deve essere indicato il codice che identifica la quota relativa alla registrazione. In particolare devono essere segnalati i seguenti codici: 

 

A per la segnalazione della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 1993; 

 

B per la segnalazione della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1993 in poi 

Decorr.: 

deve essere segnalata la decorrenza (MMAA) del supplemento. A seguito della ristrutturazione del pannello, che prevede l'indicazione della quota di supplemento, in luogo dei "codici decorrenza" 61, 62, 63 e 64 che identificavano la quota di supplemento relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1993 in poi, deve essere indicato il mese effettivo di decorrenza del supplemento 

Sett.: 

deve essere indicato, per i supplementi da liquidare in forma retributiva, il numero di settimane relativo al supplemento ovvero alla quota di supplemento della registrazione 

R.M.S.: 

deve essere indicata, per i supplementi da liquidare in forma retributiva, la retribuzione media settimanale relativa al supplemento ovvero alla quota di supplemento della registrazione 

Ammontare dei contributi: 

il campo verrà utilizzato per l'indicazione dell'ammontare dei contributi utili per il calcolo del supplemento ovvero della quota di supplemento da liquidare con il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995. Per la segnalazione del dato si fa riserva di successive istruzioni 

Montante o I.V.S.: 

il campo verrà utilizzato per l'indicazione del montante contributivo utile per il calcolo del supplemento, ovvero della quota di supplemento da liquidare con il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995. Per la segnalazione del dato si fa riserva di successive istruzioni. 

 

Il campo continua ad essere utilizzato per la segnalazione dell'importo I.V.S. relativo ai supplementi da liquidare in forma contributiva a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155 e per i supplementi delle gestioni dei lavoratori autonomi aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996. 

 

 

23. Conversione degli archivi

Le modifiche apportate alla procedura di liquidazione delle pensioni, in particolare per quanto attiene la segnalazione dei dati per l'applicazione dell'articolo 1, commi 41, 42 e 43, della legge n. 335 del 1995 e le nuove modalità di gestione delle somme da accantonare per incumulabilità della pensione con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo, comportano la necessità di integrare ovvero di modificare i dati delle pensioni già acquisite nel frattempo.

Poiché l'attuale utilizzo da parte della procedura di due distinti archivi per le pensioni "esatte" e per quelle "errate" non consente la variazione dei dati relativi alle pensioni memorizzate come "esatte", per consentire l'integrazione o la modifica dei dati, prima dell'attivazione della fase di calcolo, la procedura provvede a trasformare in "errate" le pensioni acquisite in precedenza.

 

 

24. Codici errore

Si riepilogano di seguito i nuovi codici errore utilizzati dalla procedura in fase di calcolo:

006 

pensione ai superstiti per la quale non sono stati segnalati i dati reddituali per l'applicazione dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 

007 

assegno di invalidità per il quale non sono stati segnalati i dati reddituali per l'applicazione dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 

050 

pensione ai superstiti con contitolari che cessano dal diritto nel corso dell'anno e per la quale sono state segnalate trattenute deducibili dall'Irpef. In tale caso infatti la procedura non può gestire in via automatica la rettifica degli imponibili in quanto non si rende possibile stabilire a quale contitolare deve essere ridotto l'imponibile 

052 

incompatibilità fra il codice pagamento arretrati e la segnalazione di trattenute deducibili dall'Irpef 

293 

errore tecnico. Contattare la Direzione centrale per le pensioni. 

 

 

25. Programmi

I programmi aggiornati sono stati resi disponibili con il messaggio n. 6146 del 16 gennaio 1996.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Importo delle pensioni per l'anno 1996

 

 

 

 

 

 

1. Trattamenti minimi e pensioni sociali 

 

Decorrenza 

Trattamenti minimi 

Pensioni sociali ed assegni vitalizi 

 

Lavoratori dipendenti 

Lavoratori autonomi 

 

1° gennaio 1996 

659.050 

659.050 

375.550 

Importi annui 

8.567.650 

8.567.650 

4.882.150 

2 - Aumenti per costo vita 

Dal 1° gennaio 1996: 

aumento del 5,2% 

fino a lire 1.252.900 

 

 

aumento del 4,68% 

sulla parte di pensione compresa tra lire 1.252.901 e lire 1.879.350 

 

aumento del 3,9% 

sulla parte di pensione eccedente lire 1.879.350 

 

A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 

 

A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento e ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale e ridotta al 75 per cento. 

 

A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e differito al 1° gennaio successivo di ogni anno. 

 

 

Allegato 2

Pensioni dei fondi speciali di previdenza

Trattamenti minimi

 

 

FONDO DI PREVIDENZA 

DECORRENZA 

 

1.11.94 

1.01.95 

1.01.96 

FONDO CLERO 

626.450 

626.450 

659.050 

Pensioni del Fondo Clero liquidate ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge n. 579 del 5 luglio 1961 e legge n. 580 del 5 luglio 1961 e dell'articolo 25 della legge 22 

 

 

 

dicembre 1973, n. 903 

130.655 

130.655 

137.450 

Maggiorazione delle pensioni del Fondo Clero per ogni  

 

 

 

anno di contribuzione eccedente il decimo 

7.190 

7.190 

7.565 

FONDO ADDETTI IMPOSTE DI CONSUMO 

556.385 

556.385 

585.315 

FONDO DIPENDENTI AZIENDE DEL GAS 

626.450 

626.450 

659.050 

FONDO DIPENDENTI AZIENDE ELETTRICHE 

689.095 

689.095 

724.955 

FONDO ESATTORIALI 

436.545 

436.545 

459.245 

FONDO ADDETTI SERVIZI DI TRASPORTO 

626.450 

626.450 

659.050 

FONDO TELEFONICI 

 

 

 

Pensioni dirette del Fondo telefonici liquidate con 15 anni  

 

 

 

di servizio utile 

892.535 

892.535 

938.945 

Pensioni ai superstiti del Fondo telefonici liquidate con 15  

 

 

 

anni di servizio utile 

624.775 

624.775 

657.260 

FONDO PER IL PERSONALE DI VOLO 

Per le pensioni del Fondo volo non sono previsti trattamenti minimi 

 

 

Allegato 3

Limiti di reddito personale per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

 

 

 

 

 

 

1 - Pensioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti 

 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 3.364.300 

Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 4.006.900 

Da L. 4.006.901 a L. 8.325.300 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 4.253.950 

Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 4.776.700 

Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L.10.332.400 

Fino a L. 5.041.250 

Da L. 5.041.251 a L.10.332.400 

1988 

Oltre L.10.877.100 

Fino a L. 5.307.000 

Da L. 5.307.001 a L.10.877.100 

1989 

Oltre L.11.759.800 

Fino a L. 5.680.100 

Da L. 5.680.101 a L.11.759.800 

1990 

Oltre L.12.597.000 

Fino a L. 6.085.650 

Da L. 6.085.651 a L.12.597.000 

1991 

Oltre L.13.508.300 

Fino a L. 6.496.150 

Da L. 6.496.151 a L.13.508.300 

1992 

Oltre L.14.640.600 

Fino a L. 7.188.450 

Da L. 7.188.451 a L.14.640.600 

1993 

Oltre L.15.021.500 

Fino a L. 7.407.550 

Da L. 7.407.551 a L.15.021.500 

1994 

Oltre L.15.661.100 

Fino a L. 7.758.250 

Da L. 7.758.251 a L.15.661.100 

1995 

Oltre L.16.287.700 

Fino a L. 8.143.850 

Da L. 8.143.851 a L.16.287.700 

1996 

Oltre L.17.135.300 

Fino a L. 8.567.650 

Da L. 8.567.651 a L.17.135.300 

 

2 - Pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi 

2.1 - Pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità erogate ad invalidi che hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia 

 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 3.983.100 

Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 4.713.450 

Da L. 4.713.451 a L. 8.325.300 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 5.071.600 

Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 5.390.800 

Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L.10.332.400 

Fino a L. 5.709.600 

Da L. 5.709.601 a L.10.332.400 

 

2.2 - Pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia 

 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 4.322.750 

Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 5.097.750 

Da L. 5.097.751 a L. 8.325.300 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 5.487.950 

Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 6.094.550 

Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L.10.332.400 

Fino a L. 6.451.750 

Da L. 6.451.751 a L.10.332.400 

 

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. 

Limiti di reddito coniugale per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza successiva all'anno 1993, a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

 

 

 

A - Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 

 

Anno 

Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1994 

Oltre L.39.152.750 

Fino a L.31.322.200 

Da L.32.322.201 a L.39.152.750 

1995 

Oltre L.40.719.250 

Fino a L.32.575.400 

Da L.32.575.401 a L.40.719.250 

1996 

Oltre L.42.838.250 

Fino a L.34.270.600 

Da L.34.270.601 a L.42.838.250 

 

B - Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 

 

Anno 

Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1995 

Oltre L.32.575.400 

Fino a L.24.431.550 

Da L.24.431.551 a L.32.575.400 

1996 

Oltre L.34.270.600 

Fino a L.25.702.950 

Da L.25.702.951 a L.34.270.600 

 

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 nei confronti di soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il trattamento minimo medesimo (articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 

 

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 nei confronti di soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta nel caso in cui il pensionato possieda redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il trattamento minimo medesimo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). 

 

 

Allegato 4

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

(legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1)

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

Pensionati ultrasessantacinquenni

 

 

Anno 

Pensionato solo  

Pensionato coniugato  

Importo mensile  

 

(A) 

(B) 

maggiorazione spettante (vedi note) 

1995 

9.183.850 

13.824.850 

80.000  

 

 

 

+ (A - (RP + P)) :13 

 

 

 

+ (B - (RF + RP + P)) :13 

1996 

9.607.650 

14.489.800 

80.000 

 

 

 

+ (A - (RP + P)) :13 - 

 

 

 

+ (B - (RF + RP + P)) :13 - 

 

 

 

 

NOTE 

[1] La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

[2] < RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

[3] < RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

[4] < P > = Importo della pensione spettante nell'anno. 

[5] 

Lire 9.183.850 = somma del trattamento minimo annuo 1995, pari a lire 8.143.850, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000 

 

Lire 13.824.850 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1995 della pensione sociale, pari a lire 4.641.000. 

 

Lire 9.607.650 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.567.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000 

 

Lire 14.489.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.882.150. 

 

 

Allegato 5

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

(legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 1)

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione

Pensionati ultrasessantenni

 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

Importo mensile  

 

(A) 

(B) 

maggiorazione spettante (vedi note) 

1995 

8.533.850 

13.174.850 

30.000 

 

 

 

+ (A - (RP + P)) :13 

 

 

 

+ (B - (RF + RP + P)) :13 

1996 

8.957.650 

13.839.800 

30.000 

 

 

 

+ (A - (RP + P)) :13 

 

 

 

+ (B - (RF + RP + P)) :13 

 

NOTE 

[1] La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

[2] < RP > = Reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

[3] < RF > = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

[4] < P > = Importo della pensione spettante nell'anno. 

[5] 

Lire 8.533.850 = somma del trattamento minimo annuo 1995, pari a lire 8.143.850, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 390.000. 

 

Lire 13.174.850 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1995 della pensione sociale, pari a lire 4.641.000. 

 

Lire 8.957.650 = somma del trattamento minimo annuo 1996, pari a lire 8.567.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 390.000. 

 

Lire 13.839.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.882.150. 

 

 

Allegato 6

Limiti di reddito annuo per l'integrazione degli assegni d'invalidità a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

 

 

 

 

 

 

A) Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità. 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Oltre lire 5.170.500 

Oltre lire 7.755.750 

1985 

Oltre lire 5.607.200 

Oltre lire 8.410.800 

1986 

Oltre lire 5.898.200 

Oltre lire 8.847.300 

1987 

Oltre lire 6.217.400 

Oltre lire 9.326.100 

1988 

Oltre lire 6.545.300 

Oltre lire 9.817.950 

1989 

Oltre lire 6.956.400 

Oltre lire 10.434.600 

1990 

Oltre lire 7.450.200 

Oltre lire 11.175.300 

1991 

Oltre lire 8.022.700 

Oltre lire 12.034.050 

1992 

Oltre lire 8.492.400 

Oltre lire 12.738.600 

1993 

Oltre lire 8.677.200 

Oltre lire 13.015.800 

1994 

Oltre lire 9.007.000 

Oltre lire 13.510.500 

1995 

Oltre lire 9.282.000 

Oltre lire 13.923.000 

1996 

Oltre lire 9.764.300 

Oltre lire 14.646.450 

 

B) Limiti di reddito annuo non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni di invalidità, qualunque sia l'importo a calcolo 

 

1 - Assegni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Fino a lire 852.200 

Fino a lire 3.437.450 

1985 

Fino a lire 872.950 

Fino a lire 3.676.550 

1986 

Fino a lire 898.900 

Fino a lire 3.848.000 

1987 

Fino a lire 926.250 

Fino a lire 4.034.950 

1988 

Fino a lire 975.200 

Fino a lire 4.247.850 

1989 

Fino a lire 876.700 

Fino a lire 4.354.900 

1990 

Fino a lire 938.850 

Fino a lire 4.663.950 

1991 

Fino a lire 1.010.550 

Fino a lire 5.021.900 

1992 

Fino a lire 1.040.250 

Fino a lire 5.286.450 

1993 

Fino a lire 1.063.250 

Fino a lire 5.401.850 

1994 

Fino a lire 1.104.150 

Fino a lire 5.607.650 

1995 

Fino a lire 1.138.150 

Fino a lire 5.779.150 

1996 

Fino a lire 1.196.650 

Fino a lire 6.078.800 

 

2 - Assegni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi 

 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Fino a lire 1.943.050 

Fino a lire 4.528.300 

1985 

Fino a lire 2.106.950 

Fino a lire 4.910.550 

1986 

Fino a lire 2.216.750 

Fino a lire 5.165.850 

1987 

Fino a lire 2.336.750 

Fino a lire 5.445.450 

 

 

 

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per gli assegni dei lavoratori dipendenti. 

I limiti di reddito non influenti ai fini dell'integrazione degli assegni d'invalidità corrispondono alla differenza tra i limiti di reddito che escludono l'integrazione e l'ammontare annuo del trattamento minimo. 

 

 

Allegato 7

Pensioni sociali - Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile

 

Decorrenza 

Reddito annuo del pensionato (RP) 

Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) 

Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale 

Importo mensile pensione sociale 

 

zero 

< 14.654.800 

zero 

343.250 

 

> 4.503.500 

qualunque 

343.250 

zero 

1.01.94 

4.503.500 

> 19.158.300 

343.250 

zero 

 

< 4.503.500 

< 14.654.800 

RP:13 

+ RP:13 [*] 

 

< 4.503.500 

> 14.654.800 e 

< 19.158.300 

+ (RT-14.654.800):13 

 

 

 

 

 

 

zero 

< 14.654.800 

zero 

357.000 

 

> 4.503.500 

qualunque 

357.000 

zero 

1.11.94 

< 4.503.500 

> 19.158.300 

357.000 

zero 

 

< 4.503.500 

< 14.654.800 

RP:13 

+ RP:13 [*] 

 

< 4.503.500 

> 14.654.800 e 

19.158.300 

+ (RT-14.654.800):13 

 

 

 

 

 

 

zero 

< 14.654.800 

zero 

357.000 

 

> 4.641.000 

qualunque 

357.000 

zero 

1.01.95 

< 4.641.000 

> 19.295.800 

357.000 

zero 

 

< 4.641.000 

< 14.654.800 

RP:13 

+ RP:13 [*] 

 

< 4.641.000 

> 14.654.800 e 

< 19.295.800 

+ (RT-14.654.800):13 

 

 

 

 

 

 

zero 

< 15.416.850 

zero 

375.550 

 

> 4.882.150 

qualunque 

375.550 

zero 

1.01.96 

< 4.882.150 

> 20.299.000 

375.550 

zero 

 

< 4.882.150 

< 15.416.850 

RP:13 

+ RP:13 [*] 

 

< 4.882.150 

> 15.416.850 e 

< 20.299.000 

+ (RT-15.416.850):13 

 

 

 

 

 

 

[*] Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo. 

 

 

Allegato 8

Aumento della pensione sociale

(legge 29 dicembre 1988, n. 544: articolo 2)

Limiti di reddito per il diritto all'aumento

 

 

Anno 

Pensionato solo (A) 

Pensionato coniugato (B) 

Importo mensile aumento spettante (vedi NOTE) 

 

 

 

125.000 

1995 

6.266.000 

14.409.850 

+ (A - (RPMS+PS)):13 

 

 

 

+ (B - (RFMS+RPMS+PS)) :13 

 

 

 

 

 

 

 

125.000 

1996 

6.507.150 

15.074.800 

+ (A - (RPMS+PS)):13 

 

 

 

+ (B - (RFMS+RPMS+PS)) :13 

 

 

 

 

NOTE 

[1] L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

[2] = Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. 

[3] = Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. 

[4] < PS > = Importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima. 

[5] Lire 6.266.000 = somma dell'importo annuo 1995 della pensione sociale, pari a lire 4.641.000, e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. 

 

Lire 14.409.850 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1995 del trattamento minimo, pari a lire 8.143.850. 

 

Lire 6.507.150 = somma dell'importo annuo 1996 della pensione sociale, pari a lire 4.882.150, e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. 

 

Lire 15.074.800 = somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1996 del trattamento minimo, pari a lire 8.567.650. 

 

 

Allegato 9

Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni ai mutilati e invalidi civili ed ai sordomuti

 

 

Decorrenza 

Mutilati ed invalidi civili parziali 

Mutilati ed invalidi civili totali 

Sordomuti 

 

Reddito personale 

Reddito cumulativo 

Reddito personale 

Reddito cumulativo 

Reddito personale 

1.8.1966 

- 

- 

96.000 

- 

- 

1.5.1969 

156.000 

- 

156.000 

- 

156.000 

1.5.1971 

156.000 

- 

234.000 

- 

156.000 

1.7.1972 

234.000 

- 

234.000 

- 

234.000 

1.1.1974 

286.000 

1.320.000 

325.000 

1.320.000 

1.320.000 

1.1.1975 

455.000 

1.560.000 

494.000 

1.560.000 

1.560.000 

1.1.1976 

548.275 

1.663.350 

595.270 

1.663.350 

1.663.350 

1.1.1977 

624.455 

1.747.850 

678.015 

3.120.000 

3.120.000 

1.1.1978 

746.200 

1.883.050 

810.255 

3.255.000 

3.255.000 

1.1.1979 

846.170 

2.361.015 

918.775 

3.366.350 

3.366.350 

1.1.1980 

964.400 

3.050.235 

1.047.410 

3.497.650 

3.497.450 

 

Reddito personale 

Reddito personale 

 

1.7.1980 

2.500.000 

5.200.000 

5.200.000 

1.1.1981 

2.927.500 

6.089.200 

6.089.200 

1.1.1982 

2.927.500 

7.246.150 

7.246.150 

1.1.1983 

2.927.500 

8.412.780 

8.412.780 

1.1.1984 

2.927.500 

9.742.000 

9.742.000 

1.2.1985 

2.927.500 

10.930.525 

10.930.525 

1.1.1986 

2.927.500 

11.914.270 

11.914.270 

1.5.1986 

3.190.975 

11.914.270 

11.914.270 

1.1.1987 

3.411.150 

12.736.355 

12.736.355 

1.1.1988 

3.602.175 

13.449.590 

13.449.590 

1.1.1989 

3.789.490 

14.148.970 

14.148.970 

1.1.1990 

4.035.430 

15.067.240 

15.067.240 

1.1.1991 

4.313.875 

16.106.880 

16.106.880 

1.1.1992 

4.246.200 

17.374.490 

17.374.490 

1.1.1993 

4.338.600 

18.446.495 

18.446.495 

1.1.1994 

4.503.500 

19.136.395 

19.136.395 

1.1.1995 

4.641.000 

20.026.235 

20.026.235 

1.1.1996 

4.882.150 

21.103.645 

21.103.645 

 

 

Allegato 10

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1996 ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

 

 

 

 

Fasce di retribuzione 

Aliquote di rendimento per le anzianità e di reddito maturate al 31 dicembre 1992 

Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità CTR 

Importo annuo 

Importo settimanale 

% annua con 40 di anzian.  

% mensile per ogni settimana di anzian.  

Importo annuo 

Importo mensile 

 

 

 

 

 

 

Fino a L. 60.572.000 

1.164.847 

80 

0,00153846 

48.457.591 

3.727.507 

 

 

 

 

 

 

- Oltre L. 60.572.000 

1.164.847 

 

 

 

 

- Fino a L. 80.560.760 

1.549.246 

 

 

 

 

- Fascia L. 19.988.760 

384.400 

60 

0,0011538 

11.992.812 

922.524 

 

 

 

 

 

 

- Oltre L. 80.560.760 

1.549.246 

 

 

 

 

- Fino a L. 100.549.520 

1.933.645 

 

 

 

 

- Fascia L. 19.988.760 

384.400 

50 

0,000961538 

9.994.400 

768.800 

 

 

 

 

 

 

- Oltre L. 100.549.520 

1.933.645 

40 

0,00076923 

 

 

 

Fasce di retribuzione 

Aliquote di rendimento per le anzianità e di reddito maturate al 1 gennaio 1993 

Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità CTR 

Importo annuo 

Importo settimanale 

% annua con 40 di anzian.  

% mensile per ogni settimana di anzian.  

Importo annuo 

Importo mensile 

Fino a L. 60.572.000 

1.164.847 

80 

0,00153846 

48.457.591 

3.727.507 

 

 

 

 

 

 

- Oltre L. 60.572.000 

1.164.847 

 

 

 

 

- Fino a L. 80.560.760 

1.549.246 

 

 

 

 

- Fascia L. 19.988.760 

384.400 

64 

0,001230769 

12.792.832 

984.064 

 

 

 

 

 

 

- Oltre L. 80.560.760 

1.549.246 

 

 

 

 

- Fino a L. 100.549.520 

1.933.645 

 

 

 

 

- Fascia 19.988.760 

384.400 

54 

0,001038461 

10.793.952 

830.304 

 

 

 

 

 

 

- Oltre L. 100.549.520 

1.933.645 

 

 

 

 

- Fino a L. 115.086.800 

2.213.208 

 

 

 

 

- Fascia L. 14.537.280 

279.564 

44 

0,000846153 

6.396.416 

492.032 

 

 

 

 

 

 

- Oltre L. 115.086.520 

2.213.208 

36 

0,000692307 

 

 

 

 

Allegato 11

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Detrazioni d'imposta spettanti per l'anno 1996

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1995)

Detrazione 

Importo annuo 

Importo mensile 

Detrazione per spese inerenti alla produzione del reddito da  

 

 

lavoro dipendente o da pensione 

784.634 

65.386 

Detrazioni per carichi di famiglia: 

 

 

A) Coniuge non legalmente ed effettivamente separato 

817.552 

68.129 

B) Figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati): 

 

 

per ciascun figlio in misura semplice 

94.437 

7.870 

per ciascun figlio in misura doppia 

188.874 

15.740 

C) Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile, esclusi quelli previsti alla precedente lettera B), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti della Autorità giudiziaria: 

 

 

per ciascun familiare 

130.592 

10.883 

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione: 

 

 

Reddito fino a lire 15.000.000 

244.996 

20.416 

Da L. 15.000.001 a L. 15.100.000 

207.309 

17.276 

Da L. 15.100.001 a L. 15.200.000 

131.904 

10.992 

Da L. 15.200.001 a L. 15.300.000 

47.085 

3.924 

 

 

Allegato 12

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Aliquote in vigore dal 1° gennaio 1992

(articolo 9 decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438)

 

 

 

 

 

Aliquote per il calcolo dell'imposta mensile 

 

Imponibile mensile 

Aliquota % 

Correttivo da detrarre 

Imposta lorda sul limite massimo dello scaglione 

Oltre lire 

Fino a lire 

 

 

 

 

600.000 

10 

 

60.000 

600.000 

1.200.000 

22 

72.000 

192.000 

1.200.000 

2.500.000 

27 

132.000 

543.000 

2.500.000 

5.000.000 

34 

307.000 

1.393.000 

5.000.000 

12.500.000 

41 

657.000 

4.468.000 

12.500.000 

25.000.000 

46 

1.282.000 

10.218.000 

25.000.000 

 

51 

2.532.000 

 

 

Aliquote per il calcolo dell'imposta annua 

 

Imponibile annuo 

 

Aliquota % 

Correttivo da detrarre 

Imposta lorda sul limite massimo dello scaglione 

Oltre lire 

Fino a lire 

 

 

 

 

7.200.000 

10 

 

720.000 

7.200.000 

14.400.000 

22 

864.000 

2.304.000 

14.400.000 

30.000.000 

27 

1.584.000 

6.516.000 

30.000.000 

60.000.000 

34 

3.684.000 

16.716.000 

60.000.000 

150.000.000 

41 

7.884.000 

53.616.000 

150.000.000 

300.000.000 

46 

15.384.000 

122.616.666 

300.000.000 

 

51 

30.384.000 

 

 

NOTA 

Per calcolare l'imposta lorda, applicare l'aliquota prevista per lo scaglione nel quale e compreso il reddito e sottrarre dal risultato il correttivo indicato per lo scaglione stesso. 

 

 

Allegato 13

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche

(articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389)

Periodo 

Importo mensile del trattamento minimo di pensione 

Percentuale di ragguaglio della retribuzione 

Minimale retributivo settimanale 

Minimale retributivo annuo 

01.01.84 

 

 

 

 

31.12.84 

320.200 

30 

96.090 

4.996.680 

01.01.85 

 

 

 

 

31.12.85 

345.700 

30 

103.710 

5.392.920 

01.01.86 

 

 

 

 

31.12.86 

376.000 

30 

112.800 

5.865.600 

01.01.87 

 

 

 

 

31.12.87 

397.400 

30 

119.220 

6.199.440 

01.01.88 

 

 

 

 

31.12.88 

418.350 

30 

125.505 

6.526.260 

01.01.89 

 

 

 

 

31.12.89 

452.300 

40 

180.920 

9.407.840 

01.01.90 

 

 

 

 

31.12.90 

484.500 

40 

193.800 

10.077.600 

01.01.91 

 

 

 

 

31.12.91 

519.550 

40 

207.820 

10.806.640 

01.01.92 

 

 

 

 

31.12.92 

563.100 

40 

225.240 

11.712.480 

01.01.93 

 

 

 

 

31.12.93 

577.750 

40 

231.100 

12.017.200 

01.01.94 

 

 

 

 

31.12.94 

602.350 

40 

240.940 

12.528.880 

01.01.95 

 

 

 

 

31.12.95 

626.450 

40 

250.580 

13.030.160 

01.01.96 

 

 

 

 

31.12.96 

659.050 

40 

263.620 

13.708.240 

 

 

Allegato 14

Tabella F

(articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

Tabella relativa ai cumuli fra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

 

 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

25 per cento del trattamento di reversibilità 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1°gennaio 

40 per cento del trattamento di reversibilità 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

50 per cento del trattamento di reversibilità 

 

Anno 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

 

fino a lire 24.431.550 

nessuna 

1995 

da lire 24.431.551 a lire 32.575.400 

25 per cento 

 

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 

40 per cento 

 

da lire 40.719.251 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 25.702.950 

nessuna 

 

da lire 25.702.951 a lire 34.270.600 

25 per cento 

1996 

da lire 34.270.601 a lire 42.838.250 

40 per cento 

 

da lire 42.838.251 in poi 

50 per cento 

 

 

Allegato 15

 

 

Allegato 16

Tabella G

(articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

Tabella relativa ai cumuli fra assegno di invalidità e redditi da lavoro

 

 

 

Redditi 

Percentuali di riduzione 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

25 per cento dell'importo dell'assegno 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio 

50 per cento dell'importo dell'assegno 

 

Anno 

Ammontare dei redditi 

Percentuali di riduzione 

 

fino a lire 32.575.400 

nessuna 

1995 

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 

25 per cento 

 

da lire 40.719.251 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 34.270.600 

nessuna 

1996 

da lire 34.270.601 a lire 42.838.250 

25 per cento 

 

da lire 42.838.251 in poi 

50 per cento 

 

Trattamento minimo annuo 1995 = lire 8.143.850 

Trattamento minimo annuo 1996 = lire 8.567.650 

 

 

Allegato 17

 

 

Allegato 18

 

 

Allegato 19

 

 

Allegato 20

 

 

Allegato 21