§ 93.4.15A - Legge 4 marzo 1969, n. 89.
Modifiche al primo comma dell'art. 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'art. 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:04/03/1969
Numero:89


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:


§ 93.4.15A - Legge 4 marzo 1969, n. 89. [1]

Modifiche al primo comma dell'art. 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'art. 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria.

(G.U. 9 aprile 1969, n. 90)

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:

     "Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento della autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

     Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorità, in relazione alle necessità dell'esercizio".

 


[1] Legge abrogata dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.