Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/07/1952 |
Numero: | 1139 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 , sono [...] |
§ 98.1.29477 - D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1139 [1].
Integrazioni all'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687
(G.U. 9 settembre 1952, n. 209)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 317 della
Visto il regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con
Visto l'art. 216 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
All'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con
"E' altresì vietato di installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili della strada ferrata" che, a giudizio dell'Amministrazione competente (Ferrovie dello Stato per le linee da esse comunque esercitate ed Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le ferrovie concesse), possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione.
Le sorgenti luminose già in opera, che, per la loro particolare ubicazione e per le loro caratteristiche, siano da considerarsi soggette al divieto di cui al comma precedente, debbono essere rimosse dagli utenti delle sorgenti stesse o dai proprietari dei fabbricati sui quali esse siano state collocate oppure dai diretti responsabili della loro installazione, a cura e spesa dei medesimi, se abusive, in quanto vietate dalle precedenti disposizioni legislative, previa diffida da parte dell'Amministrazione ferroviaria competente; la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la diffida viene portata a conoscenza dell'interessato.
Se le sorgenti luminose in questione sono site su strade pubbliche perchè predisposte per la pubblica illuminazione, l'Amministrazione ferroviaria competente dovrà, prima di provvedere a diffide, prendere accordi in merito con la pubblica Amministrazione cui la strada appartiene".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Abrogato dall'art. 104 del