Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.3 appalto pubblico di lavori |
Data: | 12/11/1968 |
Numero: | 1202 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. L'art. 68 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è modificato come segue: |
Art. 3. [2] |
Art. 4. [3] |
Art. 5. [4] |
§ 6.3.00C - Legge 12 novembre 1968, n. 1202.
Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
(G.U. 6 dicembre 1968, n. 310)
L'art. 68 della
"Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure, dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.
Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda".
[1] Articolo abrogato dall'art. 104 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 104 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 104 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 104 del