§ 6.3.00C - Legge 12 novembre 1968, n. 1202.
Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:12/11/1968
Numero:1202


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      L'art. 68 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è modificato come segue:
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]


§ 6.3.00C - Legge 12 novembre 1968, n. 1202.

Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

(G.U. 6 dicembre 1968, n. 310)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     L'art. 68 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, è modificato come segue:

     "Per i canali, per i fossi e per qualunque escavazione venga effettuata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondità, partendo dal ciglio più esterno del fosso stradale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la strada è in trincea, oppure, dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato.

     Una tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda".

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.