§ 97.2.21 - D.M. 27 dicembre 1994, n. 762.
Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:27/12/1994
Numero:762


Sommario
Art. 1.  Criteri di assegnazione delle quote per il periodo 1994-95 e successivi
Art. 2.  Pluralità di aziende con un unico conduttore
Art. 3.  Gestione unitaria delle quote
Art. 4.  Criteri di attribuzione della riserva regionale
Art. 5.  Compensazione a livello di produttori non associati
Art. 6.  Compensazione nazionale
Art. 7.  Alpeggio
Art. 8.  Determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo


§ 97.2.21 - D.M. 27 dicembre 1994, n. 762.

Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte.

(G.U. 13 febbraio 1995, n. 36)

 

     Art. 1. Criteri di assegnazione delle quote per il periodo 1994-95 e successivi

     1. Per il periodo 1994-1995 e per i periodi successivi, sono confermati i criteri di assegnazione delle quote applicati per il periodo 1993-1994, fatta salva l'attuazione delle misure previste dall'art. 2, comma 8, e dall'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992.

     2. In applicazione dell'art. 17, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 le quote dei prodotti che hanno cessato l'attività sono assegnate su base regionale con i criteri e le procedure previste all'art. 4 del presente regolamento.

     3. Ai fini della applicazione del presente articolo, l'EIMA comunica alle regioni l'ammontare delle quote revocate, in ciascuna regione, in applicazione dell'art. 17, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993.

     4. Ogni riferimento del presente regolamento alle regioni si intende esteso alle province autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 2. Pluralità di aziende con un unico conduttore

     1. A partire dal periodo 1994-95 il conduttore di una pluralità di unità produttive, può considerare unitariamente le quote inerenti le singole aziende, distribuendo liberamente la produzione sulle medesime, qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) le aziende devono essere ubicate nella medesima regione e nella stessa area omogenea (zone di pianura, zone di montagna, zone svantaggiate);

     b) ove il conduttore sia un produttore associato, deve essere aderente ad un'unica associazione per tutte le aziende di cui al punto a);

     c) tutto il latte consegnato è conferito ad un unico acquirente per l'intero periodo.

     2. Il conduttore è tenuto a rilasciare all'acquirente cui consegna il latte un'apposita dichiarazione, convalidata dalla regione per quanto concerne il rispetto della condizione prevista al punto a) del comma 1, da cui risulti la sua volontà di avvalersi della facoltà prevista nel presente articolo, gli elementi identificativi delle aziende, e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, punti a), b) e c).

     3. L'acquirente, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, considera unitariamente i quantitativi di riferimento del produttore.

     4. La predetta dichiarazione deve essere inviata, in copia, all'associazione di appartenenza, nel caso in cui il conduttore sia associato, nonchè all'EIMA.

     5. La realizzazione dell'intero quantitativo di riferimento su un'unica azienda non determina, alle predette condizioni, la perdita della quota ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992, in relazione alle aziende su cui non è realizzata la produzione medesima.

     6. Ove ricorra l'ipotesi prevista nel presente articolo, il quantitativo di riferimento relativo a ciascuna azienda rimane comunque correlato all'azienda cui lo stesso si riferisce e non subisce riduzioni in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993.

 

          Art. 3. Gestione unitaria delle quote

     1. Le associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, che abbiano richiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'art. 3 della legge n. 468/1992 e secondo le modalità di cui al relativo regolamento di esecuzione, svolgono, nell'ambito della gestione unitaria delle quote, i seguenti compiti.

     2. I presidenti delle associazioni di produttori effettuano nei termini e con le modalità previste dall'art. 5, comma 5, della legge n. 468/1992 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, la compensazione fra le consegne eccedenti le singole quote e le quantità non utilizzate dai produttori associati titolari di quota. Le modalità tecniche e le procedure di calcolo per effettuare la compensazione sono dettate dall'EIMA con apposita lettera circolare.

     3. Qualora per uno o più produttori non siano pervenuti all'associazione i dati relativi alle consegne di cui all'art. 5 della legge n. 468/1992, le associazioni acquisiscono, al fine di poter attuare la compensazione, direttamente dai produttori una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, da cui risultino tutti gli elementi utili per il calcolo del quantitativo consegnato nel periodo in questione nonchè i dati identificativi degli acquirenti.

     4. Nella delibera di imputazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 7, della legge n. 468/1992 devono essere riportati i dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate dai produttori ai sensi del comma precedente.

     5. I Presidenti delle associazioni esercitano le funzioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione nella vendita di quote previsto dall'art. 10, comma 8, della legge n. 468/1992 e dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte delle cooperative.

     6. Le associazioni, al fine di assicurare l'esatto versamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, costituiscono apposita garanzia fidejussoria in favore dell'EIMA, secondo le modalità che verranno disposte dal medesimo Ente con apposita circolare.

     7. L'esclusione del socio può essere disposta, conformemente a quanto prescritto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, nelle ipotesi contemplate dai singoli statuti di ripetute e gravi infrazioni degli obblighi associativi, ed ha effetto, ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte, negli stessi termini e con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993.

     8. I presidenti delle associazioni adottano tutti gli opportuni provvedimenti, d'intesa con l'EIMA, per la gestione di tutte le informazioni derivanti dalle comunicazioni che i soggetti interessati debbono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di quote latte, inviare alle medesime anche mediante sistemi informativi. Le associazioni che abbiano realizzato sistemi informativi possono porsi in collegamento con il sistema informativo centrale delle quote latte dell'EIMA al fine di consentire un flusso delle informazioni inerenti il regime delle quote latte mediante convenzioni che non importino costi per l'EIMA.

     9. Analoghi collegamenti possono essere realizzati fra le associazioni e le regioni interessate.

     10. Nell'ambito dei collegamenti di cui ai commi 8 e 9, possono essere stipulate altresì apposite convenzioni che demandino alle associazioni lo svolgimento di funzioni istruttorie riguardanti la corretta tenuta degli elenchi dei produttori titolari di quota.

 

          Art. 4. Criteri di attribuzione della riserva regionale

     1. Al fine di assicurare l'uniformità nel territorio nazionale dei criteri da adottarsi da parte delle regioni per l'attribuzione delle quote latte della riserva costituita presso ciascuna regione vengono fissati i seguenti princìpi generali, nel rispetto dei quali le regioni dettano le disposizioni ed adottano i provvedimenti di competenza.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992 vengono definiti:

     A) Giovane agricoltore:

     - agricoltore che ha compiuto i 18 anni di età e che non ha ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della richiesta di attribuzione della quota, ed è conduttore dell'azienda.

     B) Azienda suscettibile di sviluppo:

     - azienda per la quale sia stato presentato ed approvato ai sensi della normativa regionale vigente, un piano di miglioramento concernente interventi attinenti il settore foraggero-zootecnico.

     C) Azienda ubicata in zona di montagna:

     - azienda la cui superficie agraria utilizzata (con esclusione di quella destinata ai boschi, frutteti o comunque a colture arboree) ricade per oltre il 50 % nelle zone di montagna di cui all'art. 3, par. 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

     3. Le istanze per l'assegnazione di nuove quote latte o di quote aggiuntive devono pervenire ai competenti uffici regionali entro il 30 novembre di ciascun anno al fine di consentire alle regioni medesime di procedere alla attribuzione nei termini di cui all'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992.

     4. Tale istanze sono considerate valide per la costituzione della graduatoria di un solo anno.

     5. Le regioni ai fini dell'assegnazione delle quote latte della riserva regionale redigono apposita graduatoria secondo criteri oggettivi di priorità deliberati con la procedura e nel rispetto degli obiettivi indicati nell'art. 10, commi 10 ed 11, della legge n. 468/1992.

     6. Le regioni comunicano all'EIMA entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco dei nominativi e dei relativi quantitativi da attribuirsi utilizzando la riserva regionale, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

 

          Art. 5. Compensazione a livello di produttori non associati

     1. L'EIMA, sulla base delle dichiarazioni di cui all'art. 5 della legge n. 468/1992, che gli acquirenti sono tenuti ad inviare entro il 15 maggio di ciascun anno, effettua la compensazione tra le consegne eccedenti le singole quote e le quantità non utilizzate dai produttori non associati.

     2. A tal fine l'EIMA ripartisce le quantità non utilizzate fra i produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti consegnate da ciascuno di essi e provvede a rimborsare ai produttori medesimi il prelievo riscosso e non più dovuto a seguito della compensazione, secondo modalità da concordare con la Commissione CEE.

     3. L'EIMA provvede con apposita lettera a dare comunicazione a ciascun produttore della somma ad esso spettante.

 

          Art. 6. Compensazione nazionale

     1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992 vengono fissati i criteri generali per l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'EIMA.

     2. Allorchè effettuata la compensazione a livello di associazione e a livello di produttori non associati, l'importo del prelievo riscosso sia superiore a quello dovuto, in applicazione dell'art. 2 del regolamento CEE del Consiglio n. 3590/92, l'EIMA effettua una ulteriore compensazione in favore dei produttori la cui azienda è ubicata nelle zone di montagna, ed in subordine dei produttori la cui azienda è ubicata nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 , e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Si applicano a tal fine i criteri e le modalità previste nel precedente art. 5, commi 2 e 3.

 

          Art. 7. Alpeggio

     1. Nella ipotesi in cui siano attribuite quote alle aziende destinate ad alpeggio, qualora esistano vincoli di destinazione ad alpeggio delle aziende interessate, derivanti dalla normativa regionale in materia, la quota latte è assegnata al proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio.

     2. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte.

     3. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio non può alienare o cedere in affitto la quota nè può aderire a programmi di abbandono della produzione lattiera.

 

          Art. 8. Determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo

     1. L'acquirente, ai fini della determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto per tutte le consegne effettuate dai produttori che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito, utilizza, con riferimento al prezzo indicativo del latte, il tasso di conversione agricolo, così come determinato ai sensi del regolamento CEE n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, in vigore il giorno della trattenuta dell'anticipo.

     2. L'acquirente è comunque responsabile dell'esatto versamento del prelievo supplementare dovuto, calcolato alla fine del periodo sulla base del tasso di conversione agricolo in vigore il 31 marzo del periodo medesimo.