Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 23/12/1994 |
Numero: | 727 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, [...] |
Art. 2. 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza [...] |
Art. 2 bis. |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 2.4.53 – D.L. 23 dicembre 1994, n. 727. [1]
Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.
(G.U. 30 dicembre 1994, n. 304).
1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla
2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della
0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita [5];
a) la riduzione della quota B è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale [6];
b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-96.
2 bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
2 ter. L'istanza di cui al comma 2 bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano [9].
2 quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994 [10].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Alinea così modificato dalla
[5] Lettera premessa dalla
[6] Lettera così modificata dalla
[7] Lettera così sostituita dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Comma aggiunto dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Articolo inserito dalla