Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 07/11/1994 |
Numero: | 621 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei Regolamenti (Cee) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 2.3.200 - D.L. 7 novembre 1994, n. 621. [1]
Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.
(G.U. 8 novembre 1994, n. 261).
1. Per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei Regolamenti (Cee) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.
2. L'E.I.M.A. eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei Regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonché in base al programma nazionale approvato dal Cipe in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del Regolamento n. 2079/92.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al ministero del tesoro.
2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dalla