§ 55.3.14 – D.L. 13 agosto 1975, n. 377.
Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:13/08/1975
Numero:377


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti.
Art. 2.  Contributo in conto interessi.
Art. 2 bis. 
Art. 3.  Provvedimenti per l'acquisto di macchine utensili.
Art. 4.  Sospensione del versamento di contributi per assegni familiari per il personale femminile.
Art. 5.  Finanziamento.
Art. 6.  Feoga.
Art. 7.  Meccanizzazione agricola - Fondo di rotazione.
Art. 8.  Attività di bonifica.
Art. 9.  Irrigazione.
Art. 9 bis. 
Art. 10.  Interventi per la zootecnia.
Art. 10 bis.  Contributi di avviamento alle organizzazioni di produttori.
Art. 10 ter.  Interventi per la commercializzazione dell'olio di oliva.
Art. 10 quater.  Interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti.
Art. 10 quinquies.  Forestazione.
Art. 10 sexies.  Incendi boschivi.
Art. 10 septies. 
Art. 11.  Riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie.
Art. 12.  Agevolazioni fiscali
Art. 12 bis. 
Art. 13.  Finanziamento.
Art. 13 bis. 
Art. 14.  Contributi per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani.
Art. 15.  Aeroporti.
Art. 16.  Aeroporto «Leonardo da Vinci».
Art. 17.  Contributi alle regioni.
Art. 18.  Controllo della Corte dei conti.
Art. 19.  Costituzione fondo.
Art. 20.  Copertura finanziaria.
Art. 20 bis. 
Art. 21.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 55.3.14 – D.L. 13 agosto 1975, n. 377. [1]

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

(G.U. 18 agosto 1975, n. 218).

 

TITOLO I

Incentivi a favore delle piccole e medie imprese

 

Art. 1. Proroga dei termini e aumento degli stanziamenti.

     I termini di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento ed al 31 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti [2].

     Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.

     Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

     Si applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.

 

     Art. 2. Contributo in conto interessi. [3]

     Per i contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito a medio termine prima del 17 settembre 1974 ad un tasso d'interesse a carico del mutuatario superiore al 9 per cento annuo in relazione a domande di finanziamento ad essi presentate a valere sulla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, il contributo in conto interessi è pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, restando a carico del mutuatario il tasso agevolato pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito nel contratto di mutuo ed il suddetto contributo del 4 o del 6 per cento.

 

     Art. 2 bis. [4]

     Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     E' abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 3. Provvedimenti per l'acquisto di macchine utensili. [5]

     Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato di lire 20 miliardi, mediante conferimento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 2 miliardi nell'anno 1975, di lire 8 miliardi nell'anno 1976 e di lire 10 miliardi nell'anno 1977.

     L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.

 

     Art. 4. Sospensione del versamento di contributi per assegni familiari per il personale femminile. [6]

 

TITOLO II

Cantieri navali

 

     Art. 5. Finanziamento.

     Gli stanziamenti previsti per l'anno 1975 alle colonne B e C della tabella di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, sono rispettivamente aumentati di lire 17 miliardi e lire 3 miliardi.

     Il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.

 

TITOLO III

Agricoltura

 

     Art. 6. Feoga.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, in aggiunta alle somme stanziate con la legge 11 aprile 1974, n. 179, e per la copertura della differenza tra la spesa ammessa e quella necessaria per la realizzazione delle opere approvate e non appaltate o in corso di attuazione e non ultimate, a causa dei maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:

     a) lire 54 miliardi per la concessione dei contributi in conto capitale;

     b) lire 6 miliardi quale limite d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi [7].

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.

 

     Art. 7. Meccanizzazione agricola - Fondo di rotazione. [8]

     Il «fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura», di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 100 miliardi.

     Con le disponibilità del «fondo di rotazione» possono essere concessi, oltre che prestiti per gli scopi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorché dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione.

     I predetti mutui possono essere, altresì, concessi per l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.

     Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa [9].

     Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma [10].

     Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni [11].

     Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni [12].

     La durata del «fondo di rotazione», di cui al primo comma, è prorogata al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 8. Attività di bonifica.

     Il limite di finanziamento stabilito dall'art. 1 della legge 9 agosto 1974, n. 514, è elevato a lire 130 miliardi. Il maggiore importo di lire 30 miliardi è utilizzato per fronteggiare la maggiore spesa per la chiusura della gestione delle opere comprese nei programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con le regioni, in attuazione della legge medesima.

     Sul ricavo dei mutui grava il rimborso alle regioni della spesa eventualmente anticipata per l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma.

     All'onere relativo all'ammortamento dei mutui si provvede con le disponibilità del cap. 7743 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1975 e corrispondenti degli anni successivi.

 

     Art. 9. Irrigazione. [13]

     E' autorizzata la spesa di lire 255 miliardi destinata al completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione, purché già muniti di progetti esecutivi.

     Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste predispone un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i fondi di competenza regionale.

     La quota del piano di riparto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di carattere interregionale e nazionale viene iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero.

 

     Art. 9 bis. [14]

     E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per provvedere agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo, con riguardo anche all'applicazione di nuove tecnologie ed alla salvaguardia e conservazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee o accumulate in serbatoi.

 

     Art. 10. Interventi per la zootecnia. [15]

     Al fine di avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico ed in attesa che siano emanate le relative norme legislative di coordinamento degli interventi pubblici e dei relativi finanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico, comprensivo degli allevamenti di acquicoltura intensiva, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma. Lo stanziamento predetto, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene ripartito tra le regioni salva la quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

     Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste che a tal fine acquisisce il parere della commissione internazionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento tra le regioni nonché alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del predetto decreto presidenziale.

     A favore del «fondo per lo sviluppo della zootecnia» di cui alla legge 8 agosto 1957, numero 777, ed all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'ulteriore anticipazione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975.

     Le disponibilità del fondo anzidetto possono essere destinate anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonché di mezzi ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei foraggi destinati all'allevamento. Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, l'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la lavorazione della produzione agricola, svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed esteri. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà all'IRVAM contributi finanziari entro il limite di spesa di lire 1.300 milioni, sulla base di individuati programmi di attività.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia.

 

     Art. 10 bis. Contributi di avviamento alle organizzazioni di produttori. [16]

     Per la concessione di contributi di avviamento, previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975.

 

     Art. 10 ter. Interventi per la commercializzazione dell'olio di oliva. [17]

     Per gli interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dell'olio di oliva e di altri prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi congiunturale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.

 

     Art. 10 quater. Interventi a sostegno della commercializzazione dei prodotti. [18]

     Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

     Il concorso statale sugli interessi per i prestiti a valere sulla presente autorizzazione è elevato al 10 per cento della somma mutuata.

     I prestiti predetti, che avranno la durata di un anno, potranno essere concessi anche per i finanziamenti necessari a prolungare il periodo di stoccaggio dei prodotti in particolari contingenze di mercato.

 

     Art. 10 quinquies. Forestazione. [19]

     E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento.

     Il programma di cui al precedente comma è approvato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal CIPE che, anche al fine del riparto del finanziamento tra le regioni, sentirà la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 218, stabilendo i criteri e gli indennizzi per l'attuazione del programma medesimo.

     Il CIPE determinerà la quota che, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è assegnata alle regioni nonché quella per gli interventi demandati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con particolare riguardo agli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali, e per gli studi, le ricerche e le applicazioni tecniche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste comprese le spese per l'elaborazione del programma.

 

     Art. 10 sexies. Incendi boschivi. [20]

     Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1975, n. 47, in aggiunta ai finanziamenti già disposti è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 8 miliardi da iscriversi nello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     La spesa prevista verrà così ripartita:

     a) lire 0,5 miliardi per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4 della legge citata;

     b) lire 3 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3 della legge medesima in ragione di lire 1,5 miliardi da ripartire fra le regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello Stato;

     c) lire 3 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6 della stessa legge;

     d) lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge medesima e per l'indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;

     e) lire 1 miliardo per gli interventi previsti nell'articolo 8 della citata legge, da ripartirsi fra le regioni.

 

     Art. 10 septies. [21]

     Fermi restando i finanziamenti ordinari previsti per il 1976, è stanziata per i parchi nazionali la somma di lire 450 milioni così ripartita:

     lire 150 milioni al parco nazionale del Gran Paradiso;

     lire 130 milioni al parco nazionale dello Stelvio;

     lire 120 milioni al parco nazionale dell'Abruzzo;

     lire 50 milioni al parco nazionale del Circeo.

 

     Art. 11. Riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie. [8]

 

     Art. 12. Agevolazioni fiscali [22].

     Per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti di cui alla voce 82 della tabella A, parte seconda, allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto si applica fino al 30 giugno 1976 con l'aliquota dell'1 per cento [23].

     Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la L. 23 dicembre 1972, n. 821, e con il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 1977 [24].

 

     Art. 12 bis. [25]

     Per le misure previste dal presente titolo si applica il principio fondamentale stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

 

TITOLO IV

Cassa del Mezzogiorno

 

     Art. 13. Finanziamento.

     Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa del Mezzogiorno, con precedenza per quelli suscettibili di immediata esecuzione, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 1.000 miliardi.

     Dello stanziamento medesimo saranno riservate per il settore agricolo le seguenti somme:

     a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;

     b) lire 50 miliardi per la concessione di contributi e di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative agricole o loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;

     c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione [26].

     L'individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno d'intesa con le regioni meridionali.

     In ogni caso una quota non inferiore alla metà dell'intero stanziamento di cui al primo comma dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali [27].

     Ferma restando la facoltà per la Cassa del Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate, semestralmente, dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro [28].

 

     Art. 13 bis. [29]

     Gli istituti speciali meridionali di credito a medio termine sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti dai prestiti obbligazionari emessi successivamente ed alle condizioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro in data 16 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1974, n. 274, anche per le operazioni di credito industriale stipulate antecedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1974.

 

TITOLO V

Trasporti

 

     Art. 14. Contributi per attuazione di sistemi di trasporti metropolitani. [30]

     Per la concessione di contributi statali nei comuni prescelti dal CIPE con deliberazione del 28 gennaio 1969, numero 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'art. 9 della legge stessa, i seguenti limiti di impegno:

     lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;

     lire 2 miliardi per l'anno 1979.

     Qualora i comuni sopraindicati non inizino i lavori di costruzione della linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinerà le somme ad altri comuni.

     L'utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonché di quelli di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, può avvenire per l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria o in sopra- elevata o parzialmente in superficie, purché in sede propria opportunamente protetta.

 

     Art. 15. Aeroporti.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 è elevata da lire 200 miliardi a lire 325 miliardi [31].

     La maggiore spesa di lire 125 miliardi è destinata: per lire 100 miliardi ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, ai sensi delle lettera a) del citato art. 1, per l'esecuzione di opere e per l'acquisto di attrezzature inerenti l'attività aerea civile; per lire 25 miliardi ad integrazione dell'importo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi della lettera b) del citato art. 1, per la fornitura e l'installazione di apparecchiature da destinare ai servizi di assistenza al volo [32].

     I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni.

     La disposizione di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, valida a partire dal 1973 e fino a tutto l'anno 1978, riguarda anche le forniture da approvvigionare con i fondi dei capitoli ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

     Il Ministero dei trasporti e quello della difesa sono rispettivamente autorizzati ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al secondo comma, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi [33].

 

     Art. 16. Aeroporto «Leonardo da Vinci».

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il completamento delle opere in corso di attuazione nell'aeroporto intercontinentale «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino, è elevato da 20 a 29 miliardi di lire [34].

     Il maggiore importo di lire 9 miliardi sarà iscritto in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1975 e 4 miliardi per l'anno 1976 [35].

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 5 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.

 

TITOLO VI

Veicoli destinati al trasporto pubblico di persone

 

     Art. 17. Contributi alle regioni.

     E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1979 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la concessione alle regioni di contributi nella spesa per i veicoli destinati a trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale.

     Il contributo resta stabilito nella misura del 50 per cento del costo della fornitura [36].

Il piano di riparto dei contributi viene stabilito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le regioni.

     I veicoli di cui al primo comma dovranno uniformarsi alle caratteristiche funzionali indicate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC - il quale ne approverà, in relazione all'uso cui essi sono destinati, i corrispondenti tipi unificati, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee [37].

 

TITOLO VII

Snellimento dei controlli

 

     Art. 18. Controllo della Corte dei conti. [38]

 

TITOLO VIII

Disposizioni per la copertura finanziaria

 

     Art. 19. Costituzione fondo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2408 miliardi, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato «Conto speciale per il finanziamento di provvedimenti urgenti per l'economia (incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno, trasporti)» [39].

     Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissione di buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394 [40].

     Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

 

     Art. 20. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilità del «Conto speciale» di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo, in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti [41].

     Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto [42].

     Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento [43].

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 20 bis. [44]

     Alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vengono attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 10-quinquies e 17 del presente decreto-legge, da determinarsi secondo i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato col predetto decreto presidenziale. Tali quote verranno iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province per le finalità previste dal presente decreto.

 

     Art. 21.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[8] Il termine di cui al presente articolo è stato è prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[8] Sostituisce il secondo comma, art. 6, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

[22] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493. Il termine è stato così prorogato dall'art. 1 del D.L. 3 luglio 1976, n. 452.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[28] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[29] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[33] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[34] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[35] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[36] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[37] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[38] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[39] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[40] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[41] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[42] I commi secondo e terzo sono stati aggiunti dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[43] I commi secondo e terzo sono stati aggiunti dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 16 ottobre 1975, n. 493.