§ 98.1.28342 - D.L. 30 dicembre 1992, n. 512 .
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1992
Numero:512


Sommario
Art. 1.  Piano regolatore generale degli acquedotti
Art. 2.  Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali
Art. 3.  Impiantistica sportiva
Art. 4.  Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali
Art. 5.  Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato
Art. 6.  Recupero della base contributiva
Art. 7.  Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari [...]
Art. 8.  Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate
Art. 9.  Progetti finalizzati
Art. 10.  Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga
Art. 11.  Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento
Art. 12.  Interventi nel settore cantieristico e armatoriale
Art. 13.  Programma di metanizzazione del Mezzogiorno
Art. 14.  Cooperazione allo sviluppo
Art. 15.  Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Art. 16.  Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi
Art. 17.  Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari
Art. 18.  Proroga del funzionamento per il Comitato di Osimo
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 98.1.28342 - D.L. 30 dicembre 1992, n. 512 [1].

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 31 dicembre 1992, n. 306)

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

     2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

 

          Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

     1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

 

          Art. 3. Impiantistica sportiva

     1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

 

          Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali

     1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 gennaio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

          Art. 5. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

     1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

     2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti.

 

          Art. 6. Recupero della base contributiva

     1. E' prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

 

          Art. 7. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari

     1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: "Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.".

 

          Art. 8. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate

     1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993.

     2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: "L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 31 dicembre 1992, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.".

 

          Art. 9. Progetti finalizzati

     1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

     2. Il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

 

          Art. 10. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

     1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili nell'anno finanziario 1992, non impegnate alla chiusura di detto anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 11. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

     1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1 gennaio 1993.

     2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del tesoro, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

 

          Art. 12. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale

     1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle iscritte al capitolo 3575 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 13. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

     1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

 

          Art. 14. Cooperazione allo sviluppo

     1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

     2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 15. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

 

          Art. 16. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

     1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo.

     2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato al 31 marzo 1994.

 

          Art. 17. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari

     1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore dei lavoratori immigrati e disciplina dell'attività dei girovaghi".

 

          Art. 18. Proroga del funzionamento per il Comitato di Osimo

     1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-95.

     2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     3. Il programma di opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, in adempimento di obblighi internazionali, mantiene efficacia per l'anno 1993.

     4. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1992, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a banche e fondi".

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 19. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7, L. 13 luglio 1995, n. 295, e dell'art. 10, L. 5 gennaio 1996, n. 25, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base del presente decreto.